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	<title>Seav &#8211; Studiocom</title>
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	<title>Seav &#8211; Studiocom</title>
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	<item>
		<title>Circolare n. 10/2026 – Elenco documenti per modelli Redditi e 730 2026 anno d’imposta 2025</title>
		<link>https://www.studiocom.it/2026/04/10/circolare-n-10-2026-elenco-documenti-per-modelli-redditi-e-730-2026-anno-dimposta-2025/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Seav]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 06:47:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Tutte]]></category>
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					<description><![CDATA[Si riepilogano nella presente circolare i documenti da trasmettere allo Studio per l’elaborazione dei modelli dichiarativi (730 e Redditi Persone Fisiche 2026) relativi all’annualità 2025. Sommario DOCUMENTAZIONE GENERICA REDDITI DA DICHIARARE ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI NOVITÀ 2025 CONTEGGIO IMU 2026 OBBLIGO CONSERVAZIONE DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DI SPESA DOCUMENTAZIONE GENERICA Se la scelta non viene indicata manterremo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Si riepilogano nella presente circolare i documenti da trasmettere allo Studio per l’elaborazione dei </em><strong><em>modelli dichiarativi (730 e Redditi Persone Fisiche 2026) relativi all’annualità 2025.</em></strong><strong></strong></p>



<p>Sommario</p>



<p><a href="#_Toc226702839">DOCUMENTAZIONE GENERICA</a></p>



<p><a href="#_Toc226702840">REDDITI DA DICHIARARE</a></p>



<p><a href="#_Toc226702841">ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI</a></p>



<p><a href="#_Toc226702842"><strong>NOVITÀ 2025</strong></a></p>



<p><a href="#_Toc226702843">CONTEGGIO IMU 2026</a></p>



<p><a href="#_Toc226702844">OBBLIGO CONSERVAZIONE DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DI SPESA</a></p>



<h1 class="wp-block-heading"><a id="_Toc226702839">DOCUMENTAZIONE GENERICA</a></h1>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong><u>PER NUOVI CLIENTI</u></strong>: Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (730 o REDDITI). Se non è stata presentata dichiarazione, esibire il modello CU <strong>2025</strong> redditi 2024</li>



<li>Tessera sanitaria per l’identificazione del codice fiscale di ogni dichiarante</li>



<li>Documento di identità in corso di validità di ogni dichiarante</li>



<li>Modelli F24 versati nel 2025 (acconti di imposta, acconti cedolare secca, compensazione crediti etc.)</li>



<li>Variazioni intervenute nei dati anagrafici/familiari a carico/residenza (indicare data esatta)</li>



<li>Per i soggetti extracomunitari fiscalmente residenti in Italia attestato di residenza in Italia per i familiari di cui si richiedono le detrazioni per carichi di famiglia.</li>



<li>Si ricorda che il reddito di riferimento per i familiari a carico è pari a <strong>4.000 euro per i figli minori di 24 anni e 2.840,51 per gli altri familiari</strong> (compresi i figli con più di 24 anni).</li>



<li>Si ricorda che a partire dal 2022 le detrazioni per i figli a carico, fino a 21 anni, sono state riviste a seguito dell’introduzione dell’Assegno Unico Universale.</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>Scelta per la destinazione dell’8, 5 e 2 per mille (vedasi scheda allegata alla certificazione Unica rilasciata dal datore di lavoro). Il 2 per mille è destinato ai partiti politici.
<ul class="wp-block-list">
<li>NB: per chi sceglie la destinazione 8 per mille allo Stato, tenere presente è possibile scegliere queste ulteriori categorie: 1- Fame nel mondo; 2 &#8211; Calamità; 3 &#8211; Edilizia scolastica; 4 &#8211; Assistenza ai rifugiati; 5 &#8211; Beni culturali; 6 – Recupero tossicodipendenze e altre dipendenze patologiche.</li>
</ul>
</li>
</ul>



<p>Se la scelta non viene indicata manterremo i dati comunicati nell’anno precedente.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Dati del sostituto d’imposta (datore di lavoro, Inps ecc.) che effettuerà i conguagli da 730, in particolare se variato nel 2025 o nel 2026.</li>



<li>Eventuali rivalutazioni di terreni / partecipazioni intervenute nel 2025.</li>



<li>Eventuali dichiarazioni integrative, con relativa ricevuta Agenzia Entrate.</li>



<li>Atti di cessioni di immobili, in particolare quelli oggetto di detrazioni pluriennali.</li>
</ul>



<h1 class="wp-block-heading"><a id="_Toc226702840">REDDITI DA DICHIARARE</a></h1>



<p><strong>REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>MODELLI CU 2026 relativo ai REDDITI 2025</li>



<li>Certificazione pensioni estere</li>



<li>Sentenza di separazione e certificazioni attestanti l’assegno di mantenimento percepito dal coniuge separato o divorziato</li>



<li>Borse di studio e indennità percepite per cariche pubbliche elettive</li>



<li>Certificazione per altre indennità (es. disoccupazione, mobilità, maternità, cassa integrazione, compensi Inail per infortuni temporanei non erogati per il tramite del datore di lavoro). Si ricorda che le relative CU devono essere prelevate dai vari siti istituzionali a cura del Contribuente, in quanto non vengono più inviate dall’Ente.</li>
</ul>



<p><strong>REDDITI DI TERRENI E FABBRICATI</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Atti notarili, visure catastali, dichiarazioni di successione (in caso di variazioni rispetto all’anno precedente)</li>



<li>Contratti di affitto per immobili concessi in locazione completi di ricevuta di registrazione, ricevute affitto, importi adeguamento Istat, attestazione rilasciata dalle associazioni sindacali in caso di contratto agevolato. Segnalare eventuali canoni non percepiti.</li>



<li>Contratti di comodato gratuito registrato in caso di immobili dati in uso gratuito a genitori/figli  </li>



<li>In caso di opzione per la cedolare secca: contratto di affitto registrato, lettera spedita all’inquilino con la ricevuta della raccomandata se l’opzione non è stata espressa nel contratto.</li>



<li>Ricevute di versamento acconto e saldo IMU anno 2025 (compreso il prospetto di calcolo) se non effettuato dal nostro studio.</li>



<li>Contratti di locazione inferiori ai 30 giorni c.d. locazioni brevi ed eventuale certificazione unica per la ritenuta 21% operata dall’intermediario. Dal 2021 è possibile optare per questa forma di tassazione solo qualora non si posseggano più di 4 immobili adibiti a locazione. Dal 2024 l’aliquota 21% è applicabile ad un solo immobile; per gli altri l’aliquota è del 26%.</li>
</ul>



<p>Lo Studio, salvo diversa indicazione, provvederà al conteggio della cedolare in base alla tassazione più favorevole.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Codice Identificativo Nazionale (CIN) per contratti turistici e locazioni brevi</li>
</ul>



<p><strong><u>N.B. Se richiesto conteggio IMU, Vi preghiamo di far pervenire atti di variazioni 2026</u></strong></p>



<p><strong>PRESTAZIONI OCCASIONALI, PROVVIGIONI E DIRITTI D’AUTORE</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Certificazione Unica rilasciata dal committente la prestazione recante la dichiarazione di versamento della ritenuta d’acconto</li>
</ul>



<p><strong>UTILI, DIVIDENDI, REDDITI DIVERSI</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Modello certificazione degli utili e dei dividendi da partecipazione in società di capitali</li>



<li>Redditi che derivano dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili da parte della società di capitali o di persone di cui si è soci</li>



<li>Redditi derivanti da noleggio occasionale imbarcazioni e navi da diporto</li>



<li>Redditi derivanti da cessione di energia al GSE</li>



<li>Vendite di immobili e partecipazioni che generano plusvalenze</li>



<li>Vendite immobili riqualificati con “Superbonus”</li>
</ul>



<p><strong>INVESTIMENTI ALL’ESTERO (da segnalare anche se delegato, nudo proprietario, titolare effettivo)</strong></p>



<p>Documentazione relativa ad immobili e attività finanziarie detenute all’estero, <strong>comprese cripto attività</strong>, ed eventuali redditi percepiti (interessi attivi, utili, plusvalenze).</p>



<p>A decorrere dal 1.1.2023 sono assoggettate a tassazione le plusvalenze relative alle cessioni di cripto attività se di ammontare superiore a € 2.000.</p>



<p><strong>NB: il limite di 2.000 euro è stato eliminato a decorrere dal 1.1.2025</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Rivalutazione cripto-attività</strong>: dati relativi ai valori rivalutati e modello F24 pagato nel 2025 per la relativa imposta sostitutiva.</li>
</ul>



<h1 class="wp-block-heading"><a id="_Toc226702841">ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI</a></h1>



<p><strong><em><u>IMPORTANTE:</u></em></strong><em><u> <strong>Dal 2020, per fruire della detrazione del 19%, gli oneri indicati nell’art. 15, TUIR e in altre disposizioni, devono essere pagati con modalità “tracciabili”.</strong></u></em><em> Tale previsione non si applica alle spese sostenute per:</em></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><em>l’acquisto di medicinali e dispositivi medici;</em></li>



<li><em>prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o private accreditate al SSN.</em></li>
</ul>



<p><em>Si precisa che, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, è possibile fruire della detrazione per le spese pagate con la carta di credito o con il bancomat di un’altra persona a patto che:</em></p>



<p><em>&#8211; la fattura sia intestata al contribuente che vuole portare le spese in detrazione;</em></p>



<p><em>&#8211; risulti che la somma sia stata da quest’ultimo restituita – anche tramite contanti – a colui che ha fatto il pagamento.</em></p>



<p><em>È necessario, pertanto, presentare allo Studio per tutte le spese sotto elencate la copia del pagamento (ricevuta del bancomat, estratto conto carta di credito, copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA).</em></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>SPESE SANITARIE</strong></li>



<li><strong>FARMACI DA BANCO: </strong>scontrini della farmacia o del rivenditore attestanti la natura, la qualità e la quantità del farmaco acquistato. Lo scontrino deve riportare il codice fiscale del destinatario del farmaco.</li>



<li><strong>VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE: </strong>fattura o ricevuta rilasciata dal medico professionista.</li>



<li><strong>TICKET per esami e terapie: </strong>fattura/ricevuta rilasciata dall’ospedale o dal centro abilitato </li>



<li>ricevuta rilasciata dall’ospedale o dal centro abilitato.</li>



<li><strong>SPESE DENTISTICHE: </strong>fattura rilasciata dal dentista.</li>



<li><strong>PROTESI ACUSTICHE, DENTARIE E OCCHIALI DA VISTA: </strong>fattura o scontrino parlante rilasciato dall’esercente l’arte ausiliaria la professione medica (ottico, odontotecnico…); oppure fattura o scontrino parlante rilasciato da altri esercizi, ma con prescrizione medica.</li>



<li><strong>SPESE PER FISIOTERAPIA, MASSAGGI, GINNASTICA CORRETTIVA: </strong>fattura o ricevuta e prescrizione medica (quest’ultima non è più necessaria se il professionista che ha erogato la prestazione ha qualifica di “fisioterapista”).</li>



<li><strong>CURE TERMALI: </strong>fattura o ricevuta e prescrizione medica.</li>



<li><strong>ACQUISTO O AFFITTO DI ATTREZZATURE SANITARIE: </strong>fattura o scontrino parlante della farmacia o della sanitaria.</li>



<li><strong>SPESE RICOVERO OSPEDALIERO: </strong>fattura dell’ospedale.</li>



<li><strong>RIMBORSI CASSE ASSISTENZA: In caso di spese mediche rimborsate da casse assistenza / fondi sanitari </strong>allegarecertificazione dei rimborsi ricevuti.</li>
</ul>



<p><strong>Si segnala che per le spese sanitarie è possibile accettare, senza modifiche, l’importo risultante dalla dichiarazione precompilata.</strong></p>



<p><strong>In questo caso è possibile trasmettere allo studio il dettaglio prelevato dal sito Sistema Tessera Sanitaria (STS), unitamente all’autocertificazione allegata alla presente informativa. </strong><strong></strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>INVALIDI E PORTATORI DI HANDICAP</strong></li>



<li><strong>RICOVERO IN CASA DI CURA: </strong>dichiarazione della casa di cura attestante i costi sostenuti e riconoscimento dell’handicap.</li>



<li><strong>SPESE PER ACQUISTO AUTOVETTURA: </strong>fattura della concessionaria e riconoscimento dell’handicap.</li>



<li><strong>SPESE PER SUSSIDI TECNICI INFORMATICI: </strong>fattura, riconoscimento dell’handicap, dichiarazione del medico che attesti la necessità di tali strumenti.</li>



<li><strong>SPESE PER MEZZI DI DEAMBULAZIONE: </strong>fattura e riconoscimento dell’handicap.</li>



<li><strong>SPESE PER L’ASSISTENZA PERSONALE (Badanti): </strong>ricevuta rilasciata dall’addetto e certificazione attestante la non autosufficienza della persona assistita.</li>



<li><strong>SPESE PER STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA):</strong> fattura o scontrino parlante, certificato SSN attestante la diagnosi DSA, dichiarazione del medico che attesti la necessità di tali strumenti. La spesa è detraibile per gli studenti fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado.</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>SPESE PER ACQUISTO ABBONAMENTI TRASPORTI </strong>(COMPRESI SCUOLABUS): abbonamenti pagati nel 2025, tesserino di riconoscimento, fattura/altra documentazione attestante la data di pagamento; per abbonamenti non nominativi è necessaria autocertificazione che attesti che l’abbonamento è stato acquistato per se stesso o per familiare a carico.</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>MUTUI PER ACQUISTO PRIMA CASA:</strong></li>



