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	<title>Circolari &#8211; Studiocom</title>
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	<title>Circolari &#8211; Studiocom</title>
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	<item>
		<title>Circolare n. 10/2026 – Elenco documenti per modelli Redditi e 730 2026 anno d’imposta 2025</title>
		<link>https://www.studiocom.it/2026/04/10/circolare-n-10-2026-elenco-documenti-per-modelli-redditi-e-730-2026-anno-dimposta-2025/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Seav]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 06:47:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Tutte]]></category>
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					<description><![CDATA[Si riepilogano nella presente circolare i documenti da trasmettere allo Studio per l’elaborazione dei modelli dichiarativi (730 e Redditi Persone Fisiche 2026) relativi all’annualità 2025. Sommario DOCUMENTAZIONE GENERICA REDDITI DA DICHIARARE ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI NOVITÀ 2025 CONTEGGIO IMU 2026 OBBLIGO CONSERVAZIONE DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DI SPESA DOCUMENTAZIONE GENERICA Se la scelta non viene indicata manterremo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Si riepilogano nella presente circolare i documenti da trasmettere allo Studio per l’elaborazione dei </em><strong><em>modelli dichiarativi (730 e Redditi Persone Fisiche 2026) relativi all’annualità 2025.</em></strong><strong></strong></p>



<p>Sommario</p>



<p><a href="#_Toc226702839">DOCUMENTAZIONE GENERICA</a></p>



<p><a href="#_Toc226702840">REDDITI DA DICHIARARE</a></p>



<p><a href="#_Toc226702841">ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI</a></p>



<p><a href="#_Toc226702842"><strong>NOVITÀ 2025</strong></a></p>



<p><a href="#_Toc226702843">CONTEGGIO IMU 2026</a></p>



<p><a href="#_Toc226702844">OBBLIGO CONSERVAZIONE DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DI SPESA</a></p>



<h1 class="wp-block-heading"><a id="_Toc226702839">DOCUMENTAZIONE GENERICA</a></h1>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong><u>PER NUOVI CLIENTI</u></strong>: Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (730 o REDDITI). Se non è stata presentata dichiarazione, esibire il modello CU <strong>2025</strong> redditi 2024</li>



<li>Tessera sanitaria per l’identificazione del codice fiscale di ogni dichiarante</li>



<li>Documento di identità in corso di validità di ogni dichiarante</li>



<li>Modelli F24 versati nel 2025 (acconti di imposta, acconti cedolare secca, compensazione crediti etc.)</li>



<li>Variazioni intervenute nei dati anagrafici/familiari a carico/residenza (indicare data esatta)</li>



<li>Per i soggetti extracomunitari fiscalmente residenti in Italia attestato di residenza in Italia per i familiari di cui si richiedono le detrazioni per carichi di famiglia.</li>



<li>Si ricorda che il reddito di riferimento per i familiari a carico è pari a <strong>4.000 euro per i figli minori di 24 anni e 2.840,51 per gli altri familiari</strong> (compresi i figli con più di 24 anni).</li>



<li>Si ricorda che a partire dal 2022 le detrazioni per i figli a carico, fino a 21 anni, sono state riviste a seguito dell’introduzione dell’Assegno Unico Universale.</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>Scelta per la destinazione dell’8, 5 e 2 per mille (vedasi scheda allegata alla certificazione Unica rilasciata dal datore di lavoro). Il 2 per mille è destinato ai partiti politici.
<ul class="wp-block-list">
<li>NB: per chi sceglie la destinazione 8 per mille allo Stato, tenere presente è possibile scegliere queste ulteriori categorie: 1- Fame nel mondo; 2 &#8211; Calamità; 3 &#8211; Edilizia scolastica; 4 &#8211; Assistenza ai rifugiati; 5 &#8211; Beni culturali; 6 – Recupero tossicodipendenze e altre dipendenze patologiche.</li>
</ul>
</li>
</ul>



<p>Se la scelta non viene indicata manterremo i dati comunicati nell’anno precedente.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Dati del sostituto d’imposta (datore di lavoro, Inps ecc.) che effettuerà i conguagli da 730, in particolare se variato nel 2025 o nel 2026.</li>



<li>Eventuali rivalutazioni di terreni / partecipazioni intervenute nel 2025.</li>



<li>Eventuali dichiarazioni integrative, con relativa ricevuta Agenzia Entrate.</li>



<li>Atti di cessioni di immobili, in particolare quelli oggetto di detrazioni pluriennali.</li>
</ul>



<h1 class="wp-block-heading"><a id="_Toc226702840">REDDITI DA DICHIARARE</a></h1>



<p><strong>REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>MODELLI CU 2026 relativo ai REDDITI 2025</li>



<li>Certificazione pensioni estere</li>



<li>Sentenza di separazione e certificazioni attestanti l’assegno di mantenimento percepito dal coniuge separato o divorziato</li>



<li>Borse di studio e indennità percepite per cariche pubbliche elettive</li>



<li>Certificazione per altre indennità (es. disoccupazione, mobilità, maternità, cassa integrazione, compensi Inail per infortuni temporanei non erogati per il tramite del datore di lavoro). Si ricorda che le relative CU devono essere prelevate dai vari siti istituzionali a cura del Contribuente, in quanto non vengono più inviate dall’Ente.</li>
</ul>



<p><strong>REDDITI DI TERRENI E FABBRICATI</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Atti notarili, visure catastali, dichiarazioni di successione (in caso di variazioni rispetto all’anno precedente)</li>



<li>Contratti di affitto per immobili concessi in locazione completi di ricevuta di registrazione, ricevute affitto, importi adeguamento Istat, attestazione rilasciata dalle associazioni sindacali in caso di contratto agevolato. Segnalare eventuali canoni non percepiti.</li>



<li>Contratti di comodato gratuito registrato in caso di immobili dati in uso gratuito a genitori/figli  </li>



<li>In caso di opzione per la cedolare secca: contratto di affitto registrato, lettera spedita all’inquilino con la ricevuta della raccomandata se l’opzione non è stata espressa nel contratto.</li>



<li>Ricevute di versamento acconto e saldo IMU anno 2025 (compreso il prospetto di calcolo) se non effettuato dal nostro studio.</li>



<li>Contratti di locazione inferiori ai 30 giorni c.d. locazioni brevi ed eventuale certificazione unica per la ritenuta 21% operata dall’intermediario. Dal 2021 è possibile optare per questa forma di tassazione solo qualora non si posseggano più di 4 immobili adibiti a locazione. Dal 2024 l’aliquota 21% è applicabile ad un solo immobile; per gli altri l’aliquota è del 26%.</li>
</ul>



<p>Lo Studio, salvo diversa indicazione, provvederà al conteggio della cedolare in base alla tassazione più favorevole.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Codice Identificativo Nazionale (CIN) per contratti turistici e locazioni brevi</li>
</ul>



<p><strong><u>N.B. Se richiesto conteggio IMU, Vi preghiamo di far pervenire atti di variazioni 2026</u></strong></p>



<p><strong>PRESTAZIONI OCCASIONALI, PROVVIGIONI E DIRITTI D’AUTORE</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Certificazione Unica rilasciata dal committente la prestazione recante la dichiarazione di versamento della ritenuta d’acconto</li>
</ul>



<p><strong>UTILI, DIVIDENDI, REDDITI DIVERSI</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Modello certificazione degli utili e dei dividendi da partecipazione in società di capitali</li>



<li>Redditi che derivano dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili da parte della società di capitali o di persone di cui si è soci</li>



<li>Redditi derivanti da noleggio occasionale imbarcazioni e navi da diporto</li>



<li>Redditi derivanti da cessione di energia al GSE</li>



<li>Vendite di immobili e partecipazioni che generano plusvalenze</li>



<li>Vendite immobili riqualificati con “Superbonus”</li>
</ul>



<p><strong>INVESTIMENTI ALL’ESTERO (da segnalare anche se delegato, nudo proprietario, titolare effettivo)</strong></p>



<p>Documentazione relativa ad immobili e attività finanziarie detenute all’estero, <strong>comprese cripto attività</strong>, ed eventuali redditi percepiti (interessi attivi, utili, plusvalenze).</p>



<p>A decorrere dal 1.1.2023 sono assoggettate a tassazione le plusvalenze relative alle cessioni di cripto attività se di ammontare superiore a € 2.000.</p>



<p><strong>NB: il limite di 2.000 euro è stato eliminato a decorrere dal 1.1.2025</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Rivalutazione cripto-attività</strong>: dati relativi ai valori rivalutati e modello F24 pagato nel 2025 per la relativa imposta sostitutiva.</li>
</ul>



<h1 class="wp-block-heading"><a id="_Toc226702841">ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI</a></h1>



<p><strong><em><u>IMPORTANTE:</u></em></strong><em><u> <strong>Dal 2020, per fruire della detrazione del 19%, gli oneri indicati nell’art. 15, TUIR e in altre disposizioni, devono essere pagati con modalità “tracciabili”.</strong></u></em><em> Tale previsione non si applica alle spese sostenute per:</em></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><em>l’acquisto di medicinali e dispositivi medici;</em></li>



<li><em>prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o private accreditate al SSN.</em></li>
</ul>



<p><em>Si precisa che, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, è possibile fruire della detrazione per le spese pagate con la carta di credito o con il bancomat di un’altra persona a patto che:</em></p>



<p><em>&#8211; la fattura sia intestata al contribuente che vuole portare le spese in detrazione;</em></p>



<p><em>&#8211; risulti che la somma sia stata da quest’ultimo restituita – anche tramite contanti – a colui che ha fatto il pagamento.</em></p>



<p><em>È necessario, pertanto, presentare allo Studio per tutte le spese sotto elencate la copia del pagamento (ricevuta del bancomat, estratto conto carta di credito, copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA).</em></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>SPESE SANITARIE</strong></li>



<li><strong>FARMACI DA BANCO: </strong>scontrini della farmacia o del rivenditore attestanti la natura, la qualità e la quantità del farmaco acquistato. Lo scontrino deve riportare il codice fiscale del destinatario del farmaco.</li>



<li><strong>VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE: </strong>fattura o ricevuta rilasciata dal medico professionista.</li>



<li><strong>TICKET per esami e terapie: </strong>fattura/ricevuta rilasciata dall’ospedale o dal centro abilitato </li>



<li>ricevuta rilasciata dall’ospedale o dal centro abilitato.</li>



<li><strong>SPESE DENTISTICHE: </strong>fattura rilasciata dal dentista.</li>



<li><strong>PROTESI ACUSTICHE, DENTARIE E OCCHIALI DA VISTA: </strong>fattura o scontrino parlante rilasciato dall’esercente l’arte ausiliaria la professione medica (ottico, odontotecnico…); oppure fattura o scontrino parlante rilasciato da altri esercizi, ma con prescrizione medica.</li>



<li><strong>SPESE PER FISIOTERAPIA, MASSAGGI, GINNASTICA CORRETTIVA: </strong>fattura o ricevuta e prescrizione medica (quest’ultima non è più necessaria se il professionista che ha erogato la prestazione ha qualifica di “fisioterapista”).</li>



<li><strong>CURE TERMALI: </strong>fattura o ricevuta e prescrizione medica.</li>



<li><strong>ACQUISTO O AFFITTO DI ATTREZZATURE SANITARIE: </strong>fattura o scontrino parlante della farmacia o della sanitaria.</li>



<li><strong>SPESE RICOVERO OSPEDALIERO: </strong>fattura dell’ospedale.</li>



<li><strong>RIMBORSI CASSE ASSISTENZA: In caso di spese mediche rimborsate da casse assistenza / fondi sanitari </strong>allegarecertificazione dei rimborsi ricevuti.</li>
</ul>



<p><strong>Si segnala che per le spese sanitarie è possibile accettare, senza modifiche, l’importo risultante dalla dichiarazione precompilata.</strong></p>



<p><strong>In questo caso è possibile trasmettere allo studio il dettaglio prelevato dal sito Sistema Tessera Sanitaria (STS), unitamente all’autocertificazione allegata alla presente informativa. </strong><strong></strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>INVALIDI E PORTATORI DI HANDICAP</strong></li>



<li><strong>RICOVERO IN CASA DI CURA: </strong>dichiarazione della casa di cura attestante i costi sostenuti e riconoscimento dell’handicap.</li>



<li><strong>SPESE PER ACQUISTO AUTOVETTURA: </strong>fattura della concessionaria e riconoscimento dell’handicap.</li>



<li><strong>SPESE PER SUSSIDI TECNICI INFORMATICI: </strong>fattura, riconoscimento dell’handicap, dichiarazione del medico che attesti la necessità di tali strumenti.</li>



<li><strong>SPESE PER MEZZI DI DEAMBULAZIONE: </strong>fattura e riconoscimento dell’handicap.</li>



<li><strong>SPESE PER L’ASSISTENZA PERSONALE (Badanti): </strong>ricevuta rilasciata dall’addetto e certificazione attestante la non autosufficienza della persona assistita.</li>



<li><strong>SPESE PER STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA):</strong> fattura o scontrino parlante, certificato SSN attestante la diagnosi DSA, dichiarazione del medico che attesti la necessità di tali strumenti. La spesa è detraibile per gli studenti fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado.</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>SPESE PER ACQUISTO ABBONAMENTI TRASPORTI </strong>(COMPRESI SCUOLABUS): abbonamenti pagati nel 2025, tesserino di riconoscimento, fattura/altra documentazione attestante la data di pagamento; per abbonamenti non nominativi è necessaria autocertificazione che attesti che l’abbonamento è stato acquistato per se stesso o per familiare a carico.</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>MUTUI PER ACQUISTO PRIMA CASA:</strong></li>



<li>Atto di mutuo</li>



<li>Atto di acquisto</li>



<li>Documento rilasciato dal Comune o autocertificazione di cambio residenza</li>



<li>Fattura del notaio riferita all’atto di mutuo</li>



<li>Certificazione interessi passivi e oneri accessori</li>
</ul>



<p>Il tutto se l’acquisto è stato effettuato nel 2025 o se la dichiarazione 2024 non è stata predisposta dallo Studio. In caso contrario è sufficiente la certificazione degli interessi passivi.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>MUTUI PER RISTRUTTURAZIONE O COSTRUZIONE PRIMA CASA:</strong></li>



<li>Atto di mutuo</li>



<li>Concessione edilizia o DIA</li>



<li>Dichiarazione della data di inizio lavori</li>



<li>Dichiarazione della data di fine lavori</li>



<li>Fatture relative all’intervento di costruzione o ristrutturazione</li>



<li>Documento rilasciato dal Comune o autocertificazione di cambio residenza</li>



<li>Fattura del notaio</li>



<li>Certificazione interessi passivi e oneri accessori</li>
</ul>



<p>Il tutto se la costruzione è stata effettuata nel 2025 o se la dichiarazione 2024 non è stata predisposta dallo Studio. In caso contrario è sufficiente la certificazione degli interessi passivi.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>SURROGA MUTUI</strong></li>



<li>Nuovo atto di mutuo</li>



<li>Certificazione attestante il capitale residuo mutuo precedente</li>



<li>Certificazioni spese di estinzione mutuo precedente e accensione nuovo mutuo</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>COMPENSO INTERMEDIARI per acquisto prima casa</strong>: fattura dell’intermediario e atto di acquisto.<br><br></li>



<li><strong>CREDITO DI IMPOSTA RIACQUISTO PRIMA CASA:</strong><ul><li>Atto di acquisto abitazione venduta</li></ul><ul><li>Atto di vendita</li></ul><ul><li>Atto di acquisto abitazione nuova</li></ul>
<ul class="wp-block-list">
<li>Fatture di acquisto, se le abitazioni sono state acquistate da impresa.</li>
</ul>
</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>CREDITO DI IMPOSTA ACQUISTO PRIMA CASA UNDER 36 :</strong><ul><li>Atto di acquisto</li></ul><ul><li>Fatture di acquisto per le abitazioni acquistate da impresa.</li></ul>
<ul class="wp-block-list">
<li>Attestazione ISEE rilasciata nel 2024 precedentemente al rogito e che deve avere un valore inferiore a 40.000 euro</li>
</ul>
</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>AFFITTI PASSIVI ABITAZIONE PRINCIPALE</strong><ul><li>Contratto di affitto registrato</li></ul><ul><li>Versamento imposta di rinnovo annuale del contratto</li></ul>
<ul class="wp-block-list">
<li>Autocertificazione di residenza</li>
</ul>
</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>SPESE DI RISTRUTTURAZIONE (detrazione 36%-50%)</strong></li>
</ul>



<p>Sesi tratta di spese sostenute nel 2025 oppure è la prima volta che si presenta dichiarazione tramite il ns. Studio:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Pratica inviata all’Enea (i documenti sono diversi a seconda del tipo di intervento) e ricevuta dell’invio oppure autocertificazione che i lavori non sono ancora ultimati.<ul><li>Fatture</li></ul><ul><li>Bonifici (per il 36%-50%)/pratica cessione credito</li></ul><ul><li>DIA/SCIA/inizio lavori: pratiche presentate al Comune di riferimento oppure autocertificazione in caso di lavori in edilizia libera ma rientranti nella manutenzione straordinaria.</li></ul>
<ul class="wp-block-list">
<li>Notifica all’ATS quando dovuta</li>
</ul>
</li>
</ul>



<p>Per interventi su parti comuni esibire la documentazione rilasciata dall’amministratore.</p>



<p>Se si possiedono più immobili, indicare chiaramente quale di essi è stato oggetto della ristrutturazione.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Si evidenzia che a partire dal 2022 è stata introdotta una specifica <strong>detrazione del 75% delle spese sostenute per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche, da ripartire in 5 anni (10 anni per spese 2024).</strong></li>
</ul>



<p>Per tali interventi il contribuente potrà alternativamente fruire di una delle tre detrazioni previste:</p>



<ol style="list-style-type:lower-alpha" class="wp-block-list">
<li>al 50% (lavori di ristrutturazione)<ol><li>al 75% (specifica detrazione)</li></ol>
<ol class="wp-block-list">
<li>al 65% &#8211; 90% &#8211; 110% (se intervento “trainato”)</li>
</ol>
</li>
</ol>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>SPESE RIVOLTE AL RISPARMIO ENERGETICO (detrazione 36%-50%-55%-65%)</strong>                   </li>
</ul>



<p>Se si tratta di spese sostenute nel 2025 oppure è la prima volta che si presenta dichiarazione tramite il ns. Studio:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Pratica inviata all’Enea (i documenti sono diversi a seconda del tipo di intervento) e ricevuta dell’invio oppure autocertificazione che i lavori non sono ancora ultimati<ul><li>Fatture</li></ul><ul><li>Bonifici (per il 36-50%-55%-65%)/pratica cessione credito</li></ul><ul><li>Asseverazione o certificazione dei produttori che attestino i requisiti a seconda della tipologia di intervento</li></ul>
<ul class="wp-block-list">
<li>APE (ove richiesta)</li>
</ul>
</li>
</ul>



<p>Per interventi su parti comuni esibire la documentazione rilasciata dall’amministratore.</p>



