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Di seguito si riporta la sintesi delle principali novità in materia di IRPEF, lavoratori dipendenti e detrazioni previste per i lavori edilizi.
Sommario
Detrazioni IRPEF per oneri e spese per redditi >200.000 euro
Recupero del patrimonio edilizio
Barriere architettoniche 75%: eliminato
Novità per lavoratori dipendenti
Detassazione rinnovi contrattuali e premi di produttività
Detassazione Maggiorazioni notturo e festivi
Misure a favore dei dipendenti di strutture turistico/alberghiere
Imposta sostitutiva Cripto-attività
Deducibilità contributi previdenza integrativa
Revisioni aliquote IRPEF
È confermata la modifica dell’art. 11, comma 1, lett. b), TUIR, a seguito della quale gli scaglioni di reddito e le relative aliquote IRPEF risultano così fissate:
| Scaglioni di reddito e aliquote | |||
| Per il 2025 | Dal 2026 | ||
| Fino a € 28.000 | 23% | Fino a € 28.000 | 23% |
| Oltre € 28.000 fino a € 50.000 | 35% | Oltre € 28.000 fino a € 50.000 | 33% |
| Oltre € 50.000 | 43% | Oltre € 50.000 | 43% |
Detrazioni IRPEF per oneri e spese per redditi >200.000 euro
Con l’introduzione dell’art. 16-ter, TUIR, si ricorda che a decorrere dal 2025, ai contribuenti con reddito complessivo superiore a € 75.000 le detrazioni IRPEF per oneri / spese (con alcune esclusioni, come per esempio spese sanitarie e investimenti in Startup/ PMI Innovative) sono riconosciute nel rispetto di un limite massimo complessivo, che varia in base all’ammontare del reddito (fino a 100.000 ovvero superiore a € 100.000) ed in base al numero di figli fiscalmente a carico.
I limiti di spesa e di oneri detraibili sono riassunti nella seguente tabella:
| Reddito totale | Numero figli fiscalmente a carico | Importo massimo spesa e onere detraibili (*) | |
| Oltre 75.000€ e fino a 100.000€ | 0 | 14.000 x 0,50 | 7.000€ |
| 1 | 14.000 x 0,70 | 9.800€ | |
| 2 | 14.000 x 0,85 | 11.900€ | |
| > 3 (o figlio disabile) | 14.000 x 1 | 14.000€ | |
| Oltre 100.000€ | 0 | 8.000 x 0,50 | 4.000€ |
| 1 | 8.000 x 0,70 | 5.600€ | |
| 2 | 8.000 x 0,85 | 6.800€ | |
| > 3 (o figlio disabile) | 8.000 x 1 | 8.000€ | |
(*) Si intende il limite massimo di spesa detraibile (su cui calcolare la detrazione d’imposta, es. 19%, 50% ecc.), NON la detrazione massima.
Per maggiori dettagli si rimanda alla circolare di Studio n. 7/2025 – Novità IRPEF e detrazioni 2025.
Ferma restando l’applicazione di quanto sopra rammentato e dell’art. 15, comma 3-bis, TUIR (riduzione della detrazione spettante in presenza di reddito complessivo superiore a € 120.000, fino all’azzeramento se il reddito è pari o superiore a € 240.000), viene ora confermata l’introduzione del nuovo comma 5-bis al citato art. 16-ter, ai sensi del quale, ai contribuenti con reddito complessivo superiore a € 200.000, è ridotto di € 440 l’ammontare della detrazione spettante per:
- oneri detraibili al 19%, escluse le spese sanitarie di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), TUIR;
- erogazioni liberali a favore di partiti politici di cui all’art. 11, DL n. 149/2013;
- premi assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’art. 119, comma 4, DL n. 34/2020
Detrazioni per lavori edilizi
Recupero del patrimonio edilizio
Fermo restando il limite massimo di spesa agevolata di € 96.000, la detrazione in esame anche per le spese sostenute nel 2026 è riconosciuta nelle seguenti misure:
- 50% per le (sole) spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà/diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
- 36% negli altri casi.
In merito all’ambito di applicazione delle predette percentuali e condizioni, con la Circolare 19.6.2025, n. 8/E l’Agenzia ha chiarito, tra l’altro, che:
- rientrano tra i proprietari/titolari di un diritto reale di godimento anche i titolari della nuda proprietà e della proprietà superficiaria ed i titolari del diritto di usufrutto/uso/abitazione
- rientrano negli “altri casi” il familiare convivente del proprietario/titolare di un diritto reale di godimento ed il detentore dell’immobile;
- le nuove misure sono applicabili a tutte le tipologie di interventi agevolati, compresi quelli sulle parti comuni condominiali.
La riduzione delle predette percentuali, rispettivamente, al 36% e 30% è differita al 2027.
Riqualificazione energetica
In base alla Finanziaria 2025, per tutte le tipologie di interventi agevolati la detrazione per le spese sostenute nel 2025 è riconosciuta nella misura del:
- 50% per le (sole) spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà / diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
- 36% negli altri casi.
É confermata la riformulazione dell’art. 14, comma 3-quinquies, DL n. 63/2013, ai sensi del quale anche per le spese sostenute nel 2026 per gli interventi di risparmio / riqualificazione energetica sarà possibile fruire della detrazione nella misura del 50% ovvero 36%, come previsto per il 2025.
La riduzione della detrazione al 36% – 30% è differita al 2027.
Bonus arredo
É confermato il riconoscimento, anche per le spese sostenute nel 2026, del c.d. “Bonus arredo” di cui all’art. 16, comma 2, DL n. 63/2013, spettante per l’acquisto di mobili / grandi elettrodomestici destinati ad immobili oggetto di interventi di recupero edilizio, alle stesse condizioni previste per il 2025, ossia:
- nella misura del 50%;
- considerando la spesa massima di € 5.000;
- a condizione che siano stati effettuati interventi di recupero edilizio per i quali si fruisce della relativa detrazione iniziati a decorrere dall’1.1.2025.
