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Di seguito si riporta la sintesi delle novità per le Imprese e i Professionisti.
Sommario
Revisione tassazione dividendi e plusvalenze società
Dati fatture elettroniche e Agenzia Entrate Riscossione
Regime forfettario e reddito lavoro dipendente
Assegnazione agevolata beni ai soci
Estromissione immobile imprenditore individuale
Affrancamento straordinario riserve in sospensione d’imposta
Rivalutazione costo partecipazioni
Revisione Pagamento compensi professionali dalle P.A.
Misure di contrasto inadempimenti in materia di iva
Ritenuta d’acconto provvigioni agenzie viaggio
Iperammortamento
Soggetti interessati
La nuova agevolazione spetta ai titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in specifici beni, destinati a strutture produttive ubicate in Italia.
La spettanza dell’agevolazione è subordinata:
- al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
- al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.
L’agevolazione non è riconosciuta per:
- imprese in liquidazione;
- lavoratori autonomi;
- contribuenti forfettari;
- imprese agricole che determinano il reddito su base catastale.
Investimenti agevolabili
La maggiorazione del costo di acquisizione è riconosciuta per gli investimenti:
- effettuati dall’1.1.2026 al 30.9.2028
- in beni prodotti in uno Stato UE / SEE (requisito NON richiesto né per la precedente versione dell’iperammortamento né ai fini di crediti Industria 4.0 e Transizione 5.0).
L’investimento deve avere ad oggetto:
- beni strumentali materiali ed immateriali nuovi di cui alla Tabella IV e Tabella V, Legge n. 199/2025 (Finanziaria 2026), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione / rete di fornitura;
- beni strumentali materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.
NB. L’elenco dei beni agevolabili corrisponde soltanto “in parte” a quello delle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) per le quali spetta(va) il previgente iper ammortamento, credito d’imposta “Industria 4.0” / “Transizione 5.0”.
Agevolazione
Per gli investimenti in beni materiali ed immateriali di cui alle Tabelle IV e V nonché per gli investimenti finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica, la maggiorazione è la seguente:
| Importo investimento | Maggiorazione costo acquisizione |
| Fino a € 2.500.000 | 180% |
| > € 2.500.000 e fino a € 10.000.000 | 100% |
| > € 10.000.000 e fino a € 20.000.000 | 50% |
Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
La maggiorazione ha rilevanza soltanto ai fini IRPEF / IRES ed è usufruibile quale variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi. La stessa non produce effetti ai fini IRAP.
NB. Ai fini della fruizione dell’iper ammortamento il soggetto interessato deve inviare al GSE, tramite un’apposita piattaforma, una comunicazione / certificazione dell’investimento effettuato. L’individuazione delle modalità / termini di invio è demandata al MiMiT.
Revisione tassazione dividendi e plusvalenze società
Società di capitali
Con l’aggiunta del nuovo comma 1.1 all’art. 87, TUIR il regime di esenzione del 95% relativo alle plusvalenze realizzate su partecipazioni PEX aventi i requisiti di cui al comma 1 del citato art. 87, è applicabile soltanto in relazione a una partecipazione diretta / indiretta detenuta tramite società controllate non inferiore al 5% ovvero di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000.
Con la modifica del primo periodo del comma 2 dell’art. 89, TUIR è ora previsto, quale regola generale, che i dividendi distribuiti dalle società di capitali concorrono per l’intero ammontare alla formazione del reddito d’impresa dell’esercizio in cui sono percepiti. Tuttavia, in base al nuovo comma 2.1 del citato art. 89 gli stessi non concorrono alla formazione del reddito della società percipiente nella misura del 95% se relativi:
- a una partecipazione diretta / indiretta tramite società controllate non inferiore al 5% ovvero di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000;
- a contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale / misto di cui all’art. 109, comma 9, lett. b), TUIR di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000.
Società di persone
Con la modifica dell’art. 58, comma 2, TUIR le plusvalenze su partecipazioni conseguite da società di persone sono esenti da tassazione nel limite del 41,86% in presenza dei requisiti PEX di cui all’art. 87, TUIR e delle condizioni previste dal nuovo comma 1.1 del citato art. 87, ossia che le plusvalenze sono realizzate su partecipazioni detenute, direttamente / indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5% ovvero di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000.
A seguito della modifica del comma 1 dell’art. 59, TUIR i dividendi derivanti dalla partecipazione in società di capitali concorrono per intero ammontare alla formazione del reddito d’impresa dell’esercizio in cui sono percepiti. Tuttavia, in base al nuovo comma 1-bis del citato art. 59 gli stessi concorrono alla formazione del reddito nella misura del 58,14% se relativi:
- a una partecipazione diretta / indiretta tramite società controllate non inferiore al 5% ovvero di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000;
- a titoli / strumenti finanziari similari alle azioni ex art. 44, comma 2, lett. a), TUIR e a contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale / misto di cui all’art. 109, comma 9, lett. b), TUIR di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000.
