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Buoni carburante 200 euro

Con il DL n. 21/2022, c.d. “Decreto Ucraina”, il Legislatore ha previsto che per il 2022 l’importo del valore dei buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburante, nel limite di € 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51, comma 3, TUIR.

È confermata, fermo restando quanto disposto dall’art. 51, comma 3, terzo periodo, TUIR (che fissa il limite di esenzione dei beni ceduti e servizi prestati ai dipendenti nel limite di € 258,28 e il cui superamento comporta la tassazione dell’intero importo erogato), la possibilità per i datori di lavoro privati, di erogare ai dipendenti, anche nel periodo 1.1.2023 – 31.12.2023 buoni benzina o analoghi titoli per l’acquisto di carburanti, esenti ai fini della determinazione del reddito, fino ad un massimo di € 200.

Il limite di € 200 è aggiuntivo rispetto a quello di € 258,28 e il suo superamento comporta la tassazione dell’intero valore del buono.

Di conseguenza analogamente a quanto previsto per i beni ceduti e servizi prestati di valore complessivamente superiore a € 258,23, anche il buono carburante, il cui valore superi la soglia di € 200, concorre interamente a formare il reddito e non solo per la quota eccedente.

Dal punto di vista soggettivo l’agevolazione in esame riguarda i datori di lavoro che rientrano nell’ambito del settore privato compresi gli Enti pubblici economici (sono escluse le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001).

Il  bonus in esame, a differenza di quanto accaduto in passato, rileva ai fini contributivi. Lo stesso, pertanto, non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF ma concorre al reddito contributivo / previdenziale.