<li>Atto di mutuo</li>



<li>Atto di acquisto</li>



<li>Documento rilasciato dal Comune o autocertificazione di cambio residenza</li>



<li>Fattura del notaio riferita all’atto di mutuo</li>



<li>Certificazione interessi passivi e oneri accessori</li>
</ul>



<p>Il tutto se l’acquisto è stato effettuato nel 2025 o se la dichiarazione 2024 non è stata predisposta dallo Studio. In caso contrario è sufficiente la certificazione degli interessi passivi.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>MUTUI PER RISTRUTTURAZIONE O COSTRUZIONE PRIMA CASA:</strong></li>



<li>Atto di mutuo</li>



<li>Concessione edilizia o DIA</li>



<li>Dichiarazione della data di inizio lavori</li>



<li>Dichiarazione della data di fine lavori</li>



<li>Fatture relative all’intervento di costruzione o ristrutturazione</li>



<li>Documento rilasciato dal Comune o autocertificazione di cambio residenza</li>



<li>Fattura del notaio</li>



<li>Certificazione interessi passivi e oneri accessori</li>
</ul>



<p>Il tutto se la costruzione è stata effettuata nel 2025 o se la dichiarazione 2024 non è stata predisposta dallo Studio. In caso contrario è sufficiente la certificazione degli interessi passivi.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>SURROGA MUTUI</strong></li>



<li>Nuovo atto di mutuo</li>



<li>Certificazione attestante il capitale residuo mutuo precedente</li>



<li>Certificazioni spese di estinzione mutuo precedente e accensione nuovo mutuo</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>COMPENSO INTERMEDIARI per acquisto prima casa</strong>: fattura dell’intermediario e atto di acquisto.<br><br></li>



<li><strong>CREDITO DI IMPOSTA RIACQUISTO PRIMA CASA:</strong><ul><li>Atto di acquisto abitazione venduta</li></ul><ul><li>Atto di vendita</li></ul><ul><li>Atto di acquisto abitazione nuova</li></ul>
<ul class="wp-block-list">
<li>Fatture di acquisto, se le abitazioni sono state acquistate da impresa.</li>
</ul>
</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>CREDITO DI IMPOSTA ACQUISTO PRIMA CASA UNDER 36 :</strong><ul><li>Atto di acquisto</li></ul><ul><li>Fatture di acquisto per le abitazioni acquistate da impresa.</li></ul>
<ul class="wp-block-list">
<li>Attestazione ISEE rilasciata nel 2024 precedentemente al rogito e che deve avere un valore inferiore a 40.000 euro</li>
</ul>
</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>AFFITTI PASSIVI ABITAZIONE PRINCIPALE</strong><ul><li>Contratto di affitto registrato</li></ul><ul><li>Versamento imposta di rinnovo annuale del contratto</li></ul>
<ul class="wp-block-list">
<li>Autocertificazione di residenza</li>
</ul>
</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>SPESE DI RISTRUTTURAZIONE (detrazione 36%-50%)</strong></li>
</ul>



<p>Sesi tratta di spese sostenute nel 2025 oppure è la prima volta che si presenta dichiarazione tramite il ns. Studio:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Pratica inviata all’Enea (i documenti sono diversi a seconda del tipo di intervento) e ricevuta dell’invio oppure autocertificazione che i lavori non sono ancora ultimati.<ul><li>Fatture</li></ul><ul><li>Bonifici (per il 36%-50%)/pratica cessione credito</li></ul><ul><li>DIA/SCIA/inizio lavori: pratiche presentate al Comune di riferimento oppure autocertificazione in caso di lavori in edilizia libera ma rientranti nella manutenzione straordinaria.</li></ul>
<ul class="wp-block-list">
<li>Notifica all’ATS quando dovuta</li>
</ul>
</li>
</ul>



<p>Per interventi su parti comuni esibire la documentazione rilasciata dall’amministratore.</p>



<p>Se si possiedono più immobili, indicare chiaramente quale di essi è stato oggetto della ristrutturazione.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Si evidenzia che a partire dal 2022 è stata introdotta una specifica <strong>detrazione del 75% delle spese sostenute per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche, da ripartire in 5 anni (10 anni per spese 2024).</strong></li>
</ul>



<p>Per tali interventi il contribuente potrà alternativamente fruire di una delle tre detrazioni previste:</p>



<ol style="list-style-type:lower-alpha" class="wp-block-list">
<li>al 50% (lavori di ristrutturazione)<ol><li>al 75% (specifica detrazione)</li></ol>
<ol class="wp-block-list">
<li>al 65% &#8211; 90% &#8211; 110% (se intervento “trainato”)</li>
</ol>
</li>
</ol>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>SPESE RIVOLTE AL RISPARMIO ENERGETICO (detrazione 36%-50%-55%-65%)</strong>                   </li>
</ul>



<p>Se si tratta di spese sostenute nel 2025 oppure è la prima volta che si presenta dichiarazione tramite il ns. Studio:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Pratica inviata all’Enea (i documenti sono diversi a seconda del tipo di intervento) e ricevuta dell’invio oppure autocertificazione che i lavori non sono ancora ultimati<ul><li>Fatture</li></ul><ul><li>Bonifici (per il 36-50%-55%-65%)/pratica cessione credito</li></ul><ul><li>Asseverazione o certificazione dei produttori che attestino i requisiti a seconda della tipologia di intervento</li></ul>
<ul class="wp-block-list">
<li>APE (ove richiesta)</li>
</ul>
</li>
</ul>



<p>Per interventi su parti comuni esibire la documentazione rilasciata dall’amministratore.</p>



<p>Si precisa che dal 2015 è riconosciuta la detrazione del 65% anche per l’acquisto e posa in opera di schermature solari e dal 2016 anche per dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e produzione acqua calda e/o climatizzazione.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>SPESE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA/SISMA “SUPERBONUS” (detrazione 65% -90%- 110%)</strong><ul><li>Fatture</li></ul>
<ul class="wp-block-list">
<li>Bonifici/pratica cessione credito con visto di conformità dell’intermediario o del CAF</li>
</ul>
</li>
</ul>



<p>Se si possiedono più immobili, indicare chiaramente quale di essi è stato oggetto della ristrutturazione.</p>



<p>In presenza di questo tipo di intervento sarete contattati dallo studio per la richiesta dei documenti specifici per la vostra casistica.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>IMPORTI 2025 PER INTERVENTI SU IMMOBILI OGGETTO DI CESSIONE CREDITO/SCONTO IN FATTURA:</strong></li>
</ul>



<p>Modelli inviati all’Agenzia Entrate per spese riferite al 2025, necessari ai fini della verifica del limite di detraibilità di ulteriori spese richieste in dichiarazione.</p>



<p><strong><u>Si precisa che le comunicazioni AdE non saranno oggetto di verifica da parte dello Studio.</u></strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>SPESE PER L’ACQUISTO DI MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI RIENTRANTI NELLA CATEGORIA A+ (A per i forni) da destinare all’immobile RISTRUTTURATO A DECORRERE DAL 01/01/2022 (detrazione 50%, limite di spesa per ciascun immobile 5.000 per anno 2025)</strong><ul><li>Fatture (per gli elettrodomestici devono esporre la classe energetica)</li></ul>
<ul class="wp-block-list">
<li>Bonifici e/o pagamenti con carte di debito/credito</li>
</ul>
</li>
</ul>



<p>In caso di acquisto grandi elettrodomestici è necessaria anche pratica Enea completa di ricevuta d’invio.</p>



<p>NB: dal 1 marzo 2021, in applicazione delle normative europee, sono state introdotte le nuove classi di efficienza energetica. In dettaglio, sono ora detraibili gli elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori</p>



<p>N.B. comunicare la fruizione del bonus acquisto elettrodomestici (100€/200€) introdotto dalla Legge di bilancio 2025, in quanto non cumulabile.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>SPESE PER ACQUISTO E POSA IN OPERA DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI:</strong></li>
</ul>



<p>fatture e pagamenti tracciati.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>ASSICURAZIONE AVENTI PER OGGETTO IL RISCHIO DI EVENTI CALAMITOSI:</strong><br>ricevuta di pagamento del premio, contratto di assicurazione oppure prospetto rilasciato dall’assicurazione. In caso di “polizze miste” è necessario che il prospetto evidenzi la quota di premio agevolabile fiscalmente.</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>ASSICURAZIONE VITA e INFORTUNI:</strong></li>
</ul>



<p>certificazione della compagnia assicuratrice dalla quale risulti la data di stipula della polizza, oppure il contratto assicurativo. Si ricorda che per le assicurazioni stipulate dal 01.01.2001 è detraibile solo il premio relativo al rischio morte e invalidità permanente non inferiore al 5%. In caso di assicurazioni miste è necessario che l’assicurazione specifichi l’importo detraibile.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>CONTRIBUTI A FONDI PENSIONE:</strong></li>
</ul>



<p>certificazione rilasciata dal fondo pensione relativa a premi pagati.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>SPESE DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA:</strong></li>
</ul>



<p>ricevuta di versamento per l’iscrizione a Università, corsi di specializzazione post-universitaria, master</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>SPESE DI ISTRUZIONE SCUOLE DELL’INFANZIA, ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI:</strong></li>
</ul>



<p>ricevuta di versamento spese per la frequenza, incluso il servizio mensa, di scuole dell’infanzia, del primo ciclo d’istruzione e della scuola secondaria di secondo grado. Ricordiamo che restano in ogni caso indetraibili le spese per l’acquisto di testi scolastici.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>SPESE ASILI NIDO:</strong></li>
</ul>



<p>fattura o certificazione rilasciata dall’asilo. Si ricorda che non è possibile detrarre le spese per asili nido se si è usufruito del “Bonus asili nido” erogato dall’INPS</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>SPESE ISCRIZIONE CONSERVATORIO PER RAGAZZI DAI 5 AI 18 ANNI :</strong></li>
</ul>



<p>fattura o certificazione rilasciata dal Conservatorio e copia pagamento</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>SPESE PER ATTIVITA’ SPORTIVA DEI RAGAZZI DAI 5 AI 18 ANNI:</strong></li>
</ul>



<p>certificazione rilasciata dall’associazione sportiva, dal centro sportivo, dalla palestra o dalla piscina con indicato:</p>



<p>&#8211; il codice fiscale del ragazzo</p>



<p>&#8211; il codice fiscale di chi ha sostenuto la spesa</p>



<p>&#8211; l’importo</p>



<p>&#8211; l’attività effettuata</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>CANONI DI LOCAZIONE PER STUDENTI FUORI SEDE:</strong></li>
</ul>



<p>contratto di affitto e ricevuta di pagamento. I restanti requisiti verranno autocertificati in sede di dichiarazione.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>SPESE FUNEBRI:</strong></li>
</ul>



<p>fattura del servizio funebre e relativo pagamento tracciato</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>CONTRIBUTO INAIL CASALINGHE:</strong></li>
</ul>



<p>ricevuta di versamento</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI OBBLIGATORI E VOLONTARI </strong>(ricongiunzione periodi assicurativi, riscatto degli anni di laurea, riscatto contributi per anni non coperti da contribuzione etc.)</li>
</ul>



<p>ricevuta di versamento</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>CONSORZIO DI BONIFICA:</strong></li>
</ul>



<p>ricevuta di versamento e cartella esattoriale completa</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>EROGAZIONI LIBERALI E CREDITI D’IMPOSTA RELATIVI (Onlus, Ong, associazioni di promozione sociale, movimenti e partiti politici, associazioni sportive dilettantistiche, istituzioni concertistico-orchestrali, teatri, festival, organizzazioni teatrali e di danza, enti pubblici per bonifica ambientale, enti gestori o proprietari di impianti sportivi pubblici, istituti scolastici ecc.)</strong></li>
</ul>



<p>ricevuta rilasciata dal percettore l’erogazione, dalla quale risulti la modalità di pagamento</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>SPESE VETERINARIE:</strong></li>
</ul>



<p>fattura rilasciata dal veterinario con pagamento tracciato e scontrini della farmacia</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>ASSEGNO PERIODICO CORRISPOSTO AL CONIUGE SEPARATO:</strong></li>
</ul>



<p>sentenza di separazione o divorzio</p>



<p>codice fiscale del coniuge</p>



<p>bonifici o ricevute rilasciate dal soggetto che percepisce la somma.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>CONTRIBUTI VERSATI PER COLLABORATRICI DOMESTICHE:</strong></li>
</ul>



<p>bollettini postali pagati nel 2025 (anche se di competenza di anni diversi).</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>CANONI DI LEASING PER ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE:</strong></li>
</ul>



<p>fatture e bonifici.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>RIMBORSO ONERI ANNI PRECEDENTI</strong></li>
</ul>



<p>Documentazione relativa ad oneri detratti o dedotti in anni precedenti e rimborsati nel 2025 o utilizzati in compensazione.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>CREDITO D’IMPOSTA IMMOBILI USO ABITATIVO IN COMUNI DI MONTAGNA</strong></li>
</ul>



<p>Documentazione relativa agli immobili e contratti di affitto/mutuo per</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>dipendenti di strutture sanitarie di montagna che affittano o acquistano<ul><li>dipendenti di scuole di montagna che affittano o acquistano</li></ul>
<ul class="wp-block-list">
<li>contribuenti &lt; 41 anni che acquistano o ristrutturano</li>
</ul>
</li>
</ul>



