E’ stato pubblicato sulla G.U. del 25 Maggio il D.L. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis) che contiene una serie di importanti misure di sostegno per imprese e professionisti. Di seguito si riassumono le principali
Il nuovo decreto Sostegni-bis prevede una serie di agevolazioni a sostegno di imprese e professionisti. Gli interventi maggiormente significativi sono i seguenti:
1) Contributi a fondo perduto;
2) Crediti imposta locazioni;
3) Credito imposta sanificazione e acquisto DPI;
4) Sospensione pagamenti e notifica cartelle;
5) Moratoria rimborso finanziamenti per le PMI;
6) Emissione note credito IVA al momento dell’apertura (e non più della chiusura) delle procedure concorsuali (fallimenti, concordati ecc.).
Di seguito si riassumono le caratteristiche essenziali delle principali agevolazioni, rimandando a successive circolari per specifici approfondimenti.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO “AUTOMATICO” (Art. 1, c.1-4) |
Per tutti i soggetti con partita IVA attiva al 26 maggio 2021 che hanno fruito del contributo a fondo perduto previsto dal DL 41/2021 (decreto Sostegni) è previsto il riconoscimento, in automatico (quindi senza necessità di inoltrare alcuna domanda) di un ulteriore contributo nella stessa misura e con le stesse modalità di accredito di quello erogato in precedenza. Ricordiamo che il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi 2019. Il contribuito è determinato applicando una percentuale – variabile dal 20% al 60% a seconda del volume d’affari – alla differenza tra il fatturato medio mensile 2020 e quello 2019. È comunque riconosciuto l’importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo massimo è pari a 150.000 euro. |
CONTRIBUTO “ALTERNATIVO” (Art. 1, c.5-15) |
In alternativa al contributo automatico di cui al punto precedente, per i soli soggetti con partita IVA attiva al 26 maggio 2021, è prevista la possibilità di fruire di un contributo basato sul calo del fatturato relativo ad un diverso lasso temporale. Il contributo spetta ai soggetti aventi le seguenti caratteristiche: – Ricavi 2019 NON superiori a 10.000.000 di euro; – Ammontare medio del fatturato del periodo 1 aprile 2020-31 marzo 2021 inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio del fatturato del periodo 1 aprile 2019 – 31 marzo 2020. N.B.: Ai fini del computo va fatto riferimento alla data di effettuazione delle operazioni considerando quelle che hanno partecipato alle liquidazioni periodiche dei periodi 2019, 2020 e 2021 e comprendendo anche le operazioni NON rilevanti ai fini IVA. Speciali norme sono previste con riferimento a determinate categorie di soggetti (es: distributori di carburanti, agenzie viaggio, contribuenti forfetari ecc). Il contributo (che non può comunque essere superiore a euro 150.000) è determinato applicando alla differenza di fatturato come sopra indicato una specifica percentuale che varia sia in funzione del fatto che un soggetto abbia o meno fruito del contributo del Decreto Sostegni sia dell’entità dei ricavi suddivisi per fasce. A differenza del contributo automatico, il contributo alternativo NON prevede l’erogazione di un importo minimo. Il contributo alternativo è riconosciuto previa presentazione di un’istanza telematica all’Agenzia delle Entrate e può essere fruito o mediante accredito sul conto corrente ovvero mediante compensazione in F24. Le modalità ed i termini di presentazione della domanda saranno definiti dall’Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento. |
CONTRIBUTO PER RIDUZIONE RISULTATO ECONOMICO (Art. 1 c.16-24) |
E’ previsto un contributo per i soggetti con partita IVA attiva al 26 maggio 2021 e ricavi NON superiori a 10.000.000 di euro che abbiano avuto un peggioramento del risultato economico 2020 rispetto a quello del 2019 sulla base di una percentuale che verrà stabilita dal MEF. Tale contributo, subordinato all’autorizzazione dell’UE, è determinato sulla base di specifici coefficienti che devono essere approvati con apposito decreto del MEF e può essere fruito al netto di quanto eventualmente percepito a titolo di contributo automatico o di contributo alternativo. Il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione presentando il modello F24. Le modalità ed i termini di presentazione della domanda saranno definiti dall’Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento. |
FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE CHIUSE (Art. 2) |
Per le attività economiche per le quali sia stata disposta la chiusura di almeno 4 mesi, tra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del presente Decreto, è previsto un fondo per il sostegno il cui importo e le cui caratteristiche verranno determinate con apposito decreto del MEF. |
CREDITO IMPOSTA LOCAZIONI (Art. 4) |
Ad imprese, professionisti ed enti non commerciali è riconosciuto il credito d’imposta per i canoni di locazione e affitto d’azienda dei mesi da gennaio a maggio 2021 a condizione che il fatturato medio del periodo 1 aprile 2020 – 31 marzo 2021 sia inferiore di almeno il 30% rispetto al fatturato medio del periodo 1 aprile 2019 – 31 marzo 2020. Per le Agenzie Viaggio il credito d’imposta locazioni viene prorogato al 31 luglio 2021. Il credito d’imposta spetta anche in assenza del calo di fatturato per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019. |
PROROGA PAGAMENTO CARTELLE (Art. 9) |
E’ prevista la sospensione dal 30 aprile 2021 al 30 giugno 2021 del termine di versamento di somme derivanti da: – cartelle di pagamento; – avvisi di accertamento e di addebito INPS esecutivi; – atti di accertamento ed esecutivi emessi da Agenzia delle Dogane. I pagamenti sospesi devono essere effettuati entro il 31 luglio 2021. Fino al 30 giugno 2021 è inoltre sospesa la notifica di nuove cartelle e l’adozione di misure cautelari ed esecutive. |
MISURE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE (Art. 13) |
E’ prevista l’estensione, fino al 31 dicembre 2021, dell’efficacia della Garanzia Italia SACE e della disciplina speciale del Fondo di Garanzia PMI. |
TASSAZIONE CAPITAL GAIN STARTUP INNOVATIVE (Art. 14) |
Le plusvalenze, realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese startup innovative acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni non sono soggette a imposizione. |
PROROGA MORATORIA MUTUI PMI (Art. 16) |
Viene disposta la proroga al 31 dicembre 2021 della moratoria sui mutui e sulle linee di credito prevista dal decreto Cura Italia, con tre differenze fondamentali rispetto alle precedenti edizioni: 1) la sospensione riguarderà solo la quota capitale per cui dal 1° luglio 2021 dovranno essere di nuovo pagati gli interessi; 2) la moratoria NON sarà più automatica, ma dovrà essere richiesta, con una comunicazione che dovrà essere presentata entro il 15 giugno 2021; 3) potranno beneficiare della proroga della moratoria solo le imprese ed i professionisti già ammessi non essendo prevista la riapertura dei termini per accedere alle misure da parte di chi non fosse stato ammesso in precedenza. |
NOTE CREDITO IVA PROCEDURE CONCORSUALI (Art. 18) |
Per le procedure concorsuali attivate dopo il 26 maggio 2021 è possibile emettere nota di credito al momento dell’apertura senza attendere, com’era prima, la chiusura della procedura. |
ACE INNOVATIVA 2021 (Art. 19) |
Dal 2021, per le variazioni in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente al 31/12/2020, l’ACE viene potenziato con l’aumento dell’aliquota al 15%. |
CREDITO IMPOSTA BENI STRUMENTALI (Art. 20) |
Viene modificata in senso favorevole per i contribuenti l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali (diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232) effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Per tali beni il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale anche con riferimento ai soggetti con ricavi pari o superiori a 5.000.000 di euro. |
CREDITO SANIFICAZIONI E DISPOSITIVI PROTEZIONE (Art. 32) |
Per imprese, professionisti ed enti non commerciali è previsto un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, termoscanner, barriere e pannelli protettivi, spese per tamponi, ecc.). Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro nel limite dello stanziamento previsto (200.000.000 di euro per il 2021) ed è utilizzabile in dichiarazione dei redditi ovvero in compensazione. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta. |
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