<p>Si precisa che dal 2015 è riconosciuta la detrazione del 65% anche per l’acquisto e posa in opera di schermature solari e dal 2016 anche per dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e produzione acqua calda e/o climatizzazione.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>SPESE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA/SISMA “SUPERBONUS” (detrazione 65% -90%- 110%)</strong><ul><li>Fatture</li></ul>
<ul class="wp-block-list">
<li>Bonifici/pratica cessione credito con visto di conformità dell’intermediario o del CAF</li>
</ul>
</li>
</ul>



<p>Se si possiedono più immobili, indicare chiaramente quale di essi è stato oggetto della ristrutturazione.</p>



<p>In presenza di questo tipo di intervento sarete contattati dallo studio per la richiesta dei documenti specifici per la vostra casistica.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>IMPORTI 2025 PER INTERVENTI SU IMMOBILI OGGETTO DI CESSIONE CREDITO/SCONTO IN FATTURA:</strong></li>
</ul>



<p>Modelli inviati all’Agenzia Entrate per spese riferite al 2025, necessari ai fini della verifica del limite di detraibilità di ulteriori spese richieste in dichiarazione.</p>



<p><strong><u>Si precisa che le comunicazioni AdE non saranno oggetto di verifica da parte dello Studio.</u></strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>SPESE PER L’ACQUISTO DI MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI RIENTRANTI NELLA CATEGORIA A+ (A per i forni) da destinare all’immobile RISTRUTTURATO A DECORRERE DAL 01/01/2022 (detrazione 50%, limite di spesa per ciascun immobile 5.000 per anno 2025)</strong><ul><li>Fatture (per gli elettrodomestici devono esporre la classe energetica)</li></ul>
<ul class="wp-block-list">
<li>Bonifici e/o pagamenti con carte di debito/credito</li>
</ul>
</li>
</ul>



<p>In caso di acquisto grandi elettrodomestici è necessaria anche pratica Enea completa di ricevuta d’invio.</p>



<p>NB: dal 1 marzo 2021, in applicazione delle normative europee, sono state introdotte le nuove classi di efficienza energetica. In dettaglio, sono ora detraibili gli elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori</p>



<p>N.B. comunicare la fruizione del bonus acquisto elettrodomestici (100€/200€) introdotto dalla Legge di bilancio 2025, in quanto non cumulabile.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>SPESE PER ACQUISTO E POSA IN OPERA DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI:</strong></li>
</ul>



<p>fatture e pagamenti tracciati.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>ASSICURAZIONE AVENTI PER OGGETTO IL RISCHIO DI EVENTI CALAMITOSI:</strong><br>ricevuta di pagamento del premio, contratto di assicurazione oppure prospetto rilasciato dall’assicurazione. In caso di “polizze miste” è necessario che il prospetto evidenzi la quota di premio agevolabile fiscalmente.</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>ASSICURAZIONE VITA e INFORTUNI:</strong></li>
</ul>



<p>certificazione della compagnia assicuratrice dalla quale risulti la data di stipula della polizza, oppure il contratto assicurativo. Si ricorda che per le assicurazioni stipulate dal 01.01.2001 è detraibile solo il premio relativo al rischio morte e invalidità permanente non inferiore al 5%. In caso di assicurazioni miste è necessario che l’assicurazione specifichi l’importo detraibile.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>CONTRIBUTI A FONDI PENSIONE:</strong></li>
</ul>



<p>certificazione rilasciata dal fondo pensione relativa a premi pagati.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>SPESE DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA:</strong></li>
</ul>



<p>ricevuta di versamento per l’iscrizione a Università, corsi di specializzazione post-universitaria, master</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>SPESE DI ISTRUZIONE SCUOLE DELL’INFANZIA, ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI:</strong></li>
</ul>



<p>ricevuta di versamento spese per la frequenza, incluso il servizio mensa, di scuole dell’infanzia, del primo ciclo d’istruzione e della scuola secondaria di secondo grado. Ricordiamo che restano in ogni caso indetraibili le spese per l’acquisto di testi scolastici.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>SPESE ASILI NIDO:</strong></li>
</ul>



<p>fattura o certificazione rilasciata dall’asilo. Si ricorda che non è possibile detrarre le spese per asili nido se si è usufruito del “Bonus asili nido” erogato dall’INPS</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>SPESE ISCRIZIONE CONSERVATORIO PER RAGAZZI DAI 5 AI 18 ANNI :</strong></li>
</ul>



<p>fattura o certificazione rilasciata dal Conservatorio e copia pagamento</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>SPESE PER ATTIVITA’ SPORTIVA DEI RAGAZZI DAI 5 AI 18 ANNI:</strong></li>
</ul>



<p>certificazione rilasciata dall’associazione sportiva, dal centro sportivo, dalla palestra o dalla piscina con indicato:</p>



<p>&#8211; il codice fiscale del ragazzo</p>



<p>&#8211; il codice fiscale di chi ha sostenuto la spesa</p>



<p>&#8211; l’importo</p>



<p>&#8211; l’attività effettuata</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>CANONI DI LOCAZIONE PER STUDENTI FUORI SEDE:</strong></li>
</ul>



<p>contratto di affitto e ricevuta di pagamento. I restanti requisiti verranno autocertificati in sede di dichiarazione.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>SPESE FUNEBRI:</strong></li>
</ul>



<p>fattura del servizio funebre e relativo pagamento tracciato</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>CONTRIBUTO INAIL CASALINGHE:</strong></li>
</ul>



<p>ricevuta di versamento</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI OBBLIGATORI E VOLONTARI </strong>(ricongiunzione periodi assicurativi, riscatto degli anni di laurea, riscatto contributi per anni non coperti da contribuzione etc.)</li>
</ul>



<p>ricevuta di versamento</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>CONSORZIO DI BONIFICA:</strong></li>
</ul>



<p>ricevuta di versamento e cartella esattoriale completa</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>EROGAZIONI LIBERALI E CREDITI D’IMPOSTA RELATIVI (Onlus, Ong, associazioni di promozione sociale, movimenti e partiti politici, associazioni sportive dilettantistiche, istituzioni concertistico-orchestrali, teatri, festival, organizzazioni teatrali e di danza, enti pubblici per bonifica ambientale, enti gestori o proprietari di impianti sportivi pubblici, istituti scolastici ecc.)</strong></li>
</ul>



<p>ricevuta rilasciata dal percettore l’erogazione, dalla quale risulti la modalità di pagamento</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>SPESE VETERINARIE:</strong></li>
</ul>



<p>fattura rilasciata dal veterinario con pagamento tracciato e scontrini della farmacia</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>ASSEGNO PERIODICO CORRISPOSTO AL CONIUGE SEPARATO:</strong></li>
</ul>



<p>sentenza di separazione o divorzio</p>



<p>codice fiscale del coniuge</p>



<p>bonifici o ricevute rilasciate dal soggetto che percepisce la somma.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>CONTRIBUTI VERSATI PER COLLABORATRICI DOMESTICHE:</strong></li>
</ul>



<p>bollettini postali pagati nel 2025 (anche se di competenza di anni diversi).</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>CANONI DI LEASING PER ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE:</strong></li>
</ul>



<p>fatture e bonifici.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>RIMBORSO ONERI ANNI PRECEDENTI</strong></li>
</ul>



<p>Documentazione relativa ad oneri detratti o dedotti in anni precedenti e rimborsati nel 2025 o utilizzati in compensazione.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>CREDITO D’IMPOSTA IMMOBILI USO ABITATIVO IN COMUNI DI MONTAGNA</strong></li>
</ul>



<p>Documentazione relativa agli immobili e contratti di affitto/mutuo per</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>dipendenti di strutture sanitarie di montagna che affittano o acquistano<ul><li>dipendenti di scuole di montagna che affittano o acquistano</li></ul>
<ul class="wp-block-list">
<li>contribuenti &lt; 41 anni che acquistano o ristrutturano</li>
</ul>
</li>
</ul>



<h1 class="wp-block-heading"><a id="_Toc226702842"><strong>NOVITÀ 2025</strong></a><strong></strong></h1>



<p>Riteniamo opportuno ricordare le importanti <strong>novità previste ai fini IRPEF a decorrere dal 1.1.2025</strong>, riguardanti:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>detrazioni e spese per familiari a carico;</li>



<li>introduzione di un <strong>limite massimo annuale di <u>spese</u></strong> detraibili, variabile in funzione dei redditi e dei carichi di famiglia;</li>



<li>rimodulazione delle agevolazioni per interventi edilizi.</li>
</ul>



<p>NB. Per approfondimenti si rimanda alla <a href="https://www.studiocom.it/2025/03/19/circolare-n-7-2025-novita-irpef-e-detrazioni-2025/">Circolare di Studio n. 7/2025 “<em>Novità IRPEF e detrazioni 2025”.</em></a><em><u></u></em></p>



<h1 class="wp-block-heading"><a id="_Toc226702843">CONTEGGIO IMU 2026</a></h1>



<p><strong>Si prega di comunicare se lo Studio dovrà provvedere o meno ai conteggi IMU.</strong></p>



<p><strong><u>NB. In caso di mancata comunicazione lo Studio provvederà come l’anno precedente.</u></strong></p>



<h1 class="wp-block-heading"><a id="_Toc226702844">OBBLIGO CONSERVAZIONE DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DI SPESA</a></h1>



<p><strong>Ricordiamo che è previsto l’obbligo di conservazione dei documenti giustificativi di spesa 2025 <u>fino al 31.12.2031</u> o, per le spese che danno diritto alla detrazione pluriennale, entro il 31.12 del quinto anno successivo alla dichiarazione contenente l’ultima rata.</strong></p>



<p><strong><u>È comunque opportuno conservare i documenti per il termine civilistico di 10 anni</u></strong><strong><u>.</u></strong></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.studiocom.it/2026/04/10/circolare-n-10-2026-elenco-documenti-per-modelli-redditi-e-730-2026-anno-dimposta-2025/feed/</wfw:commentRss>
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			</item>
		<item>
		<title>Circolare n. 9/2026 – Scadenze aprile e maggio 2026     </title>
		<link>https://www.studiocom.it/2026/04/01/circolare-n-9-2026-scadenze-aprile-e-maggio-2026/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Seav]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 04:38:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Tutte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiocom.it/?p=7758</guid>

					<description><![CDATA[Riportiamo la sintesi di alcune delle principali scadenze dei mesi di aprile e maggio 2026 APRILE 2026 10 aprile 20 aprile (il 19 è una domenica) NB. Per maggiori dettagli si rimanda alla comunicazione di Studio dell’11.03.2026 “Obbligo collegamento POS – Registratori Telematici: procedura web”;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 27 aprile (il 25 è un sabato) 30 aprile MAGGIO [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Riportiamo la sintesi di alcune delle principali <strong>scadenze</strong> dei mesi di <strong>aprile e maggio 2026</strong></em><em></em></p>



<h1 class="wp-block-heading"><strong>APRILE 2026</strong></h1>



<h2 class="wp-block-heading">10 aprile</h2>



<ul class="wp-block-list">
<li>termine per la<strong> presentazione della domanda</strong> al CONI <strong>per l&#8217;accesso al 5‰</strong> da parte delle <strong>Associazioni Sportive Dilettantistiche</strong> non presenti nell&#8217;elenco permanente e per gli <strong>ETS</strong> iscritti al <strong>RUNTS</strong> entro il 31 marzo;<br><br></li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">20 aprile (il 19 è una domenica)</h2>



<ul class="wp-block-list">
<li>termine per il <strong>collegamento</strong> di <strong>registratori telematici (RT) e strumenti di pagamento elettronico</strong> sul sito dell&#8217;Agenzia delle Entrate (strumenti già in uso nel periodo 01.01 – 31.01.2026).</li>
</ul>



<p>NB. Per maggiori dettagli si rimanda alla <a href="https://www.studiocom.it/2026/03/11/obbligo-collegamento-pos-registratori-telematici-procedura-web/">comunicazione di Studio dell’11.03.2026 “Obbligo collegamento POS – Registratori Telematici: procedura web”</a>;<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br><br></strong><strong></strong></p>



<h2 class="wp-block-heading">27 aprile (il 25 è un sabato)</h2>



<ul class="wp-block-list">
<li>termine per la presentazione dei modelli <strong>Intrastat</strong> del mese di <strong>marzo </strong>(mensili)<strong>e </strong>del<strong>I trimestre </strong>(trimestrali)<strong>2026</strong>.<br>              </li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">30 aprile</h2>



<ul class="wp-block-list">
<li>termine per il versamento dell’<strong>imposta di bollo, </strong>tramite F24,sulle <strong>scritture contabili</strong> <strong>2025 </strong>conservate digitalmente;<br><br></li>



<li>termine per la presentazione <strong>dichiarazione IVA 2026</strong> relativa all’anno <strong>2025</strong>;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br><br></li>



<li>termine per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dell’istanza di <strong>rimborso/compensazione</strong> del <strong>credito IVA</strong> relativo al <strong>I trimestre 2026</strong> utilizzando il <strong>modello IVA TR</strong>;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>termine per l’invio telematico all’Agenzia delle Dogane dell’<strong>istanza</strong> relativa al <strong>I trimestre 2026</strong> per il rimborso dell’<strong>accisa sul gasolio </strong>per autotrazione da parte degli autotrasportatori; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br><br></li>



<li>termine per la presentazione <strong>dichiarazione iva OSS</strong> relativa al <strong>I trimestre 2026</strong>;<br><br></li>



<li>termine entro cui effettuare le <strong>modifiche all’Elenco B</strong> predisposto dall’Agenzia delle entrate e relativo alle <strong>fatture</strong> del <strong>I trimestre 2026</strong>;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br><br></li>



<li>messa a disposizione del contribuente della <strong>dichiarazione precompilata;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br><br></strong></li>



<li>termine per la presentazione all’Agenzia Entrate – Riscossione della domanda di adesione alla definizione agevolata delle cartelle (cd. <strong>Rottamazione-quinquies).&nbsp;<br><br></strong></li>



<li>termine per inviare telematicamente all’Agenzia Entrate la <strong>Certificazione Unica 2026</strong> – anno d’imposta 2025 &#8211; relativa ai <strong>redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale</strong> ovvero alle provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.</li>
</ul>



<h1 class="wp-block-heading"><strong>MAGGIO 2026</strong></h1>



<h2 class="wp-block-heading">18 maggio (il 16 è un sabato)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2>



<ul class="wp-block-list">
<li>versamento dei <strong>contributi fissi IVS</strong> sul reddito minimale relativi al <strong>I trimestre 2026</strong> da parte dei soggetti iscritti alla <strong>gestione Inps – Artigiani e Commercianti</strong>;&nbsp;&nbsp;<br><br></li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">20 maggio</h2>



<ul class="wp-block-list">
<li>versamento da parte della casa mandante dei <strong>contributi Enasarco</strong> relativi al <strong>I trimestre 2026</strong>;<br><br></li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">25 maggio</h2>



<ul class="wp-block-list">
<li>presentazione dei modelli <strong>Intrastat</strong> del mese di <strong>aprile 2026</strong>.</li>
</ul>



<p><br></p>



<h2 class="wp-block-heading">2 giugno (il 31 maggio è una domenica)</h2>



<ul class="wp-block-list">
<li>versamento dell&#8217;imposta di <strong>bollo</strong> sulle <strong>fatture elettroniche</strong> per il <strong>I trimestre 2026</strong>;</li>
</ul>



<p>(qualora l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture del I trimestre non supera in totale 5.000 euro, la stessa potrà essere versata insieme all’imposta dovuta per il II trimestre, entro il 30 settembre. Se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di 5.000 euro, il pagamento potrà avvenire insieme con l’imposta dovuta per il III trimestre, entro il 30 novembre);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br><br></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Invio telematico dei dati delle <strong>liquidazioni periodiche IVA</strong> relative:</li>
</ul>



<p>a) ai mesi di <strong>gennaio/febbraio/marzo 2026</strong> (soggetti mensili);</p>



<p>b) al <strong>I trimestre 2026</strong> (soggetti trimestrali).</p>



<p>La comunicazione va effettuata utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate. </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.studiocom.it/2026/04/01/circolare-n-9-2026-scadenze-aprile-e-maggio-2026/feed/</wfw:commentRss>
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			</item>
		<item>
		<title>Circolare n. 8/2026 – Bando Nuova impresa 2026</title>
		<link>https://www.studiocom.it/2026/03/12/circolare-n-8-2026-bando-nuova-impresa-2026/</link>
					<comments>https://www.studiocom.it/2026/03/12/circolare-n-8-2026-bando-nuova-impresa-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Seav]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 06:22:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Tutte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiocom.it/?p=7752</guid>

					<description><![CDATA[Regione Lombardia e il Sistema Camerale lombardo attivano lo sportello 2026 del bando “Nuova Impresa” finalizzato a sostenere l’avvio di nuove imprese e l’autoimprenditorialità, anche in forma di lavoro autonomo con partita IVA individuale, attraverso l’erogazione di contributi sui costi connessi alla creazione delle nuove imprese. Si riportano di seguito le informazioni principali. Sommario Soggetti [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Regione Lombardia e il Sistema Camerale lombardo attivano lo sportello <strong>2026</strong> del <strong>bando “Nuova Impresa”</strong> finalizzato a <strong>sostenere l’avvio di nuove imprese e l’autoimprenditorialità, anche in forma di lavoro autonomo con partita IVA individuale</strong>, attraverso l’erogazione di contributi sui costi connessi alla creazione delle nuove imprese.</em> <em></em></p>



<p><em>Si riportano di seguito le informazioni principali.</em></p>



<p>Sommario</p>



<p><a href="#_Toc224109505">Soggetti beneficiari</a></p>



<p><a href="#_Toc224109506">Contributo finanziario</a></p>



<p><a href="#_Toc224109507">Spese ammissibili</a></p>



<p><a href="#_Toc224109508">Presentazione della domanda</a></p>



<h1 class="wp-block-heading"><a id="_Toc224109505">Soggetti beneficiari</a></h1>



<p>Possono accedere al Bando:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>MPMI</strong> che hanno avviato una <strong>nuova impresa in</strong> <strong>Lombardia</strong> (sede legale e operativa) <strong>dal 1° giugno 2025 al 31 dicembre 2026</strong>, regolarmente iscritte e attive nel Registro delle Imprese, con partita IVA attiva da non oltre 12 mesi prima dell’iscrizione. Non sono ammesse imprese già esistenti che aprono solo una nuova sede operativa in Lombardia;</li>



<li><strong>Lavoratori autonomi con partita IVA individuale</strong>, non iscritti al Registro delle Imprese, che hanno <strong>avviato l’attività tra il 1° giugno 2025 e il 31 dicembre 2026</strong>, con domicilio fiscale in Lombardia e partita IVA attiva rilasciata dall’Agenzia delle Entrate;</li>



<li><strong>Professionisti iscritti ad ordini professionali</strong> con <strong>partita IVA individuale</strong>, non iscritti al Registro delle Imprese, che hanno <strong>avviato l’attività da non oltre quattro anni alla data della domanda</strong> e comunque entro il 31 dicembre 2026, con domicilio fiscale in Lombardia. Il contributo è destinato all’avvio dell’attività professionale successivamente a praticantato, abilitazione ed iscrizione all’Albo.</li>
</ul>