<h1 class="wp-block-heading"><a id="_Toc226702842"><strong>NOVITÀ 2025</strong></a><strong></strong></h1>



<p>Riteniamo opportuno ricordare le importanti <strong>novità previste ai fini IRPEF a decorrere dal 1.1.2025</strong>, riguardanti:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>detrazioni e spese per familiari a carico;</li>



<li>introduzione di un <strong>limite massimo annuale di <u>spese</u></strong> detraibili, variabile in funzione dei redditi e dei carichi di famiglia;</li>



<li>rimodulazione delle agevolazioni per interventi edilizi.</li>
</ul>



<p>NB. Per approfondimenti si rimanda alla <a href="https://www.studiocom.it/2025/03/19/circolare-n-7-2025-novita-irpef-e-detrazioni-2025/">Circolare di Studio n. 7/2025 “<em>Novità IRPEF e detrazioni 2025”.</em></a><em><u></u></em></p>



<h1 class="wp-block-heading"><a id="_Toc226702843">CONTEGGIO IMU 2026</a></h1>



<p><strong>Si prega di comunicare se lo Studio dovrà provvedere o meno ai conteggi IMU.</strong></p>



<p><strong><u>NB. In caso di mancata comunicazione lo Studio provvederà come l’anno precedente.</u></strong></p>



<h1 class="wp-block-heading"><a id="_Toc226702844">OBBLIGO CONSERVAZIONE DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DI SPESA</a></h1>



<p><strong>Ricordiamo che è previsto l’obbligo di conservazione dei documenti giustificativi di spesa 2025 <u>fino al 31.12.2031</u> o, per le spese che danno diritto alla detrazione pluriennale, entro il 31.12 del quinto anno successivo alla dichiarazione contenente l’ultima rata.</strong></p>



<p><strong><u>È comunque opportuno conservare i documenti per il termine civilistico di 10 anni</u></strong><strong><u>.</u></strong></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.studiocom.it/2026/04/10/circolare-n-10-2026-elenco-documenti-per-modelli-redditi-e-730-2026-anno-dimposta-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Circolare n. 9/2026 – Scadenze aprile e maggio 2026     </title>
		<link>https://www.studiocom.it/2026/04/01/circolare-n-9-2026-scadenze-aprile-e-maggio-2026/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Seav]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 04:38:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Tutte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiocom.it/?p=7758</guid>

					<description><![CDATA[Riportiamo la sintesi di alcune delle principali scadenze dei mesi di aprile e maggio 2026 APRILE 2026 10 aprile 20 aprile (il 19 è una domenica) NB. Per maggiori dettagli si rimanda alla comunicazione di Studio dell’11.03.2026 “Obbligo collegamento POS – Registratori Telematici: procedura web”;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 27 aprile (il 25 è un sabato) 30 aprile MAGGIO [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Riportiamo la sintesi di alcune delle principali <strong>scadenze</strong> dei mesi di <strong>aprile e maggio 2026</strong></em><em></em></p>



<h1 class="wp-block-heading"><strong>APRILE 2026</strong></h1>



<h2 class="wp-block-heading">10 aprile</h2>



<ul class="wp-block-list">
<li>termine per la<strong> presentazione della domanda</strong> al CONI <strong>per l&#8217;accesso al 5‰</strong> da parte delle <strong>Associazioni Sportive Dilettantistiche</strong> non presenti nell&#8217;elenco permanente e per gli <strong>ETS</strong> iscritti al <strong>RUNTS</strong> entro il 31 marzo;<br><br></li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">20 aprile (il 19 è una domenica)</h2>



<ul class="wp-block-list">
<li>termine per il <strong>collegamento</strong> di <strong>registratori telematici (RT) e strumenti di pagamento elettronico</strong> sul sito dell&#8217;Agenzia delle Entrate (strumenti già in uso nel periodo 01.01 – 31.01.2026).</li>
</ul>



<p>NB. Per maggiori dettagli si rimanda alla <a href="https://www.studiocom.it/2026/03/11/obbligo-collegamento-pos-registratori-telematici-procedura-web/">comunicazione di Studio dell’11.03.2026 “Obbligo collegamento POS – Registratori Telematici: procedura web”</a>;<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br><br></strong><strong></strong></p>



<h2 class="wp-block-heading">27 aprile (il 25 è un sabato)</h2>



<ul class="wp-block-list">
<li>termine per la presentazione dei modelli <strong>Intrastat</strong> del mese di <strong>marzo </strong>(mensili)<strong>e </strong>del<strong>I trimestre </strong>(trimestrali)<strong>2026</strong>.<br>              </li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">30 aprile</h2>



<ul class="wp-block-list">
<li>termine per il versamento dell’<strong>imposta di bollo, </strong>tramite F24,sulle <strong>scritture contabili</strong> <strong>2025 </strong>conservate digitalmente;<br><br></li>



<li>termine per la presentazione <strong>dichiarazione IVA 2026</strong> relativa all’anno <strong>2025</strong>;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br><br></li>



<li>termine per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dell’istanza di <strong>rimborso/compensazione</strong> del <strong>credito IVA</strong> relativo al <strong>I trimestre 2026</strong> utilizzando il <strong>modello IVA TR</strong>;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>termine per l’invio telematico all’Agenzia delle Dogane dell’<strong>istanza</strong> relativa al <strong>I trimestre 2026</strong> per il rimborso dell’<strong>accisa sul gasolio </strong>per autotrazione da parte degli autotrasportatori; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br><br></li>



<li>termine per la presentazione <strong>dichiarazione iva OSS</strong> relativa al <strong>I trimestre 2026</strong>;<br><br></li>



<li>termine entro cui effettuare le <strong>modifiche all’Elenco B</strong> predisposto dall’Agenzia delle entrate e relativo alle <strong>fatture</strong> del <strong>I trimestre 2026</strong>;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br><br></li>



<li>messa a disposizione del contribuente della <strong>dichiarazione precompilata;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br><br></strong></li>



<li>termine per la presentazione all’Agenzia Entrate – Riscossione della domanda di adesione alla definizione agevolata delle cartelle (cd. <strong>Rottamazione-quinquies).&nbsp;<br><br></strong></li>



<li>termine per inviare telematicamente all’Agenzia Entrate la <strong>Certificazione Unica 2026</strong> – anno d’imposta 2025 &#8211; relativa ai <strong>redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale</strong> ovvero alle provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.</li>
</ul>



<h1 class="wp-block-heading"><strong>MAGGIO 2026</strong></h1>



<h2 class="wp-block-heading">18 maggio (il 16 è un sabato)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2>



<ul class="wp-block-list">
<li>versamento dei <strong>contributi fissi IVS</strong> sul reddito minimale relativi al <strong>I trimestre 2026</strong> da parte dei soggetti iscritti alla <strong>gestione Inps – Artigiani e Commercianti</strong>;&nbsp;&nbsp;<br><br></li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">20 maggio</h2>



<ul class="wp-block-list">
<li>versamento da parte della casa mandante dei <strong>contributi Enasarco</strong> relativi al <strong>I trimestre 2026</strong>;<br><br></li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">25 maggio</h2>



<ul class="wp-block-list">
<li>presentazione dei modelli <strong>Intrastat</strong> del mese di <strong>aprile 2026</strong>.</li>
</ul>



<p><br></p>



<h2 class="wp-block-heading">2 giugno (il 31 maggio è una domenica)</h2>



<ul class="wp-block-list">
<li>versamento dell&#8217;imposta di <strong>bollo</strong> sulle <strong>fatture elettroniche</strong> per il <strong>I trimestre 2026</strong>;</li>
</ul>



<p>(qualora l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture del I trimestre non supera in totale 5.000 euro, la stessa potrà essere versata insieme all’imposta dovuta per il II trimestre, entro il 30 settembre. Se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di 5.000 euro, il pagamento potrà avvenire insieme con l’imposta dovuta per il III trimestre, entro il 30 novembre);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br><br></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Invio telematico dei dati delle <strong>liquidazioni periodiche IVA</strong> relative:</li>
</ul>



<p>a) ai mesi di <strong>gennaio/febbraio/marzo 2026</strong> (soggetti mensili);</p>



<p>b) al <strong>I trimestre 2026</strong> (soggetti trimestrali).</p>



<p>La comunicazione va effettuata utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate. </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.studiocom.it/2026/04/01/circolare-n-9-2026-scadenze-aprile-e-maggio-2026/feed/</wfw:commentRss>
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			</item>
		<item>
		<title>Memo prossime scadenze</title>
		<link>https://www.studiocom.it/2026/03/27/memo-prossime-scadenze-49/</link>
					<comments>https://www.studiocom.it/2026/03/27/memo-prossime-scadenze-49/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Seav]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 11:35:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tutte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiocom.it/?p=7755</guid>

					<description><![CDATA[Riportiamo la sintesi delle prossime scadenze fiscali. ADEMPIMENTI­ 10 aprile ­­- presentazione della domanda al CONI per l&#8217;accesso al 5‰ da parte delle Associazioni Sportive Dilettantistiche non presenti nell&#8217;elenco permanente e per gli ETS iscritti al RUNTS entro il 31 marzo; ­ 20 aprile (il 19 è una domenica)&#8211; ­­collegamento di registratori telematici (RT) e strumenti di pagamento elettronico sul sito dell&#8217;Agenzia Entrate (strumenti già in uso [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Riportiamo la sintesi delle prossime scadenze fiscali.</p>



<figure class="wp-block-table is-style-regular"><table class="has-electric-grass-gradient-background has-background has-fixed-layout"><tbody><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center"><strong>ADEMPIMENTI­</strong></td></tr></tbody></table></figure>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td><strong>10 aprile</strong><br><br>­­- <strong>presentazione della domanda</strong> al CONI <strong>per l&#8217;accesso al 5‰</strong> da parte delle <strong>Associazioni Sportive Dilettantistiche</strong> non presenti nell&#8217;elenco permanente e per gli <strong>ETS</strong> iscritti al <strong>RUNTS</strong> entro il 31 marzo;<br> ­</td></tr></tbody></table></figure>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td><strong>20 aprile (il 19 è una domenica)</strong><br><strong><br></strong>&#8211; ­­<strong>collegamento </strong>di r<strong>egistratori telematici (RT) e strumenti di pagamento elettronico</strong> sul sito dell&#8217;Agenzia Entrate (strumenti già in uso nel periodo 01.01 &#8211; 31.01.2026).<br>NB. Per maggiori dettagli si rimanda alla <a href="https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2F93rpo.r.bh.d.sendibt3.com%2Fmk%2Fcl%2Ff%2Fsh%2F1f8JIKXx3IkdaCaCiXQB17jZCP%2FZLBKcb_PF2jp&amp;e=5ebf2175&amp;h=4a91aba5&amp;f=y&amp;p=y" target="_blank" rel="noreferrer noopener">comunicazione di Studio dell’11.03.2026 “Obbligo collegamento POS – Registratori Telematici: procedura web”</a>;­</td></tr></tbody></table></figure>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td><strong>27 aprile (il 25 è un sabato)­­<br></strong><br>presentazione dei modelli <strong>Intrastat</strong> del mese di <strong>marzo </strong>e del <strong>I trimestre</strong> <strong>2026;</strong>­</td></tr></tbody></table></figure>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td><strong>30 aprile­­<br></strong><br>-presentazione <strong>dichiarazione IVA 2026</strong> relativa all’anno <strong>2025</strong>;       <br><br>-invio telematico all’Agenzia delle Entrate dell’istanza di <strong>rimborso/compensazione</strong> del <strong>credito IVA</strong> relativo al <strong>I trimestre 2026</strong> utilizzando il <strong>modello IVA TR</strong>;             <br><br>&#8211; invio telematico all’Agenzia delle Dogane dell’<strong>istanza</strong> relativa al <strong>I trimestre 2026</strong> per il rimborso dell’<strong>accisa sul gasolio </strong>per autotrazione da parte degli autotrasportatori;                <br><br>&#8211; presentazione <strong>dichiarazione iva OSS</strong> relativa al <strong>I trimestre 2026</strong>; <br><br>&#8211; effettuare le <strong>modifiche all’Elenco B</strong> predisposto dall’Agenzia delle entrate e relativo alle <strong>fatture</strong> del <strong>I trimestre 2026</strong>;      <br><br>&#8211; messa a disposizione del contribuente della <strong>dichiarazione precompilata; </strong><br><br>&#8211; presentazione all’Agenzia Entrate – Riscossione della domanda di adesione alla definizione agevolata delle cartelle (cd. <strong>Rottamazione-quinquies).  </strong></td></tr></tbody></table></figure>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-luminous-vivid-orange-to-vivid-red-gradient-background has-background has-fixed-layout"><tbody><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center"><strong>VERSAMENTI­</strong></td></tr></tbody></table></figure>



<p><strong>16 aprile<br></strong><br><strong>&#8211; liquidazione iva</strong> relativa al mese di <strong>marzo</strong> <strong>2026 </strong>(contribuenti mensili);<br><br>&#8211; <strong>ritenute </strong>su redditi da <strong>lavoro dipendente</strong> e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni relative al mese di<strong> marzo 2026</strong>;<br><br>&#8211; <strong>addizionale regionale/comunale</strong> su redditi da <strong>lavoro dipendente</strong> relative al mese di <strong>marzo 2026</strong>;<br><br>&#8211; <strong>contributi inps</strong> lavoratori dipendenti relativi al mese di <strong>marzo</strong> <strong>2026.</strong></p>



