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Obbligo polizze catastrofali: scadenza 31/12/2025 per Piccole e Micro Imprese

Come anticipato con le nostre precedenti comunicazioni di Studio (“Obbligo polizze catastrofali dal 31.03.2025” del 27/03/2025 e “Proroga obbligo polizze catastrofali per piccole e medie imprese” del 31/03/2025), l’art. 1, commi da 101 a 111, Legge n. 213/2023 (Finanziaria 2024)ha previsto l’obbligo per le imprese di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici.

La scadenza entro cui sottoscrivere la copertura varia in base alla dimensione dell’impresa, in particolare: 31 marzo 2025 per le Grandi imprese, 1° ottobre 2025 per le Medie imprese e entro il 31 dicembre 2025 per le Piccole e Micro imprese.

Si ricorda che l’obbligo è previsto per le imprese, (ad esclusione delle imprese agricole di cui all’art. 2135, C.c.), con sede legale in Italia o sede legale all’estero con stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro Imprese, indipendentemente dal regime contabile adottato.

I contratti assicurativi devono essere stipulati a copertura dei danni ai beni di cui all’art. 2424, comma 1, c.c. sezione Attivo, voce B.II, n. 1), 2) e 3) dello Stato patrimoniale, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni o esondazioni verificatisi in Italia.

La copertura assicurativa interessa quindi i seguenti beni:

  • terreni e fabbricati;
  • impianti e macchinari;
  • attrezzature industriali e commerciali.

Inoltre, l’art. 1, comma 102 della Legge sopra citata prevede che il mancato adempimento dell’obbligo di assicurazione ha effetto sull’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.

In base ai chiarimenti forniti dal MIMIT tramite apposite FAQ:

  • sono escluse le imprese non proprietarie o che non impiegano per la propria attività i beni rientranti nell’art. 2424, comma 1, Sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3, C.c. (terreni e fabbricati / impianti e macchinari / attrezzature industriali e commerciali);
  • l’impresa deve assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio della propria attività ancorché non di sua proprietà, ad eccezione dei beni “già assistiti da analoga copertura assicurativa” anche se stipulati da un soggetto diverso dall’impresa utilizzatrice.              
    Di conseguenza sono oggetto della copertura assicurativa anche i beni detenuti in affitto, leasing o altro titolo rientranti nei n. 1, 2 e 3 Sezione Attivo, voce B-II, art. 2424 C.c. (terreni e fabbricati / impianti e macchinari / attrezzature industriali e commerciali), impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, a meno che gli stessi siano già assicurati da soggetti terzi.

Si invitano i clienti interessati a verificare prontamente la propria posizione.

Lo Studio resta a disposizione per chiarimenti.