Barriere architettoniche 75%: eliminato
L’art. 119-ter, DL n. 34/2020 prevede la possibilità di fruire della detrazione del 75% per le spese sostenute fino al 31.12.2025 per interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto esclusivamente scale / rampe / ascensori / servoscala / piattaforme elevatrici che rispettano i requisiti richiesti dal DM n. 236/89.
Nella Finanziaria 2026 non risultano disposizioni riguardanti tale detrazione che pertanto, ai sensi del citato art. 119-ter, risulta fruibile (soltanto) per le spese sostenute fino al 31.12.2025.
Resta fermo che, alle condizioni e nelle misure sopra riportate (50% – 36% a seconda del soggetto che sostiene la spesa e dell’immobile oggetto dei lavori), è possibile fruire della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lett. e), TUIR.
Novità per lavoratori dipendenti
Detassazione rinnovi contrattuali e premi di produttività
Per i dipendenti del settore privato con reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a € 33.000 sono assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta, all’imposta sostitutiva del 5% gli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dall’1.1.2024 al 31.12.2026.
Per i soggetti con reddito di lavoro dipendente del settore privato non superiore ad € 80.000 nell’anno precedente, è prevista per il 2026 e il 2027 l’applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura del 1% per i premi di risultato di ammontare variabile e fino ad euro 5.000, la cui corresponsione sia legata ad accordi aziendali e nel rispetto dei requisiti relativi ad incrementi di produttività/redditività/qualità/efficienza/ innovazione.
Detassazione Maggiorazioni notturno e festivi
Per il 2026 è confermato l’assoggettamento all’imposta sostitutiva del 15%, entro il limite annuo di € 1.500, delle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti a titolo di:
- maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 66/2023 e dei CCNL;
- maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;
- indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL.
La predetta disposizione è applicabile dai sostituti d’imposta del settore privato, escluse le (nuove) agevolazioni per il settore turistico / alberghiero, a favore dei soggetti con reddito di lavoro dipendente nel 2025 non superiore a € 40.000. Non rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva i compensi che sostituiscono in tutto / in parte la retribuzione ordinaria. Ai fini del predetto limite di € 1.500 non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazioni agli utili dell’impresa.
In sede di approvazione, è stata inserita la previsione che anche per il 2026 è applicabile l’art. 6, comma 1, terzo periodo, Legge n. 76/2025 ai sensi del quale i dividendi corrisposti ai lavoratori derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a € 1.500 annui, sono esenti da tassazione per il 50% del loro ammontare.
Nuovi limiti “Buoni Pasto”
È confermata la modifica della citata lett. c), a seguito della quale, soltanto per i “buoni pasto” elettronici, è aumentato a € 10 il valore degli stessi che non concorre alla formazione del reddito del lavoratore beneficiario.
Pertanto, secondo l’attuale disposizione dell’art. 51, comma 2, lett. c), TUIR non concorre alla formazione del reddito del lavoratore beneficiario degli stessi:
- fino all’importo giornaliero di € 4, quando cartacei;
- fino all’importo di € 10, se elettronici.
Misure a favore dei dipendenti di strutture turistico/alberghiere
È confermato il riconoscimento, per il periodo 1.1 – 30.9.2026, al fine di garantire stabilità occupazionale e di sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico / ricettivo:
- degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5, Legge n. 287/91;
- del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali;
ai lavoratori dipendenti del settore privato con reddito di lavoro dipendente non superiore, nel 2025, a € 40.000, di un trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi. Il sostituto d’imposta:
- riconosce il predetto trattamento integrativo su richiesta del lavoratore che attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2025;
- recupera il credito maturato derivante dall’erogazione del trattamento integrativo in compensazione nel mod. F24.
Locazioni brevi
È disposto che il regime delle locazioni brevi, a decorrere dal 2026, è applicabile al massimo a 2 appartamenti (anziché 4) per ciascun periodo d’imposta. Resta fermo che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, DL n. 50/2017, modificato ad opera dell’art. 1, comma 63, Legge n. 213/2023 (Finanziaria 2024), per le “locazioni brevi” assoggettate a cedolare secca, l’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari al:
- 21% per una sola unità immobiliare locata;
- 26% per l’unità immobiliare locata successiva alla prima;
lasciando al contribuente la possibilità di scegliere, in dichiarazione dei redditi, quale immobile considerare il primo (con cedolare secca al 21%).
Pertanto, dal 2026:
- il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all’art. 4 commi 2 e 3 del DL 50/2017 è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 2 appartamenti per ciascun periodo d’imposta;
- in presenza di più di 2 appartamenti, l’attività di locazione breve, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale” ai sensi dell’art. 2082 c.c., rendendosi necessaria l’apertura della partita iva.
Imposta sostitutiva Cripto-attività
Si ricorda che con la Finanziaria 2025 è stato previsto l’aumento dal 26% al 33% dell’imposta sostitutiva applicabile alle plusvalenze / altri proventi di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-sexies), TUIR realizzate dall’1.1.2026 mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività.
Restano invece assoggettate ad imposta nella misura del 26% le plusvalenze derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro (cd. “stablecoins”).
Deducibilità contributi previdenza integrativa
Con la modifica dell’art. 8, D.Lgs. n. 252/2005, in sede di approvazione, è disposto che, a decorrere dal 2026, i contributi versati dai lavoratori / datori di lavoro / committenti, sia volontari sia dovuti in base a contratti / accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell’art. 10, TUIR, per un importo non superiore a € 5.300 (in precedenza € 5.164,57).