<p><br><strong>30 aprile<br></strong><br>&#8211; versamento dell’<strong>imposta di bollo, </strong>tramite F24,sulle <strong>scritture contabili</strong> <strong>2025 </strong>conservate digitalmente.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.studiocom.it/2026/03/27/memo-prossime-scadenze-49/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Circolare n. 8/2026 – Bando Nuova impresa 2026</title>
		<link>https://www.studiocom.it/2026/03/12/circolare-n-8-2026-bando-nuova-impresa-2026/</link>
					<comments>https://www.studiocom.it/2026/03/12/circolare-n-8-2026-bando-nuova-impresa-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Seav]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 06:22:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Tutte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiocom.it/?p=7752</guid>

					<description><![CDATA[Regione Lombardia e il Sistema Camerale lombardo attivano lo sportello 2026 del bando “Nuova Impresa” finalizzato a sostenere l’avvio di nuove imprese e l’autoimprenditorialità, anche in forma di lavoro autonomo con partita IVA individuale, attraverso l’erogazione di contributi sui costi connessi alla creazione delle nuove imprese. Si riportano di seguito le informazioni principali. Sommario Soggetti [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Regione Lombardia e il Sistema Camerale lombardo attivano lo sportello <strong>2026</strong> del <strong>bando “Nuova Impresa”</strong> finalizzato a <strong>sostenere l’avvio di nuove imprese e l’autoimprenditorialità, anche in forma di lavoro autonomo con partita IVA individuale</strong>, attraverso l’erogazione di contributi sui costi connessi alla creazione delle nuove imprese.</em> <em></em></p>



<p><em>Si riportano di seguito le informazioni principali.</em></p>



<p>Sommario</p>



<p><a href="#_Toc224109505">Soggetti beneficiari</a></p>



<p><a href="#_Toc224109506">Contributo finanziario</a></p>



<p><a href="#_Toc224109507">Spese ammissibili</a></p>



<p><a href="#_Toc224109508">Presentazione della domanda</a></p>



<h1 class="wp-block-heading"><a id="_Toc224109505">Soggetti beneficiari</a></h1>



<p>Possono accedere al Bando:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>MPMI</strong> che hanno avviato una <strong>nuova impresa in</strong> <strong>Lombardia</strong> (sede legale e operativa) <strong>dal 1° giugno 2025 al 31 dicembre 2026</strong>, regolarmente iscritte e attive nel Registro delle Imprese, con partita IVA attiva da non oltre 12 mesi prima dell’iscrizione. Non sono ammesse imprese già esistenti che aprono solo una nuova sede operativa in Lombardia;</li>



<li><strong>Lavoratori autonomi con partita IVA individuale</strong>, non iscritti al Registro delle Imprese, che hanno <strong>avviato l’attività tra il 1° giugno 2025 e il 31 dicembre 2026</strong>, con domicilio fiscale in Lombardia e partita IVA attiva rilasciata dall’Agenzia delle Entrate;</li>



<li><strong>Professionisti iscritti ad ordini professionali</strong> con <strong>partita IVA individuale</strong>, non iscritti al Registro delle Imprese, che hanno <strong>avviato l’attività da non oltre quattro anni alla data della domanda</strong> e comunque entro il 31 dicembre 2026, con domicilio fiscale in Lombardia. Il contributo è destinato all’avvio dell’attività professionale successivamente a praticantato, abilitazione ed iscrizione all’Albo.</li>
</ul>



<p>I beneficiari del contributo devono:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>non avere legali rappresentanti, amministratori e soci per i quali sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (codice antimafia e norme correlate);</li>



<li>essere in regola con gli obblighi contributivi (DURC), se applicabile;</li>



<li>non avere legali rappresentanti o amministratori per i quali sussistono condanne, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sanzioni interdittive, per i reati che costituiscono motivi di esclusione di un operatore economico a una procedura di appalto;</li>



<li>per le MPMI: essere iscritte e attive nel Registro delle imprese, avere sede legale e operativa in Lombardia, essere in regola con il diritto camerale e con le polizze catastrofali previste dalla normativa vigente.</li>
</ul>



<p>Sono esclusi:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>soggetti con codice ATECO primario o prevalente appartenente alle sezioni A (Agricoltura, silvicoltura e pesca) e L (Attività finanziarie e assicurative) della classificazione ATECO 2025;</li>



<li>attività con codice 47.78.93 (commercio al dettaglio di articoli per adulti);</li>



<li>attività rientranti nel codice 92 e sottocategorie relative a scommesse, lotterie e giochi d’azzardo;</li>



<li>soggetti che rientrano nelle esclusioni previste dal Regolamento (UE) n. 2831/2023 “de minimis”;</li>



<li>associazioni tra professionisti ordinistici o tra lavoratori autonomi;</li>



<li>nuove imprese che detengono apparecchi per il gioco d’azzardo lecito, in attuazione della L.R. 8/2013.</li>
</ul>



<h1 class="wp-block-heading"><a id="_Toc224109506">Contributo finanziario</a></h1>



<p>L’agevolazione consiste in un <strong>contributo a fondo perduto </strong>a parziale copertura delle spese sostenute, <strong>al netto di IVA,</strong> come da tabella sottostante:</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>Investimento minimo (*)</td><td>Intensità del contributo</td><td>Importo contributo massimo</td></tr><tr><td><strong>€ 3.000,00</strong></td><td><strong>50% delle spese ammissibili</strong></td><td><strong>€ 10.000,00</strong></td></tr></tbody></table></figure>



<p><em>(*) sommatoria delle spese ammissibili obbligatoriamente da sostenere a pena di decadenza del contributo</em></p>



<p>L’agevolazione è concessa a fronte di un budget di spesa composto da <strong>spese in conto capitale</strong> e <strong>spese di parte corrente</strong>, con un minimo di spese in conto capitale pari al 50% del totale. Laddove le spese di parte corrente fossero superiori al 50%, queste saranno considerate non ammissibili per la parte eccedente il 50%. Possono essere presentate anche domande di contributo che prevedano esclusivamente spese in conto capitale.</p>



<p>Ogni impresa, lavoratore autonomo o professionista ordinista può presentare <strong>una sola richiesta di contributo.</strong></p>



<p>I contributi rispettano il Regolamento UE n. 2831/2023 sugli aiuti “de minimis”.</p>



<p>Il contributo è cumulabile con altre misure, a condizione che la somma totale non superi il 100% dell’investimento.</p>



<h1 class="wp-block-heading"><a id="_Toc224109507">Spese ammissibili</a></h1>



<p>Sono ammissibili solo le <strong>spese sostenute per l’avvio della nuova impresa</strong>, comprese le attività in forma di lavoro autonomo con partita IVA, a condizione che siano state sostenute e pagate dopo l’attribuzione della partita IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate. Per i lavoratori autonomi, le spese ammissibili decorrono dal 1° giugno 2025, mentre per le imprese si considerano valide le spese effettuate entro i dodici mesi precedenti l’iscrizione al Registro delle Imprese. Tutte le spese devono essere quietanzate <strong>entro il 31 dicembre 2026 e non oltre la data di presentazione della domanda di contributo.</strong></p>



<p>Per i professionisti ordinistici, invece, sono ammissibili esclusivamente le spese necessarie all’avvio della professione dopo il periodo di praticantato e il superamento dell’esame di stato. Anche in questo caso, le spese devono essere sostenute dopo l’attribuzione della partita IVA, fino a un massimo di quattro anni precedenti la presentazione della domanda, e devono essere quietanzate entro il 31 dicembre 2026.</p>



<p>Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di <strong><u>spesa in conto capitale:</u></strong></p>



<ol style="list-style-type:lower-alpha" class="wp-block-list">
<li><strong>acquisto di beni strumentali/macchinari/attrezzature/arredi nuovi</strong>, incluse le spese per il montaggio/trasporto/manodopera e realizzazione di strutture, anche in muratura, strettamente collegate. Le spese devono riguardare esclusivamente beni durevoli, non di consumo e strettamente funzionali all&#8217;attività svolta (non sono ammessi gli autoveicoli e i veicoli in generale);</li>



<li><strong>acquisto di software </strong>gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali, licenze d’uso e servizi software di tipo cloud e saas e simili, brevetti e licenze d’uso sulla proprietà intellettuale, nella misura massima del 60% della spesa totale di progetto;</li>



<li><strong>acquisto di hardware nuovo</strong> (sono escluse le spese per smartphone e cellulari);</li>



<li><strong>registrazione e sviluppo di marchi e brevetti</strong> e per le certificazioni di qualità.</li>
</ol>



<p>Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di <strong><u>spesa in conto corrente:</u></strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>onorari notarili</strong> e costi relativi alla costituzione d&#8217;impresa (al netto di tasse, imposte, diritti e bolli anticipate dal notaio/consulente);</li>



<li><strong>onorari per prestazioni e consulenze relative all&#8217;avvio d&#8217;impresa</strong>, nei seguenti ambiti: marketing e comunicazione, logistica, produzione, personale, organizzazione, sistemi informativi e gestione di impresa, contrattualistica, contabilità e fiscalità;</li>



<li>spese relative alle <strong>consulenze specialistiche</strong> legate alla registrazione e allo sviluppo di marchi e brevetti, nonché per le certificazioni di qualità di cui alla relativa voce di spesa in conto capitale;</li>



<li><strong>canoni di locazione</strong> della sede legale e operativa della nuova impresa rilevabili da visura;</li>



<li><strong>sviluppo di un piano di comunicazione</strong> (progettazione del logo aziendale, progettazione e realizzazione sito internet, registrazione del dominio, progettazione piano di lancio dell&#8217;attività) e strumenti di comunicazione e promozione (es. messaggi pubblicitari su radio, TV, cartellonistica, social network, banner su siti di terzi, Google Ads, spese per materiali pubblicitari, etc);</li>



<li><strong>spese generali</strong> riconosciute in maniera forfettaria nella misura del 7% dei costi di cui ai punti da a) a i);</li>
</ul>



<p>Nella domanda è consentito inserire un <strong>massimo di 10 fatture</strong>, al fine di documentare interventi di rilievo, ciascuna con un <strong>importo minimo pari a € 250,00 al netto dell’IVA.</strong></p>



<p>Spese non ammissibili:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>spese per il montaggio/trasporto/manodopera e realizzazione di strutture, anche in muratura, non strettamente collegate all’installazione di beni strumentali/macchinari/attrezzature/arredi rendicontati nel presente bando; nota bene: la fattura relativa a questi lavori deve riportare a quale bene/attrezzatura/arredo il servizio si riferisce;</li>



<li>spese di ristrutturazione, piastrellatura, tinteggiatura, realizzazione di pareti, manutenzione ordinaria ecc.;</li>



<li>lavori in economia e relativi materiali;</li>



<li>gazebi, pergole, chioschi, strutture esterne e similari;</li>



<li>spese non ad uso esclusivo dell’attività dell’impresa e/o non strettamente riconducibili all’attività di impresa;</li>



<li>beni usati o a noleggio;</li>



<li>spese sostenute in contanti o altri pagamenti non tracciabili;</li>



<li>autoveicoli e veicoli in generale;</li>



<li>minuterie;</li>



<li>spese per merci o beni che l’impresa noleggia a terzi o rivende;</li>



<li>nel caso di cessione di impresa: beni acquistati dal cedente anche se nuovi</li>



<li>tutte le spese non indicate nelle spese ammissibili. A titolo esemplificativo: impianti (es. condizionamento, fotovoltaici, raffrescamento, elettrico ecc.). Gli impianti di sicurezza sono ammissibili solo se strettamente attinenti all’attività di impresa (es. gioiellerie) Serramenti, vetrine, porte blindate, pavimenti, sanitari, tende da sole, porte da interno, oggetti d’arte e antiquariato, complementi d’arredo (quadri, tende, corpi illuminanti).</li>
</ul>



<h1 class="wp-block-heading"><a id="_Toc224109508">Presentazione della domanda</a></h1>



<p>Il contributo viene assegnato con <strong>procedura “a sportello”</strong>, secondo <strong>l’ordine cronologico di presentazione della domanda</strong>, fino a esaurimento delle risorse disponibili.</p>



<p><strong><u>Presentazione della domanda:</u></strong> deve essere presentata a partire <strong><u>dalle ore 10.00 del 30 aprile 2026</u> ed entro le ore 12.00 del 29 gennaio 2027, </strong>salvo chiusura anticipata per esaurimento della dotazione finanziaria.</p>



<p><strong><u>N.B.</u></strong><strong> </strong>Il presente bando è una<strong> <u>misura a rendicontazione,</u> </strong>pertanto le domande possono essere presentate esclusivamente successivamente alla sostenibilità e al pagamento delle spese.</p>



<p>Il procedimento d’istruttoria si conclude entro 90 giorni dalla presentazione della domandacompleta di rendicontazione.</p>



<p>Successivamente all’approvazione della <strong>determinazione di concessione</strong>, il contributo viene erogato al beneficiario.</p>



<p><strong>Lo Studio è a disposizione per la predisposizione e trasmissione della pratica. Per maggiori informazioni si prega di prendere contatto con lo Studio.</strong></p>



