La presente circolare illustra finalità e obiettivi della misura regionale “Investimenti Linea Microimprese 2025”, volta a sostenere interventi di innovazione tecnologica degli impianti e delle attrezzature delle microimprese lombarde.
La misura, approvata con DGR XII/4607 del 23 giugno 2025, mira a favorire lo sviluppo e il rilancio competitivo delle imprese, promuovendo investimenti che contribuiscano alla riduzione dell’impatto ambientale dei processi produttivi e al contenimento dei consumi energetici.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione le Microimprese, come definite all’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 e s.m.i.,che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
- essere regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese con almeno due bilanci depositati (oppure due dichiarazioni fiscali presentate per i soggetti non tenuti al deposito del bilancio);
- avere da oltre 12 mesi una Sede, legale o operativa, in cui si svolge l’attività produttiva in Lombardia: presso tale sede devono essere realizzate le attività di Progetto;
- ove applicabile, siano in regola con la stipula dei contratti assicurativi a copertura dei danni;
- essere in regola rispetto agli obblighi dei versamenti contributivi (DURC).
Sono escluse dal presente avviso le microimprese:
- afferenti al codice primario o prevalente Istat Ateco 2025 sezione A (agricoltura, silvicoltura e pesca), ad eccezione di quelle iscritte all’Albo delle imprese agromeccaniche;
- afferenti al codice primario e/o secondario Istat Ateco 2025 sezione L (attività finanziarie e assicurative) oppure Istat Ateco 2007 sezione K;
- attive nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- che rientrano nelle specifiche esclusioni di cui all’art. 1 del Regolamento (UE) n. 2023/2831 e s.m.i;
- che non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC);
- che non siano in regola con la normativa antimafia ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 159/2011;
- che si trovino in stato liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva indicate dal Codice della crisi d’impresa.
Contributo finanziario
La dotazione finanziaria dell’avviso è pari a euro 20.000.000.
L’Agevolazione prevista dal presente avviso è concessa nella forma tecnica di un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese complessive ammissibili.
Il contributo è concesso nel limite massimo di euro 50.000 per soggetto beneficiario e le spese ammissibili presentate in domanda devono essere almeno pari a euro 10.000.
Progetti finanziabili
La misura sostiene progetti di innovazione tecnologica relativi a impianti e attrezzature installati presso le sedi produttive delle microimprese lombarde, per un investimento minimo pari a 10.000 euro.
I progetti devono garantire un effettivo efficientamento energetico, da dimostrare attraverso una relazione tecnica che riporti il confronto dei consumi prima e dopo l’intervento e l’eventuale quota di energia prodotta da fonti rinnovabili.
La relazione deve essere redatta da un Tecnico qualificato, ovvero:
- un EGE certificato UNI CEI 11339 rilasciato da apposito Organismo di Certificazione e presente nell’Elenco degli E.G.E., oppure
- un professionista iscritto a specifici ordini professionali sottoposti a vigilanza ministeriale: Ordine nazionale dei Dottori agronomi e Dottori forestali, Ordine degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Ordine dei Geologi, Ordine dei Geometri, Ordine degli Ingegneri, Ordine dei Tecnologi alimentari, Ordine dei Periti agrari e Periti agrari laureati, Ordine dei Periti industriali e Periti industriali laureati, Federazione nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici
Il Tecnico deve essere indipendente (non dipendente, socio, amministratore, familiare del richiedente). Le informazioni contenute nella relazione devono essere supportate da adeguata documentazione, da conservare ed esibire in caso di controlli.
In sede di rendicontazione verrà verificata la permanenza del punteggio minimo di ammissibilità assegnato nella fase di concessione.
Gli interventi sono ammissibili se effettuati solo su una sede operativa in Lombardia e conclusi entro 12 mesi dalla data di notifica al soggetto beneficiario del provvedimento di concessione.
Non sono ammissibili progetti riconducibili alle seguenti esclusioni previste dall’art. 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058:
- costruzione o smantellamento di centrali nucleari;
- investimenti che riducono emissioni da attività ETS;
- la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- infrastrutture aeroportuali;
- ampliamento di discariche e impianti di trattamento rifiuti (salvo casi specifici);
- alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, salvo eccezioni strettamente previste;
- produzione o promozione di gioco d’azzardo o pornografia.
spese ammissibili
Sono considerate ammissibili le spese fatturate e quietanzate dal giorno successivo alla presentazione della domanda fino alla rendicontazione finale. Fanno eccezione le spese relative alla relazione tecnica, ammissibili a partire dal 23 giugno 2025.