Decorrenza nuove disposizioni
Le novità in esame sono applicabili:
- alle distribuzioni dell’utile di esercizio / riserve / altri fondi, deliberate a decorrere dall’1.1.2026;
- alle plusvalenze su partecipazioni / titoli e strumenti similari alle azioni acquisiti a decorrere dall’1.1.2026;
- ai proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione sottoscritti a decorrere dall’1.1.2026.
Rottamazione Quinquies
La Finanziaria 2026 ha previsto una nuova definizione agevolata delle cartelle di pagamento c.d. “rottamazione-quinquies” con riferimento ai carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2023.
La possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio, riguarda le somme derivanti dall’omesso versamento di:
- imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatizzato e formale di cui agli artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 (imposte dirette) nonché agli artt. 54-bis e 54-ter, DPR n. 633/72 (IVA).
- contributi previdenziali INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento.
Per aderire è necessario compilare ed inviare un’apposita dichiarazione da presentare entro il 30.4.2026. Entro il 30.6.2026 l’Agente della riscossione comunica al debitore quanto dovuto per la definizione, l’importo delle singole rate e le relative scadenze.
Il pagamento può essere effettuato:
- in unica soluzione entro il 31.7.2026;
- in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (è previsto un importo minimo della singola rata pari a € 100).
Dall’1.8.2026 sulle rate sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo (nelle precedenti “edizioni” della rottamazione gli interessi erano fissati al 2%).
La definizione decade in caso di mancato / insufficiente versamento:
- dell’unica rata, in caso di scelta per il pagamento in unica soluzione;
- di 2 rate, anche non consecutive;
- dell’ultima rata.
NB. Non è prevista la “tolleranza” di 5 giorni concessa per i versamenti delle rate relative alla “rottamazione-quater”.
Indebite compensazioni
È confermata la riduzione da € 100.000 a € 50.000 dell’ammontare di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione per le quali:
- i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti;
- non siano in essere provvedimenti di sospensione;
che in base al comma 49-quinquies dell’art. 37, DL n. 223/2006, dall’1.7.2024, esclude la possibilità di compensazione nel mod. F24 dei crediti tributari.
Dati fatture elettroniche e Agenzia Entrate Riscossione
I file delle fatture elettroniche possono essere utilizzati:
– dalla G.d.F. nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria ex art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 68/2001;
– dall’Agenzia delle Entrate / G.d.F. per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali;
– dall’Agenzia delle Dogane per le attività di vigilanza e di controllo di cui all’art. 18, D.Lgs. n. 504/95.
Al fine di dare attuazione alla Riforma dell’Amministrazione fiscale, con l’aggiunta della nuova lett. b-ter) al comma 5-bis, è confermato che i file in esame possono essere utilizzati dall’Agenzia delle Entrate anche per mettere a disposizione dell’Agente della riscossione i dati relativi ai corrispettivi delle fatture emesse da debitori iscritti a ruolo / loro coobbligati ad uno stesso acquirente / committente, per le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive presso terzi.
Locazioni brevi
È disposto che il regime delle locazioni brevi, a decorrere dal 2026, è applicabile al massimo a 2 appartamenti (anziché 4) per ciascun periodo d’imposta. Resta fermo che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, DL n. 50/2017, modificato ad opera dell’art. 1, comma 63, Legge n. 213/2023 (Finanziaria 2024), per le “locazioni brevi” assoggettate a cedolare secca, l’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari al:
- 21% per una sola unità immobiliare locata;
- 26% per l’unità immobiliare locata successive alla prima;
lasciando al contribuente la possibilità di scegliere, in dichiarazione dei redditi, quale immobile considerare il primo (con cedolare secca al 21%).
Pertanto, dal 2026:
- il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all’art. 4 commi 2 e 3 del DL 50/2017 è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 2 appartamenti per ciascun periodo d’imposta;
- in presenza di più di 2 appartamenti, l’attività di locazione breve, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale” ai sensi dell’art. 2082 c.c., rendendosi necessaria l’apertura della partita iva.
Regime forfettario e reddito lavoro dipendente
È confermata l’estensione per il 2026 della causa di esclusione dal regime forfetario prevista dall’art. 1, comma 57, lett. d-ter), Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015), in base alla quale non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilati superiori a € 35.000.
Assegnazione agevolata beni ai soci
È confermata la riproposizione dell’assegnazione / cessione agevolata di beni immobili e mobili ai soci, consentendo alle società di persone / capitali di assegnare / cedere ai soci, a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva:
- gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione;
- i beni mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.
L’assegnazione / cessione va effettuata entro il 30.9.2026 ed è dovuta un’imposta sostitutiva pari all’8% calcolata sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il costo fiscalmente riconosciuto.
Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci, nonché quelle delle società che si trasformano, sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva dovuta nella misura del 13%.