<p><strong>Dal momento che il contributo viene assegnato secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda, si invitano i Clienti interessati a contattare lo Studio prima del 30 aprile al fine di anticipare l’analisi e la predisposizione della documentazione necessaria.</strong></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Obbligo collegamento POS &#8211; Registratori Telematici: procedura web</title>
		<link>https://www.studiocom.it/2026/03/11/obbligo-collegamento-pos-registratori-telematici-procedura-web/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Seav]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 16:34:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tutte]]></category>
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					<description><![CDATA[Come anticipato con la comunicazione di Studio n. 25 “Obbligo di integrazione tra registratori telematici e strumenti di pagamento elettronico” del 17 dicembre 2025, dal 1° gennaio 2026 è entrato in vigore l’obbligo di integrazione tra registratori telematici (RT) e strumenti di pagamento elettronico (POS, app e software di pagamento). L’Agenzia Entrate, in data 05/03/2026, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Come anticipato con la <a href="https://www.studiocom.it/2025/12/17/obbligo-di-integrazione-tra-registratori-telematici-e-strumenti-di-pagamento-elettronico/">comunicazione di Studio n. 25 “Obbligo di integrazione tra registratori telematici e strumenti di pagamento elettronico”</a> del 17 dicembre 2025, <strong>dal 1° gennaio 2026</strong> è entrato in vigore l’<strong>obbligo di integrazione tra registratori telematici (RT) e strumenti di pagamento elettronico (POS, app e software di pagamento).</strong></p>



<p>L’Agenzia Entrate, in data <strong>05/03/2026</strong>, ha rilasciato il <strong>servizio web per effettuare il collegamento POS-RT.</strong></p>



<p>I termini per effettuare l’abbinamento sono i seguenti:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>in fase di avvio,</strong> la comunicazione riguarda i <strong>POS già in uso al 01.01.2026/ utilizzati dal 01.01.2026 al 31.01.26</strong> e va effettuata entro 45 giorni dalla data della disponibilità della procedura web (attiva dal 05.03.26), ossia <strong><u>entro il 20.04.2026.</u></strong></li>



<li><strong>a regime,</strong> per i <strong>POS attivati dall’01.02.2026</strong> la <strong>comunicazione</strong> degli abbinamenti va effettuata <strong><u>dal 6° all’ultimo giorno del 2° mese successivo all’attivazione</u></strong> (<em>esempio</em>: per un POS attivato il 10.02.2026 l’abbinamento con l’RT va comunicato dal 06.04 al 30.04.2026).</li>
</ul>



<p>I dati relativi ai collegamenti devono essere aggiornati in caso di variazioni successive nei termini sopra esposti.</p>



<p>Il <strong>collegamento</strong> deve essere effettuato accedendo al portale “<a href="https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/"><strong>Fatture e Corrispettivi</strong></a>” dell’Agenzia Entrate, selezionando <em>“Vai ai Corrispettivi”</em>, poi sezione “<em>Gestore ed Esercente</em>”, scegliere il link “<em>Collegamento dispositivi – POS</em>” ed infine “<em>Gestione collegamenti</em>”.</p>



<p>Le istruzioni operative e procedurali sono presenti nella Guida predisposta dall’Agenzia delle Entrate e reperibile al link <a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/collegamento-pos-rt">https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/collegamento-pos-rt</a></p>



<p>Si segnala che l<strong>’obbligo di comunicare l’abbinamento RT-POS interessa anche i soggetti che </strong>per l’emissione del documento commerciale <strong>utilizzano la procedura web “Documento Commerciale on line”</strong> (al posto del Registratore Telematico). In tale casistica, per collegare i POS alla predetta procedura l’esercente deve seguire i seguenti step:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>accedere al portale “<em>Fatture e Corrispettivi</em>” e scegliere “<em>Documento Commerciale on line</em>” del box “<em>Corrispettivi</em>”;</li>



<li>scegliere “<em>Associazione strumenti di pagamento elettronico</em>” del box “<em>Funzionalità di supporto</em>”.</li>
</ul>



<p>Tutte le operazioni relative all’obbligo di collegamento dei POS agli RT possono essere effettuate sia dagli esercenti sia da intermediari delegati. Per quanto riguarda, invece, il collegamento dei POS alla procedura web “Documento Commerciale on line”, poiché l’utilizzo di questa procedura non è delegabile, le operazioni di collegamento potranno essere effettuate solamente dall’esercente.</p>



<p>Come previsto dal Provvedimento dell’Agenzia Entrate n. 424470 del 31.10.2025, la memorizzazione puntuale dei dati dei pagamenti elettronici va effettuata al momento della registrazione della vendita / prestazione tramite lo strumento di certificazione dei corrispettivi. <strong>Nel documento commerciale devono essere riportate le forme di pagamento utilizzate e il relativo ammontare</strong>. I dati così memorizzati sono inviati all’Agenzia delle Entrate giornalmente in forma aggregata con le modalità / regole tecniche già operative, mediante la trasmissione dei corrispettivi giornalieri.</p>



<p>Dal punto di vista <strong>sanzionatorio </strong>è bene considerare che:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>il <strong>mancato collegamento del RT agli strumenti di pagamento elettronico (POS)</strong> è soggetto a <strong><u>sanzione da € 1.000 a € 4.000 euro</u></strong>.</li>
</ul>



<p>Resta quindi molto importante prestare attenzione all’adempimento e alle modifiche periodiche di RT e POS che possono richiedere aggiornamenti in tal senso;</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>per l’errata trasmissione dati (esempio non riporto corretto della forma di pagamento) è prevista una </strong><strong><u>sanzione pari a € 100</u></strong> <strong>per ciascuna trasmissione</strong> (nel limite di € 1.000 per trimestre e se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA) senza possibilità di applicazione del cumulo giuridico;</li>



<li>in caso di violazioni ripetute o gravi, la normativa prevede anche sanzioni accessorie, che possono arrivare alla <strong>sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività</strong>, soprattutto nei casi di reiterata trasmissione incompleta o per mancato collegamento dei dispositivi.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
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		<item>
		<title>Sintesi delle prossime scadenze fiscali</title>
		<link>https://www.studiocom.it/2026/03/04/sintesi-delle-prossime-scadenze-fiscali-5/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Seav]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 06:25:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tutte]]></category>
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					<description><![CDATA[Riportiamo la sintesi delle prossime scadenze fiscali di marzo. ADEMPIMENTI 16 marzo VERSAMENTI 16 marzo]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Riportiamo la sintesi delle prossime scadenze fiscali di marzo.</p>



<p class="has-text-align-center"><strong>ADEMPIMENTI</strong></p>



<p><strong>16 marzo</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong><u>consegna ai percipienti</u>&nbsp;e invio telematico all’Agenzia Entrate</strong>&nbsp;del modello&nbsp;<strong>Certificazione Unica 2026</strong>, relativa ai<strong>&nbsp;redditi 2025</strong>. &nbsp; &nbsp;<br>&nbsp;<br><strong><em>Novità&nbsp;termini certificazione unica: per il periodo d’imposta 2025&nbsp;</em>il termine ultimo per effettuare&nbsp;<u>l’invio telematico</u></strong>&nbsp;<strong>all’Agenzia delle Entrate</strong>&nbsp;dei dati relativi alle certificazioni uniche è fissato al:<br><em>&#8211;</em><strong>&nbsp;16 marzo 2026:</strong>&nbsp;per le certificazioni relative ai&nbsp;<strong>redditi di lavoro dipendente</strong>, ai redditi di&nbsp;<strong>lavoro autonomo non esercitato abitualmente</strong>&nbsp;e ai&nbsp;<strong>redditi diversi</strong>;<br><strong><em>&#8211;</em></strong>&nbsp;<strong>30 aprile 2026:</strong>&nbsp;per le certificazioni relative ai&nbsp;<strong>redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale</strong>&nbsp;ovvero alle&nbsp;<strong>provvigioni per le prestazioni non occasionali</strong>&nbsp;inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari;<br>&#8211;&nbsp;<strong>31 ottobre 2026</strong>:&nbsp;per le certificazioni contenenti esclusivamente&nbsp;<strong>redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.&nbsp;</strong><br><br><strong><em>NB. Si ricorda che&nbsp;</em></strong>i soggetti che pagano compensi o provvigioni a&nbsp;<strong>contribuenti forfetari</strong>&nbsp;(e minimi) non sono più tenuti a rilasciare e ad inviare telematicamente la Certificazione Unica.&nbsp;La novità decorre&nbsp;<strong>dalle somme pagate dal 2024</strong>&nbsp;e pertanto dalle<strong>&nbsp;CU 2025.</strong></li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>consegna ai percettori</strong>&nbsp;delle&nbsp;<strong>certificazioni</strong>&nbsp;relative agli&nbsp;<strong>utili</strong>&nbsp;corrisposti nel&nbsp;<strong>2025,</strong>&nbsp;qualora non assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta;<br><br><strong>25 marzo</strong></li>



<li>presentazione dei modelli&nbsp;<strong>Intrastat</strong>&nbsp;del mese di&nbsp;<strong>febbraio</strong>&nbsp;<strong>2026;</strong><br><br><strong>31 marzo</strong></li>



<li>trasmissione del&nbsp;<strong>modello EAS</strong>&nbsp;per gli&nbsp;<strong>enti non commerciali</strong>&nbsp;per comunicare le&nbsp;<strong>variazioni</strong>&nbsp;dati verificatesi nel&nbsp;<strong>2025</strong>, rispetto a quanto già comunicato. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</li>
</ul>



<p class="has-text-align-center"><strong>VERSAMENTI</strong></p>



<p><strong>16 marzo</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>da parte delle&nbsp;<strong>società di capitali</strong>&nbsp;della&nbsp;<strong>tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali 2026</strong>&nbsp;di € 309,87 per capitale sociale &lt; € 516.456,90 e di € 516,46 se superiore;<br></li>



<li><strong>imposta a saldo</strong>&nbsp;risultante dalla&nbsp;<strong>dichiarazione annuale iva 2026&nbsp;</strong>anno d’imposta&nbsp;<strong>2025&nbsp;</strong>(prima o unica rata);<br></li>



<li><strong>liquidazione iva</strong> relativa al mese di <strong>febbraio</strong> <strong>2026 </strong>(contribuenti mensili);<br></li>



<li><strong>ritenute </strong>su redditi da <strong>lavoro dipendente</strong> e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni relative al mese di <strong>febbraio</strong> <strong>2026</strong>;<br></li>



<li><strong>addizionale regionale/comunale</strong> su redditi da <strong>lavoro dipendente</strong> relative al mese di <strong>febbraio</strong> <strong>2026</strong>;<br></li>



<li><strong>contributi inps</strong> lavoratori dipendenti relativi al mese di <strong>febbraio</strong> <strong>2026.</strong><br><br><strong>31 marzo</strong></li>



<li>del&nbsp;<strong>contributo annuale FIRR</strong>&nbsp;(fondo indennità risoluzione rapporto di agenzia) maturato nel&nbsp;<strong>2025</strong>. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</li>
</ul>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>Circolare n. 7/2026 – Assegno Unico e Universale</title>
		<link>https://www.studiocom.it/2026/02/27/circolare-n-7-2026-assegno-unico-e-universale/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Seav]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 10:10:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Tutte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiocom.it/?p=7739</guid>

					<description><![CDATA[Si ricorda che è stato introdotto, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’Assegno Unico Universale (AUU) che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo e indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (dipendenti, lavoratori autonomi, imprenditori, ecc). Dal 1° marzo 2023 il pagamento delle domande [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><a><em>Si ricorda che è stato introdotto, a decorrere dal 1° marzo 2022,<strong> l’Assegno Unico Universale (AUU)</strong> che costituisce un <strong>beneficio economico</strong> attribuito, su base mensile, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo e indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (dipendenti, lavoratori autonomi, imprenditori, ecc).</em></a></p>



<p><em>Dal 1° marzo 2023 il pagamento delle domande di Assegno unico già accolte prosegue d’ufficio, senza necessità di presentare una nuova domanda. In particolare, per coloro che nel corso del periodo marzo 2025–febbraio 2026 hanno una domanda di Assegno unico e universale non “Decaduta”, “Revocata”, “Rinunciata” o “Respinta”, il pagamento prosegue automaticamente per le mensilità successive.</em></p>



<p><em>Resterà </em><em>comunque <strong>necessario disporre di un modello ISEE 2026</strong> in corso di validità per ottenere un importo parametrato al proprio livello ISEE, diversamente sarà erogato l’importo minimo previsto. Di seguito si riepilogano le indicazioni generali per l’adempimento.</em></p>



<p>Sommario</p>



<p><a href="#_Toc222831602">In cosa consiste</a></p>



<p><a href="#_Toc222831603">Tempi e modalità di presentazione delle domande</a></p>



<p><a href="#_Toc222831604">Contenuto della domanda</a></p>



<p><a href="#_Toc222831605">Importo spettante</a></p>



<p><a href="#_Toc222831606">Cosa fare concretamente</a></p>



<p><a href="#_Toc222831607">Per tutti i genitori con figli a carico</a></p>



<h1 class="wp-block-heading"><a></a><a id="_Toc222831602">In cosa consiste</a></h1>



<p>L’Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>è una <strong>prestazione erogata mensilmente dall’Inps <u>a tutti i nuclei familiari con figli di età inferiore a 21(*)</u></strong> anni <strong><u>che ne faranno richiesta</u>;</strong> l’erogazione avviene tramite bonifico bancario sul conto corrente dei genitori;</li>



<li><strong>spetta a tutti i nuclei familiari</strong> indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito;</li>



