In occasione della costituzione di una nuova impresa, il datore di lavoro ha l’obbligo immediato di provvedere alla valutazione dei rischi e alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), come previsto dal D.lgs.. 81/2008. Periodicamente è inoltre necessario verificare il corretto rispetto degli adempimenti normativi.
Questa circolare intende fornire una guida sintetica, riassumendo i passaggi obbligatori e invitando i datori di lavoro ad effettuare un’analisi approfondita della propria situazione o a rivolgersi a professionisti del settore. Lo Studio, qualora necessario, potrà suggerire e mettere in contatto i clienti con professionisti di riferimento.
Sommario
Check list adempimenti salute e sicurezza
Regole e obblighi per la gestione dei contratti atipici
Semplificazioni in base al computo dei lavoratori
FORMAZIONE: scheda sintetica corsi aggiornati – accordo stato-regioni 2025
Nota – Obblighi di sicurezza nei Cantieri Edili
Check list adempimenti salute e sicurezza
- Redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR); si tratta di predisporre una “fotografia” della realtà aziendale, mappando i rischi per sicurezza, salute e rischi trasversali ed è adempimento obbligatorio per ogni datore di lavoro che occupa almeno un lavoratore e richiede periodico aggiornamento in caso di modifiche nelle indicazioni in esso riportate.
- Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), previsto dall’art.17 del D.lgs. 81/2008. Si tratta della figura che coordina tutte le attività riguardanti la tutela della sicurezza in azienda e può essere individuato in un collaboratore interno all’azienda, un professionista esterno o, in alcuni casi, può coincidere con il datore di lavoro.
- Ove l’attività lavorativa comporti potenziali rischi per la salute, il datore di lavoro organizza la sorveglianza sanitaria, nominandone il responsabile, ovvero il Medico Competente (MC), in base alle previsioni degli artt.18, 25 e 41 del D.Lgs.81/2008. Il medico competente si occupa del piano di sorveglianza sanitaria, definendone prassi, scadenze, periodicità dei sopralluoghi e tipologia di visite mediche a cui sottoporre i lavoratori.
- Nomina degli addetti alle emergenze, ai sensi degli articoli 18 e 43 del D.lgs. 81/08, ovvero addetto/i antincendio e addetto/i al primo soccorso. La nomina è definita dal datore di lavoro o dall’RSPP e possono essere scelti lavoratori dipendenti o soci. Ove questi soggetti abbiano già qualifica idonea (volontari del corpo dei vigili del Fuoco o volontari di pubblica assistenza) non sarà necessario procedere con le attività formative e di addestramento, diversamente la nomina diventa effettiva dalla compiuta formazione.
- Individuazione della figura del preposto, ai sensi dell’art.19 del D.lgs. 81/2008. L’individuazione non implica obbligatoriamente la nomina.
- Definizione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), così come stabilito dall’art.47 del D.lgs. 81/2008. L’incarico è assunto da un lavoratore dipendente, che viene votato dai colleghi di lavoro per elezione; il lavoratore interessato ha facoltà di accettare o meno l’incarico ed in caso di rifiuto si potrà procedere con nuove elezioni o con l’individuazione dell’RLS territorialmente competente.
- Definire i piani di informazione, formazione e (ove previsto) addestramento così come stabilito dall’art.18 del D.lgs. 81/2008 e su quanto previsto dall’Accordo Stato-regioni 2025 che ha aggiornato e ridefinito i percorsi formativi obbligatori per il personale e le figure della sicurezza, con l’obiettivo di rendere la formazione sempre più efficace e rispondente alle esigenze attuali del mondo del lavoro.
- Se previsto dal DVR, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale, veri e propri strumenti di lavoro obbligatori che hanno una funzione protettiva contro eventuali infortuni.
- Corso primo accesso in cantiere, ossia una formazione obbligatoria per tutti i nuovi lavoratori che entrano per la prima volta in un cantiere edile.
Adempimenti e scadenze
TIPOLOGIA ADEMPIMENTO | QUANDO | Frequenza/Aggiornamento |
Documento di Valutazione del Rischio (DVR) | Entro 90 giorni dall’occupazione del primo lavoratore | Rielaborazione immediata in caso di variazioni significative |
Documento di Valutazione del Rischio Incendio ex DM 2/9/22 e predisposizione del registro manutenzioni aziendale | Sono parti integranti del DVR | Aggiornamento contestuale al DVR |
Documento di Valutazione del Rischio Stress Lavoro Correlato | ||
Valutazioni di rischio specifico (quale utilizzo del videoterminale, movimentazione dei carichi, rischio chimico per pulizia dei locali ecc) Da valutare con il consulente per la sicurezza | ||
Corso Datori di Lavoro RSPP | Alla data di occupazione del primo lavoratore | |
Corso Datori di Lavoro NON RSPP | Entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo Stato regioni pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24/05/2025 | |
Corso Lavoratori | Anteriormente o contestualmente all’assunzione, il percorso deve essere completato entro 60 giorni dalla data di assunzione | |
Corso Preposto | Alla data di nomina. Nomina sempre obbligatoria tranne che per le aziende che occupano un solo lavoratore. | |
Corso Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza RLS | Alla data di nomina. Alternativamente, nomina RLST (territoriale) | |
Corso Addetto Primo Soccorso | Alla data di nomina | Triennale |
Corso in Addetto Antincendio | Alla data di nomina | Quinquennale |
Operatori attrezzature | Abilitazione specifica (Es. carrelli, gru etc) | Quinquennale |
Nomina Medico Competente | Nominato dal datore di lavoro se, in base alla valutazione rischi, si rende necessaria una sorveglianza sanitaria continua | Aggiornamento in caso di variazioni |
Sorveglianza sanitaria | Prima dell’esposizione al rischio | Secondo quanto stabilito dal piano sanitario pianificato dal medico competente |
Regole e obblighi per la gestione dei contratti atipici
TIPOLOGIA CONTRATTUALE | DVR | FORMAZIONE E INFORMAZIONE | TUTELA INFORTUNIO | COMPUTO NR LAVORATORI PER LA SICUREZZA |
LAVORATORI A CHIAMATA | ||||
CO.CO.CO CHE OPERANO PRESSO LA SEDE | ||||
CO.CO.CO CHE OPERANO FUORI SEDE | ||||
PREST.O. | ||||
LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI | ||||
TIROCINANTI | Assimilati ai lavoratori dipendenti dall’art.3 D.lgs. 81/2008 |
Semplificazioni in base al computo dei lavoratori
Le prescrizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono strettamente correlate anche alle dimensioni dell’organico aziendale: in generale le condizioni da rispettare diventano più stringenti all’aumentare del numero di lavoratori occupati. Questo poiché, al fine di non sovraccaricare di adempimenti i datori di lavoro, il legislatore ha previsto procedure semplificate, strettamente connesse sia al numero di lavoratori impiegati sia alla tipologia di lavorazione svolta.