<p>I beneficiari del contributo devono:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>non avere legali rappresentanti, amministratori e soci per i quali sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (codice antimafia e norme correlate);</li>



<li>essere in regola con gli obblighi contributivi (DURC), se applicabile;</li>



<li>non avere legali rappresentanti o amministratori per i quali sussistono condanne, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sanzioni interdittive, per i reati che costituiscono motivi di esclusione di un operatore economico a una procedura di appalto;</li>



<li>per le MPMI: essere iscritte e attive nel Registro delle imprese, avere sede legale e operativa in Lombardia, essere in regola con il diritto camerale e con le polizze catastrofali previste dalla normativa vigente.</li>
</ul>



<p>Sono esclusi:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>soggetti con codice ATECO primario o prevalente appartenente alle sezioni A (Agricoltura, silvicoltura e pesca) e L (Attività finanziarie e assicurative) della classificazione ATECO 2025;</li>



<li>attività con codice 47.78.93 (commercio al dettaglio di articoli per adulti);</li>



<li>attività rientranti nel codice 92 e sottocategorie relative a scommesse, lotterie e giochi d’azzardo;</li>



<li>soggetti che rientrano nelle esclusioni previste dal Regolamento (UE) n. 2831/2023 “de minimis”;</li>



<li>associazioni tra professionisti ordinistici o tra lavoratori autonomi;</li>



<li>nuove imprese che detengono apparecchi per il gioco d’azzardo lecito, in attuazione della L.R. 8/2013.</li>
</ul>



<h1 class="wp-block-heading"><a id="_Toc224109506">Contributo finanziario</a></h1>



<p>L’agevolazione consiste in un <strong>contributo a fondo perduto </strong>a parziale copertura delle spese sostenute, <strong>al netto di IVA,</strong> come da tabella sottostante:</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>Investimento minimo (*)</td><td>Intensità del contributo</td><td>Importo contributo massimo</td></tr><tr><td><strong>€ 3.000,00</strong></td><td><strong>50% delle spese ammissibili</strong></td><td><strong>€ 10.000,00</strong></td></tr></tbody></table></figure>



<p><em>(*) sommatoria delle spese ammissibili obbligatoriamente da sostenere a pena di decadenza del contributo</em></p>



<p>L’agevolazione è concessa a fronte di un budget di spesa composto da <strong>spese in conto capitale</strong> e <strong>spese di parte corrente</strong>, con un minimo di spese in conto capitale pari al 50% del totale. Laddove le spese di parte corrente fossero superiori al 50%, queste saranno considerate non ammissibili per la parte eccedente il 50%. Possono essere presentate anche domande di contributo che prevedano esclusivamente spese in conto capitale.</p>



<p>Ogni impresa, lavoratore autonomo o professionista ordinista può presentare <strong>una sola richiesta di contributo.</strong></p>



<p>I contributi rispettano il Regolamento UE n. 2831/2023 sugli aiuti “de minimis”.</p>



<p>Il contributo è cumulabile con altre misure, a condizione che la somma totale non superi il 100% dell’investimento.</p>



<h1 class="wp-block-heading"><a id="_Toc224109507">Spese ammissibili</a></h1>



<p>Sono ammissibili solo le <strong>spese sostenute per l’avvio della nuova impresa</strong>, comprese le attività in forma di lavoro autonomo con partita IVA, a condizione che siano state sostenute e pagate dopo l’attribuzione della partita IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate. Per i lavoratori autonomi, le spese ammissibili decorrono dal 1° giugno 2025, mentre per le imprese si considerano valide le spese effettuate entro i dodici mesi precedenti l’iscrizione al Registro delle Imprese. Tutte le spese devono essere quietanzate <strong>entro il 31 dicembre 2026 e non oltre la data di presentazione della domanda di contributo.</strong></p>



<p>Per i professionisti ordinistici, invece, sono ammissibili esclusivamente le spese necessarie all’avvio della professione dopo il periodo di praticantato e il superamento dell’esame di stato. Anche in questo caso, le spese devono essere sostenute dopo l’attribuzione della partita IVA, fino a un massimo di quattro anni precedenti la presentazione della domanda, e devono essere quietanzate entro il 31 dicembre 2026.</p>



<p>Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di <strong><u>spesa in conto capitale:</u></strong></p>



<ol style="list-style-type:lower-alpha" class="wp-block-list">
<li><strong>acquisto di beni strumentali/macchinari/attrezzature/arredi nuovi</strong>, incluse le spese per il montaggio/trasporto/manodopera e realizzazione di strutture, anche in muratura, strettamente collegate. Le spese devono riguardare esclusivamente beni durevoli, non di consumo e strettamente funzionali all&#8217;attività svolta (non sono ammessi gli autoveicoli e i veicoli in generale);</li>



<li><strong>acquisto di software </strong>gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali, licenze d’uso e servizi software di tipo cloud e saas e simili, brevetti e licenze d’uso sulla proprietà intellettuale, nella misura massima del 60% della spesa totale di progetto;</li>



<li><strong>acquisto di hardware nuovo</strong> (sono escluse le spese per smartphone e cellulari);</li>



<li><strong>registrazione e sviluppo di marchi e brevetti</strong> e per le certificazioni di qualità.</li>
</ol>



<p>Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di <strong><u>spesa in conto corrente:</u></strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>onorari notarili</strong> e costi relativi alla costituzione d&#8217;impresa (al netto di tasse, imposte, diritti e bolli anticipate dal notaio/consulente);</li>



<li><strong>onorari per prestazioni e consulenze relative all&#8217;avvio d&#8217;impresa</strong>, nei seguenti ambiti: marketing e comunicazione, logistica, produzione, personale, organizzazione, sistemi informativi e gestione di impresa, contrattualistica, contabilità e fiscalità;</li>



<li>spese relative alle <strong>consulenze specialistiche</strong> legate alla registrazione e allo sviluppo di marchi e brevetti, nonché per le certificazioni di qualità di cui alla relativa voce di spesa in conto capitale;</li>



<li><strong>canoni di locazione</strong> della sede legale e operativa della nuova impresa rilevabili da visura;</li>



<li><strong>sviluppo di un piano di comunicazione</strong> (progettazione del logo aziendale, progettazione e realizzazione sito internet, registrazione del dominio, progettazione piano di lancio dell&#8217;attività) e strumenti di comunicazione e promozione (es. messaggi pubblicitari su radio, TV, cartellonistica, social network, banner su siti di terzi, Google Ads, spese per materiali pubblicitari, etc);</li>



<li><strong>spese generali</strong> riconosciute in maniera forfettaria nella misura del 7% dei costi di cui ai punti da a) a i);</li>
</ul>



<p>Nella domanda è consentito inserire un <strong>massimo di 10 fatture</strong>, al fine di documentare interventi di rilievo, ciascuna con un <strong>importo minimo pari a € 250,00 al netto dell’IVA.</strong></p>



<p>Spese non ammissibili:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>spese per il montaggio/trasporto/manodopera e realizzazione di strutture, anche in muratura, non strettamente collegate all’installazione di beni strumentali/macchinari/attrezzature/arredi rendicontati nel presente bando; nota bene: la fattura relativa a questi lavori deve riportare a quale bene/attrezzatura/arredo il servizio si riferisce;</li>



<li>spese di ristrutturazione, piastrellatura, tinteggiatura, realizzazione di pareti, manutenzione ordinaria ecc.;</li>



<li>lavori in economia e relativi materiali;</li>



<li>gazebi, pergole, chioschi, strutture esterne e similari;</li>



<li>spese non ad uso esclusivo dell’attività dell’impresa e/o non strettamente riconducibili all’attività di impresa;</li>



<li>beni usati o a noleggio;</li>



<li>spese sostenute in contanti o altri pagamenti non tracciabili;</li>



<li>autoveicoli e veicoli in generale;</li>



<li>minuterie;</li>



<li>spese per merci o beni che l’impresa noleggia a terzi o rivende;</li>



<li>nel caso di cessione di impresa: beni acquistati dal cedente anche se nuovi</li>



<li>tutte le spese non indicate nelle spese ammissibili. A titolo esemplificativo: impianti (es. condizionamento, fotovoltaici, raffrescamento, elettrico ecc.). Gli impianti di sicurezza sono ammissibili solo se strettamente attinenti all’attività di impresa (es. gioiellerie) Serramenti, vetrine, porte blindate, pavimenti, sanitari, tende da sole, porte da interno, oggetti d’arte e antiquariato, complementi d’arredo (quadri, tende, corpi illuminanti).</li>
</ul>



<h1 class="wp-block-heading"><a id="_Toc224109508">Presentazione della domanda</a></h1>



<p>Il contributo viene assegnato con <strong>procedura “a sportello”</strong>, secondo <strong>l’ordine cronologico di presentazione della domanda</strong>, fino a esaurimento delle risorse disponibili.</p>



<p><strong><u>Presentazione della domanda:</u></strong> deve essere presentata a partire <strong><u>dalle ore 10.00 del 30 aprile 2026</u> ed entro le ore 12.00 del 29 gennaio 2027, </strong>salvo chiusura anticipata per esaurimento della dotazione finanziaria.</p>



<p><strong><u>N.B.</u></strong><strong> </strong>Il presente bando è una<strong> <u>misura a rendicontazione,</u> </strong>pertanto le domande possono essere presentate esclusivamente successivamente alla sostenibilità e al pagamento delle spese.</p>



<p>Il procedimento d’istruttoria si conclude entro 90 giorni dalla presentazione della domandacompleta di rendicontazione.</p>



<p>Successivamente all’approvazione della <strong>determinazione di concessione</strong>, il contributo viene erogato al beneficiario.</p>



<p><strong>Lo Studio è a disposizione per la predisposizione e trasmissione della pratica. Per maggiori informazioni si prega di prendere contatto con lo Studio.</strong></p>



<p><strong>Dal momento che il contributo viene assegnato secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda, si invitano i Clienti interessati a contattare lo Studio prima del 30 aprile al fine di anticipare l’analisi e la predisposizione della documentazione necessaria.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.studiocom.it/2026/03/12/circolare-n-8-2026-bando-nuova-impresa-2026/feed/</wfw:commentRss>
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			</item>
		<item>
		<title>Circolare n. 7/2026 – Assegno Unico e Universale</title>
		<link>https://www.studiocom.it/2026/02/27/circolare-n-7-2026-assegno-unico-e-universale/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Seav]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 10:10:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Tutte]]></category>
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					<description><![CDATA[Si ricorda che è stato introdotto, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’Assegno Unico Universale (AUU) che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo e indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (dipendenti, lavoratori autonomi, imprenditori, ecc). Dal 1° marzo 2023 il pagamento delle domande [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><a><em>Si ricorda che è stato introdotto, a decorrere dal 1° marzo 2022,<strong> l’Assegno Unico Universale (AUU)</strong> che costituisce un <strong>beneficio economico</strong> attribuito, su base mensile, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo e indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (dipendenti, lavoratori autonomi, imprenditori, ecc).</em></a></p>



<p><em>Dal 1° marzo 2023 il pagamento delle domande di Assegno unico già accolte prosegue d’ufficio, senza necessità di presentare una nuova domanda. In particolare, per coloro che nel corso del periodo marzo 2025–febbraio 2026 hanno una domanda di Assegno unico e universale non “Decaduta”, “Revocata”, “Rinunciata” o “Respinta”, il pagamento prosegue automaticamente per le mensilità successive.</em></p>



<p><em>Resterà </em><em>comunque <strong>necessario disporre di un modello ISEE 2026</strong> in corso di validità per ottenere un importo parametrato al proprio livello ISEE, diversamente sarà erogato l’importo minimo previsto. Di seguito si riepilogano le indicazioni generali per l’adempimento.</em></p>



<p>Sommario</p>



<p><a href="#_Toc222831602">In cosa consiste</a></p>



<p><a href="#_Toc222831603">Tempi e modalità di presentazione delle domande</a></p>



<p><a href="#_Toc222831604">Contenuto della domanda</a></p>



<p><a href="#_Toc222831605">Importo spettante</a></p>



<p><a href="#_Toc222831606">Cosa fare concretamente</a></p>



<p><a href="#_Toc222831607">Per tutti i genitori con figli a carico</a></p>



<h1 class="wp-block-heading"><a></a><a id="_Toc222831602">In cosa consiste</a></h1>



<p>L’Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>è una <strong>prestazione erogata mensilmente dall’Inps <u>a tutti i nuclei familiari con figli di età inferiore a 21(*)</u></strong> anni <strong><u>che ne faranno richiesta</u>;</strong> l’erogazione avviene tramite bonifico bancario sul conto corrente dei genitori;</li>



<li><strong>spetta a tutti i nuclei familiari</strong> indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito;</li>



<li><strong>ha un importo commisurato all’ISEE</strong>; tuttavia nel caso in cui non si volesse presentare un <strong>ISEE è comunque possibile fare domanda e ottenere l’importo minimo per ciascun figlio.</strong></li>
</ul>



<p><em>(*) L’assegno spetta <strong>per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età</strong> <u>se seguono un corso di formazione scolastica, professionale o di laurea o se hanno un reddito da lavoro inferiore agli 8.000 euro o se sono registrati come disoccupati presso i servizi pubblici per l’impiego.</u> Per i figli a carico con disabilità l’AUU spetta senza limiti di età, specifiche maggiorazioni sono legate alla gravità della disabilità come sotto esemplificato in tabella.</em></p>



<p><strong><em>Per i nuovi nati l’assegno unico e universale spetta dal settimo mese di gravidanza.</em></strong></p>



<p>L’assegno è riconosciuto a condizione che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, <strong>il richiedente sia in possesso congiuntamente dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno,</strong> nel dettaglio:</p>



<p>a. &nbsp;sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un&#8217;attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi; </p>



<p>b. &nbsp;sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;</p>



<p>c. &nbsp;sia residente e domiciliato in Italia;</p>



<p>d. &nbsp;sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.</p>



<p>Le domande possono essere presentate da un solo genitore o, in mancanza, da chi esercita la responsabilità genitoriale. L’assegno viene erogato sul conto corrente di entrambi i genitori in pari misura o, previo accordo degli stessi, su un unico conto corrente.</p>



<p>In caso di affidamento esclusivo l’assegno spetta, in mancanza di diverso accordo, al genitore affidatario.</p>



<h1 class="wp-block-heading"><a></a><a id="_Toc222831603">Tempi e modalità di presentazione delle domande</a></h1>



<p>Le domande possono essere presentate <strong>a partire dal 1° gennaio e in qualunque momento dell’anno</strong>. Se accolte danno diritto all’erogazione del beneficio fino al mese di febbraio dell’anno successivo. Tutte le domande presentate entro il 30 giugno di ciascun anno danno comunque diritto agli arretrati dal mese di marzo, se la domanda viene presentata dopo il 30 giugno verrà riconosciuto l’AUU solo dal mese successivo.</p>



<p>La domanda può essere presentata alternativamente:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>accedendo dal <strong>sito web www.inps.it</strong> al servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico” con SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);</li>



<li>contattando il <strong>numero verde 803.164 </strong>(gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);</li>



<li><strong>tramite enti di patronato</strong>, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.</li>
</ul>



<p>Per coloro che, nel corso del periodo marzo 2025 – febbraio 2026, abbiano presentato una domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico, e la stessa non sia stata respinta, revocata o decaduta od oggetto di rinuncia da parte del richiedente, l’INPS continuerà a erogare d’ufficio la misura, <strong>senza la necessità di presentare una nuova domanda</strong>.</p>



<p><strong>Sarà in ogni caso necessario presentare nuova domanda in ipotesi di modifica delle condizioni indicate nella prima domanda</strong>. Al fine del riconoscimento d’ufficio della prestazione, l’Istituto farà riferimento ai dati presenti nelle domande di Assegno unico e universale già acquisite e agli altri dati rilevati dall’ISEE o da altri archivi a disposizione dell’INPS.</p>



<p>Alcune circostanze possono fare scaturire la necessità di modificare la domanda di Assegno unico e universale inizialmente presentata e, in specifici casi, necessitano anche della presentazione di una <strong>dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata</strong>.</p>



<p>Tra <strong>le situazioni che possono dare luogo a modifiche</strong> si riportano a titolo esemplificativo:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>la nascita di figli;</li>



<li>la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;</li>



<li>le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);</li>



<li>le modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori;</li>



<li>i criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;</li>



<li>variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021;</li>



<li>variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.</li>
</ul>



<p><strong><u>Attenzione:</u></strong> resta <strong>necessario presentare l’ISEE</strong> (per coloro che prevedono di avere un valore ISEE &lt; <strong>46.582,71</strong> euro, per l’anno <strong>2026</strong>) in quanto <strong>in assenza di DSU presentata per il 2026</strong> <strong>l’importo dell’Assegno unico</strong> sarà calcolato, a partire dal mese di marzo 2026, con riferimento agli <strong>importi minimi previsti dalla normativa</strong>.</p>



<h1 class="wp-block-heading"><a></a><a id="_Toc222831604">Contenuto della domanda</a></h1>



<p>La domanda richiede l’autocertificazione di alcune informazioni di base quali:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>composizione del nucleo familiare e numero di figli;</li>



<li>luogo di residenza dei membri del nucleo familiare;</li>



<li>IBAN di uno o di entrambi i genitori</li>
</ul>



<p>La domanda <strong>può essere o meno accompagnata da ISEE aggiornato:</strong> la presentazione dell’ISEE è necessaria per ottenere un assegno pieno commisurato alla situazione economica della famiglia.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Nel caso di presentazione dell’ISEE, la richiesta di ISEE aggiornata sarà possibile dal 1° gennaio 2026.</li>



<li>In mancanza di ISEE, la domanda per l’AUU può essere presentata dal 1° gennaio 2026 e ciascun avente diritto riceverà l’importo minimo previsto.</li>
</ul>



<h1 class="wp-block-heading"><a></a><a id="_Toc222831605">Importo spettante</a></h1>



<p>L’importo dell’AUU è variabile in funzione della situazione patrimoniale del richiedente e della composizione del nucleo familiare. <strong>Ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 17.468,51 euro, spetta per ogni figlio minore un assegno base di circa 203 euro.</strong> Questo valore decresce al crescere dell’ISEE, <strong>fino a stabilizzarsi a circa 58 euro mensili a figlio per ISEE pari o superiori a 46.582,71 euro,</strong> per l’anno<strong> 2026.</strong></p>



<p>Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di: nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo); madri di età inferiore a 21 anni; nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro; figli affetti da disabilità; figli di età inferiore a un anno; figli di età compresa tra 1 e 3 anni per nuclei con tre o più figli e ISEE fino a 46.582,71 euro per l’anno 2026.</p>



<p>È inoltre prevista una quota a titolo di maggiorazione per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’Assegno risultasse inferiore alla somma dei valori teorici dell’Assegno per il Nucleo Familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), percepite nel regime precedente la riforma.</p>