<li><strong>ha un importo commisurato all’ISEE</strong>; tuttavia nel caso in cui non si volesse presentare un <strong>ISEE è comunque possibile fare domanda e ottenere l’importo minimo per ciascun figlio.</strong></li>
</ul>



<p><em>(*) L’assegno spetta <strong>per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età</strong> <u>se seguono un corso di formazione scolastica, professionale o di laurea o se hanno un reddito da lavoro inferiore agli 8.000 euro o se sono registrati come disoccupati presso i servizi pubblici per l’impiego.</u> Per i figli a carico con disabilità l’AUU spetta senza limiti di età, specifiche maggiorazioni sono legate alla gravità della disabilità come sotto esemplificato in tabella.</em></p>



<p><strong><em>Per i nuovi nati l’assegno unico e universale spetta dal settimo mese di gravidanza.</em></strong></p>



<p>L’assegno è riconosciuto a condizione che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, <strong>il richiedente sia in possesso congiuntamente dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno,</strong> nel dettaglio:</p>



<p>a. &nbsp;sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un&#8217;attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi; </p>



<p>b. &nbsp;sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;</p>



<p>c. &nbsp;sia residente e domiciliato in Italia;</p>



<p>d. &nbsp;sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.</p>



<p>Le domande possono essere presentate da un solo genitore o, in mancanza, da chi esercita la responsabilità genitoriale. L’assegno viene erogato sul conto corrente di entrambi i genitori in pari misura o, previo accordo degli stessi, su un unico conto corrente.</p>



<p>In caso di affidamento esclusivo l’assegno spetta, in mancanza di diverso accordo, al genitore affidatario.</p>



<h1 class="wp-block-heading"><a></a><a id="_Toc222831603">Tempi e modalità di presentazione delle domande</a></h1>



<p>Le domande possono essere presentate <strong>a partire dal 1° gennaio e in qualunque momento dell’anno</strong>. Se accolte danno diritto all’erogazione del beneficio fino al mese di febbraio dell’anno successivo. Tutte le domande presentate entro il 30 giugno di ciascun anno danno comunque diritto agli arretrati dal mese di marzo, se la domanda viene presentata dopo il 30 giugno verrà riconosciuto l’AUU solo dal mese successivo.</p>



<p>La domanda può essere presentata alternativamente:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>accedendo dal <strong>sito web www.inps.it</strong> al servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico” con SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);</li>



<li>contattando il <strong>numero verde 803.164 </strong>(gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);</li>



<li><strong>tramite enti di patronato</strong>, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.</li>
</ul>



<p>Per coloro che, nel corso del periodo marzo 2025 – febbraio 2026, abbiano presentato una domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico, e la stessa non sia stata respinta, revocata o decaduta od oggetto di rinuncia da parte del richiedente, l’INPS continuerà a erogare d’ufficio la misura, <strong>senza la necessità di presentare una nuova domanda</strong>.</p>



<p><strong>Sarà in ogni caso necessario presentare nuova domanda in ipotesi di modifica delle condizioni indicate nella prima domanda</strong>. Al fine del riconoscimento d’ufficio della prestazione, l’Istituto farà riferimento ai dati presenti nelle domande di Assegno unico e universale già acquisite e agli altri dati rilevati dall’ISEE o da altri archivi a disposizione dell’INPS.</p>



<p>Alcune circostanze possono fare scaturire la necessità di modificare la domanda di Assegno unico e universale inizialmente presentata e, in specifici casi, necessitano anche della presentazione di una <strong>dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata</strong>.</p>



<p>Tra <strong>le situazioni che possono dare luogo a modifiche</strong> si riportano a titolo esemplificativo:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>la nascita di figli;</li>



<li>la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;</li>



<li>le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);</li>



<li>le modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori;</li>



<li>i criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;</li>



<li>variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021;</li>



<li>variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.</li>
</ul>



<p><strong><u>Attenzione:</u></strong> resta <strong>necessario presentare l’ISEE</strong> (per coloro che prevedono di avere un valore ISEE &lt; <strong>46.582,71</strong> euro, per l’anno <strong>2026</strong>) in quanto <strong>in assenza di DSU presentata per il 2026</strong> <strong>l’importo dell’Assegno unico</strong> sarà calcolato, a partire dal mese di marzo 2026, con riferimento agli <strong>importi minimi previsti dalla normativa</strong>.</p>



<h1 class="wp-block-heading"><a></a><a id="_Toc222831604">Contenuto della domanda</a></h1>



<p>La domanda richiede l’autocertificazione di alcune informazioni di base quali:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>composizione del nucleo familiare e numero di figli;</li>



<li>luogo di residenza dei membri del nucleo familiare;</li>



<li>IBAN di uno o di entrambi i genitori</li>
</ul>



<p>La domanda <strong>può essere o meno accompagnata da ISEE aggiornato:</strong> la presentazione dell’ISEE è necessaria per ottenere un assegno pieno commisurato alla situazione economica della famiglia.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Nel caso di presentazione dell’ISEE, la richiesta di ISEE aggiornata sarà possibile dal 1° gennaio 2026.</li>



<li>In mancanza di ISEE, la domanda per l’AUU può essere presentata dal 1° gennaio 2026 e ciascun avente diritto riceverà l’importo minimo previsto.</li>
</ul>



<h1 class="wp-block-heading"><a></a><a id="_Toc222831605">Importo spettante</a></h1>



<p>L’importo dell’AUU è variabile in funzione della situazione patrimoniale del richiedente e della composizione del nucleo familiare. <strong>Ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 17.468,51 euro, spetta per ogni figlio minore un assegno base di circa 203 euro.</strong> Questo valore decresce al crescere dell’ISEE, <strong>fino a stabilizzarsi a circa 58 euro mensili a figlio per ISEE pari o superiori a 46.582,71 euro,</strong> per l’anno<strong> 2026.</strong></p>



<p>Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di: nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo); madri di età inferiore a 21 anni; nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro; figli affetti da disabilità; figli di età inferiore a un anno; figli di età compresa tra 1 e 3 anni per nuclei con tre o più figli e ISEE fino a 46.582,71 euro per l’anno 2026.</p>



<p>È inoltre prevista una quota a titolo di maggiorazione per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’Assegno risultasse inferiore alla somma dei valori teorici dell’Assegno per il Nucleo Familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), percepite nel regime precedente la riforma.</p>



<h1 class="wp-block-heading"><a></a><a id="_Toc222831606">Cosa fare concretamente</a></h1>



<h2 class="wp-block-heading"><a></a><a id="_Toc222831607">Per tutti i genitori con figli a carico</a></h2>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Valutare la spettanza dell’AUU</strong> in base alle indicazioni sopra riportate, fermo restando che a prescindere dalla situazione patrimoniale <strong>l’assegno minimo spetta sempre e comunque in presenza di figli di età inferiore ai 18 anni </strong>(ovvero 21 in caso di studenti o con reddito inferiore a 8.000 euro).</li>



<li>Procedere alla <strong>presentazione della domanda</strong> attraverso il portale Inps con le proprie credenziali SPID, ovvero utilizzare i contatti riportati ovvero</li>



<li>Effettuare richiesta del <strong>modello ISEE</strong> per l’aggiornamento dei valori mensili dell’AUU.</li>
</ul>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.studiocom.it/2026/02/27/circolare-n-7-2026-assegno-unico-e-universale/feed/</wfw:commentRss>
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			</item>
		<item>
		<title>Circolare n. 6/2026 – Bando Contributi per la partecipazione delle MPMI alle fiere internazionali in Lombardia</title>
		<link>https://www.studiocom.it/2026/02/19/circolare-n-6-2026-bando-contributi-per-la-partecipazione-delle-mpmi-alle-fiere-internazionali-in-lombardia/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Seav]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 07:16:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Tutte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiocom.it/?p=7734</guid>

					<description><![CDATA[Regione Lombardia, con la delibera n.&#160; XII/2827 del 22 luglio 2024, ha approvato i criteri per la partecipazione delle MPMI alle manifestazioni fieristiche di livello internazionale che si svolgono in Lombardia, finalizzati a promuovere l’attrattività del “Sistema Lombardia” sui mercati globali, creando occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri per attrarre investimenti e promuovere [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Regione Lombardia, con la delibera n.&nbsp; XII/2827 del 22 luglio 2024, ha approvato i criteri per la partecipazione delle MPMI alle <strong>manifestazioni fieristiche di</strong> <strong>livello internazionale che si svolgono in Lombardia</strong>, finalizzati a promuovere l’attrattività del “Sistema Lombardia” sui mercati globali, creando occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri per attrarre investimenti e promuovere accordi commerciali, attraverso il sostegno, con <strong>un’agevolazione a fondo perduto.</strong></em></p>



<p>NB. Il <strong>calendario</strong> delle manifestazioni fieristiche internazionali in Lombardia, per il <strong>periodo 01/01-31/08/2026</strong> è disponibile al seguente link:  <a href="https://www.unioncamerelombardia.it/fileadmin/bandi/2024/Bando_fiere_internazionali_in_Lombardia/Calendario_fiere_internazionali_dal_01.09.2024_al_31.08.2026__aggiornato_al_28.07.2025_.pdf">https://www.unioncamerelombardia.it/fileadmin/bandi/2024/Bando_fiere_internazionali_in_Lombardia/Calendario_fiere_internazionali_dal_01.09.2024_al_31.08.2026__aggiornato_al_28.07.2025_.pdf</a></p>



<p><em>Si riportano di seguito le informazioni principali.</em></p>



<p>Sommario</p>



<p><a href="#_Toc221020903">Soggetti beneficiari</a></p>



<p><a href="#_Toc221020904">Contributo finanziario</a></p>



<p><a href="#_Toc221020905">Spese ammissibili</a></p>



<p><a href="#_Toc221020906">Presentazione della domanda</a></p>



<h1 class="wp-block-heading"><a id="_Toc221020903">Soggetti beneficiari</a></h1>



<p>Possono presentare domanda di partecipazione le imprese che siano in possesso dei seguenti <strong>requisiti</strong>:</p>



<ol style="list-style-type:lower-alpha" class="wp-block-list">
<li>essere <strong>micro, piccola o media impresa</strong> ai sensi dell’allegato 1 del Reg. (UE) n. 651/2014;</li>



<li>essere iscritte al Registro delle Imprese e risultare attive;</li>



<li>non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata per le start-up innovative o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente.</li>
</ol>



<p>I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, fatta eccezione per la dimensione d’impresa che dovrà essere mantenuto fino all’erogazione dell’agevolazione.</p>



<p>All’atto della richiesta di erogazione dell’agevolazione, i soggetti beneficiari dovranno essere in possesso di <strong>almeno una sede operativa attiva in Lombardia.</strong></p>



<p>Sono esclusi:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>i soggetti con codice Istat Ateco 2007 primario sezione A (agricoltura, silvicoltura e pesca), ad eccezione di quelle iscritte all’Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia ai sensi della l.r. 31/2008 art. 13 bis;</li>



<li>le imprese afferenti al codice primario o prevalente Istat Ateco 2007 sezione K (Attività finanziarie e assicurative);</li>



<li>i soggetti che rientrano nelle specifiche esclusioni di cui al Reg. UE n. 2831/2023 (di seguito “de minimis”);</li>



<li>i soggetti attivi nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all’art. 7.1.c del Reg. (UE) 1058/2021;</li>



<li>i soggetti che non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all’articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), pena la non ammissibilità alla presente iniziativa (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità).</li>
</ul>



<h1 class="wp-block-heading"><a id="_Toc221020904">Contributo finanziario</a></h1>



<p>Le agevolazioni sono concesse nella forma del <strong>contributo a fondo perduto</strong> in percentuale dei costi ammissibili, fino a un massimo di:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>€ 15.000,00 per “Nuovi espositori”,</strong> ossia impresa richiedente che, relativamente a tutte le fiere indicate nel progetto, non ha partecipato alle precedenti 3 edizioni (fiere con cadenza annuale o semestrale inferiore) o 2 edizioni (fiere con cadenza biennale o superiore);</li>



<li><strong>€ 8.000,00 per “Espositori abituali”,</strong> ossia impresa richiedente che, relativamente ad almeno una delle fiere indicate nel progetto, ha già partecipato almeno una volta alle precedenti edizioni della fiera.</li>
</ul>



<p>È ammessa solo la partecipazione come <strong>espositore diretto</strong>, titolare dell’area espositiva. Non è ammessa la partecipazione come co-espositore o impresa rappresentata.</p>



<p>L’importo dell’agevolazione e l’intensità di aiuto massimo concedibile, pari al <strong>60% dei costi ammissibili</strong>, sono così determinate:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>50% dei costi ammissibili;</li>



<li>Premialità del 5% in caso di microimpresa;</li>



<li>Premialità del 5%, in caso di startup (impresa iscritta al Registro Imprese e attiva da non più di 24 mesi alla data della domanda);</li>
</ul>



<p>Non sono ammissibili progetti con costi inferiori a € 6.000,00.</p>



<p>L’aiuto è rientrante nel regime de minimis e risulta consentito il cumulo con le misure generali che non si qualificano come aiuto di Stato (es. incentivi fiscali) nel limite del 100% dei costi ammissibili.</p>



<h1 class="wp-block-heading"><a id="_Toc221020905">Spese ammissibili</a></h1>



<p>Sono ammissibili progetti che prevedano la partecipazione dell’impresa richiedente a una o al massimo due fiere conqualifica internazionale che si svolgano in Lombardia<strong>,</strong> intese come fiere distinte o diverse edizioni della stessa fiera, <strong>inserite nel calendario fieristico regionale</strong>, approvato con Decreto di Regione Lombardia.</p>