In base all’organico le procedure sono così standardizzate
Aziende fino a 10 lavoratori, escluse le aziende ad alto rischio di cui all’art. 31 comma 6, lettere a, b, c, d del D.lgs. 81/2008 | Aziende fino a 50 lavoratori, escluse le aziende ad alto rischio di cui all’art. 31 comma 6, lettere a, b, c, d del D.lgs. 81/2008 e le aziende che espongono lavoratori a rischi chimici amianto etc. |
calcolo base di computo dei lavoratori per la sicurezza
Nel computo del personale ogni lavoratore vale come unità, indipendentemente dalle condizioni contrattuali, ma è prevista una deroga per i lavoratori a tempo parziale e per i lavoratori somministrati: in questo caso il computo deve avvenire sulla base del numero delle ore di lavoro effettivamente prestate nell’arco di un semestre.
Sono equiparati ai lavoratori ai fini della tutela in materia di sicurezza (art. 2 D.lgs. 81/2008):
- i soci lavoratori di cooperativa o di società, anche di fatto, che prestano la loro attività per conto delle società e dell’ente stesso;
- i partecipanti a iniziative di tirocini formativi e di orientamento (quindi anche stage, percorsi di alternanza scuola/lavoro, ecc.);
- gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali (limitatamente ai periodi in cui l’allievo stesso è effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione), in poche parole gli studenti che si trovano nelle condizioni sopraindicate;
- i volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile
- infine, i lavoratori di cui al decreto legislativo del 1° dicembre 1SS7, n. 4C8, e successive modificazioni, ovvero gli addetti ai c.d. “lavori socialmente utili” o LSU.
Gli unici lavoratori non previsti dalla definizione sono coloro che sono espressamente esclusi dall’art. 2, comma 1, lett. a, del decreto legislativo n. 81/2008, ovvero gli addetti ai servizi domestici e familiari, quali colf e badanti.
FORMAZIONE: scheda sintetica corsi aggiornati – accordo stato-regioni 2025
Soggetto | Tipo di Formazione | Durata | Frequenza Aggiornamento | Contenuti Principali |
Lavoratori | Generale + Specifica | 4h + 4/8/12h | Ogni 5 anni | Concetti base, rischi specifici, prevenzione, DPI |
Preposti | Formazione aggiuntiva | 8 ore | Ogni 5 anni | Vigilanza, compiti organizzativi, gestione operativa |
Dirigenti | Formazione dedicata | 16 ore | Ogni 5 anni | Responsabilità, deleghe, cultura della sicurezza |
Datori di lavoro (non RSPP) | Obbligo formativo nuovo (dal 2025) | Min. 16 ore | Periodicità da definire | Obblighi, valutazione rischi, prevenzione, normativa |
Datori di lavoro RSPP | Moduli A-B-C (in base al rischio) | 16/32/48 ore | Ogni 5 anni (6/10/14h) | Legislazione, gestione rischi, comunicazione |
RLS | Formazione base + aggiornamento annuale | 32 ore | 4h/8h annue (in base ai dip.) | Consultazione, rappresentanza, vigilanza |
Addetti Primo Soccorso | Formazione base + aggiornamento | 12/16 ore | Ogni 3 anni (4/6h) | Tecniche d’intervento, gestione emergenze |
Addetti Antincendio | Livello 1-2-3 | 4/8/16 ore | Ogni 3 o 5 anni | Prevenzione incendi, evacuazione, estintori |
Operatori attrezzature | Abilitazione specifica | 8–16 ore | Ogni 5 anni | Uso corretto, manutenzione, rischi connessi |
Nota – Obblighi di sicurezza nei Cantieri Edili
Nei cantieri temporanei o mobili, il D.Lgs. 81/2008 (Titolo IV) e la normativa aggiornata prevedono misure specifiche per la tutela della sicurezza:
- Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC): obbligatorio quando sono presenti più imprese esecutrici;
- Nomina del Coordinatore per la Sicurezza: in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori;
- Formazione mirata e uso corretto dei DPI per tutte le figure impiegate in cantiere;
- Redazione di DVR di cantiere: distinti da quelli aziendali, in presenza di rischi specifici.
🔎 Dal 1° ottobre 2024 è inoltre entrata in vigore la patente a crediti per la sicurezza, obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri. Ogni soggetto inizia con 30 crediti e il punteggio può essere decurtato per violazioni gravi (es. infortuni, mancanza di formazione, inosservanza delle norme). La sospensione dell’attività scatta al di sotto di 15 punti. Il recupero dei crediti avviene tramite corsi di formazione certificati.