<h1 class="wp-block-heading"><a></a><a id="_Toc222831606">Cosa fare concretamente</a></h1>



<h2 class="wp-block-heading"><a></a><a id="_Toc222831607">Per tutti i genitori con figli a carico</a></h2>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Valutare la spettanza dell’AUU</strong> in base alle indicazioni sopra riportate, fermo restando che a prescindere dalla situazione patrimoniale <strong>l’assegno minimo spetta sempre e comunque in presenza di figli di età inferiore ai 18 anni </strong>(ovvero 21 in caso di studenti o con reddito inferiore a 8.000 euro).</li>



<li>Procedere alla <strong>presentazione della domanda</strong> attraverso il portale Inps con le proprie credenziali SPID, ovvero utilizzare i contatti riportati ovvero</li>



<li>Effettuare richiesta del <strong>modello ISEE</strong> per l’aggiornamento dei valori mensili dell’AUU.</li>
</ul>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>Circolare n. 6/2026 – Bando Contributi per la partecipazione delle MPMI alle fiere internazionali in Lombardia</title>
		<link>https://www.studiocom.it/2026/02/19/circolare-n-6-2026-bando-contributi-per-la-partecipazione-delle-mpmi-alle-fiere-internazionali-in-lombardia/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Seav]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 07:16:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Tutte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiocom.it/?p=7734</guid>

					<description><![CDATA[Regione Lombardia, con la delibera n.&#160; XII/2827 del 22 luglio 2024, ha approvato i criteri per la partecipazione delle MPMI alle manifestazioni fieristiche di livello internazionale che si svolgono in Lombardia, finalizzati a promuovere l’attrattività del “Sistema Lombardia” sui mercati globali, creando occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri per attrarre investimenti e promuovere [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Regione Lombardia, con la delibera n.&nbsp; XII/2827 del 22 luglio 2024, ha approvato i criteri per la partecipazione delle MPMI alle <strong>manifestazioni fieristiche di</strong> <strong>livello internazionale che si svolgono in Lombardia</strong>, finalizzati a promuovere l’attrattività del “Sistema Lombardia” sui mercati globali, creando occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri per attrarre investimenti e promuovere accordi commerciali, attraverso il sostegno, con <strong>un’agevolazione a fondo perduto.</strong></em></p>



<p>NB. Il <strong>calendario</strong> delle manifestazioni fieristiche internazionali in Lombardia, per il <strong>periodo 01/01-31/08/2026</strong> è disponibile al seguente link:  <a href="https://www.unioncamerelombardia.it/fileadmin/bandi/2024/Bando_fiere_internazionali_in_Lombardia/Calendario_fiere_internazionali_dal_01.09.2024_al_31.08.2026__aggiornato_al_28.07.2025_.pdf">https://www.unioncamerelombardia.it/fileadmin/bandi/2024/Bando_fiere_internazionali_in_Lombardia/Calendario_fiere_internazionali_dal_01.09.2024_al_31.08.2026__aggiornato_al_28.07.2025_.pdf</a></p>



<p><em>Si riportano di seguito le informazioni principali.</em></p>



<p>Sommario</p>



<p><a href="#_Toc221020903">Soggetti beneficiari</a></p>



<p><a href="#_Toc221020904">Contributo finanziario</a></p>



<p><a href="#_Toc221020905">Spese ammissibili</a></p>



<p><a href="#_Toc221020906">Presentazione della domanda</a></p>



<h1 class="wp-block-heading"><a id="_Toc221020903">Soggetti beneficiari</a></h1>



<p>Possono presentare domanda di partecipazione le imprese che siano in possesso dei seguenti <strong>requisiti</strong>:</p>



<ol style="list-style-type:lower-alpha" class="wp-block-list">
<li>essere <strong>micro, piccola o media impresa</strong> ai sensi dell’allegato 1 del Reg. (UE) n. 651/2014;</li>



<li>essere iscritte al Registro delle Imprese e risultare attive;</li>



<li>non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata per le start-up innovative o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente.</li>
</ol>



<p>I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, fatta eccezione per la dimensione d’impresa che dovrà essere mantenuto fino all’erogazione dell’agevolazione.</p>



<p>All’atto della richiesta di erogazione dell’agevolazione, i soggetti beneficiari dovranno essere in possesso di <strong>almeno una sede operativa attiva in Lombardia.</strong></p>



<p>Sono esclusi:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>i soggetti con codice Istat Ateco 2007 primario sezione A (agricoltura, silvicoltura e pesca), ad eccezione di quelle iscritte all’Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia ai sensi della l.r. 31/2008 art. 13 bis;</li>



<li>le imprese afferenti al codice primario o prevalente Istat Ateco 2007 sezione K (Attività finanziarie e assicurative);</li>



<li>i soggetti che rientrano nelle specifiche esclusioni di cui al Reg. UE n. 2831/2023 (di seguito “de minimis”);</li>



<li>i soggetti attivi nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all’art. 7.1.c del Reg. (UE) 1058/2021;</li>



<li>i soggetti che non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all’articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), pena la non ammissibilità alla presente iniziativa (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità).</li>
</ul>



<h1 class="wp-block-heading"><a id="_Toc221020904">Contributo finanziario</a></h1>



<p>Le agevolazioni sono concesse nella forma del <strong>contributo a fondo perduto</strong> in percentuale dei costi ammissibili, fino a un massimo di:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>€ 15.000,00 per “Nuovi espositori”,</strong> ossia impresa richiedente che, relativamente a tutte le fiere indicate nel progetto, non ha partecipato alle precedenti 3 edizioni (fiere con cadenza annuale o semestrale inferiore) o 2 edizioni (fiere con cadenza biennale o superiore);</li>



<li><strong>€ 8.000,00 per “Espositori abituali”,</strong> ossia impresa richiedente che, relativamente ad almeno una delle fiere indicate nel progetto, ha già partecipato almeno una volta alle precedenti edizioni della fiera.</li>
</ul>



<p>È ammessa solo la partecipazione come <strong>espositore diretto</strong>, titolare dell’area espositiva. Non è ammessa la partecipazione come co-espositore o impresa rappresentata.</p>



<p>L’importo dell’agevolazione e l’intensità di aiuto massimo concedibile, pari al <strong>60% dei costi ammissibili</strong>, sono così determinate:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>50% dei costi ammissibili;</li>



<li>Premialità del 5% in caso di microimpresa;</li>



<li>Premialità del 5%, in caso di startup (impresa iscritta al Registro Imprese e attiva da non più di 24 mesi alla data della domanda);</li>
</ul>



<p>Non sono ammissibili progetti con costi inferiori a € 6.000,00.</p>



<p>L’aiuto è rientrante nel regime de minimis e risulta consentito il cumulo con le misure generali che non si qualificano come aiuto di Stato (es. incentivi fiscali) nel limite del 100% dei costi ammissibili.</p>



<h1 class="wp-block-heading"><a id="_Toc221020905">Spese ammissibili</a></h1>



<p>Sono ammissibili progetti che prevedano la partecipazione dell’impresa richiedente a una o al massimo due fiere conqualifica internazionale che si svolgano in Lombardia<strong>,</strong> intese come fiere distinte o diverse edizioni della stessa fiera, <strong>inserite nel calendario fieristico regionale</strong>, approvato con Decreto di Regione Lombardia.</p>



<p>Sono ammissibili le fiere che abbiano data di inizio nel periodo compreso tra<strong> il 1° settembre 2024 e il 31 agosto 2026.</strong></p>



<p>Sono ammissibili i seguenti costi:</p>



<ol style="list-style-type:lower-alpha" class="wp-block-list">
<li><strong>Costi per</strong> <strong>la partecipazione alla fiera:</strong> riconosciuti in maniera forfettaria nella misura di 440 € per metro quadro di superficie espositiva affittata;</li>



<li><strong>Costi diretti per il personale:</strong> riconosciuti in maniera forfettaria nella misura del 20% della voce a);</li>



<li><strong>Costi indiretti:</strong> riconosciuti in maniera forfettaria nella misura del 7% delle voci a) e b).</li>
</ol>



<h1 class="wp-block-heading"><a id="_Toc221020906">Presentazione della domanda</a></h1>



<p>L’assegnazione del contributo avviene sulla base di una procedura valutativa “<em>a sportello</em>” con presentazione della domanda e concessione delle risorse secondo l’ordine cronologico di invio telematico della domanda, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.</p>



<p><strong><u>Presentazione della domanda:</u></strong></p>



<p>Il procedimento di approvazione della domanda si conclude entro 90 giorni dalla data di invio al protocollo della domanda, con la pubblicazione, sul sito di Unioncamere Lombardia, degli gli elenchi delle domande ammesse e non ammesse all’Agevolazione.</p>



<p>A seguito della comunicazione del decreto di concessione del contributo il soggetto beneficiario dovrà accettare il contributo concesso tramite la piattaforma Bandi e Servizi <strong><u>entro e non oltre 10 giorni</u></strong> solari consecutivi dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione da parte di Unioncamere Lombardia, pena la decadenza.</p>



<p><strong><u>Rendicontazione dei costi</u></strong><strong>: </strong>da effettuare entro 60 giorni dalla conclusione del progetto (intesa come data di fine dell’unica o ultima fiera) oppure entro 120 giorni dal termine massimo per l’accettazione del contributo (10 giorni dal ricevimento della pec di comunicazione della concessione) nei soli casi in cui il termine per l’accettazione è successivo alla data di conclusione del progetto(intesa come data di fine dell’unica o ultima fiera).</p>



<p>L’erogazione del contributo, una volta verificata la correttezza della documentazione, verrà effettuata entro 80 giorni dalla presentazione della rendicontazione.</p>



<p><strong>Lo Studio è a disposizione per la predisposizione e trasmissione della pratica. Per maggiori informazioni si prega di prendere contatto con lo Studio.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>Circolare n. 5/2026 – Imposta di bollo e diciture fatture</title>
		<link>https://www.studiocom.it/2026/02/12/circolare-n-5-2026-imposta-di-bollo-e-diciture-fatture/</link>
					<comments>https://www.studiocom.it/2026/02/12/circolare-n-5-2026-imposta-di-bollo-e-diciture-fatture/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Seav]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 07:05:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Tutte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiocom.it/?p=7728</guid>

					<description><![CDATA[Le annotazioni da indicare sulle fatture e l’obbligo dell’assolvimento dell’imposta da bollo sulle fatture non soggette ad IVA costituiscono un adempimento spesso trascurato ancorché obbligatorio. Si riportano di seguito alcune indicazioni operative utili per entrambi gli aspetti. Sommario Marca da bollo Obblighi ed esclusioni Assolvimento e scadenze Tabella riepilogativa applicazione imposta di bollo e modalità [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Le <strong>annotazioni</strong> da indicare sulle <strong>fatture</strong> e l</em><em>’obbligo dell’assolvimento dell’<strong>imposta da bollo sulle fatture non soggette ad IVA </strong>costituiscono un adempimento spesso trascurato ancorché obbligatorio. Si riportano di seguito alcune indicazioni operative utili per entrambi gli aspetti.</em></p>



<p>Sommario</p>



<p><a href="#_Toc221775671">Marca da bollo</a></p>



<p><a href="#_Toc221775672">Obblighi ed esclusioni</a></p>



<p><a href="#_Toc221775673">Assolvimento e scadenze</a></p>



<p><a href="#_Toc221775674">Tabella riepilogativa applicazione imposta di bollo e modalità di riaddebito</a></p>



<p><a href="#_Toc221775675">Annotazioni sulle fatture emesse</a></p>



<p><a href="#_Toc221775676">Codici fattura elettronica</a></p>



<h1 class="wp-block-heading"><a id="_Toc221775671">Marca da bollo</a></h1>



<h2 class="wp-block-heading"><a id="_Toc221775672">Obblighi ed esclusioni</a></h2>



<p>La marca da bollo, pari a euro 2,00, è obbligatoria sulle fatture e sui documenti contabili di importo superiore a euro 77,47 quando l’operazione non è soggetta a IVA.</p>



<p>L’imposta di bollo è dovuta, al superamento della soglia di euro 77,47, nei seguenti casi:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>operazioni escluse dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 15 del DPR 633/1972;</li>



<li>operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972;</li>



<li>operazioni fuori campo IVA per carenza del presupposto soggettivo, oggettivo o territoriale;</li>



<li>operazioni non imponibili relative a esportazioni indirette, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali;</li>



<li>cessioni a esportatori abituali con utilizzo del plafond;</li>



<li>fatture emesse dai contribuenti in regime dei minimi e regime forfettario che non comportano addebito dell’IVA;</li>



<li>ricevute per prestazioni di lavoro autonomo occasionale.</li>
</ul>



<p>La marca da bollo non deve essere applicata:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>se l’importo del documento è inferiore o pari a euro 77,47;</li>



<li>su documenti già assoggettati a imposta di bollo o esenti per legge;</li>



<li>su fatture e documenti relativi a operazioni effettivamente soggette a IVA;</li>



<li>su fatture relative a esportazioni dirette, indirette e cessioni intracomunitarie;</li>



<li>su bollette e documenti doganali di qualsiasi specie.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading"><a id="_Toc221775673">Assolvimento e scadenze</a></h2>



<p>L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “l’obbligo<em> di assolvimento dell’imposta di bollo grava sul soggetto che emette il documento, ovvero su chi lo forma, consegna o spedisce”</em>. Ne consegue che l’obbligo di assolvimento dell’imposta ricade sul soggetto che emette il documento. Può in ogni caso esserci la possibilità di riaddebito l’imposta al cliente, in tale ipotesi l’importo di euro 2,00 deve essere indicato in fattura <strong><u>con lo stesso assoggettamento ad IVA della prestazione fatturata ed è incluso nel totale del documento</u></strong>.</p>



<p>A seconda del tipo di fattura, esistono diversi modi per assolvere l’obbligazione:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Fatture cartacee (solo per prestazioni sanitarie)</strong>: l’imposta è assolta mediante apposizione del contrassegno sul documento oppure in modalità telematica. In caso di invio della fattura cartacea via e-mail, è possibile indicare sulla copia trasmessa al cliente gli estremi della marca apposta sull’originale, riportando la dicitura: <em>“Imposta di bollo assolta sull’originale con identificativo n. …”</em>.</li>



<li><strong>Fatture elettroniche</strong>: l’imposta di bollo è assolta in modalità virtuale mediante versamento con modello F24 oppure attraverso la funzione messa a disposizione dell’Agenzia Entrate nell’area riservata del contribuente che consente l’addebito diretto in conto. In fase di compilazione del file XML deve essere selezionato il campo “Bollo” e deve essere indicato l’importo di euro 2,00. Nella fattura deve essere inserita la dicitura: <em>“Assolvimento virtuale dell’imposta di bollo ai sensi del DM 17 giugno 2014”</em>.</li>
</ul>



<p>All’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, l’Agenzia delle Entrate rende disponibile il servizio di determinazione e versamento dell’imposta di bollo dovuta. Le fatture prive di bollo, per le quali l’imposta risulta dovuta, vengono integrate d’ufficio dall’Agenzia e riepilogate nell’<strong>elenco B</strong>, modificabile dall’utente entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Nell’<strong>elenco A</strong>, non modificabile, sono riepilogate le fatture correttamente assoggettate a bollo.</p>



<p>Si indicano di seguito le scadenze e i codici da utilizzare in caso di utilizzo della modalità di pagamento con F24.</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td><strong>Trimestre</strong></td><td><strong>Scadenza versamento</strong></td><td><strong>Codice tributo F24</strong></td><td><strong>Termine modifica elenco B</strong></td></tr><tr><td><strong>I</strong></td><td>31 maggio</td><td>2521</td><td>30 aprile</td></tr><tr><td><strong>II</strong></td><td>30 settembre</td><td>2522</td><td>10 settembre</td></tr><tr><td><strong>III</strong></td><td>30 novembre</td><td>2523</td><td>31 ottobre</td></tr><tr><td><strong>IV</strong></td><td>28 febbraio</td><td>2524</td><td>31 gennaio</td></tr></tbody></table></figure>



<p>Eccezioni e possibilità di differimento del versamento</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>se l’imposta dovuta per il primo trimestre non supera <strong>5.000 euro</strong>, il versamento può essere effettuato entro il 30 settembre;</li>



<li>se l’imposta complessiva dovuta per i primi due trimestri non supera <strong>5.000 euro</strong>, il versamento può essere effettuato entro il 30 novembre.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading"><a id="_Toc221775674">Tabella riepilogativa applicazione imposta di bollo e modalità di riaddebito</a></h2>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><td><strong>Causale operazione</strong></td><td><strong>Imposta di bollo dovuta</strong></td><td><strong>Codice IVA per il&nbsp; riaddebito bollo</strong></td></tr></thead><tbody><tr><td>Aliquota Iva al 22%, 10%, 4%</td><td>NO</td><td>==</td></tr><tr><td>Soggetta a reverse charge &#8211; art. 17, comma 2 DPR 633/72 (autofatture o integrazione delle fatture)</td><td>NO</td><td>==</td></tr><tr><td>Soggetta a reverse charge &#8211; art. 17, comma 6 DPR 633/72 (edilizia)</td><td>NO</td><td>==</td></tr><tr><td>Soggette a split payment</td><td>NO</td><td>==</td></tr><tr><td>Soggetta a reverse charge &#8211; art. 74, comma 7 e 8 DPR 633/72 (rottami ferrosi e non ferrosi)</td><td>NO</td><td>==</td></tr><tr><td>Imponibile con IVA assolta all’origine &#8211; art. 74, comma 1 DPR 633/72 (giornali, libri, ricariche telefoniche ecc.)</td><td>NO</td><td>==</td></tr><tr><td>Art. 74-ter DPR 633/72 (agenzie di viaggi e turismo)</td><td>NO</td><td>==</td></tr><tr><td>Art. 36 D.L. 41/95 (regime del margine)</td><td>NO</td><td>==</td></tr><tr><td>Art. 8, comma 1, lettera A) e B) DPR 633/72 (esportazioni di beni)</td><td>NO</td><td>==</td></tr><tr><td>Art. 71, DPR 633/72 (operazioni con lo Stato del Vaticano e con la Repubblica di San Marino)</td><td>NO</td><td>==</td></tr><tr><td>Art. 41 D.L. 331/93 (cessioni intracomunitarie di beni)</td><td>NO</td><td>==</td></tr><tr><td>Art. 58 D.L. 331/93 (Triangolazioni UE)</td><td>NO</td><td>==</td></tr><tr><td>Escluso da artt. 7-bis a art. 7-septies DPR 633/72</td><td>SÌ, se l&#8217;importo è superiore a €. 77,47</td><td><strong>N2.1</strong></td></tr><tr><td>Escluso Iva art. 7-ter DPR 633/72 (prestazioni di servizi B2B)</td><td>SÌ, se l&#8217;importo è superiore a €. 77,47</td><td><strong>N2.1</strong></td></tr><tr><td>Esente art. 10 D.P.R. 633/72</td><td>SÌ, se l&#8217;importo è superiore a €. 77,47</td><td><strong>N4</strong></td></tr><tr><td>Escluso art. 15 D.P.R. 633/72</td><td>SÌ, se l&#8217;importo è superiore a €. 77,47</td><td><strong>N1</strong></td></tr><tr><td>Escluso dal campo di applicazione dell’IVA artt. 2, 3, 4, 5, 13, 26 DPR 633/72</td><td>SÌ, se l&#8217;importo è superiore a €. 77,47</td><td><strong>N2.2</strong></td></tr><tr><td>Art. 8, comma 1, lettera C) DPR 633/72 (esportatori abituali con utilizzo plafond – dichiarazione d’intento)</td><td>SÌ, se l&#8217;importo è superiore a €. 77,47</td><td><strong>N3.5</strong></td></tr><tr><td>Regime dei Minimi (DL98/2011)</td><td>SÌ, se l&#8217;importo è superiore a €. 77,47</td><td><strong>N2.2</strong></td></tr><tr><td><strong>Regime forfettario (L.190/2014)</strong></td><td>SÌ, se l&#8217;importo è superiore a €. 77,47</td><td><strong>N2.2</strong></td></tr><tr><td><strong>Art. 8-bis DPR 633/72</strong></td><td>SÌ, se l&#8217;importo è superiore a €. 77,47</td><td><strong>N3.4</strong></td></tr><tr><td><strong>Art. 72 DPR 633/72 (operazioni con sedi diplomatiche e consolari, basi NATO)</strong></td><td>SÌ, se l&#8217;importo è superiore a €. 77,47</td><td><strong>N3.4</strong></td></tr><tr><td rowspan="2"><strong>Art. 9 DPR 633/72 (servizi internazionali)</strong></td><td>SÌ, se l&#8217;importo è superiore a €. 77,47</td><td><strong>N3.4</strong></td></tr><tr><td>NO, qualora riferite a prestazioni di trasporto dirette esclusivamente alla realizzazione di un’esportazione di beni</td><td>==</td></tr></tbody></table></figure>