<p>Sono ammissibili le fiere che abbiano data di inizio nel periodo compreso tra<strong> il 1° settembre 2024 e il 31 agosto 2026.</strong></p>



<p>Sono ammissibili i seguenti costi:</p>



<ol style="list-style-type:lower-alpha" class="wp-block-list">
<li><strong>Costi per</strong> <strong>la partecipazione alla fiera:</strong> riconosciuti in maniera forfettaria nella misura di 440 € per metro quadro di superficie espositiva affittata;</li>



<li><strong>Costi diretti per il personale:</strong> riconosciuti in maniera forfettaria nella misura del 20% della voce a);</li>



<li><strong>Costi indiretti:</strong> riconosciuti in maniera forfettaria nella misura del 7% delle voci a) e b).</li>
</ol>



<h1 class="wp-block-heading"><a id="_Toc221020906">Presentazione della domanda</a></h1>



<p>L’assegnazione del contributo avviene sulla base di una procedura valutativa “<em>a sportello</em>” con presentazione della domanda e concessione delle risorse secondo l’ordine cronologico di invio telematico della domanda, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.</p>



<p><strong><u>Presentazione della domanda:</u></strong></p>



<p>Il procedimento di approvazione della domanda si conclude entro 90 giorni dalla data di invio al protocollo della domanda, con la pubblicazione, sul sito di Unioncamere Lombardia, degli gli elenchi delle domande ammesse e non ammesse all’Agevolazione.</p>



<p>A seguito della comunicazione del decreto di concessione del contributo il soggetto beneficiario dovrà accettare il contributo concesso tramite la piattaforma Bandi e Servizi <strong><u>entro e non oltre 10 giorni</u></strong> solari consecutivi dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione da parte di Unioncamere Lombardia, pena la decadenza.</p>



<p><strong><u>Rendicontazione dei costi</u></strong><strong>: </strong>da effettuare entro 60 giorni dalla conclusione del progetto (intesa come data di fine dell’unica o ultima fiera) oppure entro 120 giorni dal termine massimo per l’accettazione del contributo (10 giorni dal ricevimento della pec di comunicazione della concessione) nei soli casi in cui il termine per l’accettazione è successivo alla data di conclusione del progetto(intesa come data di fine dell’unica o ultima fiera).</p>



<p>L’erogazione del contributo, una volta verificata la correttezza della documentazione, verrà effettuata entro 80 giorni dalla presentazione della rendicontazione.</p>



<p><strong>Lo Studio è a disposizione per la predisposizione e trasmissione della pratica. Per maggiori informazioni si prega di prendere contatto con lo Studio.</strong></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Circolare n. 5/2026 – Imposta di bollo e diciture fatture</title>
		<link>https://www.studiocom.it/2026/02/12/circolare-n-5-2026-imposta-di-bollo-e-diciture-fatture/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Seav]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 07:05:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Tutte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiocom.it/?p=7728</guid>

					<description><![CDATA[Le annotazioni da indicare sulle fatture e l’obbligo dell’assolvimento dell’imposta da bollo sulle fatture non soggette ad IVA costituiscono un adempimento spesso trascurato ancorché obbligatorio. Si riportano di seguito alcune indicazioni operative utili per entrambi gli aspetti. Sommario Marca da bollo Obblighi ed esclusioni Assolvimento e scadenze Tabella riepilogativa applicazione imposta di bollo e modalità [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Le <strong>annotazioni</strong> da indicare sulle <strong>fatture</strong> e l</em><em>’obbligo dell’assolvimento dell’<strong>imposta da bollo sulle fatture non soggette ad IVA </strong>costituiscono un adempimento spesso trascurato ancorché obbligatorio. Si riportano di seguito alcune indicazioni operative utili per entrambi gli aspetti.</em></p>



<p>Sommario</p>



<p><a href="#_Toc221775671">Marca da bollo</a></p>



<p><a href="#_Toc221775672">Obblighi ed esclusioni</a></p>



<p><a href="#_Toc221775673">Assolvimento e scadenze</a></p>



<p><a href="#_Toc221775674">Tabella riepilogativa applicazione imposta di bollo e modalità di riaddebito</a></p>



<p><a href="#_Toc221775675">Annotazioni sulle fatture emesse</a></p>



<p><a href="#_Toc221775676">Codici fattura elettronica</a></p>



<h1 class="wp-block-heading"><a id="_Toc221775671">Marca da bollo</a></h1>



<h2 class="wp-block-heading"><a id="_Toc221775672">Obblighi ed esclusioni</a></h2>



<p>La marca da bollo, pari a euro 2,00, è obbligatoria sulle fatture e sui documenti contabili di importo superiore a euro 77,47 quando l’operazione non è soggetta a IVA.</p>



<p>L’imposta di bollo è dovuta, al superamento della soglia di euro 77,47, nei seguenti casi:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>operazioni escluse dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 15 del DPR 633/1972;</li>



<li>operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972;</li>



<li>operazioni fuori campo IVA per carenza del presupposto soggettivo, oggettivo o territoriale;</li>



<li>operazioni non imponibili relative a esportazioni indirette, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali;</li>



<li>cessioni a esportatori abituali con utilizzo del plafond;</li>



<li>fatture emesse dai contribuenti in regime dei minimi e regime forfettario che non comportano addebito dell’IVA;</li>



<li>ricevute per prestazioni di lavoro autonomo occasionale.</li>
</ul>



<p>La marca da bollo non deve essere applicata:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>se l’importo del documento è inferiore o pari a euro 77,47;</li>



<li>su documenti già assoggettati a imposta di bollo o esenti per legge;</li>



<li>su fatture e documenti relativi a operazioni effettivamente soggette a IVA;</li>



<li>su fatture relative a esportazioni dirette, indirette e cessioni intracomunitarie;</li>



<li>su bollette e documenti doganali di qualsiasi specie.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading"><a id="_Toc221775673">Assolvimento e scadenze</a></h2>



<p>L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “l’obbligo<em> di assolvimento dell’imposta di bollo grava sul soggetto che emette il documento, ovvero su chi lo forma, consegna o spedisce”</em>. Ne consegue che l’obbligo di assolvimento dell’imposta ricade sul soggetto che emette il documento. Può in ogni caso esserci la possibilità di riaddebito l’imposta al cliente, in tale ipotesi l’importo di euro 2,00 deve essere indicato in fattura <strong><u>con lo stesso assoggettamento ad IVA della prestazione fatturata ed è incluso nel totale del documento</u></strong>.</p>



<p>A seconda del tipo di fattura, esistono diversi modi per assolvere l’obbligazione:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Fatture cartacee (solo per prestazioni sanitarie)</strong>: l’imposta è assolta mediante apposizione del contrassegno sul documento oppure in modalità telematica. In caso di invio della fattura cartacea via e-mail, è possibile indicare sulla copia trasmessa al cliente gli estremi della marca apposta sull’originale, riportando la dicitura: <em>“Imposta di bollo assolta sull’originale con identificativo n. …”</em>.</li>



<li><strong>Fatture elettroniche</strong>: l’imposta di bollo è assolta in modalità virtuale mediante versamento con modello F24 oppure attraverso la funzione messa a disposizione dell’Agenzia Entrate nell’area riservata del contribuente che consente l’addebito diretto in conto. In fase di compilazione del file XML deve essere selezionato il campo “Bollo” e deve essere indicato l’importo di euro 2,00. Nella fattura deve essere inserita la dicitura: <em>“Assolvimento virtuale dell’imposta di bollo ai sensi del DM 17 giugno 2014”</em>.</li>
</ul>



<p>All’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, l’Agenzia delle Entrate rende disponibile il servizio di determinazione e versamento dell’imposta di bollo dovuta. Le fatture prive di bollo, per le quali l’imposta risulta dovuta, vengono integrate d’ufficio dall’Agenzia e riepilogate nell’<strong>elenco B</strong>, modificabile dall’utente entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Nell’<strong>elenco A</strong>, non modificabile, sono riepilogate le fatture correttamente assoggettate a bollo.</p>



<p>Si indicano di seguito le scadenze e i codici da utilizzare in caso di utilizzo della modalità di pagamento con F24.</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td><strong>Trimestre</strong></td><td><strong>Scadenza versamento</strong></td><td><strong>Codice tributo F24</strong></td><td><strong>Termine modifica elenco B</strong></td></tr><tr><td><strong>I</strong></td><td>31 maggio</td><td>2521</td><td>30 aprile</td></tr><tr><td><strong>II</strong></td><td>30 settembre</td><td>2522</td><td>10 settembre</td></tr><tr><td><strong>III</strong></td><td>30 novembre</td><td>2523</td><td>31 ottobre</td></tr><tr><td><strong>IV</strong></td><td>28 febbraio</td><td>2524</td><td>31 gennaio</td></tr></tbody></table></figure>



<p>Eccezioni e possibilità di differimento del versamento</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>se l’imposta dovuta per il primo trimestre non supera <strong>5.000 euro</strong>, il versamento può essere effettuato entro il 30 settembre;</li>



<li>se l’imposta complessiva dovuta per i primi due trimestri non supera <strong>5.000 euro</strong>, il versamento può essere effettuato entro il 30 novembre.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading"><a id="_Toc221775674">Tabella riepilogativa applicazione imposta di bollo e modalità di riaddebito</a></h2>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><td><strong>Causale operazione</strong></td><td><strong>Imposta di bollo dovuta</strong></td><td><strong>Codice IVA per il&nbsp; riaddebito bollo</strong></td></tr></thead><tbody><tr><td>Aliquota Iva al 22%, 10%, 4%</td><td>NO</td><td>==</td></tr><tr><td>Soggetta a reverse charge &#8211; art. 17, comma 2 DPR 633/72 (autofatture o integrazione delle fatture)</td><td>NO</td><td>==</td></tr><tr><td>Soggetta a reverse charge &#8211; art. 17, comma 6 DPR 633/72 (edilizia)</td><td>NO</td><td>==</td></tr><tr><td>Soggette a split payment</td><td>NO</td><td>==</td></tr><tr><td>Soggetta a reverse charge &#8211; art. 74, comma 7 e 8 DPR 633/72 (rottami ferrosi e non ferrosi)</td><td>NO</td><td>==</td></tr><tr><td>Imponibile con IVA assolta all’origine &#8211; art. 74, comma 1 DPR 633/72 (giornali, libri, ricariche telefoniche ecc.)</td><td>NO</td><td>==</td></tr><tr><td>Art. 74-ter DPR 633/72 (agenzie di viaggi e turismo)</td><td>NO</td><td>==</td></tr><tr><td>Art. 36 D.L. 41/95 (regime del margine)</td><td>NO</td><td>==</td></tr><tr><td>Art. 8, comma 1, lettera A) e B) DPR 633/72 (esportazioni di beni)</td><td>NO</td><td>==</td></tr><tr><td>Art. 71, DPR 633/72 (operazioni con lo Stato del Vaticano e con la Repubblica di San Marino)</td><td>NO</td><td>==</td></tr><tr><td>Art. 41 D.L. 331/93 (cessioni intracomunitarie di beni)</td><td>NO</td><td>==</td></tr><tr><td>Art. 58 D.L. 331/93 (Triangolazioni UE)</td><td>NO</td><td>==</td></tr><tr><td>Escluso da artt. 7-bis a art. 7-septies DPR 633/72</td><td>SÌ, se l&#8217;importo è superiore a €. 77,47</td><td><strong>N2.1</strong></td></tr><tr><td>Escluso Iva art. 7-ter DPR 633/72 (prestazioni di servizi B2B)</td><td>SÌ, se l&#8217;importo è superiore a €. 77,47</td><td><strong>N2.1</strong></td></tr><tr><td>Esente art. 10 D.P.R. 633/72</td><td>SÌ, se l&#8217;importo è superiore a €. 77,47</td><td><strong>N4</strong></td></tr><tr><td>Escluso art. 15 D.P.R. 633/72</td><td>SÌ, se l&#8217;importo è superiore a €. 77,47</td><td><strong>N1</strong></td></tr><tr><td>Escluso dal campo di applicazione dell’IVA artt. 2, 3, 4, 5, 13, 26 DPR 633/72</td><td>SÌ, se l&#8217;importo è superiore a €. 77,47</td><td><strong>N2.2</strong></td></tr><tr><td>Art. 8, comma 1, lettera C) DPR 633/72 (esportatori abituali con utilizzo plafond – dichiarazione d’intento)</td><td>SÌ, se l&#8217;importo è superiore a €. 77,47</td><td><strong>N3.5</strong></td></tr><tr><td>Regime dei Minimi (DL98/2011)</td><td>SÌ, se l&#8217;importo è superiore a €. 77,47</td><td><strong>N2.2</strong></td></tr><tr><td><strong>Regime forfettario (L.190/2014)</strong></td><td>SÌ, se l&#8217;importo è superiore a €. 77,47</td><td><strong>N2.2</strong></td></tr><tr><td><strong>Art. 8-bis DPR 633/72</strong></td><td>SÌ, se l&#8217;importo è superiore a €. 77,47</td><td><strong>N3.4</strong></td></tr><tr><td><strong>Art. 72 DPR 633/72 (operazioni con sedi diplomatiche e consolari, basi NATO)</strong></td><td>SÌ, se l&#8217;importo è superiore a €. 77,47</td><td><strong>N3.4</strong></td></tr><tr><td rowspan="2"><strong>Art. 9 DPR 633/72 (servizi internazionali)</strong></td><td>SÌ, se l&#8217;importo è superiore a €. 77,47</td><td><strong>N3.4</strong></td></tr><tr><td>NO, qualora riferite a prestazioni di trasporto dirette esclusivamente alla realizzazione di un’esportazione di beni</td><td>==</td></tr></tbody></table></figure>



