Con il D.Lgs. n. 13/2024 il Legislatore ha introdotto, a decorrere dal 2024, il Concordato Preventivo Biennale (CPB) riservato ai soggetti ISA (per le annualità 2024 e 2025) ed ai contribuenti Forfettari, per i quali l’applicazione è limitata, in via sperimentale, al 2024. Il concordato consiste in un ”accordo” con il Fisco che permette di pagare le tasse non in base agli effettivi guadagni bensì sulla base di quanto preventivato dall’Agenzia delle Entrate nel periodo di riferimento. Tale importo viene definito nell’ambito della dichiarazione dei redditi relativa al 2023 in scadenza entro il prossimo 31/10/2024, termine entro quale dovrà essere effettuata la scelta di adesione, o meno, al concordato.
Inoltre, in sede di conversione del “Decreto Omnibus” è stata introdotta, a favore dei soggetti ISA che aderiscono al CPB 2024-2025, la possibilità di effettuare la sanatoria delle annualità dal 2018 al 2022, mediante il c.d. “Ravvedimento Speciale”.
Vengono riepilogate di seguito le informazioni principali.
Sommario
Il Concordato Preventivo (CPB) in breve
Effetti dell’accettazione del CPB
Rilevanza delle basi imponibili concordate
Adempimenti fiscali, contabili e dichiarativi
Regime opzionale “Flat tax incrementale”
Determinazione acconti 2024 e 2025
Esempio valutazione risparmio contribuente forfettario
Scadenza versamento imposte da sanatoria
Il Concordato Preventivo (CPB) in breve
Il Concordato Preventivo Biennale (c.d. CPB) è un “accordo” con il Fisco che permette, per il biennio 2024 – 2025 o limitatamente per il 2024 nel caso dei soggetti Forfettari, di pagare le imposte dirette (IRPEF, IRES, IRAP) non in base agli effettivi guadagni bensì sulla base di quanto preventivato dall’Agenzia delle Entrate, favorendo così l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi.
Soggetti ammessi al CPB
Possono accedere al Concordato Preventivo:
- i contribuenti che applicano gli ISA (senza clausole di esclusione);
- gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfettario (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190).
NB. Per il primo anno di applicazione (2024), il termine di adesione alla proposta è previsto per il 31.10.2024.
Cause di esclusione dal CPB
Non possono accedere al CPB i soggetti per i quali sussiste una delle seguenti cause di esclusione:
- con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta (2023), hanno debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi superiori a € 5.000.
Tali debiti rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Possono comunque accedere al concordato i soggetti che, entro il termine di accettazione della proposta (31.10.2024), hanno estinto i predetti debiti se l’ammontare complessivo del debito residuo è inferiore a € 5.000 (compresi interessi e sanzioni).
NB. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o rateazione sino a decadenza dei relativi benefici; - omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in uno dei 3 anni precedenti a quelli di applicazione del concordato (2023 – 2022 – 2021);
- condanna per reati in materia di imposte sui redditi e IVA di cui al D.Lgs. n. 74/2000, false comunicazioni sociali ex art. 2621, C.c., riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita o autoriciclaggio ex artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter 1, C.p.c., commessi nei 3 anni precedenti a quelli di applicazione del concordato (2023 – 2022 – 2021);
- con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta (2023), conseguimento, nell’esercizio d’impresa o lavoro autonomo, di redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito d’impresa o lavoro autonomo.
Tale causa di esclusione trova applicazione, in particolare, nei confronti dei lavoratori autonomi che nel 2023 beneficiano del regime “di favore” riservato ai c.d. “impatriati”, ovvero delle imprese che nel 2023 realizzano plusvalenze in regime PEX; - adesione, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato (2024), al regime forfetario.
Quindi il CPB è precluso al contribuente in regime ordinario nel 2023 che nel 2024 ha adottato il regime forfetario; - presenza di operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero per società di persone o studi associati, modifiche della compagine sociale nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato (2024).
Con riferimento a questa fattispecie l’uscita, entrata di un socio, associato nel corso del 2024 non consente di accedere al CPB per il 2024-2025. La semplice modifica di quota tra i medesimi soci non costituisce invece una causa di esclusione; - non possono, inoltre, accedere al CPB i soggetti per i quali sussiste una causa di esclusione dagli ISA.
Ad esempio, non può accedere al CPB per il 2024 – 2025 un imprenditore individuale o società di persone o srl o lavoratore autonomo che ha iniziato l’attività nel 2023 o un soggetto c.d. “multiattività”.