<p><strong>N.B.</strong> Qualora il documento contenga sia operazioni soggette a IVA sia operazioni soggette a imposta di bollo, quest’ultima è dovuta solo se l’importo delle operazioni non IVA supera euro 77,47.</p>



<p>Si precisa inoltre che non è richiesta l’applicazione dell’imposta di bollo sul documento commerciale (ex scontrino o ricevuta), anche se di importo superiore a euro 77,47; l’imposta è dovuta esclusivamente in caso di emissione di fattura.</p>



<h1 class="wp-block-heading"><a id="_Toc221775675">Annotazioni sulle fatture emesse</a><strong></strong></h1>



<p>Si ricorda inoltre che l’articolo <strong>21 c.6 e 6-bis DPR 633/1972</strong> prevede che se la fattura è emessa per le tipologie di operazioni sottoelencate <strong>che non prevedono l’applicazione dell’IVA</strong> è necessario riportare le seguenti annotazioni con l&#8217;eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>“<strong>Operazione esente”</strong>: per le operazioni rientranti nell’art. 10 DPR 633/1972;</li>



<li>“<strong>Operazione non soggetta” </strong>per le cessioni non soggette ex art. 7-bis c.1 DPR 633/1972 relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale;</li>



<li>“<strong>Operazione non soggetta” </strong>per prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori dalla UE;</li>



<li><strong>“Operazione non imponibile” </strong>per le operazioni non imponibili ai sensi degli artt. 8, 8-bis, 9 e 38-quater DPR 633/1972 (trattasi di cessioni all’esportazione, le operazioni assimilate, i servizi internazionali): “Operazione non imponibile”</li>



<li>“<strong>Regime del margine – beni usati</strong>”, “<strong>Regime del margine – oggetti d’arte</strong>”, “<strong>Regime del margine – oggetti da antiquariato o da collezione</strong>” per le operazioni soggette al regime del margine ex DL 41/1995;</li>



<li>“<strong>Regime del margine – agenzie di viaggio</strong>” per le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e soggette al regime di cui all’art.74-ter DPR 633/1972;</li>



<li><strong>“Cessione non imponibile ex art. 41, DL n. 331/93”: </strong>per le cessioni intracomunitarie di beni effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d’imposta in altro Stato UE;</li>



<li><strong>“Inversione contabile”</strong> per le operazioni che <strong>non sono soggette all&#8217;imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies</strong> relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all&#8217;articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un <strong>soggetto passivo che è debitore dell&#8217;imposta in un altro Stato membro dell&#8217;<u>Unione europea</u></strong> è necessario riportare l&#8217;annotazione &#8220;inversione contabile&#8221;.</li>
</ul>



<p>Per tali operazioni è stato inoltre previsto l’utilizzo dello specifico codice <strong>INVCONT</strong> da riportare nel campo “tipo dato” del blocco “altri dati gestionali”.</p>



<p>Esempio:</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="259" height="125" src="https://www.studiocom.it/wp-content/uploads/2026/02/image.jpg" alt="" class="wp-image-7729"/></figure>



<p>Sono inoltre raccomandate le ulteriori seguenti specifiche annotazioni:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>“Operazione assoggettata ad inversione art. 17, comma 6. lettera a-ter, DPR 633/72”: </strong>per inversione contabile relativa a prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti, completamento, relative ad edifici (reverse charge);</li>



<li><strong>“Operazione assoggettata ad inversione art. 17, comma 6. lettera a, DPR 633/72”</strong>: per inversione contabile relative a prestazioni relative a contratti di subappalto svolte nell’ambito del settore edile (reverse charge);</li>



<li><strong>“Scissione dei pagamenti &#8211; art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972</strong>”: in caso di scissione dei pagamenti per le operazioni effettuate verso PA o società assoggettate al regime dello split payment;</li>



<li><strong>“Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell’articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni”</strong> (per operazioni effettuate da soggetti in regime forfettario da parte di professionisti per i quali non è applicabile la ritenuta).</li>
</ul>



<h1 class="wp-block-heading"><a id="_Toc221775676">Codici fattura elettronica</a><strong></strong></h1>



<p>Si riporta infine la tabella riepilogativa codici natura utilizzabili nella fatturazione elettronica:</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td><strong>Codice Natura</strong></td><td><strong>Riferimento normativo</strong></td></tr><tr><td>N1</td><td>Operazioni art. 15</td></tr><tr><td>N2.1</td><td>Non soggette IVA art. da 7 a 7-septies (prestazioni di servizi)</td></tr><tr><td>N2.2</td><td>Non soggette – altri casi</td></tr><tr><td>N3.1</td><td>Non imponibile – esportazioni (esportazioni beni art 8, c. 1, lettera a) e b), dpr 633/72)</td></tr><tr><td>N3.2</td><td>Non imponibile – cessioni intracomunitarie (cessioni intracomunitarie beni art 41, dl 331/93)</td></tr><tr><td>N3.3</td><td>Non imponibile – cessioni verso San Marino</td></tr><tr><td>N3.4</td><td>Non imponibile – operazioni assimilate alle esportazioni</td></tr><tr><td>N3.5</td><td>Non imponibile – dichiarazioni d’intento</td></tr><tr><td>N3.6</td><td>Non imponibile – altre operazioni no plafond</td></tr><tr><td>N4</td><td>Operazioni esenti</td></tr><tr><td>N5</td><td>Operazioni in regime del margine</td></tr><tr><td>N6.1</td><td>Reverse charge – rottami e materiali di recupero</td></tr><tr><td>N6.2</td><td>Reverse charge – oro e argento puro</td></tr><tr><td>N6.3</td><td>Reverse charge – subappalto settore edile (art. 17, c. 6, lettera a, DPR 633/72)</td></tr><tr><td>N6.4</td><td>Reverse charge – cessione di fabbricati</td></tr><tr><td>N6.5</td><td>Reverse charge – cessione di telefoni cellulari</td></tr><tr><td>N6.6</td><td>Reverse charge – cessione di prodotti elettronici</td></tr><tr><td>N6.7</td><td>Reverse charge – comparto edile e settori connessi (art. 17, c. 6, lettera a-ter, DPR 633/72)</td></tr><tr><td>N6.8</td><td>Reverse charge – operazioni settore energetico</td></tr><tr><td>N6.9</td><td>Reverse charge – altri casi (NO per prestazioni effettuate vs committenti UE → N2.1)</td></tr><tr><td>N7</td><td>IVA assolta in altro Stato UE</td></tr></tbody></table></figure>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.studiocom.it/2026/02/12/circolare-n-5-2026-imposta-di-bollo-e-diciture-fatture/feed/</wfw:commentRss>
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			</item>
		<item>
		<title>Circolare n. 4/2026 – Scadenze febbraio e marzo 2026     </title>
		<link>https://www.studiocom.it/2026/02/10/circolare-n-4-2026-scadenze-febbraio-e-marzo-2026/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Seav]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 07:21:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Tutte]]></category>
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					<description><![CDATA[Sintesi:Come di consueto riportiamo la sintesi di alcune delle principali scadenze dei mesi di febbraio e marzo 2026 FEBBRAIO 2026 Dal 1° febbraio al 30 aprile &#8211; dichiarazione iva 2026 – anno 2025: il modello può essere trasmesso nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile. Si ricorda che, in generale, per [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p></p>



<p>Sintesi:<br><em>Come di consueto riportiamo la sintesi di alcune delle principali <strong>scadenze</strong> dei mesi di <strong>febbraio e marzo 2026</strong></em></p>



<p class="has-larger-font-size"><strong><strong>FEBBRAIO 2026</strong></strong></p>



<h2 class="wp-block-heading">Dal 1° febbraio al 30 aprile</h2>



<p>&#8211; <strong>dichiarazione iva 2026 – anno 2025</strong>: il modello può essere trasmesso nel periodo compreso <strong>tra il 1° febbraio e il 30 aprile</strong>.</p>



<p>Si ricorda che, in generale, per l’utilizzo del credito iva di importo superiore a 5.000 euro è necessario attendere il 10° giorno successivo all’invio della dichiarazione iva munita di visto di conformità.</p>



<p>NB. In caso di invio della dichiarazione iva entro il 28 febbraio non è richiesta la trasmissione della comunicazione periodica iva relativa al IV trimestre 2025 ove inclusa nel modello dichiarativo in apposito quadro.</p>



<h2 class="wp-block-heading">16 febbraio</h2>



<p>&#8211; versamento dei <strong>contributi fissi IVS</strong> sul reddito minimale relativi al <strong>IV trimestre 2025</strong> da parte dei soggetti iscritti alla <strong>gestione Inps – Artigiani e Commercianti</strong>;</p>



<p>&#8211; <strong>autoliquidazione Inail</strong>: versamento premio (<strong>regolarizzazione 2025 e acconto 2026</strong>) o <strong>1^ rata 2026</strong>;</p>



<h2 class="wp-block-heading">20 febbraio</h2>



<p>&#8211; versamento da parte della casa mandante dei <strong>contributi Enasarco</strong> relativi al <strong>IV trimestre 2025</strong>;</p>



<h2 class="wp-block-heading">25 febbraio</h2>



<p>&#8211; presentazione dei modelli <strong>Intrastat</strong> del mese di <strong>gennaio 2026</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading">28 febbraio</h2>



<p>&#8211; termine per la <strong>trasmissione telematica all’INPS</strong> della <strong>domanda</strong> per fruire del <strong>regime contributivo agevolato</strong> per i <strong>contribuenti forfettari</strong> esercenti <strong>attività d’impresa</strong>; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br><br>&#8211; versamento dell&#8217;imposta di <strong>bollo</strong> sulle <strong>fatture elettroniche</strong> per il <strong>IV trimestre 2025</strong>;<br><br>&#8211; invio telematico dei dati delle <strong>liquidazioni periodiche IVA</strong> relative:</p>



<p>a) ai mesi di <strong>ottobre/novembre/dicembre 2025</strong> (soggetti mensili);</p>



<p>b) al <strong>IV trimestre 2025</strong> (soggetti trimestrali);</p>



<p>qualora non incluse nell’apposito quadro della dichiarazione iva.</p>



<h1 class="wp-block-heading has-larger-font-size"><strong>MARZO 2026</strong></h1>



<h2 class="wp-block-heading">16 marzo</h2>



<p>&#8211; <strong><u>consegna ai percipienti</u> e invio telematico all’Agenzia Entrate</strong> del modello <strong>Certificazione Unica 2026</strong>, relativa ai<strong> redditi 2025</strong>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>



<p>&#8211; <strong><em>Novità termini certificazione unica: per il periodo d’imposta 2025 </em>il termine ultimo per effettuare <u>l’invio telematico</u></strong> <strong>all’Agenzia delle Entrate</strong> dei dati relativi alle certificazioni uniche è fissato al:</p>



<p><em>&#8211;</em><strong> 16 marzo 2026:</strong> per le certificazioni relative ai <strong>redditi di lavoro dipendente</strong>, ai redditi di <strong>lavoro autonomo non esercitato abitualmente</strong> e ai <strong>redditi diversi</strong>;</p>



<p><strong><em>&#8211;</em></strong> <strong>30 aprile 2026:</strong> per le certificazioni relative ai <strong>redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale</strong> ovvero alle <strong>provvigioni per le prestazioni non occasionali</strong> inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari;</p>



<p>&#8211; <strong>31 ottobre 2026</strong>: per le certificazioni contenenti esclusivamente <strong>redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.&nbsp;</strong></p>



<p><strong><em>NB. Si ricorda che </em></strong>i soggetti che pagano compensi o provvigioni a <strong>contribuenti forfetari</strong> (e minimi) non sono più tenuti a rilasciare e ad inviare telematicamente la Certificazione Unica. La novità decorre <strong>dalle somme pagate dal 2024</strong> e pertanto dalle<strong> CU 2025.</strong></p>



<p>&#8211; <strong>consegna ai percettori</strong> delle <strong>certificazioni</strong> relative agli <strong>utili</strong> corrisposti nel <strong>2025,</strong> qualora non assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta;</p>



<p>&#8211; <strong>versamento</strong> da parte delle <strong>società di capitali</strong> della <strong>tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali 2026</strong> di € 309,87 per capitale sociale &lt; € 516.456,90 e di € 516,46 se superiore;</p>



<p>&#8211; versamento <strong>imposta a saldo</strong> risultante dalla <strong>dichiarazione annuale iva 2026 </strong>anno d’imposta <strong>2025 </strong>(prima o unica rata);</p>



<h2 class="wp-block-heading">25 marzo</h2>



<p>&#8211; presentazione dei modelli <strong>Intrastat</strong> del mese di <strong>febbraio 2026</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading">31 marzo</h2>



<p>&#8211; versamento del <strong>contributo annuale FIRR</strong> (fondo indennità risoluzione rapporto di agenzia) maturato nel <strong>2025</strong>; &nbsp;</p>



<p>&#8211; trasmissione del <strong>modello EAS</strong> per gli <strong>enti non commerciali</strong> per comunicare le <strong>variazioni</strong> dati verificatesi nel <strong>2025</strong>, rispetto a quanto già comunicato.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br><br></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.studiocom.it/2026/02/10/circolare-n-4-2026-scadenze-febbraio-e-marzo-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Circolare n. 3/2026 – Legge di bilancio 2026: Novità per Imprese e Professionisti</title>
		<link>https://www.studiocom.it/2026/01/23/circolare-n-3-2026-legge-di-bilancio-2026-novita-per-imprese-e-professionisti/</link>
					<comments>https://www.studiocom.it/2026/01/23/circolare-n-3-2026-legge-di-bilancio-2026-novita-per-imprese-e-professionisti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Seav]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 06:16:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Tutte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiocom.it/?p=7706</guid>

					<description><![CDATA[È stata pubblicata sul S.O. n. 42/L alla G.U. 30.12.2025, n. 305, la Legge n. 199/2025, Finanziaria 2026, contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2026. NB. Nel canale Spotify dello Studio è disponibile un breve Podcast che sintetizza le informazioni principali. Clicca qui. Di seguito si riporta la sintesi delle novità per le Imprese [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><a><em>È stata pubblicata sul S.O. n. 42/L alla G.U. 30.12.2025, n. 305, la Legge n. 199/2025, <strong>Finanziaria 2026</strong>, contenente una serie di interessanti <strong>novità</strong> di natura fiscale, <strong>in vigore dall’1.1.2026</strong>.</em></a></p>



<p>NB. Nel <strong><a href="https://open.spotify.com/show/6H3W4VLyPArKoytRsLVZmT?si=14412c5f9058490c">canale Spotify</a> </strong>dello Studio è disponibile un breve <strong>Podcast </strong>che sintetizza le informazioni principali. <strong><a href="https://open.spotify.com/show/6H3W4VLyPArKoytRsLVZmT?si=14412c5f9058490c">Clicca qui.</a></strong></p>



<p><em>Di seguito si riporta la <strong>sintesi delle novità per le Imprese e i Professionisti.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></em></p>



<p>Sommario</p>



<p class="has-small-font-size"><a href="#_Toc219984999">Iperammortamento</a></p>



<p class="has-small-font-size"><a href="#_Toc219985000">Soggetti interessati</a></p>



<p class="has-small-font-size"><a href="#_Toc219985001">Investimenti agevolabili</a></p>



<p class="has-small-font-size"><a href="#_Toc219985002">Agevolazione</a></p>



<p class="has-small-font-size"><a href="#_Toc219985003">Revisione tassazione dividendi e plusvalenze società</a></p>



<p class="has-small-font-size"><a href="#_Toc219985004">Società di capitali</a></p>



<p class="has-small-font-size"><a href="#_Toc219985005">Società di persone</a></p>



<p class="has-small-font-size"><a href="#_Toc219985006">Decorrenza nuove disposizioni</a></p>



<p class="has-small-font-size"><a href="#_Toc219985007">Rottamazione Quinquies</a></p>



<p class="has-small-font-size"><a href="#_Toc219985008">Indebite compensazioni</a></p>



<p class="has-small-font-size"><a href="#_Toc219985009">Dati fatture elettroniche e Agenzia Entrate Riscossione</a></p>



<p class="has-small-font-size"><a href="#_Toc219985010">Locazioni brevi</a></p>



<p class="has-small-font-size"><a href="#_Toc219985011">Regime forfettario e reddito lavoro dipendente</a></p>



<p class="has-small-font-size"><a href="#_Toc219985012">Assegnazione agevolata beni ai soci</a></p>



<p class="has-small-font-size"><a href="#_Toc219985013">Estromissione immobile imprenditore individuale</a></p>



<p class="has-small-font-size"><a href="#_Toc219985014">Affrancamento straordinario riserve in sospensione d’imposta</a></p>



<p class="has-small-font-size"><a href="#_Toc219985015">Rivalutazione costo partecipazioni</a></p>



<p class="has-small-font-size"><a href="#_Toc219985016">Rateizzazione plusvalenze</a></p>



<p class="has-small-font-size"><a href="#_Toc219985017">Revisione Pagamento compensi professionali dalle P.A</a>.</p>



<p class="has-small-font-size"><a href="#_Toc219985018">Misure di contrasto inadempimenti in materia di iva</a></p>



