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AMMORTIZZATORI SOCIALI E DECRETO CURA ITALIA

CIRCOLARE N.7-2020/Consulenza del lavoro

OGGETTO: AMMORTIZZATORI SOCIALI E DECRETO CURA ITALIA 

L’emergenza da coronavirus ha indotto il governo ad emanare un decreto (c.d. Cura Italia) che contiene, tra l’altro, una serie di misure a sostegno del lavoro e delle imprese. Di seguito si riassumono sinteticamente gli ammortizzatori sociali ai quali i datori di lavoro possono ricorrere ove ne ricorrano i presupposti e ne posseggano i requisiti.

SOMMARIO

1. Tabella di sintesi dei principali strumenti disponibili relativamente all’emergenza Covid19 – DL 18/2020

2. Indicazioni operative per accedere agli ammortizzatori sociali

3. Cassa integrazione ordinaria (CIGO)

4. FIS – Fondo di integrazione salariale

5. Cassa Integrazione in deroga (CIGD)

6. Fondo solidarietà bilaterale artigianato (FSBA)

7. Aziende con procedure già attive

  

Gli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa vigente sono stati oggetto di specifiche integrazioni con riferimento all’emergenza coronavirus a seguito dell’emanazione del DL 18/2020.

Di seguito si riporta una sintesi delle procedure attuabili fermo restando che, ad oggi, non sono ancora state diramate le istruzioni pratiche per la loro concreta applicazione.

Ulteriori dettagli ed analisi verranno effettuate con riferimento ad ogni specifica situazione una volta conosciute le modalità operative.

NB. Le domande saranno valutate dagli enti in base all’ordine di trasmissione.

 

1. TABELLA DI SINTESI DEI PRINCIPALI STRUMENTI DISPONIBILI RELATIVAMENTE ALL’EMERGENZA COVID19 – DL 18/2020

 

CIGO – Cassa integrazione ordinaria

FIS – Fondo Integrazione salariale

FSBA

CIGD – Cassa integrazione in deroga

 

DESTINATARI

INDUSTRIA E EDILIZIA

COMMERCIO – SERVIZI (esclusi studi professionali)

ARTIGIANI

SOGGETTI DIVERSI DAI PRECEDENTI (escluso lavoro domestico)

DURATA

Massimo 9 settimane (dal 23/02 al 31/08)

Massimo 9 settimane (dal 23/02 al 31/08)

Per ora prevista dal 26/02 al 31/03.

Massimo 9 settimane (dal 23/02 al 31/08)

NUMERO DIPENDENTI OCCUPATI MINIMO

Min. 1

Min. 5

Min. 1

Min. 1

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

entro il quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione lavorativa

Entro il 31/03

In attesa di indicazioni

COMUNICAZIONE PRELIMINARE ASS.SINDACALI

SI – svolgimento entro 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva

Accordo preliminare. Anche successivo alla sospensione/riduzione

SI (sotto i 5 dipendenti non richiesto)

OBBLIGO SMALTIMENTO FERIE

NO*

NO*

NO*

SI*

IL DATORE DI LAVORO PUO’ ANTICIPARE LA PRESTAZIONE

SI

SI

SI

SI

PREVISTO ACCORDO REGIONI?

NO

NO

NO

SI

VALORE INTEGRAZIONE SALARIALE LAVORATORI

80% della retribuzione con un massimale mensile. Attualmente il massimale è pari a euro 939,89 per retribuzioni inferiori a euro 2.159,48 e a euro 1.129,66 per retribuzioni superiori a euro 2.159,48. (**)

massimale mensile pari ad euro 982,40 e

In corso di verifica in base accordi regionali

MATURAZIONE TFR/FERIE/ROL/13/14 NEL PERIODO DI SOSPENSIONE (***)

Dipende dal tipo di accordo

Dipende dal tipo di accordo

Dipende dal tipo di accordo

Dipende dal tipo di accordo

 

(*) ferie: Nonostante non sia imposto, tuttavia lo smaltimento preventivo delle ferie (e dei permessi) ha costituito in questi anni una sorta di “buona pratica”, talvolta prevista dagli accordi sindacali e spesso incoraggiata dallo stesso Inps, sulla base di considerazioni di tutela dell’interesse pubblico.

Per quanto attiene invece agli ammortizzatori sociali in deroga (CIGD), un obbligo di preventivo smaltimento delle ferie arretrate è stato espressamente previsto dal Dm Lavoro (di concerto con il Mef) n. 83473 del 1° agosto 2014 e da una successiva e connessa circolare Inps (n. 107 del 27 maggio 2015). In particolare, nel decreto si prevede che «allo scopo di fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga l’impresa deve avere preventivamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue».

(**) valore retribuzione: il datore di lavoro non ha alcuno specifico obbligo di integrare ulteriori importi rispetto a quanto erogato dall’ente. La retribuzione del dipendente nel periodo di vigenza degli ammortizzatori sociali sarà pertanto pari a quanto previsto dallo strumento.

(***) maturazioni: per assenze di durata inferiore alle due settimane maturazione totale degli oneri indicati. Per assenze di durata superiore dipende dall’accordo condiviso con le rappresentanze sindacali.

 

2. INDICAZIONI OPERATIVE PER ACCEDERE AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Fermo restando l’incertezza ancora legata agli aspetti procedurali non ancora puntualmente noti, si chiede ai clienti interessati all’attivazione delle procedure di cui sopra di prendere contatti con lo studio per maggiori chiarimenti.

Sarà in ogni caso necessario valutare nel frattempo l’elenco nominativo dipendenti per i quali attivare lo specifico ammortizzatore.

 

Si riportano di seguito alcuni dettagli sulle singole procedure:  

3. CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA (CIGO)

La CIGO è uno strumento previsto solamente per i seguenti settori:

              Imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;

              Cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal D.P.R. 602/1970

              Imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco

              Cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato

              Imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi

              Imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato

              Imprese addette agli impianti elettrici e telefonici

              Imprese addette all’armamento ferroviario

              Imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica

              Imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini

              Imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo

              Imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono strutture ed escavazione.

 

4. FIS – FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Il Fondo comprende tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d’impresa, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e che appartengono a settori nell’ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l’attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.

 

5. CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (CIGD)

È uno strumento a cui possono accedere tutte le aziende del settore privato per le quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. In pratica, il trattamento viene concesso anche alle aziende con 1 dipendente.

Le Regioni e Province autonome devono stipulare preventivamente un accordo quadro che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. L’accordo non è richiesto per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti.

 

6. FONDO SOLIDARIETÀ BILATERALE ARTIGIANATO (FSBA)

E’ uno strumento previsto per le imprese artigiane operativa a copertura del periodo 26.02.2020 – 31.03.2020. Occorre presentare domanda da apposita piattaforma (anche retrodatandola) solo se vi è una effettiva sospensione dell’attività e se si è regolari con la contribuzione al FSBA da almeno 36 mesi (salvo aziende aperte da meno tempo).

 

7. AZIENDE CON PROCEDURE GIÀ ATTIVE

Le aziende che al 23/02/2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario (CIGS) possono presentare -in aggiunta- domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) per un periodo non superiore a 9 settimane.

La disposizione è valida anche per le aziende con trattamenti di assegni di solidarietà in corso alla medesima data.