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Circolare n. 20/2023 – La pubblicità (obbligatoria) delle sovvenzioni e contributi pubblici ricevuti nel 2022

Come indicato nella nostra circolare di Studio n. 34/2022,si ricorda che l’erogazione, a favore di imprese, associazioni e cooperative, di sovvenzioni, contributi ed altri aiuti da parte della Pubblica amministrazione o Ente assimilato comporta la necessità, in capo al beneficiario, di ottemperare all’obbligo di trasparenza previsto dall’art. 1, commi da 125 a 125-sexies e 127, Legge n. 124/2017, fornendo alcune informazioni in merito a tali vantaggi economici nella Nota integrativa al bilancio ovvero sul sito Internet o portale digitale. Si riepilogano le indicazioni operative relative a tale obbligo e le recenti novità in ambito di pubblicazione per le società di capitali con bilancio abbreviato.

Sommario

Cosa segnalare

Requisiti dei benefici erogati

Soggetti erogatori dei benefici

Esclusioni

Società di capitali: indicazione in nota integrativa.

Altri soggetti: pubblicazione su sito internet

Regime sanzionatorio

Sospensione delle sanzioni

Tabella di sintesi adempimento e scadenze

Termini di pubblicazione per contributi ricevuti anno 2022

Cosa fare in caso di contributi ricevuti nel 2022

Cosa segnalare

L’obbligo informativo in esame è richiesto per i benefici aventi determinate caratteristiche ed erogati da soggetti specificatamente individuati. Si riportano di seguito i dettagli in modo da poter identificare le erogazioni oggetto di pubblicazione.

Requisiti dei benefici erogati

Le informazioni devono essere fornite con riferimento ai benefici:

  • erogati nell’esercizio finanziario precedente, secondo il criterio di cassa. Per le erogazioni di natura non monetaria il vantaggio economico deve far riferimento al periodo in cui lo stesso sia fruito;
  • di importo complessivo, nell’esercizio considerato, pari o superiore a 10.000 euro. Tale limite va inteso in senso cumulativo, non è quindi riferito alle singole erogazioni.

Soggetti erogatori dei benefici

L’informativa è richiesta con riferimento ai benefici economici erogati dai seguenti soggetti:

Pubbliche amministrazioni (ex art. 1 comma 2 Dlgs 165/2001):

  • istituti e scuole di ogni ordine e grado e istituzioni educative;
  • aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
  • istituzioni universitarie;
  • IACP;
  • CCIAA e loro associazioni;
  • Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
  • amministrazioni, aziende e enti del SSN;
  • Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
  • Agenzie di cui al D.Lgs. n. 300/99 (Agenzia delle Entrate, ecc.);

Altri soggetti (ex art. 2-bis Dlgs 33/2013):

  • Enti pubblici economici e Ordini professionali;
  • società in controllo pubblico;
  • associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a € 500.000, la cui attività è finanziata in modo maggioritario per almeno 2 esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da P.A. e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da P.A..

Esclusioni

L’obbligo di segnalazione non sussiste per gli aiuti di Stato o aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

NB. È tuttavia necessario che in Nota integrativa ovvero sul sito Internet o portale digitale sia fatta menzione dell’esistenza degli aiuti oggetto dell’obbligo di pubblicazione nel RNA.

In base a quanto precisato dal CNDCED – Assonime, sono inoltre esclusi dall’obbligo di trasparenza gli aiuti:

  • aventi carattere generale (es. agevolazioni o contributi riconosciuti a tutti i soggetti che presentano determinate condizioni);
  • che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto ovvero dovuti a titolo di risarcimento;
  • riconosciuti a seguito dell’emergenza Covid-19 (es. contributi, crediti d’imposta, ecc), in considerazione della natura di aiuti aventi “carattere generale” essendo riconosciuti a tutti i soggetti con specifici requisiti.      
    NB. Il legislatore ha comunque previsto l’obbligo di pubblicità per il contributo a fondo perduto per le imprese operanti nel settore wedding, intrattenimento, HORECA e per il contributo a fondo perduto a favore degli esercenti specifiche attività di commercio al dettaglio (abbigliamento, calzature, fiori e piante, carburanti, orologi e gioielli, ecc).

Società di capitali: indicazione in nota integrativa

Per effetto di quanto stabilito dal citato comma 125-bis, le informazioni relative ai benefici economici ricevuti devono essere fornite:

  • nella Nota integrativa al bilancio d’esercizio (ordinario) / consolidato;
  • in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata o di non sussistenza dell’obbligo di redazione della Nota integrativa (micro-imprese), tramite pubblicazione delle informazioni entro il 30.6 di ogni anno:
    – sul proprio sito Internet;

ovvero, in mancanza,

– sul portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza.

Tuttavia l’art. 3 c. 6-bis del DL 73/2022 prevede inoltre che “fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno, previsto ai fini dell’adempimento degli obblighi pubblicitari di cui all’articolo 1, commi 125 e 125-bis … per gli enti che provvedono nell’ambito della nota integrativa del bilancio d’esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all’adempimento è quello previsto per l’approvazione del bilancio dell’anno successivo”.

La nuova disposizione dovrebbe riguardare sia le società che redigono il bilancio abbreviato sia le microimprese. La semplificazione in esame, stante l’assenza di una specifica disposizione in merito alla relativa decorrenza, si ritiene applicabile all’adempimento connesso alle erogazioni 2022, da effettuare nel 2023.

