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19-23 FATTURA DIFFERITA E DATA DOCUMENTO

CIRCOLARE N.23/Consulenza aziendale

OGGETTO: FATTURA DIFFERITA E DATA DOCUMENTO

Dopo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella circolare dello scorso 17 giugno 2019 relativamente alla data da indicare nel file xml delle fatture elettroniche differite, si sono creati non pochi problemi operativi che ad oggi non hanno trovato ancora una soluzione ufficiale. Si riassumono di seguito le indicazioni ad oggi disponibili.

 

FATTURA IMMEDIATA:

In base alle recenti indicazioni dell’Agenzia delle Entrate e alle novità del Decreto Crescita la fattura immediata deve:

  • contenere nel campo data del file xml la data relativa al momento di effettuazione dell’operazione, ossia il primo tra i seguenti momenti: consegna di beni o incasso del corrispettivo;
  • essere trasmessa al SDI entro 12 giorni dalla data di cui sopra.

 

FATTURA DIFFERITA:

Qualche problema in più sorge con l’indicazione della data relativa alla fattura differita.

Secondo l’Agenzia, in controtendenza rispetto alla diffusa prassi di indicare nel documento la data di fine mese, nell’ipotesi di emissione di fattura differita la data da indicare sul documento può essere alternativamente:

  • la data dell’ultimo DDT (o di altro DDT comunque riportato nei campi del file xml);
  • la data di trasmissione al SDI.

Tale documento andrà trasmesso al SDI entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.

A titolo esemplificativo: nell’ipotesi di due DDT datati 5/7 e 15/7 e fattura trasmessa allo SDI il giorno 9/8, il campo data potrà essere alternativamente compilato con la data del 15/7 o del 9/8.

Va rilevato che tale impostazione può generare problemi tecnici derivanti da:

– impossibilità per alcuni software gestionali di impostare automaticamente e/o manualmente quale data documento quella dell’ultimo DDT;

– impossibilità di retrodatare documenti nell’ipotesi di compresenza di fatture immediate e differite senza rilevazione in appositi sezionali;

– impostazione automatica della data di trasmissione. In molti casi le fatture vengono predisposte anticipatamente rispetto alla data di invio e tale impostazione comporterebbe la possibilità di procedere con una modifica massiva al momento della trasmissione. Inoltre tale data potrebbe generare problemi con le scadenze relative ai pagamenti, generalmente collegate alla data di fine mese della fattura stessa.

Stante quanto sopra, nei giorni scorsi sono state fornite in dottrina interpretazioni diverse; nel silenzio dell’Agenzia delle Entrate, l’ANC e Cofimi Industria hanno predisposto una nota interpretativa nella quale, affrontando la questione di cui sopra, ritenendo sinteticamente che “Non si intravedono motivi ostativi alla possibilità di indicare come data anche quella dell’ultimo giorno del mese di effettuazione dell’operazione”, ferma restando in ogni caso la necessità di riportare i dati di tutti i DDT negli appositi campi del file xml…

 Per leggere la circolare completa acceda alla sua AREA RISERVATA.