<p><strong>N.B.</strong> Qualora il documento contenga sia operazioni soggette a IVA sia operazioni soggette a imposta di bollo, quest’ultima è dovuta solo se l’importo delle operazioni non IVA supera euro 77,47.</p>



<p>Si precisa inoltre che non è richiesta l’applicazione dell’imposta di bollo sul documento commerciale (ex scontrino o ricevuta), anche se di importo superiore a euro 77,47; l’imposta è dovuta esclusivamente in caso di emissione di fattura.</p>



<h1 class="wp-block-heading"><a id="_Toc221775675">Annotazioni sulle fatture emesse</a><strong></strong></h1>



<p>Si ricorda inoltre che l’articolo <strong>21 c.6 e 6-bis DPR 633/1972</strong> prevede che se la fattura è emessa per le tipologie di operazioni sottoelencate <strong>che non prevedono l’applicazione dell’IVA</strong> è necessario riportare le seguenti annotazioni con l&#8217;eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>“<strong>Operazione esente”</strong>: per le operazioni rientranti nell’art. 10 DPR 633/1972;</li>



<li>“<strong>Operazione non soggetta” </strong>per le cessioni non soggette ex art. 7-bis c.1 DPR 633/1972 relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale;</li>



<li>“<strong>Operazione non soggetta” </strong>per prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori dalla UE;</li>



<li><strong>“Operazione non imponibile” </strong>per le operazioni non imponibili ai sensi degli artt. 8, 8-bis, 9 e 38-quater DPR 633/1972 (trattasi di cessioni all’esportazione, le operazioni assimilate, i servizi internazionali): “Operazione non imponibile”</li>



<li>“<strong>Regime del margine – beni usati</strong>”, “<strong>Regime del margine – oggetti d’arte</strong>”, “<strong>Regime del margine – oggetti da antiquariato o da collezione</strong>” per le operazioni soggette al regime del margine ex DL 41/1995;</li>



<li>“<strong>Regime del margine – agenzie di viaggio</strong>” per le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e soggette al regime di cui all’art.74-ter DPR 633/1972;</li>



<li><strong>“Cessione non imponibile ex art. 41, DL n. 331/93”: </strong>per le cessioni intracomunitarie di beni effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d’imposta in altro Stato UE;</li>



<li><strong>“Inversione contabile”</strong> per le operazioni che <strong>non sono soggette all&#8217;imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies</strong> relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all&#8217;articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un <strong>soggetto passivo che è debitore dell&#8217;imposta in un altro Stato membro dell&#8217;<u>Unione europea</u></strong> è necessario riportare l&#8217;annotazione &#8220;inversione contabile&#8221;.</li>
</ul>



<p>Per tali operazioni è stato inoltre previsto l’utilizzo dello specifico codice <strong>INVCONT</strong> da riportare nel campo “tipo dato” del blocco “altri dati gestionali”.</p>



<p>Esempio:</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="259" height="125" src="https://www.studiocom.it/wp-content/uploads/2026/02/image.jpg" alt="" class="wp-image-7729"/></figure>



<p>Sono inoltre raccomandate le ulteriori seguenti specifiche annotazioni:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>“Operazione assoggettata ad inversione art. 17, comma 6. lettera a-ter, DPR 633/72”: </strong>per inversione contabile relativa a prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti, completamento, relative ad edifici (reverse charge);</li>



<li><strong>“Operazione assoggettata ad inversione art. 17, comma 6. lettera a, DPR 633/72”</strong>: per inversione contabile relative a prestazioni relative a contratti di subappalto svolte nell’ambito del settore edile (reverse charge);</li>



<li><strong>“Scissione dei pagamenti &#8211; art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972</strong>”: in caso di scissione dei pagamenti per le operazioni effettuate verso PA o società assoggettate al regime dello split payment;</li>



<li><strong>“Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell’articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni”</strong> (per operazioni effettuate da soggetti in regime forfettario da parte di professionisti per i quali non è applicabile la ritenuta).</li>
</ul>



<h1 class="wp-block-heading"><a id="_Toc221775676">Codici fattura elettronica</a><strong></strong></h1>



<p>Si riporta infine la tabella riepilogativa codici natura utilizzabili nella fatturazione elettronica:</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td><strong>Codice Natura</strong></td><td><strong>Riferimento normativo</strong></td></tr><tr><td>N1</td><td>Operazioni art. 15</td></tr><tr><td>N2.1</td><td>Non soggette IVA art. da 7 a 7-septies (prestazioni di servizi)</td></tr><tr><td>N2.2</td><td>Non soggette – altri casi</td></tr><tr><td>N3.1</td><td>Non imponibile – esportazioni (esportazioni beni art 8, c. 1, lettera a) e b), dpr 633/72)</td></tr><tr><td>N3.2</td><td>Non imponibile – cessioni intracomunitarie (cessioni intracomunitarie beni art 41, dl 331/93)</td></tr><tr><td>N3.3</td><td>Non imponibile – cessioni verso San Marino</td></tr><tr><td>N3.4</td><td>Non imponibile – operazioni assimilate alle esportazioni</td></tr><tr><td>N3.5</td><td>Non imponibile – dichiarazioni d’intento</td></tr><tr><td>N3.6</td><td>Non imponibile – altre operazioni no plafond</td></tr><tr><td>N4</td><td>Operazioni esenti</td></tr><tr><td>N5</td><td>Operazioni in regime del margine</td></tr><tr><td>N6.1</td><td>Reverse charge – rottami e materiali di recupero</td></tr><tr><td>N6.2</td><td>Reverse charge – oro e argento puro</td></tr><tr><td>N6.3</td><td>Reverse charge – subappalto settore edile (art. 17, c. 6, lettera a, DPR 633/72)</td></tr><tr><td>N6.4</td><td>Reverse charge – cessione di fabbricati</td></tr><tr><td>N6.5</td><td>Reverse charge – cessione di telefoni cellulari</td></tr><tr><td>N6.6</td><td>Reverse charge – cessione di prodotti elettronici</td></tr><tr><td>N6.7</td><td>Reverse charge – comparto edile e settori connessi (art. 17, c. 6, lettera a-ter, DPR 633/72)</td></tr><tr><td>N6.8</td><td>Reverse charge – operazioni settore energetico</td></tr><tr><td>N6.9</td><td>Reverse charge – altri casi (NO per prestazioni effettuate vs committenti UE → N2.1)</td></tr><tr><td>N7</td><td>IVA assolta in altro Stato UE</td></tr></tbody></table></figure>
]]></content:encoded>
					
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		<item>
		<title>Circolare n. 4/2026 – Scadenze febbraio e marzo 2026     </title>
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		<dc:creator><![CDATA[Seav]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 07:21:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Tutte]]></category>
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					<description><![CDATA[Sintesi:Come di consueto riportiamo la sintesi di alcune delle principali scadenze dei mesi di febbraio e marzo 2026 FEBBRAIO 2026 Dal 1° febbraio al 30 aprile &#8211; dichiarazione iva 2026 – anno 2025: il modello può essere trasmesso nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile. Si ricorda che, in generale, per [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p></p>



<p>Sintesi:<br><em>Come di consueto riportiamo la sintesi di alcune delle principali <strong>scadenze</strong> dei mesi di <strong>febbraio e marzo 2026</strong></em></p>



<p class="has-larger-font-size"><strong><strong>FEBBRAIO 2026</strong></strong></p>



<h2 class="wp-block-heading">Dal 1° febbraio al 30 aprile</h2>



<p>&#8211; <strong>dichiarazione iva 2026 – anno 2025</strong>: il modello può essere trasmesso nel periodo compreso <strong>tra il 1° febbraio e il 30 aprile</strong>.</p>



<p>Si ricorda che, in generale, per l’utilizzo del credito iva di importo superiore a 5.000 euro è necessario attendere il 10° giorno successivo all’invio della dichiarazione iva munita di visto di conformità.</p>



<p>NB. In caso di invio della dichiarazione iva entro il 28 febbraio non è richiesta la trasmissione della comunicazione periodica iva relativa al IV trimestre 2025 ove inclusa nel modello dichiarativo in apposito quadro.</p>



<h2 class="wp-block-heading">16 febbraio</h2>



<p>&#8211; versamento dei <strong>contributi fissi IVS</strong> sul reddito minimale relativi al <strong>IV trimestre 2025</strong> da parte dei soggetti iscritti alla <strong>gestione Inps – Artigiani e Commercianti</strong>;</p>



<p>&#8211; <strong>autoliquidazione Inail</strong>: versamento premio (<strong>regolarizzazione 2025 e acconto 2026</strong>) o <strong>1^ rata 2026</strong>;</p>



<h2 class="wp-block-heading">20 febbraio</h2>



<p>&#8211; versamento da parte della casa mandante dei <strong>contributi Enasarco</strong> relativi al <strong>IV trimestre 2025</strong>;</p>



<h2 class="wp-block-heading">25 febbraio</h2>



<p>&#8211; presentazione dei modelli <strong>Intrastat</strong> del mese di <strong>gennaio 2026</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading">28 febbraio</h2>



<p>&#8211; termine per la <strong>trasmissione telematica all’INPS</strong> della <strong>domanda</strong> per fruire del <strong>regime contributivo agevolato</strong> per i <strong>contribuenti forfettari</strong> esercenti <strong>attività d’impresa</strong>; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br><br>&#8211; versamento dell&#8217;imposta di <strong>bollo</strong> sulle <strong>fatture elettroniche</strong> per il <strong>IV trimestre 2025</strong>;<br><br>&#8211; invio telematico dei dati delle <strong>liquidazioni periodiche IVA</strong> relative:</p>



<p>a) ai mesi di <strong>ottobre/novembre/dicembre 2025</strong> (soggetti mensili);</p>



<p>b) al <strong>IV trimestre 2025</strong> (soggetti trimestrali);</p>



<p>qualora non incluse nell’apposito quadro della dichiarazione iva.</p>



<h1 class="wp-block-heading has-larger-font-size"><strong>MARZO 2026</strong></h1>



<h2 class="wp-block-heading">16 marzo</h2>



<p>&#8211; <strong><u>consegna ai percipienti</u> e invio telematico all’Agenzia Entrate</strong> del modello <strong>Certificazione Unica 2026</strong>, relativa ai<strong> redditi 2025</strong>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>



<p>&#8211; <strong><em>Novità termini certificazione unica: per il periodo d’imposta 2025 </em>il termine ultimo per effettuare <u>l’invio telematico</u></strong> <strong>all’Agenzia delle Entrate</strong> dei dati relativi alle certificazioni uniche è fissato al:</p>



<p><em>&#8211;</em><strong> 16 marzo 2026:</strong> per le certificazioni relative ai <strong>redditi di lavoro dipendente</strong>, ai redditi di <strong>lavoro autonomo non esercitato abitualmente</strong> e ai <strong>redditi diversi</strong>;</p>



<p><strong><em>&#8211;</em></strong> <strong>30 aprile 2026:</strong> per le certificazioni relative ai <strong>redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale</strong> ovvero alle <strong>provvigioni per le prestazioni non occasionali</strong> inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari;</p>



<p>&#8211; <strong>31 ottobre 2026</strong>: per le certificazioni contenenti esclusivamente <strong>redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.&nbsp;</strong></p>



<p><strong><em>NB. Si ricorda che </em></strong>i soggetti che pagano compensi o provvigioni a <strong>contribuenti forfetari</strong> (e minimi) non sono più tenuti a rilasciare e ad inviare telematicamente la Certificazione Unica. La novità decorre <strong>dalle somme pagate dal 2024</strong> e pertanto dalle<strong> CU 2025.</strong></p>



<p>&#8211; <strong>consegna ai percettori</strong> delle <strong>certificazioni</strong> relative agli <strong>utili</strong> corrisposti nel <strong>2025,</strong> qualora non assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta;</p>



<p>&#8211; <strong>versamento</strong> da parte delle <strong>società di capitali</strong> della <strong>tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali 2026</strong> di € 309,87 per capitale sociale &lt; € 516.456,90 e di € 516,46 se superiore;</p>



<p>&#8211; versamento <strong>imposta a saldo</strong> risultante dalla <strong>dichiarazione annuale iva 2026 </strong>anno d’imposta <strong>2025 </strong>(prima o unica rata);</p>



<h2 class="wp-block-heading">25 marzo</h2>



<p>&#8211; presentazione dei modelli <strong>Intrastat</strong> del mese di <strong>febbraio 2026</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading">31 marzo</h2>



<p>&#8211; versamento del <strong>contributo annuale FIRR</strong> (fondo indennità risoluzione rapporto di agenzia) maturato nel <strong>2025</strong>; &nbsp;</p>



<p>&#8211; trasmissione del <strong>modello EAS</strong> per gli <strong>enti non commerciali</strong> per comunicare le <strong>variazioni</strong> dati verificatesi nel <strong>2025</strong>, rispetto a quanto già comunicato.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br><br></p>
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