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Escluso l’obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta estere

Come anticipato con la Comunicazione di Studio n. 3  “Novità 2025 – Trasferte e spese di rappresentanza solo con pagamenti tracciabili”, la Legge di Bilancio 2025, al fine di contrastare l’evasione, ha introdotto disposizioni che subordinano la deducibilità di alcune spese all’uso di strumenti di pagamento tracciabili.

Le norme introdotte, finalizzate a limitare i pagamenti in contanti, si riferiscono alle spese:

  • per trasferte del personale dipendente;
  • di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (es. taxi e noleggio con conducente);
  • di rappresentanza, inclusi gli omaggi.

Nel dettaglio, in base alle nuove norme, dal 01.01.2025 viene introdotto un generale obbligo di pagamento tracciato per tutte le spese relative a vitto, alloggio e rappresentanza, a prescindere da chi le ha sostenute (dipendente, azienda, amministratore, etc..).

Infatti, senza un pagamento tracciato (con carta di credito, di debito, bonifico bancario, app di pagamento, ecc):

  • i rimborsi di tali spese sostenute per trasferte dal lavoratore dipendente/amministratore costituiscono reddito imponibile ai fini Irpef in capo allo stesso;
  • la deduzione fiscale di tali spese non è più possibile in capo all’impresa e quindi le eventuali spese pagate in contanti non sono deducibili ai fini Ires/ Irap;

Per effetto delle modifiche apportate dal DL 84/2025 del 17.06.2025, viene previsto che l’obbligo di pagamento tracciato, ai fini della non imponibilità/deducibilità, sia richiesto solo per le spese di trasferta sostenute in Italia.

Pertanto, le spese relative alle trasferte estere (vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea come taxi o noleggio con conducente) potranno essere pagate anche in contati.