Il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta va effettuato come segue:
- il 60% entro il 30.9.2026;
- il rimanente 40% entro il 30.11.2026.
Estromissione immobile imprenditore individuale
È confermata la riproposizione dell’estromissione agevolata dell’immobile strumentale da parte dell’imprenditore individuale, ossia il passaggio dello stesso dalla sfera “d’impresa” alla sfera “privata” a fronte del versamento dell‘imposta sostitutiva dell’8%.
L’agevolazione, con effetto dall’1.1.2026:
- è riconosciuta con riferimento agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 30.9.2025;
- riguarda le estromissioni poste in essere dall’1.1 al 31.5.2026;
- richiede il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8% da effettuare come segue:
– il 60% entro il 30.11.2026;
– il rimanente 40% entro il 30.6.2027.
L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.
Affrancamento straordinario riserve in sospensione d’imposta
È confermata la riproposizione dell’affrancamento straordinario delle riserve / fondi in sospensione d’imposta:
- esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2024 (bilancio 2024 per le società con esercizio coincidente con l’anno solare);
- per l’ammontare che residua al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2025 (31.12.2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).
L’affrancamento richiede il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 10%, da effettuare in 4 rate annuali entro il termine di versamento delle imposte sui redditi.
Rivalutazione costo partecipazioni
E’ stata aumentata, a decorrere dall’1.1.2026, dal 18% al 21% l’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione del costo d’acquisto di partecipazioni da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonchè enti non commerciali (è confermata nella misura del 18% l’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione del costo dei terreni).
Rateizzazione plusvalenze
Con la Finanziaria 2026 viene rivista la disciplina della rateizzazione delle plusvalenze connesse alla cessione / risarcimento per la perdita o danneggiamento di beni strumentali.
In particolare ora è disposto che le plusvalenze concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono realizzate.
Al contribuente non è più concesso di rateizzare la plusvalenza in quote annuali.
NB. Relativamente alle plusvalenze da cessione d’azienda / ramo d’azienda non sono state di fatto apportate modifiche, risultando confermata la “vecchia” disciplina.
Di conseguenza, le plusvalenze concorrono a formare il reddito:
- per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono realizzate;
- in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (di fatto, la plusvalenza può essere ripartita in un massimo di 5 rate) soltanto se relative alla cessione di un’azienda / ramo d’azienda posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni.
Le novità in esame, come disposto dall’art. 1, comma 43, Legge n. 199/2025 (Finanziaria 2026) sono applicabili a decorrere dalle plusvalenze realizzate dal 2026.
Revisione Pagamento compensi professionali dalle P.A.
Viene previsto che in presenza di somme iscritte a ruolo per debiti tributari / previdenziali, le Amministrazioni pubbliche pagheranno il compenso (compreso quello relativo al patrocinio gratuito) del professionista “soltanto” nel limite dell’eccedenza di tale debito. La nuova disposizione è applicabile anche ai compensi non superiori a € 5.000.
La differenza (non pagata al professionista) sarà versata all’Agente della Riscossione al fine di “saldare” il debito tributario / previdenziale derivante dalla cartella di pagamento. Le novità sono applicabili dal 15.6.2026.
Misure di contrasto inadempimenti in materia di iva
Ai fine di dare attuazione alla Riforma dell’Amministrazione fiscale, è confermata l’introduzione del nuovo art. 54-bis.1, DPR n. 633/72 denominato “Liquidazione IVA nel caso di dichiarazioni omesse” che prevede una nuova procedura di liquidazione automatica applicabile in presenza di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA.
In base alla nuova disposizione, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA (considerando tale anche la dichiarazione presentata senza i quadri necessari per la liquidazione dell’imposta), l’Agenzia delle Entrate può procedere alla liquidazione dell’imposta dovuta, anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base:
- delle fatture elettroniche emesse e ricevute;
- dei corrispettivi telematici trasmessi;
- dei dati desumibili dalle comunicazioni LIPE.
Nell’effettuazione della liquidazione, non si tiene conto del credito risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo precedente quello oggetto di liquidazione e dall’imposta dovuta sono scomputati solo i versamenti effettuati. Il contribuente può segnalare, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di liquidazione dell’IVA, eventuali dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, dall’Agenzia e fornire i chiarimenti necessari.
All’imposta liquidata dall’Agenzia è applicabile la sanzione del 120%, con un minimo di € 250.
Ritenuta d’acconto provvigioni agenzie viaggio
A decorrere dall’1.3.2026, a seguito della soppressione dello specifico esonero, sono assoggettate alla ritenuta a titolo d’acconto del 23% le provvigioni percepite:
- dalle agenzie di viaggio e turismo;
- dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.
La ritenuta è commisurata al 50% dell’ammontare delle provvigioni ovvero al 20% delle stesse se il percipiente dichiara al committente, preponente o mandante che nell’esercizio dell’attività si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti / terzi.