<p class="has-small-font-size"><a href="#_Toc219985019">Ritenuta d’acconto provvigioni agenzie viaggio</a></p>



<h1 class="wp-block-heading"><a id="_Toc219984999">Iperammortamento</a></h1>



<h2 class="wp-block-heading"><a id="_Toc219985000">Soggetti interessati</a></h2>



<p>La nuova <strong>agevolazione</strong> spetta ai titolari di <strong>reddito d’impresa</strong> che effettuano investimenti in specifici beni, destinati a strutture produttive ubicate in Italia.</p>



<p>La spettanza dell’agevolazione è subordinata:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>al <strong>rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro</strong>;</li>



<li>al corretto <strong>adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali</strong> dei lavoratori.</li>
</ul>



<p>L’agevolazione <strong><u>non è riconosciuta</u></strong> per:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>imprese in liquidazione;</li>



<li><strong>lavoratori autonomi;</strong></li>



<li><strong>contribuenti forfettari;</strong></li>



<li>imprese agricole che determinano il reddito su base catastale.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading"><a id="_Toc219985001">Investimenti agevolabili</a></h2>



<p>La maggiorazione del costo di acquisizione è riconosciuta per gli <strong>investimenti</strong>:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>effettuati <strong>dall’1.1.2026 al 30.9.2028</strong></li>



<li>in <strong>beni prodotti in uno Stato UE / SEE</strong> (requisito NON richiesto né per la precedente versione dell’iperammortamento né ai fini di crediti Industria 4.0 e Transizione 5.0).</li>
</ul>



<p>L’investimento deve avere ad oggetto:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>beni strumentali materiali ed immateriali nuovi di cui alla </strong><a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/12/30/25G00212/SG"><strong>Tabella IV</strong></a><strong> e </strong><a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/12/30/25G00212/SG"><strong>Tabella V</strong></a><strong>, Legge n. 199/2025</strong> (Finanziaria 2026), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione / rete di fornitura;</li>



<li><strong>beni strumentali materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia</strong> da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.</li>
</ul>



<p><strong>NB.</strong> L’elenco dei beni agevolabili corrisponde soltanto “in parte” a quello delle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) per le quali spetta(va) il previgente iper ammortamento, credito d’imposta “Industria 4.0” / “Transizione 5.0”.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><a id="_Toc219985002">Agevolazione</a></h2>



<p>Per gli <strong>investimenti in beni materiali ed immateriali di cui alle Tabelle IV e V nonché per gli investimenti finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica</strong>, la maggiorazione è la seguente:</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td><strong>Importo investimento</strong></td><td><strong>Maggiorazione costo acquisizione</strong></td></tr><tr><td>Fino a € 2.500.000</td><td><strong>180%</strong></td></tr><tr><td>&gt; € 2.500.000 e fino a € 10.000.000</td><td><strong>100%</strong></td></tr><tr><td>&gt; € 10.000.000 e fino a € 20.000.000</td><td><strong>50%</strong></td></tr></tbody></table></figure>



<p>Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.</p>



<p>La <strong>maggiorazione ha rilevanza soltanto ai fini IRPEF / IRES</strong> ed è usufruibile quale variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi. La stessa <strong>non produce effetti ai fini IRAP.</strong></p>



<p>NB. Ai fini della fruizione dell’iper ammortamento il soggetto interessato deve <strong>inviare al GSE</strong>, tramite un’apposita piattaforma, una <strong>comunicazione / certificazione dell’investimento effettuato</strong>. L’individuazione delle modalità / termini di invio è demandata al MiMiT.</p>



<h1 class="wp-block-heading"><a id="_Toc219985003">Revisione tassazione dividendi e plusvalenze società</a></h1>



<h2 class="wp-block-heading"><a id="_Toc219985004">Società di capitali</a></h2>



<p>Con l&#8217;aggiunta del nuovo comma 1.1 all&#8217;art. 87, TUIR <strong>il regime di esenzione del 95% relativo alle plusvalenze realizzate su partecipazioni PEX </strong>aventi i requisiti di cui al comma 1 del citato art. 87, è <strong>applicabile soltanto in relazione a una partecipazione diretta / indiretta detenuta tramite società controllate <u>non inferiore al 5%</u></strong> <strong>ovvero di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000.</strong></p>



<p>Con la modifica del primo periodo del comma 2 dell&#8217;art. 89, TUIR è ora previsto, quale regola generale, che i <strong>dividendi distribuiti dalle società di capitali</strong> concorrono per l&#8217;intero ammontare alla formazione del reddito d&#8217;impresa dell&#8217;esercizio in cui sono percepiti. Tuttavia, in base al nuovo comma 2.1 del citato art. 89 gli stessi <strong>non concorrono alla formazione del reddito della società percipiente nella misura del 95% se relativi</strong>:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>a una <strong>partecipazione diretta / indiretta tramite società controllate non inferiore al 5% ovvero di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000;</strong></li>



<li>a contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale / misto di cui all&#8217;art. 109, comma 9, lett. b), TUIR di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading"><a id="_Toc219985005">Società di persone</a></h2>



<p>Con la modifica dell&#8217;art. 58, comma 2, TUIR le <strong>plusvalenze su partecipazioni conseguite da società di persone sono esenti da tassazione nel limite del 41,86% in presenza dei requisiti PEX</strong> di cui all&#8217;art. 87, TUIR e delle condizioni previste dal nuovo comma 1.1 del citato art. 87, ossia che le&nbsp; <strong>plusvalenze sono realizzate su partecipazioni detenute, direttamente / indirettamente tramite società controllate, in misura <u>non inferiore al 5%</u> ovvero di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000.</strong></p>



<p>A seguito della modifica del comma 1 dell&#8217;art. 59, TUIR i <strong>dividendi derivanti dalla partecipazione in società di capitali </strong>concorrono per intero ammontare alla formazione del reddito d&#8217;impresa dell&#8217;esercizio in cui sono percepiti. Tuttavia, in base al nuovo comma 1-bis del citato art. 59 gli stessi <strong>concorrono alla formazione del reddito nella misura del 58,14% se relativi:</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>a una <strong>partecipazione diretta / indiretta tramite società controllate non inferiore al 5% ovvero di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000;</strong></li>



<li>a titoli / strumenti finanziari similari alle azioni ex art. 44, comma 2, lett. a), TUIR e a contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale / misto di cui all&#8217;art. 109, comma 9, lett. b), TUIR di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading"><a id="_Toc219985006">Decorrenza nuove disposizioni</a></h2>



<p>Le <strong>novità</strong> in esame sono <strong>applicabili</strong>:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>alle <strong>distribuzioni dell’utile di esercizio / riserve / altri fondi, deliberate a decorrere dall’1.1.2026</strong>;</li>



<li>alle <strong>plusvalenze su partecipazioni / titoli e strumenti similari alle azioni acquisiti a decorrere dall&#8217;1.1.2026;</strong></li>



<li>ai proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione sottoscritti a decorrere dall&#8217;1.1.2026.</li>
</ul>



<h1 class="wp-block-heading"><a id="_Toc219985007">Rottamazione Quinquies</a></h1>



<p>La Finanziaria 2026 ha previsto una <strong>nuova definizione agevolata delle cartelle di pagamento c.d. “rottamazione-quinquies”</strong> con riferimento ai <strong>carichi</strong> affidati all’Agente della riscossione <strong>dall’1.1.2000 al 31.12.2023.</strong></p>



<p>La possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio, riguarda le <strong>somme derivanti dall’omesso versamento di:</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatizzato e formale di cui agli artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 (imposte dirette) nonché agli artt. 54-bis e 54-ter, DPR n. 633/72 (IVA).</strong></li>



<li><strong>contributi previdenziali INPS</strong>, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento.</li>
</ul>



<p>Per aderire è necessario compilare ed inviare un’apposita <strong>dichiarazione da presentare entro il 30.4.2026</strong>. Entro il 30.6.2026 l’Agente della riscossione comunica al debitore quanto dovuto per la definizione, l’importo delle singole rate e le relative scadenze.</p>



<p>Il <strong>pagamento</strong> può essere effettuato:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>in <strong>unica soluzione entro il 31.7.2026;</strong></li>



<li>in un <strong>massimo di 54 rate bimestrali</strong> di pari importo (è previsto un importo minimo della singola rata pari a € 100).</li>
</ul>



<p>Dall’1.8.2026 sulle rate sono dovuti gli <strong>interessi nella misura del 3% annuo </strong>(nelle precedenti “edizioni” della rottamazione gli interessi erano fissati al 2%).</p>



<p>La <strong>definizione decade in caso di mancato / insufficiente versamento</strong>:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>dell&#8217;<strong>unica rata</strong>, in caso di scelta per il pagamento in unica soluzione;</li>



<li><strong>di 2 rate</strong>, anche non consecutive;</li>



<li>dell&#8217;ultima rata.</li>
</ul>



<p>NB. Non è prevista la “tolleranza” di 5 giorni concessa per i versamenti delle rate relative alla “rottamazione-quater”.</p>



<h1 class="wp-block-heading"><a id="_Toc219985008">Indebite compensazioni</a></h1>



<p>È confermata la <strong>riduzione</strong> da € 100.000 <strong>a € 50.000 dell&#8217;ammontare di iscrizioni a ruolo per imposte erariali</strong> e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione per le quali:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti;</li>



<li>non siano in essere provvedimenti di sospensione;</li>
</ul>



<p>che in base al comma 49-quinquies dell&#8217;art. 37, DL n. 223/2006, dall&#8217;1.7.2024, <strong>esclude la possibilità di compensazione nel mod. F24 dei crediti tributari.</strong></p>



<h1 class="wp-block-heading"><a id="_Toc219985009">Dati fatture elettroniche e Agenzia Entrate Riscossione</a></h1>



<p>I file delle <strong>fatture elettroniche</strong> possono essere <strong>utilizzati</strong>:</p>



<p>&#8211; dalla G.d.F. nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria ex art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 68/2001;</p>



<p>&#8211; dall’Agenzia delle Entrate / G.d.F. per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali;</p>



<p>&#8211; dall’Agenzia delle Dogane per le attività di vigilanza e di controllo di cui all’art. 18, D.Lgs. n. 504/95.</p>



<p>Al fine di dare attuazione alla Riforma dell’Amministrazione fiscale, con l’aggiunta della nuova lett. b-ter) al comma 5-bis, è confermato che i file in esame possono essere utilizzati <strong>dall’Agenzia delle Entrate anche per mettere a disposizione dell’Agente della riscossione i dati relativi ai corrispettivi delle fatture emesse da debitori iscritti a ruolo</strong> / loro coobbligati ad uno stesso acquirente / committente<strong>, per le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive presso terzi.</strong></p>



<h1 class="wp-block-heading"><a id="_Toc219985010">Locazioni brevi</a></h1>



<p>È disposto che il <strong>regime delle locazioni brevi</strong>, a decorrere <strong>dal 2026</strong>, <strong>è applicabile al massimo a 2 appartamenti</strong> (anziché 4) per ciascun periodo d&#8217;imposta. Resta fermo che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, DL n. 50/2017, modificato ad opera dell’art. 1, comma 63, Legge n. 213/2023 (Finanziaria 2024), <strong>per le “locazioni brevi” assoggettate a cedolare secca</strong>, l’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari al:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>21%</strong> per <strong>una sola unità immobiliare locata</strong>;</li>



<li><strong>26% per l’unità immobiliare locata successive alla prima</strong>;</li>
</ul>



<p>lasciando al contribuente la possibilità di scegliere, in dichiarazione dei redditi, quale immobile considerare il primo (con cedolare secca al 21%).</p>



<p>Pertanto, <strong>dal 2026:</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>il <strong>regime fiscale delle locazioni brevi</strong> di cui all’art. 4 commi 2 e 3 del DL 50/2017 è riconosciuto <strong>solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 2 appartamenti</strong> per ciascun periodo d’imposta;</li>



<li><strong>in presenza di più di 2 appartamenti</strong>, l’attività di locazione breve, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale” ai sensi dell’art. 2082 c.c., rendendosi necessaria l’<strong>apertura della partita iva.</strong></li>
</ul>



<h1 class="wp-block-heading"><a id="_Toc219985011">Regime forfettario e reddito lavoro dipendente</a></h1>



<p><strong>È confermata l&#8217;estensione per il 2026</strong> della causa di esclusione dal regime forfetario prevista dall’art. 1, comma 57, lett. d-ter), Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015), in base alla quale <strong>non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilati superiori a € 35.000</strong>.</p>



<h1 class="wp-block-heading"><a id="_Toc219985012">Assegnazione agevolata beni ai soci</a></h1>



<p>È confermata la <strong>riproposizione dell’assegnazione / cessione agevolata di beni immobili e mobili ai soci</strong>, consentendo alle società di persone / capitali di assegnare / cedere ai soci, a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>gli <strong>immobili diversi da quelli strumentali per destinazione;</strong></li>



<li>i <strong>beni mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.</strong></li>
</ul>



<p><strong>L’assegnazione / cessione va effettuata entro il 30.9.2026 </strong>ed è dovuta <strong>un’imposta sostitutiva pari all’8%</strong> calcolata sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il costo fiscalmente riconosciuto.</p>



<p>Le <strong>riserve in sospensione d’imposta annullate</strong> per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci, nonché quelle delle società che si trasformano, sono assoggettate ad <strong>un’imposta sostitutiva</strong> dovuta nella misura del <strong>13%.</strong></p>



<p>Il <strong>versamento</strong> dell’imposta sostitutiva dovuta va effettuato come segue:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>il 60% entro il 30.9.2026;</strong></li>



<li><strong>il rimanente 40% entro il 30.11.2026.</strong></li>
</ul>



<h1 class="wp-block-heading"><a id="_Toc219985013">Estromissione immobile imprenditore individuale</a></h1>



<p>È confermata la <strong>riproposizione dell’estromissione agevolata dell’immobile strumentale da parte dell’imprenditore individuale</strong>, ossia il passaggio dello stesso <strong>dalla sfera “d&#8217;impresa” alla sfera “privata” </strong>a fronte del versamento dell<strong>&#8216;imposta sostitutiva dell&#8217;8%</strong>.</p>



<p>L’agevolazione, con <strong>effetto dall’1.1.2026</strong>:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>è riconosciuta con riferimento agli <strong>immobili strumentali per natura </strong>ex art. 43, comma 2, TUIR, <strong>posseduti al 30.9.2025</strong>;</li>



<li>riguarda le estromissioni poste in essere dall’1.1 al 31.5.2026;</li>



<li>richiede il versamento dell’<strong>imposta sostitutiva </strong>dell&#8217;8% da effettuare come segue:</li>
</ul>



<p>&#8211; il <strong>60% entro il 30.11.2026</strong>;</p>



<p>&#8211; il rimanente <strong>40% entro il 30.6.2027</strong>.</p>



<p>L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.</p>



<h1 class="wp-block-heading"><a id="_Toc219985014">Affrancamento straordinario riserve in sospensione d’imposta</a></h1>



<p>È confermata la <strong>riproposizione dell’affrancamento straordinario delle riserve / fondi in sospensione d’imposta</strong>:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2024 (bilancio 2024 per le società con esercizio coincidente con l’anno solare);</li>



<li>per l’ammontare che residua al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2025 (31.12.2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).</li>
</ul>



<p>L&#8217;affrancamento richiede il <strong>versamento di un&#8217;imposta sostitutiva nella misura del 10%, da effettuare in 4 rate annuali</strong> entro il termine di versamento delle imposte sui redditi.</p>



<h1 class="wp-block-heading"><a id="_Toc219985015">Rivalutazione costo partecipazioni</a></h1>



<p>E’ stata <strong>aumentata, a decorrere dall&#8217;1.1.2026, dal 18% al 21% l&#8217;imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione del costo d&#8217;acquisto di partecipazioni </strong>da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonchè enti non commerciali (è confermata nella misura del <strong>18% l&#8217;imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione del costo dei terreni</strong>).</p>



<h1 class="wp-block-heading"><a id="_Toc219985016">Rateizzazione plusvalenze</a></h1>



<p>Con la Finanziaria 2026 viene rivista la disciplina della rateizzazione delle plusvalenze connesse alla cessione / risarcimento per la perdita o danneggiamento di beni strumentali.</p>



<p>In particolare ora è disposto che <strong>le plusvalenze concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono realizzate.</strong></p>



<p><strong>Al contribuente non è più concesso di rateizzare la plusvalenza in quote annuali.</strong></p>



<p><strong>NB</strong>. Relativamente alle <strong>plusvalenze da cessione d’azienda / ramo d’azienda</strong> <strong>non sono state di fatto apportate modifiche, risultando confermata la “vecchia” disciplina.</strong></p>



<p>Di conseguenza, le plusvalenze concorrono a formare il reddito:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono realizzate;</li>



<li>in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (di fatto, la plusvalenza può essere ripartita in un massimo di 5 rate) soltanto se relative alla cessione di un’azienda / ramo d’azienda posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni.</li>
</ul>



<p>Le <strong>novità</strong> in esame, come disposto dall’art. 1, comma 43, Legge n. 199/2025 (Finanziaria 2026) sono applicabili <strong>a decorrere dalle plusvalenze realizzate dal 2026.</strong></p>



<h1 class="wp-block-heading"><a id="_Toc219985017">Revisione Pagamento compensi professionali dalle P.A.</a></h1>



<p>Viene previsto che <strong>in presenza di somme iscritte a ruolo per debiti tributari / previdenziali, le Amministrazioni pubbliche pagheranno il compenso</strong> (compreso quello relativo al patrocinio gratuito) <strong>del professionista &#8220;soltanto&#8221; nel limite dell’eccedenza di tale debito</strong>. La nuova disposizione è applicabile anche ai compensi non superiori a € 5.000.</p>



<p>La differenza (non pagata al professionista) sarà versata all’Agente della Riscossione al fine di &#8220;saldare&#8221; il debito tributario / previdenziale derivante dalla cartella di pagamento. Le novità sono applicabili dal 15.6.2026.</p>



<h1 class="wp-block-heading"><a id="_Toc219985018">Misure di contrasto inadempimenti in materia di iva</a></h1>



<p>Ai fine di dare attuazione alla Riforma dell’Amministrazione fiscale, è confermata l&#8217;introduzione del nuovo art. 54-bis.1, DPR n. 633/72 denominato “Liquidazione IVA nel caso di dichiarazioni omesse” che prevede una <strong>nuova procedura di liquidazione automatica applicabile in presenza di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA.</strong></p>



<p>In base alla nuova disposizione, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA (considerando tale anche la dichiarazione presentata senza i quadri necessari per la liquidazione dell’imposta), <strong>l’Agenzia delle Entrate può procedere alla liquidazione dell’imposta dovuta, </strong>anche avvalendosi di procedure automatizzate, <strong>sulla base:</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>delle fatture elettroniche emesse e ricevute;</strong></li>



