In vista delle prossime chiusure estive, riportiamo di seguito alcune indicazioni in merito alla gestione dei registratori di cassa utilizzati dagli esercenti.
Come previsto dall’ultima versione 11.1 delle “Specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri”, nel caso di interruzione dell’attività per chiusura settimanale, ferie, eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione non dovuta a malfunzionamenti tecnici, al paragrafo 2.7 è indicato che il registratore, in corrispondenza della prima trasmissione successiva alla chiusura o dell’ultima trasmissione utile, provvede a elaborare e a inviare un unico file contenente la totalità dei dati a importo “zero”, relativi al periodo per il quale l’esercente non ha eseguito la chiusura giornaliera.
A tale indicazione di carattere generale segue una precisazione: se l’interruzione dell’attività è superiore a 12 giorni, o se l’esercente non è in grado di determinarne a priori la durata, il registratore deve prevedere la possibilità di segnalare un evento di tipo “fuori servizio” con codice “608” (magazzino/periodo di inattività) per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’inizio del periodo in cui non saranno inviati i dati.
In base a quanto previsto dalle regole tecniche aggiornate, dunque, si è posto il dubbio che la suddetta “comunicazione di inattività” fosse obbligatoria e che in sua assenza potesse prospettarsi l’invio, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una richiesta di chiarimenti in merito al motivo della mancata trasmissione dei corrispettivi.
Sul tema non constano chiarimenti ufficiali da parte dell’Amministrazione finanziaria e, anche in base a quanto riportato sul sito di assistenza del portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia Entrate (“…l’evento “Fuori servizio” con codice “608” può essere utilizzato facoltativamente per comunicare … anche un lungo periodo di chiusura …”), gli esercenti che sospendono l’attività per le ferie estive non sembra siano tenuti ad effettuare né una comunicazione preventiva, né una comunicazione successiva alla chiusura per segnalare il motivo della mancata trasmissione dei corrispettivi.
Tuttavia, in caso di chiusure superiori a 12 giorni, tale segnalazione (secondo le modalità sopra indicate) potrebbe essere consigliabile considerando che, come indicato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 247/2022, lo stato “fuori servizio” del registratore telematico consente, tra l’altro, all’Amministrazione di “motivare eventuali mancate o tardive memorizzazioni e trasmissioni, totali o parziali, dei dati”.
Si ricorda infine che il cambio di stato del dispositivo può essere eseguito sia dal registratore sia dal portale Fatture e corrispettivi, nell’ambito dei servizi riservati ai gestori e agli esercenti.
Il registratore tornerà automaticamente “in servizio” con la prima trasmissione di dati utile, senza necessità di riattivazione.