Altri soggetti: pubblicazione su sito internet

I seguenti soggetti:

  • società di persone, professionisti, ditte individuali;
  • associazioni, fondazioni, ONLUS (comprese le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno 5 Regioni individuate con Decreto del Ministero dell’Ambiente e le associazioni dei consumatori o utenti rappresentative a livello nazionale);
  • coop sociali che svolgono attività a favore di stranieri;

adempiono all’obbligo in esame tramite la pubblicazione delle informazioni, entro il 30.06 di ogni anno:

  • sul proprio sito Internet;

ovvero

  • su analogo portale digitale.

Come chiarito dal Ministero del Lavoro nella Circolare 11.1.2019, n. 2, per i soggetti diversi dalle imprese, in mancanza del sito Internet, è possibile pubblicare le informazioni in esame anche utilizzando la propria pagina Facebook o sul sito Internet della rete associativa cui l’Ente aderisce.

Regime sanzionatorio

Come disposto dal comma 125-ter, “a partire dal 1° gennaio 2020”, l’inosservanza dell’obbligo di pubblicità comporta l’applicazione:

  • della sanzione pari all’1% di quanto ricevuto, con un minimo di € 2.000;
  • della sanzione accessoria dell’adempimento all’obbligo in esame.

La verifica dell’inadempimento dell’obbligo in esame è attribuita alla Pubblica amministrazione erogante / amministrazione vigilante o competente per materia, la quale provvede all’irrogazione della sanzione ai sensi della Legge n. 689/81.

È richiesta l’integrale restituzione del beneficio ricevuto nel caso in cui, decorsi 90 giorni dalla contestazione, il soggetto interessato non provveda all’adempimento in esame.

Sospensione delle sanzioni

L’applicazione delle sanzioni è stata più volte rimandata nel tempo attraverso diversi provvedimenti normativi. Ancorché la formulazione di tali disposizioni non sia di immediata comprensione, è possibile desumere che la sospensione delle sanzioni riguarda l’inosservanza dell’obbligo in esame rispettivamente nel 2021 (con riferimento ai benefici ricevuti nel 2020), nel 2022 (con riferimento ai benefici ricevuti nel 2021) e nel 2023 (con riferimento ai benefici ricevuti nel 2022).

Va comunque considerato che la sospensione interessa (soltanto) l’applicazione delle sanzioni e non l’obbligo dell’adempimento in esame.

Di conseguenza, la proroga dell’applicazione delle sanzioni si traduce, di fatto, in un allungamento del “periodo di tolleranza” per l’effettuazione dell’adempimento in esame, il quale per i benefici 2020 e 2021 doveva essere effettuato entro il 30.6.2022 (per il 2020) / 31.12.2022 (per il 2021) e per i benefici 2022 dovrà essere effettuato entro il 31.12.2023.

Tuttavia l’effettiva operatività della stessa appare possa interessare soltanto i soggetti tenuti a fornire le informazioni relative agli aiuti ricevuti tramite pubblicazione sul sito Internet o portale digitale.

Tabella di sintesi adempimento e scadenze

SoggettoModalitàTermine ordinario
Società di capitalibilancio ordinarioNota integrativa al bilancio d’esercizio o bilancio consolidatoApprovazione del bilancio
bilancio abbreviatoProprio sito Internet o portale digitale associazione di categoria di appartenenza30.06 anno successivo incasso benefici
Nota integrativa al bilancio d’esercizioApprovazione del bilancio
– Società Capitali Micro imprese (*) – Altre imprese (società di personeditte individuali, compresi forfetari o minimi)Proprio sito Internet o portale digitale associazione di categoria di appartenenza30.06 anno successivo incasso benefici
– Associazioni / fondazioni / ONLUS (**) – coop sociali che svolgono attività a favore di stranieri (**)Proprio sito Internet o analogo portale digitale (es. Facebook) o sito Internet della rete associativa cui l’Ente aderisce30.06 anno successivo incasso benefici

(*) Per tali imprese potrebbe trovare applicazione la semplificazione disposta dal DL n. 73/2022 con la possibilità di riportare le informazioni in calce allo Stato patrimoniale come consentito dalla Tassonomia XBRL.

(**) Per tali soggetti potrebbe trovare applicazione la semplificazione disposta dal DL n. 73/2022 qualora redigano la Nota integrativa.

Termini di pubblicazione per contributi ricevuti anno 2022

INFORMAZIONI BENEFICI ECONOMICI PUBBLICI INCASSATI NEL 2022 (complessivamente pari o superiori a € 10.000)
SoggettoModalitàTermine
Società di capitalibilancio ordinario o consolidatoNota integrativaApprovazione bilancio 2022 (entro 30.04 / 29.06.2023)
bilancio abbreviatoSito Internet o portale digitale associazione di categoria di appartenenza30.06.2023 (***)
Nota integrativaApprovazione bilancio 2022 (entro 30.04 / 29.06.2023)
Micro imprese (*) Società di persone / ditte individualiSito Internet o portale digitale associazione di categoria di appartenenza30.06.2023 (***)
Associazioni / fondazioni / ONLUS / coop sociali esercenti attività per stranieri (**)Sito Internet o portale digitale (es. Facebook) o sito Internet rete associativa30.06.2023 (***)

(*) Per le micro-imprese potrebbe trovare applicazione la semplificazione ex DL n. 73/2022 con la possibilità di riportare le informazioni in calce allo Stato patrimoniale come consentito dalla Tassonomia XBRL

(**) Per tali soggetti potrebbe trovare applicazione la semplificazione ex DL n. 73/2022 se redigono la Nota integrativa.

(***) Considerata la sospensione delle sanzioni fino al 31.12.2023, l’adempimento può essere effettuato, di fatto, entro tale maggior termine.

Cosa fare in caso di contributi ricevuti nel 2022

Qualora siano stati ricevuti nel corso del 2022 contributi aventi le caratteristiche citate nella presente circolare è necessario procedere come riepilogato nella seguente tabella di sintesi.