Sono ammissibili esclusivamente le spese strettamente funzionali al Progetto, relative a:
- acquisto e installazione di macchinari, impianti di produzione, attrezzature, macchine operatrici ed hardware di tipo informatico in sostituzione di quelli in uso presso la sede oggetto di Progetto;
- acquisto, installazione e allacciamento alla rete di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (compresi impianti di cogenerazione e trigenerazione) e di inverter collegati alla sede di oggetto di Progetto, esclusivamente in combinazione con le altre voci di spesa di cui alle lettere a), c), d), e), f);
- acquisto e installazione pompe di calore per climatizzazione invernale/estiva in sostituzione degli impianti attuali;
- acquisto e installazione di sistemi di accumulo dell’energia;
- acquisto e installazione di corpi illuminanti a LED a basso consumo in sostituzione dell’illuminazione tradizionale esistente;
- acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico e di monitoraggio dei consumi;
- acquisto di sistemi software e licenze d’uso software;
- costi di formazione riconducibili agli interventi presentati;
- spese tecniche di consulenza correlate alla realizzazione del progetto, nel limite del 20% dei costi di cui alle voci da a) ad h);
- costi indiretti determinati in misura forfettaria pari al 7% delle spese ammissibili.
Le spese di cui alla lettera b) sono ammissibili a contributo solo se la somma delle spese ammesse di cui alle lettere a), c), d), e), f) è almeno pari a euro 10.000,00; i progetti che prevedono spese a valere sulla voce di spesa di cui alla lettera b) e non prevedono almeno 10.000 euro come somma delle voci di spesa ammesse di cui alle lettere a), c), d), e), f) non saranno ammessi. I beni di cui alle voci di spesa b) e d) non sono considerati ai fini del calcolo della riduzione dei consumi energetici.
Con riferimento in particolare:
-alle lettere a), c) non saranno ammesse spese riferite a beni alimentati con combustibili fossili;
-alle lettere a), c), e) saranno ammesse esclusivamente spese riferite a beni in sostituzione dei beni pre-esistenti in uso presso la sede oggetto del Progetto; l’avvenuta sostituzione dovrà essere attestata nella relazione finale di cui all’art. C.4.b. 6.
Tutte le fatture devono riportare la dicitura ““Spesa sostenuta a valere sull’avviso Misura Investimenti – Linea Microimprese 2025 – PR FESR 2021-2027” e riportare il Codice Unico di Progetto (CUP), generato e comunicato da Unioncamere Lombardia in fase di concessione.
Non sono ammissibili:
- le spese per l’acquisto di veicoli e di ciclomotori o motocicli per il trasporto di persone o di merci;
- le spese per l’acquisto di velocipedi (sia a propulsione esclusivamente muscolare che dotate di un motore ausiliario elettrico) e monopattini elettrici;
- le spese per l’acquisto di hardware e software generico (pc, smartphone, tablet, ecc.) se non espressamente funzionale alla realizzazione del Progetto attuativo;
- spese per acquisto di beni da concedere in noleggio a terzi o similari;
- le spese di personale interno; f. le spese in auto-fatturazione e lavori in economia;
- le spese relative ad atti notarili, registrazioni, imposte e tasse;
- le spese per la gestione ordinaria dell’attività di impresa, ad esempio: materiali di consumo e minuterie, cancelleria, scorte di materie prime, semilavorati;
- le spese per affitti di terreni, fabbricati e immobili;
- le spese di montaggio e trasporto se non inserite nella fattura di acquisto delle voci di spesa di cui al precedente comma 2 lettera da a) a f);
- le spese sostenute mediante operazioni di leasing e/o noleggio;
- le spese per l’acquisto di beni usati;
- le spese relative a opere murarie e di impiantistica;
- ogni ulteriore spesa non espressamente indicata nell’elenco delle spese considerate ammissibili;
- le fatture di importo imponibile complessivo inferiore a euro 500.
Non è possibile cumulare il contributo con altre agevolazioni riferite alle stesse spese, incluse quelle concesse in regime “de minimis”. Non è inoltre ammesso il cofinanziamento con misure generali non qualificabili come aiuti di Stato, come gli incentivi fiscali.
presentazione domanda
La domanda di contributo deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma Bandi e Servizi a partire dal 5 novembre 2025. Ogni Microimpresa richiedente può presentare una sola domanda.
Il contributo è concesso mediante una procedura valutativa, secondo l’ordine cronologico di invio al protocollo delle domande di contributo, e prevede una fase di istruttoria formale e, per le domande che la superano, una fase di valutazione tecnica. L’istruttoria si conclude con l’adozione di un provvedimento di ammissione o non ammissione delle domande, entro un termine massimo di 90 giorni solari e consecutivi che decorrono dalla data di presentazione delle domande medesime. Entro e non oltre i successivi 30 giorni solari dalla data di notifica della trasmissione del provvedimento di concessione il soggetto beneficiario dovrà accettare il contributo concesso.
La richiesta di erogazione del contributo deve essere presentata dai soggetti beneficiari entro e non oltre 12 mesi della trasmissione del provvedimento di concessione. Il contributo è erogato in un’unica soluzione a saldo, entro 80 giorni solari e consecutivi dalla trasmissione della rendicontazione.
Lo Studio è a disposizione per la verifica della spettanza dell’agevolazione e per la predisposizione e trasmissione della pratica.
Per maggiori informazioni si prega di prendere contatto con lo Studio.