Regione Lombardia e il Sistema Camerale lombardo attivano lo sportello 2026 del bando “Nuova Impresa” finalizzato a sostenere l’avvio di nuove imprese e l’autoimprenditorialità, anche in forma di lavoro autonomo con partita IVA individuale, attraverso l’erogazione di contributi sui costi connessi alla creazione delle nuove imprese.
Si riportano di seguito le informazioni principali.
Sommario
Soggetti beneficiari
Possono accedere al Bando:
- MPMI che hanno avviato una nuova impresa in Lombardia (sede legale e operativa) dal 1° giugno 2025 al 31 dicembre 2026, regolarmente iscritte e attive nel Registro delle Imprese, con partita IVA attiva da non oltre 12 mesi prima dell’iscrizione. Non sono ammesse imprese già esistenti che aprono solo una nuova sede operativa in Lombardia;
- Lavoratori autonomi con partita IVA individuale, non iscritti al Registro delle Imprese, che hanno avviato l’attività tra il 1° giugno 2025 e il 31 dicembre 2026, con domicilio fiscale in Lombardia e partita IVA attiva rilasciata dall’Agenzia delle Entrate;
- Professionisti iscritti ad ordini professionali con partita IVA individuale, non iscritti al Registro delle Imprese, che hanno avviato l’attività da non oltre quattro anni alla data della domanda e comunque entro il 31 dicembre 2026, con domicilio fiscale in Lombardia. Il contributo è destinato all’avvio dell’attività professionale successivamente a praticantato, abilitazione ed iscrizione all’Albo.
I beneficiari del contributo devono:
- non avere legali rappresentanti, amministratori e soci per i quali sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (codice antimafia e norme correlate);
- essere in regola con gli obblighi contributivi (DURC), se applicabile;
- non avere legali rappresentanti o amministratori per i quali sussistono condanne, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sanzioni interdittive, per i reati che costituiscono motivi di esclusione di un operatore economico a una procedura di appalto;
- per le MPMI: essere iscritte e attive nel Registro delle imprese, avere sede legale e operativa in Lombardia, essere in regola con il diritto camerale e con le polizze catastrofali previste dalla normativa vigente.
Sono esclusi:
- soggetti con codice ATECO primario o prevalente appartenente alle sezioni A (Agricoltura, silvicoltura e pesca) e L (Attività finanziarie e assicurative) della classificazione ATECO 2025;
- attività con codice 47.78.93 (commercio al dettaglio di articoli per adulti);
- attività rientranti nel codice 92 e sottocategorie relative a scommesse, lotterie e giochi d’azzardo;
- soggetti che rientrano nelle esclusioni previste dal Regolamento (UE) n. 2831/2023 “de minimis”;
- associazioni tra professionisti ordinistici o tra lavoratori autonomi;
- nuove imprese che detengono apparecchi per il gioco d’azzardo lecito, in attuazione della L.R. 8/2013.
Contributo finanziario
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto a parziale copertura delle spese sostenute, al netto di IVA, come da tabella sottostante:
| Investimento minimo (*) | Intensità del contributo | Importo contributo massimo |
| € 3.000,00 | 50% delle spese ammissibili | € 10.000,00 |
(*) sommatoria delle spese ammissibili obbligatoriamente da sostenere a pena di decadenza del contributo
L’agevolazione è concessa a fronte di un budget di spesa composto da spese in conto capitale e spese di parte corrente, con un minimo di spese in conto capitale pari al 50% del totale. Laddove le spese di parte corrente fossero superiori al 50%, queste saranno considerate non ammissibili per la parte eccedente il 50%. Possono essere presentate anche domande di contributo che prevedano esclusivamente spese in conto capitale.
Ogni impresa, lavoratore autonomo o professionista ordinista può presentare una sola richiesta di contributo.
I contributi rispettano il Regolamento UE n. 2831/2023 sugli aiuti “de minimis”.
Il contributo è cumulabile con altre misure, a condizione che la somma totale non superi il 100% dell’investimento.
Spese ammissibili
Sono ammissibili solo le spese sostenute per l’avvio della nuova impresa, comprese le attività in forma di lavoro autonomo con partita IVA, a condizione che siano state sostenute e pagate dopo l’attribuzione della partita IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate. Per i lavoratori autonomi, le spese ammissibili decorrono dal 1° giugno 2025, mentre per le imprese si considerano valide le spese effettuate entro i dodici mesi precedenti l’iscrizione al Registro delle Imprese. Tutte le spese devono essere quietanzate entro il 31 dicembre 2026 e non oltre la data di presentazione della domanda di contributo.
Per i professionisti ordinistici, invece, sono ammissibili esclusivamente le spese necessarie all’avvio della professione dopo il periodo di praticantato e il superamento dell’esame di stato. Anche in questo caso, le spese devono essere sostenute dopo l’attribuzione della partita IVA, fino a un massimo di quattro anni precedenti la presentazione della domanda, e devono essere quietanzate entro il 31 dicembre 2026.
Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spesa in conto capitale:
- acquisto di beni strumentali/macchinari/attrezzature/arredi nuovi, incluse le spese per il montaggio/trasporto/manodopera e realizzazione di strutture, anche in muratura, strettamente collegate. Le spese devono riguardare esclusivamente beni durevoli, non di consumo e strettamente funzionali all’attività svolta (non sono ammessi gli autoveicoli e i veicoli in generale);
- acquisto di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali, licenze d’uso e servizi software di tipo cloud e saas e simili, brevetti e licenze d’uso sulla proprietà intellettuale, nella misura massima del 60% della spesa totale di progetto;
- acquisto di hardware nuovo (sono escluse le spese per smartphone e cellulari);
- registrazione e sviluppo di marchi e brevetti e per le certificazioni di qualità.
Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spesa in conto corrente:
- onorari notarili e costi relativi alla costituzione d’impresa (al netto di tasse, imposte, diritti e bolli anticipate dal notaio/consulente);
- onorari per prestazioni e consulenze relative all’avvio d’impresa, nei seguenti ambiti: marketing e comunicazione, logistica, produzione, personale, organizzazione, sistemi informativi e gestione di impresa, contrattualistica, contabilità e fiscalità;
- spese relative alle consulenze specialistiche legate alla registrazione e allo sviluppo di marchi e brevetti, nonché per le certificazioni di qualità di cui alla relativa voce di spesa in conto capitale;
- canoni di locazione della sede legale e operativa della nuova impresa rilevabili da visura;
- sviluppo di un piano di comunicazione (progettazione del logo aziendale, progettazione e realizzazione sito internet, registrazione del dominio, progettazione piano di lancio dell’attività) e strumenti di comunicazione e promozione (es. messaggi pubblicitari su radio, TV, cartellonistica, social network, banner su siti di terzi, Google Ads, spese per materiali pubblicitari, etc);
- spese generali riconosciute in maniera forfettaria nella misura del 7% dei costi di cui ai punti da a) a i);
Nella domanda è consentito inserire un massimo di 10 fatture, al fine di documentare interventi di rilievo, ciascuna con un importo minimo pari a € 250,00 al netto dell’IVA.
Spese non ammissibili:
- spese per il montaggio/trasporto/manodopera e realizzazione di strutture, anche in muratura, non strettamente collegate all’installazione di beni strumentali/macchinari/attrezzature/arredi rendicontati nel presente bando; nota bene: la fattura relativa a questi lavori deve riportare a quale bene/attrezzatura/arredo il servizio si riferisce;
- spese di ristrutturazione, piastrellatura, tinteggiatura, realizzazione di pareti, manutenzione ordinaria ecc.;
- lavori in economia e relativi materiali;
- gazebi, pergole, chioschi, strutture esterne e similari;
- spese non ad uso esclusivo dell’attività dell’impresa e/o non strettamente riconducibili all’attività di impresa;
- beni usati o a noleggio;
- spese sostenute in contanti o altri pagamenti non tracciabili;
- autoveicoli e veicoli in generale;
- minuterie;
- spese per merci o beni che l’impresa noleggia a terzi o rivende;
- nel caso di cessione di impresa: beni acquistati dal cedente anche se nuovi
- tutte le spese non indicate nelle spese ammissibili. A titolo esemplificativo: impianti (es. condizionamento, fotovoltaici, raffrescamento, elettrico ecc.). Gli impianti di sicurezza sono ammissibili solo se strettamente attinenti all’attività di impresa (es. gioiellerie) Serramenti, vetrine, porte blindate, pavimenti, sanitari, tende da sole, porte da interno, oggetti d’arte e antiquariato, complementi d’arredo (quadri, tende, corpi illuminanti).
Presentazione della domanda
Il contributo viene assegnato con procedura “a sportello”, secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda, fino a esaurimento delle risorse disponibili.
Presentazione della domanda: deve essere presentata a partire dalle ore 10.00 del 30 aprile 2026 ed entro le ore 12.00 del 29 gennaio 2027, salvo chiusura anticipata per esaurimento della dotazione finanziaria.
N.B. Il presente bando è una misura a rendicontazione, pertanto le domande possono essere presentate esclusivamente successivamente alla sostenibilità e al pagamento delle spese.
Il procedimento d’istruttoria si conclude entro 90 giorni dalla presentazione della domandacompleta di rendicontazione.
Successivamente all’approvazione della determinazione di concessione, il contributo viene erogato al beneficiario.
Lo Studio è a disposizione per la predisposizione e trasmissione della pratica. Per maggiori informazioni si prega di prendere contatto con lo Studio.
Dal momento che il contributo viene assegnato secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda, si invitano i Clienti interessati a contattare lo Studio prima del 30 aprile al fine di anticipare l’analisi e la predisposizione della documentazione necessaria.