<li><strong>dei corrispettivi telematici trasmessi;</strong></li>



<li><strong>dei dati desumibili dalle comunicazioni LIPE</strong>.</li>
</ul>



<p>Nell’effettuazione della liquidazione, non si tiene conto del credito risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo precedente quello oggetto di liquidazione e dall’imposta dovuta sono scomputati solo i versamenti effettuati. Il contribuente può segnalare, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di liquidazione dell’IVA, eventuali dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, dall’Agenzia e fornire i chiarimenti necessari.</p>



<p>All’imposta liquidata dall’Agenzia è applicabile la <strong>sanzione del 120%, con un minimo di € 250.</strong></p>



<h1 class="wp-block-heading"><a id="_Toc219985019">Ritenuta d’acconto provvigioni agenzie viaggio</a></h1>



<p>A decorrere <strong>dall’1.3.2026</strong>, a seguito della soppressione dello specifico esonero, <strong>sono assoggettate alla ritenuta a titolo d’acconto del 23% le provvigioni percepite:</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>dalle agenzie di viaggio e turismo;</strong></li>



<li>dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.</li>
</ul>



<p>La <strong>ritenuta è commisurata al 50% dell&#8217;ammontare delle provvigioni ovvero al 20%</strong> delle stesse se il percipiente dichiara al committente, preponente o mandante che nell&#8217;esercizio dell’attività si avvale in via continuativa dell&#8217;opera di dipendenti / terzi.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.studiocom.it/2026/01/23/circolare-n-3-2026-legge-di-bilancio-2026-novita-per-imprese-e-professionisti/feed/</wfw:commentRss>
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			</item>
		<item>
		<title>Circolare n. 2/2026 – Legge di bilancio 2026: Novità Irpef,  lavoratori dipendenti e detrazioni lavori edilizi</title>
		<link>https://www.studiocom.it/2026/01/22/circolare-n-2-2026-legge-di-bilancio-2026-novita-irpef-lavoratori-dipendenti-e-detrazioni-lavori-edilizi/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Seav]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 13:07:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Tutte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiocom.it/?p=7700</guid>

					<description><![CDATA[È stata pubblicata sul S.O. n. 42/L alla G.U. 30.12.2025, n. 305, la Legge n. 199/2025, Finanziaria 2026, contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2026. NB. Nel canale Spotify dello Studio è disponibile un breve Podcast che sintetizza le informazioni principali. Clicca qui. Di seguito si riporta la sintesi delle principali novità in materia [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><a><em>È stata pubblicata sul S.O. n. 42/L alla G.U. 30.12.2025, n. 305, la Legge n. 199/2025, <strong>Finanziaria 2026</strong>, contenente una serie di interessanti <strong>novità</strong> di natura fiscale, <strong>in vigore dall’1.1.2026</strong>.</em></a></p>



<p>NB. Nel <strong><a href="https://open.spotify.com/show/6H3W4VLyPArKoytRsLVZmT?si=14412c5f9058490c">canale Spotify</a> </strong>dello Studio è disponibile un breve <strong>Podcast </strong>che sintetizza le informazioni principali. <strong><a href="https://open.spotify.com/show/6H3W4VLyPArKoytRsLVZmT?si=14412c5f9058490c">Clicca qui.</a></strong></p>



<p><em>Di seguito si riporta la <strong>sintesi delle principali novità in materia di IRPEF</strong>, <strong>lavoratori dipendenti e detrazioni</strong> previste per i <strong>lavori edilizi.</strong></em></p>



<p>Sommario</p>



<p class="has-small-font-size"><a href="#_Toc219982506">Revisioni aliquote IRPEF.</a></p>



<p class="has-small-font-size"><a href="#_Toc219982507">Detrazioni IRPEF per oneri e spese per redditi &gt;200.000 euro</a></p>



<p class="has-small-font-size"><a href="#_Toc219982508">Detrazioni per lavori edilizi</a></p>



<p class="has-small-font-size"><a href="#_Toc219982509">Recupero del patrimonio edilizio</a></p>



<p class="has-small-font-size"><a href="#_Toc219982510">Riqualificazione energetica</a></p>



<p class="has-small-font-size"><a href="#_Toc219982511">Bonus arredo</a></p>



<p class="has-small-font-size"><a href="#_Toc219982512">Barriere architettoniche 75%: eliminato</a></p>



<p class="has-small-font-size"><a href="#_Toc219982513">Novità per lavoratori dipendenti</a></p>



<p class="has-small-font-size"><a href="#_Toc219982514">Detassazione rinnovi contrattuali e premi di produttività</a></p>



<p class="has-small-font-size"><a href="#_Toc219982515">Detassazione Maggiorazioni notturo e festivi</a></p>



<p class="has-small-font-size"><a href="#_Toc219982516">Nuovi limiti “Buoni Pasto”</a></p>



<p class="has-small-font-size"><a href="#_Toc219982517">Misure a favore dei dipendenti di strutture turistico/alberghiere</a></p>



<p class="has-small-font-size"><a href="#_Toc219982518">Locazioni brevi</a></p>



<p class="has-small-font-size"><a href="#_Toc219982519">Imposta sostitutiva Cripto-attività</a></p>



<p class="has-small-font-size"><a href="#_Toc219982520">Deducibilità contributi previdenza integrativa</a></p>



<h1 class="wp-block-heading"><a id="_Toc219982506">Revisioni aliquote IRPEF</a></h1>



<p>È confermata la modifica dell’art. 11, comma 1, lett. b), TUIR, a seguito della quale gli <strong>scaglioni di reddito e le relative aliquote IRPEF</strong> risultano così fissate:</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td colspan="4"><strong>Scaglioni di reddito e aliquote</strong></td></tr><tr><td colspan="2"><strong>Per il 2025</strong></td><td colspan="2"><strong>Dal 2026</strong></td></tr><tr><td><strong>Fino a € 28.000</strong></td><td>23%</td><td>Fino a € 28.000</td><td><strong>23%</strong></td></tr><tr><td><strong>Oltre € 28.000 fino a € 50.000</strong></td><td>35%</td><td><strong>Oltre € 28.000 fino a € 50.000</strong></td><td><strong>33%</strong></td></tr><tr><td><strong>Oltre € 50.000</strong></td><td>43%</td><td>Oltre € 50.000</td><td><strong>43%</strong></td></tr></tbody></table></figure>



<h1 class="wp-block-heading"><a id="_Toc219982507">Detrazioni IRPEF per oneri e spese per redditi &gt;200.000 euro</a></h1>



<p>Con l’introduzione dell’art. 16-ter, TUIR, si ricorda che a <strong>decorrere dal 2025</strong>, ai contribuenti con <strong>reddito complessivo superiore a € 75.000</strong> le <strong>detrazioni IRPEF per oneri / spese</strong> (con alcune esclusioni, come per esempio spese sanitarie e investimenti in Startup/ PMI Innovative) sono riconosciute nel rispetto di un <strong>limite massimo</strong> complessivo, che varia <strong>in base all’ammontare del reddito</strong> (fino a 100.000 ovvero superiore a € 100.000) ed in base al <strong>numero di figli fiscalmente a carico</strong>.</p>



<p>I limiti di spesa e di oneri detraibili sono riassunti nella seguente tabella:</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td><strong>Reddito totale</strong></td><td><strong>Numero figli fiscalmente a carico</strong></td><td colspan="2"><strong>Importo massimo spesa e onere detraibili (*)</strong></td></tr><tr><td rowspan="4">&nbsp; <strong>Oltre 75.000€ e fino a 100.000€</strong></td><td>0</td><td><em>14.000 x 0,50</em></td><td><strong>7.000€</strong></td></tr><tr><td>1</td><td><em>14.000 x 0,70</em></td><td><strong>9.800€</strong></td></tr><tr><td>2</td><td><em>14.000 x 0,85</em></td><td><strong>11.900€</strong></td></tr><tr><td>&gt; 3 (o figlio disabile)</td><td><em>14.000 x 1</em></td><td><strong>14.000€</strong></td></tr><tr><td rowspan="4">&nbsp; <strong>Oltre 100.000€</strong></td><td>0</td><td><em>8.000 x 0,50</em></td><td><strong>4.000€</strong></td></tr><tr><td>1</td><td><em>8.000 x 0,70</em></td><td><strong>5.600€</strong></td></tr><tr><td>2</td><td><em>8.000 x 0,85</em></td><td><strong>6.800€</strong></td></tr><tr><td>&gt; 3 (o figlio disabile)</td><td><em>8.000 x 1</em></td><td><strong>8.000€</strong></td></tr></tbody></table></figure>



<p><strong>(*)</strong> Si intende il <strong>limite massimo di spesa detraibile</strong><strong> (su cui calcolare la detrazione d’imposta, es. 19%, 50% ecc.)</strong>, <strong><u>NON la detrazione massima</u></strong>.</p>



<p>Per maggiori dettagli si rimanda alla <a href="https://www.studiocom.it/2025/03/19/circolare-n-7-2025-novita-irpef-e-detrazioni-2025/"><em>circolare di Studio n. 7/2025 – Novità IRPEF e detrazioni 2025</em></a><em>.</em></p>



<p>Ferma restando l’applicazione di quanto sopra rammentato e dell&#8217;art. 15, comma 3-bis, TUIR (riduzione della detrazione spettante in presenza di reddito complessivo superiore a € 120.000, fino all&#8217;azzeramento se il reddito è pari o superiore a € 240.000), <strong>viene</strong> <strong>ora confermata l’introduzione del nuovo comma</strong> <strong>5-bis</strong> al citato <strong>art. 16-ter</strong>, ai sensi del quale, ai <strong>contribuenti con reddito complessivo superiore a € 200.000</strong>, è <strong>ridotto di € 440 l’ammontare della detrazione</strong> spettante per:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>oneri detraibili al 19%, escluse le spese sanitarie di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), TUIR;</li>



<li>erogazioni liberali a favore di partiti politici di cui all’art. 11, DL n. 149/2013;</li>



<li>premi assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’art. 119, comma 4, DL n. 34/2020</li>
</ul>



<h1 class="wp-block-heading"><a id="_Toc219982508">Detrazioni per lavori edilizi</a></h1>



<h2 class="wp-block-heading"><a id="_Toc219982509">Recupero del patrimonio edilizio</a></h2>



<p>Fermo restando il <strong>limite massimo di spesa agevolata di € 96.000</strong>, la <strong>detrazione</strong> in esame <strong>anche per le spese sostenute nel 2026</strong> è riconosciuta nelle seguenti misure:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>50% </strong>per le (sole) <strong>spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà/diritto reale di godimento</strong> sull’abitazione principale;</li>



<li><strong>36% </strong>negli <strong>altri casi</strong>.</li>
</ul>



<p>In merito all’ambito di applicazione delle predette percentuali e condizioni, con la Circolare 19.6.2025, n. 8/E l’Agenzia ha chiarito, tra l’altro, che:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>rientrano tra i proprietari/titolari di un diritto reale di godimento anche i titolari della nuda proprietà e della proprietà superficiaria ed i titolari del diritto di usufrutto/uso/abitazione</li>



<li>rientrano negli “altri casi” il familiare convivente del proprietario/titolare di un diritto reale di godimento ed il detentore dell’immobile;</li>



<li>le nuove misure sono applicabili a tutte le tipologie di interventi agevolati, compresi quelli sulle parti comuni condominiali.</li>
</ul>



<p>La <strong>riduzione delle predette percentuali</strong>, rispettivamente, <strong>al 36% e 30%</strong> è <strong>differita al 2027</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><a id="_Toc219982510">Riqualificazione energetica</a></h2>



<p>In base alla<strong> Finanziaria 2025, </strong>per tutte le tipologie di interventi agevolati la <strong>detrazione</strong> per le <strong>spese sostenute nel 2025 </strong>è riconosciuta nella misura del:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>50% </strong>per le (sole) spese sostenute dal titolare del <strong>diritto di proprietà / diritto reale di godimento sull’abitazione principale</strong>;</li>



<li><strong>36% </strong>negli altri casi.</li>
</ul>



<p>É <strong>confermata</strong> la riformulazione dell’art. 14, comma 3-quinquies, DL n. 63/2013, ai sensi del quale a<strong>nche per le spese sostenute nel 2026 </strong>per gli <strong>interventi di risparmio / riqualificazione energetica</strong> sarà possibile fruire della <strong>detrazione</strong> nella misura del <strong>50% ovvero 36%</strong>, come previsto per il 2025.</p>



<p>La <strong>riduzione</strong> della <strong>detrazione al 36% &#8211; 30% è differita al 2027.</strong></p>



<h2 class="wp-block-heading"><a id="_Toc219982511">Bonus arredo</a></h2>



<p>É <strong>confermato</strong> il riconoscimento, anche per le spese sostenute nel 2026, del c.d. “<strong>Bonus arredo</strong>” di cui all’art. 16, comma 2, DL n. 63/2013, spettante <strong>per l’acquisto di mobili / grandi elettrodomestici destinati ad immobili oggetto di interventi di recupero edilizio</strong>, alle stesse condizioni previste per il 2025, ossia:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>nella misura del <strong>50%;</strong></li>



<li>considerando la <strong>spesa massima di € 5.000</strong>;</li>



<li>a condizione che siano stati <strong>effettuati interventi di recupero edilizio</strong> per i quali si fruisce della relativa detrazione iniziati a decorrere dall’1.1.2025.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading"><a id="_Toc219982512">Barriere architettoniche 75%: eliminato</a></h2>



<p>L’art. 119-ter, DL n. 34/2020 prevede la possibilità di fruire della <strong>detrazione del 75% per le spese sostenute fino al 31.12.2025</strong> per interventi volti all’<strong>eliminazione delle barriere architettoniche</strong>, aventi ad oggetto esclusivamente scale / rampe / ascensori / servoscala / piattaforme elevatrici che rispettano i requisiti richiesti dal DM n. 236/89.</p>



<p>Nella <strong>Finanziaria 2026</strong> <strong>non risultano disposizioni riguardanti tale detrazione</strong> che pertanto, ai sensi del citato art. 119-ter, <strong>risulta fruibile (soltanto) per le spese sostenute fino al 31.12.2025</strong>.</p>



<p>Resta fermo che, alle condizioni e nelle misure sopra riportate (50% &#8211; 36% a seconda del soggetto che sostiene la spesa e dell’immobile oggetto dei lavori), <strong>è possibile fruire della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio</strong> ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lett. e), TUIR.</p>



<h1 class="wp-block-heading"><a id="_Toc219982513">Novità per lavoratori dipendenti</a></h1>



<h2 class="wp-block-heading"><a id="_Toc219982514">Detassazione rinnovi contrattuali e premi di produttività</a></h2>



<p>Per i dipendenti del <strong>settore privato</strong> con <strong>reddito di lavoro dipendente 2025 <u>non superiore a € 33.000</u></strong> sono assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta, all’<strong>imposta sostitutiva del 5% </strong>gli<strong> incrementi retributivi</strong> <strong>corrisposti nel 2026</strong> in attuazione di <strong><u>rinnovi contrattuali</u></strong> sottoscritti dall&#8217;1.1.2024 al 31.12.2026.</p>



<p>Per i soggetti con <strong>reddito di lavoro dipendente del settore privato <u>non superiore ad € 80.000</u></strong> nell’anno precedente, è prevista per il <strong>2026 e il 2027</strong> l’applicazione <strong>dell’imposta sostitutiva</strong> nella <strong>misura del 1%</strong> per i <strong><u>premi di risultato</u></strong> di ammontare variabile e <strong>fino ad euro 5.000</strong>, la cui corresponsione sia legata ad accordi aziendali e nel rispetto dei requisiti relativi ad incrementi di produttività/redditività/qualità/efficienza/ innovazione.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><a id="_Toc219982515">Detassazione Maggiorazioni notturno e festivi</a></h2>



<p><strong>Per il 2026 </strong>è confermato l&#8217;assoggettamento all’<strong>imposta sostitutiva del 15%</strong>, entro il <strong>limite annuo di € 1.500</strong>, delle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti a titolo di:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>maggiorazioni e indennità per lavoro notturno </strong>ai sensi dell’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 66/2023 e dei CCNL;</li>



<li><strong>maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale</strong>, come individuati dai CCNL;</li>



<li>indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL.</li>
</ul>



<p>La predetta disposizione è applicabile dai sostituti d’imposta del settore privato, escluse le (nuove) agevolazioni per il settore turistico / alberghiero, a favore dei soggetti con <strong>reddito di lavoro&nbsp; dipendente nel 2025 non superiore a € 40.000. </strong>Non rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva i compensi che sostituiscono in tutto / in parte la retribuzione ordinaria. Ai fini del predetto limite di € 1.500 non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazioni agli utili dell’impresa.</p>



<p>In sede di approvazione, è stata inserita la previsione che <strong>anche per il 2026 </strong>è applicabile l&#8217;art. 6, comma 1, terzo periodo, Legge n. 76/2025 ai sensi del quale <strong>i dividendi corrisposti ai lavoratori </strong>derivanti dalle <strong>azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato</strong>, per un importo <strong>non superiore a € 1.500 annui</strong>, sono <strong>esenti da tassazione per il 50% </strong>del loro ammontare.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><a id="_Toc219982516">Nuovi limiti “Buoni Pasto”</a>&nbsp;</h2>



<p>È confermata la modifica della citata lett. c), a seguito della quale, <strong>soltanto per i “buoni pasto” elettronici</strong>, è aumentato a <strong>€ 10 </strong>il valore degli stessi che <strong>non concorre </strong>alla formazione del reddito del lavoratore beneficiario.</p>



<p>Pertanto, secondo l’attuale disposizione dell’art. 51, comma 2, lett. c), TUIR <strong>non concorre alla formazione del reddito del lavoratore </strong>beneficiario degli stessi:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>fino all’importo giornaliero di <strong>€ 4</strong>, quando <strong>cartacei</strong>;</li>



<li>fino all’importo di <strong>€ 10</strong>, <strong>se elettronici</strong>.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading"><a id="_Toc219982517">Misure a favore dei dipendenti di strutture turistico/alberghiere</a></h2>



<p>È confermato il riconoscimento, <strong>per il periodo 1.1 &#8211; 30.9.2026</strong>, al fine di garantire stabilità occupazionale e di sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico / ricettivo:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>degli <strong>esercizi di somministrazione di alimenti e bevande</strong> di cui all’art. 5, Legge n. 287/91;</li>



<li>del <strong>comparto del turismo</strong>, ivi inclusi gli stabilimenti termali;</li>
</ul>



<p>ai lavoratori dipendenti del settore privato con <strong>reddito di lavoro dipendente non superiore</strong>, nel 2025, <strong>a € 40.000</strong>, di un <strong>trattamento integrativo speciale</strong> che non concorre alla formazione del reddito <strong>pari al 15% delle retribuzioni lorde</strong> corrisposte in <strong>relazione al lavoro notturno</strong> e alle <strong>prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi</strong>. Il sostituto d’imposta:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>riconosce il predetto trattamento integrativo su richiesta del lavoratore che attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2025;</li>



<li>recupera il credito maturato derivante dall’erogazione del trattamento integrativo in compensazione nel mod. F24.</li>
</ul>



<h1 class="wp-block-heading"><a id="_Toc219982518">Locazioni brevi</a></h1>



<p>È disposto che il <strong>regime delle locazioni brevi</strong>, a decorrere <strong>dal 2026</strong>, <strong>è applicabile al massimo a 2 appartamenti</strong> (anziché 4) per ciascun periodo d&#8217;imposta. Resta fermo che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, DL n. 50/2017, modificato ad opera dell’art. 1, comma 63, Legge n. 213/2023 (Finanziaria 2024), <strong>per le “locazioni brevi” assoggettate a cedolare secca</strong>, l’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari al:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>21%</strong> per <strong>una sola unità immobiliare locata</strong>;</li>



<li><strong>26% per l’unità immobiliare locata successiva alla prima</strong>;</li>
</ul>



<p>lasciando al contribuente la possibilità di scegliere, in dichiarazione dei redditi, quale immobile considerare il primo (con cedolare secca al 21%).</p>



<p>Pertanto, <strong>dal 2026:</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>il <strong>regime fiscale delle locazioni brevi</strong> di cui all’art. 4 commi 2 e 3 del DL 50/2017 è riconosciuto <strong>solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 2 appartamenti</strong> per ciascun periodo d’imposta;</li>



<li><strong>in presenza di più di 2 appartamenti</strong>, l’attività di locazione breve, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale” ai sensi dell’art. 2082 c.c., rendendosi necessaria l’<strong>apertura della partita iva.</strong></li>
</ul>



<h1 class="wp-block-heading"><a id="_Toc219982519">Imposta sostitutiva Cripto-attività</a></h1>



<p>Si ricorda che con la Finanziaria 2025 è stato previsto l’<strong>aumento dal 26% al 33% </strong>dell’<strong>imposta sostitutiva </strong>applicabile alle <strong>plusvalenze / altri proventi</strong> di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-sexies), TUIR <strong><u>realizzate dall’1.1.2026</u></strong> mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività.</p>



<p>Restano invece assoggettate ad imposta nella misura del <strong>26%</strong> le plusvalenze derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro (cd. “<strong>stablecoins</strong>”).</p>



<h1 class="wp-block-heading"><a id="_Toc219982520">Deducibilità contributi previdenza integrativa</a></h1>



<p>Con la modifica dell&#8217;art. 8, D.Lgs. n. 252/2005, in sede di approvazione, è disposto che, a decorrere <strong>dal 2026</strong>, i <strong>contributi versati dai lavoratori / datori di lavoro / committenti</strong>, sia volontari sia dovuti in base a contratti / accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di <strong>previdenza complementare</strong>, sono <strong>deducibili</strong>, ai sensi dell&#8217;art. 10, TUIR, <strong>per un importo non superiore a € 5.300</strong> (in precedenza € 5.164,57).</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.studiocom.it/2026/01/22/circolare-n-2-2026-legge-di-bilancio-2026-novita-irpef-lavoratori-dipendenti-e-detrazioni-lavori-edilizi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Circolare n. 1/2026 – Stampa registri contabili 2024</title>
		<link>https://www.studiocom.it/2026/01/13/circolare-n-1-2026-stampa-registri-contabili-2024/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Seav]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 16:42:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Tutte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiocom.it/?p=7687</guid>

					<description><![CDATA[Entro il 31/01/2026 va effettuata la stampa e/o archiviazione sostitutiva dei registri contabili relativi all’anno 2024 (Iva, giornale, mastri e libro degli inventari). Si ricordano inoltre le novità, introdotte da &#160;Decreto Semplificazioni Dl 73/2022 convertito in Legge 122/2022,&#160; in merito alle modalità di stampa e conservazione. Si riepilogano di seguito le indicazioni operative generali. Sommario [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><a><strong>Entro il 31/01/2026</strong></a> va effettuata la <strong>stampa e/o archiviazione sostitutiva</strong> dei <strong>registri contabili relativi all’anno 2024</strong> (Iva, giornale, mastri e libro degli inventari). Si ricordano inoltre le <strong>novità</strong>, introdotte da &nbsp;<a href="https://www.fiscoetasse.com/files/14820/legge-122-dlsemplificazioni.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Decreto Semplificazioni Dl 73/2022 convertito in Legge 122/2022</a>,&nbsp; in merito alle modalità di stampa e conservazione.</p>



<p>Si riepilogano di seguito le indicazioni operative generali.</p>



<h1 class="wp-block-heading"><a id="_Toc219055014">Sommario</a></h1>



<p class="has-small-font-size"><a href="#_Toc219055014">Sommario</a></p>



<p class="has-small-font-size"><a href="#_Toc219055015">Registri contabili – regole generali</a></p>



<p class="has-small-font-size"><a href="#_Toc219055016">Libro giornale</a></p>



<p class="has-small-font-size"><a href="#_Toc219055017">Libro degli inventari</a></p>



<p class="has-small-font-size"><a href="#_Toc219055018">Registri iva</a></p>



<p class="has-small-font-size"><a href="#_Toc219055019">Registro dei beni ammortizzabili</a></p>



<p class="has-small-font-size"><a href="#_Toc219055020">Scritture ausiliari di magazzino</a></p>



<p class="has-small-font-size"><a href="#_Toc219055021">Registri contabili – modalità informatica – conservazione sostitutiva</a></p>



<p class="has-small-font-size"><a href="#_Toc219055022">Fatture elettroniche 2024</a></p>



<p class="has-small-font-size"><a href="#_Toc219055023">Assolvimento dell’imposta di bollo</a></p>



<p class="has-small-font-size"><a href="#_Toc219055024">Memo novità 2022 &#8211; “Decreto Semplificazioni”</a></p>



<p class="has-small-font-size"><a href="#_Toc219055025">Riepilogo indicazioni stampa/conservazione libri contabili</a></p>



<h1 class="wp-block-heading"><a id="_Toc219055015">Registri contabili – regole generali</a></h1>



<p>I soggetti che adottano <strong>la contabilità ordinaria</strong> sono tenuti, ai sensi della normativa civilistica e fiscale, alla tenuta dei seguenti <strong>registri contabili</strong>:&nbsp;</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Libro giornale; </li>



<li>Libro degli inventari; </li>



<li>Registri IVA e Registro dei beni ammortizzabili (registri previsti dalle norme fiscali);</li>



<li>Il libro delle scritture ausiliarie (c.d. Mastrini);</li>



<li>Scritture ausiliarie di magazzino (registri previsti dalle norme civili); </li>
</ul>



<p>Risultano esonerati dalla tenuta dei libri contabili i soggetti che adottano la contabilità semplificata, che sono comunque obbligati alla tenuta dei registri previsti dalla normativa fiscale (registri IVA e registro beni ammortizzabili).</p>



<p>La stampa dei registri contabili, con modalità cartacea oppure con modalità informatica, deve essere effettuata <strong>entro 3 mesi</strong> dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’esercizio di riferimento.</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td><strong>Tipologia soggetto</strong><strong></strong></td><td><strong>Termine invio mod. REDDITI 2025 relativo al 2024</strong><strong></strong></td><td><strong>Termine stampa registri relativi al 2024</strong><strong></strong></td></tr><tr><td>Con l’esercizio <strong>coincidente</strong> con l’anno solare</td><td><strong>31/10/2025</strong></td><td><strong>31/01/2026</strong></td></tr><tr><td>Con l’esercizio <strong>non coincidente</strong> con l’anno solare</td><td><strong>9 mesi</strong> dalla <strong>chiusura</strong> dell’<strong>esercizio</strong></td><td><strong>3 mesi</strong> dal <strong>termine</strong> di presentazione <strong>mod. REDDITI</strong></td></tr></tbody></table></figure>



<p>I registri contabili dovranno essere conservati per un minimo di&nbsp;<strong>10 anni</strong>&nbsp;dalla data dell’ultima registrazione e comunque sino alla definizione dell’eventuale&nbsp;<strong>accertamento tributario</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><a id="_Toc219055016">Libro giornale</a></h2>



<p>Il libro giornale è uno dei documenti di contabilità obbligatori per legge, può assumere diverse forme grafiche, ma dovrà in ogni caso contenere almeno le seguenti informazioni:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>il numero e la data di registrazione;</li>



<li>la descrizione dell&#8217;operazione;</li>



<li>il codice (ed eventualmente la descrizione) del conto da addebitare o accreditare, secondo la numerazione fissata dal piano dei conti;</li>



<li>l&#8217;importo riferito ad ogni conto utilizzato;</li>



<li>il totale della registrazione.</li>
</ul>



<p>Il libro giornale deve essere redatto <strong>entro 3 mesi</strong> dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ed è <strong>soggetto ad imposta di bollo.</strong></p>



<h2 class="wp-block-heading"><a id="_Toc219055017">Libro degli inventari</a></h2>



<p>Come per il libro giornale, il libro degli inventari deve essere redatto <strong>entro 3 mesi</strong> dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ed è <strong>soggetto ad imposta di bollo.</strong></p>



<p>Lo stesso <strong>deve contenere</strong>:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>l’indicazione in forma analitica e la valutazione delle attività e passività relative all’impresa e delle attività e passività estranee alla medesima;</li>



<li>l’indicazione della consistenza dei beni raggruppati per categorie omogenee, per natura e valore;</li>



<li>il dettaglio delle rimanenze finali di magazzino con il relativo criterio di valutazione</li>
</ul>



<p>NB: la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14501 del 10 luglio 2015 ha stabilito che: “<em>in caso di <u>omessa presentazione del prospetto analitico delle rimanenze finali</u>, l’ufficio può procedere ad accertamento di tipo induttivo, attraverso una determinazione della percentuale di ricarico dei prezzi di vendita rispetto a quelli di acquisito, purché questa sia fondata su un campione di merci rappresentativo e adeguato per qualità e quantità rispetto al fatturato complessivo, su percentuali di ricarico dei singoli beni obiettivamente rilevate dai documenti esaminati e su criteri di computo della percentuale di ricarico del campione logicamente condivisibili, siano essi fondati su una media aritmetica o ponderale.</em>”</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>il bilancio completo di Stato patrimoniale e Conto economico, nonché, per le società di capitali del Rendiconto finanziario e della Nota integrativa, così come depositati al Registro delle Imprese.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading"><a id="_Toc219055018">Registri iva</a></h2>



<p>I registri IVA, come precisato dall’Agenzia delle Entrate, devono essere stampati/conservati elettronicamente <strong>entro 3 mesi</strong> decorrenti dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.</p>



<p>Tuttavia, per effetto dell’introduzione del comma 4-quater al citato art. 7 ad opera del DL n. 148/2017, non risulta necessario provvedere alla stampa su carta se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultino aggiornati su sistemi elettronici e vengano stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><a id="_Toc219055019">Registro dei beni ammortizzabili</a></h2>



<p>La compilazione del registro dei beni ammortizzabili e la sua stampa/conservazione elettronica deve essere completata entro il termine di trasmissione del modello redditi, pertanto la scadenza era fissata, per il 2024, al 31/10/2025.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><a id="_Toc219055020">Scritture ausiliari di magazzino</a></h2>



<p>La disciplina fiscale pone in capo alle imprese in contabilità ordinaria, anche l’obbligo di redazione delle scritture ausiliare di magazzino, ma solo qualora l’impresa superi entrambi i seguenti limiti:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Ricavi superiori a € 5.164.568,99;</strong></li>



<li><strong>Rimanenze finali superiori a € 1.032.913,80.</strong></li>
</ul>



<p>L’obbligo scatta dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui tali limiti risultano superati e termina il primo periodo d’imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, tali limiti non vengono superati.</p>



<p>Sono esonerati dalla tenuta i commercianti al minuto e i soggetti assimilati e coloro che devono tenere il registro di carico &#8211; scarico.</p>



<h1 class="wp-block-heading"><a id="_Toc219055021">Registri contabili – modalità informatica – conservazione sostitutiva</a></h1>



<p>L’articolo 2215-bis del Codice Civile prevede che i libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell&#8217;impresa <strong><u>possono essere formati e tenuti con strumenti informatici</u></strong>.</p>



<p>Le registrazioni contenute nei citati documenti devono essere consultabili <strong>in ogni momento</strong> con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi supporti, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.</p>



<p>Gli obblighi di numerazione progressiva sono assolti mediante apposizione, <strong>entro tre mesi</strong> dal termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, della <strong>marcatura temporale</strong> e della <strong>firma digitale</strong> dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.</p>



<p>I documenti informatici rilevanti ai fini tributari devono possedere le caratteristiche dell&#8217;immodificabilità, integrità, autenticità e leggibilità e devono essere conservati nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile, del Codice dell’Amministrazione digitale e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità.</p>



<h1 class="wp-block-heading"><a id="_Toc219055022">Fatture elettroniche 2024</a></h1>



<p><strong>Entro il 31 gennaio 2026</strong> dovrà concludersi anche il processo di conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche <strong>emesse e ricevute nell’anno 2024</strong>.</p>



<p>Si ricorda che la conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche può essere effettuata avvalendosi dei <strong>servizi dell’Agenzia delle Entrate</strong> o <strong>affidandosi ai servizi resi da soggetti terzi</strong> che offrono adeguate garanzie organizzative e tecnologiche e siano accreditati come conservatori presso l’Agenzia per l’Italia Digitale.</p>



<p>Sarà opportuno verificare in tal senso se il proprio sistema software richiede adempimenti particolari per la formalizzazione del processo di conservazione, laddove lo stesso non sia automatico. Per i soggetti che utilizzano i servizi di fatturazione forniti dallo Studio la conservazione dei documenti elettronici è effettuata a nostra cura.</p>



<h1 class="wp-block-heading"><a id="_Toc219055023">Assolvimento dell’imposta di bollo</a></h1>



<p>Per quanto riguarda le modalità di <strong>assolvimento dell&#8217;imposta di bollo per libro giornale e libro inventari</strong>, occorre distinguere:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>se i già menzionati registri contabili siano tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo;</li>



<li>ovvero sianotenuti in modalità informatica.</li>
</ul>



<p><strong>Nel primo caso, </strong>l’imposta di bollo è dovuta ogni 100 pagine o frazione di esse relative ai libri e registri (libro giornale e libro degli inventari):</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>Soggetto</td><td colspan="2">Imposta di bollo (libro giornale/inventari)</td></tr><tr><td>Impresa individuale</td><td rowspan="3">32,00 €</td><td rowspan="4">Ogni 100 pagine o frazione di esse</td></tr><tr><td>Società di persone</td></tr><tr><td>Società cooperative</td></tr><tr><td>Società di capitali</td><td>16,00 €</td></tr></tbody></table></figure>



<p>L’imposta di bollo deve essere assolta antecedentemente all’effettuazione delle annotazioni sulla prima pagina numerata, e può essere assolta alternativamente con:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>applicazione del contrassegno sulla prima pagina numerata o sulla prima pagina numerata di ciascun blocco di 100;</li>



<li>versamento utilizzando il mod. F23.</li>
</ul>



<p><strong>Nel secondo caso</strong>, ossia per i libri tenuti in modalità informatica,&nbsp;l’imposta di bollo è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse e deve essere versata in unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il versamento della stessa avviene con il mod. F24 utilizzando il codice tributo “<strong>2501</strong>”.</p>



<p>Per l’anno 2025 la scadenza per il versamento dell’imposta di bollo per i registri tenuti in modalità elettronica è il <strong>30 aprile 2026</strong>.</p>



<h1 class="wp-block-heading"><a id="_Toc219055024">Memo novità 2022 &#8211; “Decreto Semplificazioni”</a></h1>



<p>L’articolo 1, comma 2-bis, del Dl 73/2022, modificando l’articolo 7, comma 4-quater, del Dl 357/1994, ha introdotto una disposizione finalizzata a <strong>realizzare l’effettivo superamento dell’obbligo di stampa e di conservazione elettronica annuale dei&nbsp;registri contabili&nbsp;tenuti con sistemi informatici.</strong> Per effetto della semplificazione, in deroga a quanto previsto dal comma 4-ter del medesimo articolo 7, la tenuta e la conservazione dei&nbsp;registri contabili&nbsp;è considerata regolare, in difetto di trascrizione su supporti cartacei o di conservazione sostitutiva, <strong><u>a condizione che in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultino aggiornati sui citati sistemi elettronici e risultino stampabili a richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.</u></strong><strong><u></u></strong></p>



<p>Ai fini della regolarità dei libri contabili, sarebbe sufficiente che, in sede di accesso, gli stessi siano aggiornati sui sistemi elettronici e siano stampati a richiesta, ed in presenza, del verificatore.</p>



<p>Nonostante quanto sopra, sorgono non poche perplessità sull’effettiva possibilità di non procedere alla stampa ovvero alla conservazione digitale dei registri, poiché in assenza di stampa o conservazione digitale non sarebbe pienamente garantita l&#8217;immodificabilità e l&#8217;integrità dei documenti contabili, con potenziali effetti anche sulla loro valenza ai fini civilistici e probatori.</p>



<p>Tenuto conto delle numerose incertezze, ad oggi, si consiglia in ogni caso di procedere sempre con la corretta stampa ovvero conservazione sostitutiva digitale dei registri.</p>



<h1 class="wp-block-heading"><a id="_Toc219055025">Riepilogo indicazioni stampa/conservazione libri contabili</a></h1>



<p>Nella tabella riportata di seguito vengono riepilogate le indicazioni da considerare ai fini della stampa/ conservazione dei libri contabili.</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><td><strong>Libri/registi</strong><strong></strong></td><td><strong>Numerazione</strong><strong></strong></td><td><strong>Imposta di bollo stampa cartacea &#8211; </strong><strong>Società di Capitali</strong><strong></strong></td><td><strong>Imposta di bollo stampa cartacea &#8211; Altri soggetti</strong><strong></strong></td><td><strong>Scadenza</strong><strong></strong></td></tr></thead><tbody><tr><td>Libro Giornale</td><td>SI – progressivo per anno 2024/1…</td><td>16,00 € ogni 100 pagine o frazione</td><td>32,00 € ogni 100 pagine o frazione</td><td>entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi</td></tr><tr><td>Libro Inventari</td><td>SI – progressivo per anno 2024/1…</td><td>16,00 € ogni 100 pagine o frazione</td><td>32,00 € ogni 100 pagine o frazione</td><td>entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi</td></tr><tr><td>Registri IVA</td><td>SI – progressivo per anno 2024/1…</td><td>Non dovuta</td><td>Non dovuta</td><td>entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi</td></tr><tr><td>Libro beni ammortizzabili</td><td>SI</td><td>Non dovuta</td><td>Non dovuta</td><td>entro la presentazione della dichiarazione dei redditi (per l’anno 2024 il 31/10/2025)</td></tr><tr><td>Partitari/Mastrini</td><td>NO</td><td>Non dovuta</td><td>Non dovuta</td><td>entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi</td></tr><tr><td>Registro contabilità fiscale di magazzino</td><td>SI – progressivo per anno 2024/1…</td><td>Non dovuta</td><td>Non dovuta</td><td>entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi</td></tr></tbody></table></figure>
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