Effetti dell’accettazione del CPB
In caso di accettazione della proposta il contribuente deve dichiarare gli importi concordati nella dichiarazione dei Redditi o Irap (qualora prevista) relativa ai periodi d’imposta oggetto dello stesso (2024 ovvero 2024 e 2025).
L’accettazione della proposta vincola al rispetto del concordato anche i soci o associati dei soggetti di cui agli artt. 5, 115 e 116, TUIR (società di persone, studi associati, srl trasparenti).
Il reddito concordato
Il reddito concordatario è determinato partendo dal reddito 2023 al quale vengono applicate opportune rettifiche relative a componenti atipici (plusvalenze, sopravvenienze, perdite su crediti ecc) e coefficienti specifici in base all’attività, al settore, ai punteggi ISA pregressi, etc… L’importo si determina nell’ambito del modello redditi relativo al 2023.
Rilevanza delle basi imponibili concordate
Non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, Irap, contributi previdenziali Inps, l’eventuale maggiore o minore reddito effettivo o valore della produzione netta effettiva, nei periodi di vigenza del concordato.
Un eventuale maggior reddito rispetto a quello concordato sarà pertanto ESCLUSO da imposizione, mentre un minor reddito sarà irrilevante ai fini fiscali.
Resta comunque possibile versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato.
NB. I riflessi del CPB con riferimento ai contributi previdenziali riguardano i soggetti iscritti all’Inps IVS o Inps Gestione separata. In merito alle Casse previdenziali, l’Associazione degli Enti Previdenziali Privati, nel proprio sito Internet, ha comunicato che il concordato non produce effetti in ordine agli obblighi contributivi degli iscritti alle singole Casse.
Adempimenti fiscali, contabili e dichiarativi
Nei periodi d’imposta oggetto di concordato continuano a sussistere gli adempimenti fiscali ordinari e pertanto i soggetti interessati sono tenuti:
- agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi;
- alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli ISA.
L’adesione al concordato NON produce effetti ai fini iva.
Regime opzionale “Flat tax incrementale”
L’art. 20-bis, D.Lgs. n. 13/2024 prevede (in via facoltativa) la possibilità di applicare una “flat tax incrementale“, strutturata in 3 aliquote (10%, 12% e 15%) in base al punteggio ISA ottenuto per il periodo d’imposta 2023, applicata sulla differenza tra il reddito concordato e quello dichiarato per il periodo d’imposta precedente (2023).
Aliquota applicata | Punteggio ISA |
15% | Inferiore a 6 |
12% | Pari o superiore a 6 e inferiore a 8 |
10% | Pari o superiore a 8 |
Per i contribuenti in regime Forfettario la “flat tax incrementale” è invece pari al 10% o al 3% (se contribuente “start up”) ed è applicata sulla differenza tra il reddito concordato 2024 e quello dichiarato per il 2023.
Determinazione acconti 2024 e 2025
L’acconto Irpef, Ires o Irap relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi o valore della produzione netta concordati.
Per il 2024 (primo anno di adesione al CPB):
- se l’acconto IRPEF o IRES è determinato sulla base dell’imposta relativa al 2023 (metodo storico), è dovuta una maggiorazione pari al 10% (o al 3% per i contribuenti Forfettari in regime “start up”) della differenza tra il reddito concordato e quello d’impresa / lavoro autonomo 2023, rettificato in base agli artt. 15 e 16, D.Lgs. n. 13/2024.
- se l’acconto IRAP è determinato sulla base dell’imposta relativa al 2023 (metodo storico), è dovuta una maggiorazione pari al 3% della differenza tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il 2023, rettificato in base all’art. 17, D.Lgs. n. 13/2024.
- se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al 2024 (metodo previsionale), la seconda rata dell’acconto IRAP è calcolata quale differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito / VAP concordato e quanto versato con la prima rata calcolata in base alle regole ordinarie.
Effetti derivanti dal CPB
Per i soggetti che aderiscono al CPB sono riconosciuti i seguenti benefici premiali:
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a € 70.000 annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a € 50.000 annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a € 70.000 euro annui;
- l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
- l’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Cause di cessazione dal CPB
IL CBP cessa di avere efficacia al verificarsi, in uno dei periodi di imposta nel quale è vigente, di particolari situazioni che incidono in maniera radicale sui presupposti in base ai quali era stato stipulato. Nel dettaglio:
- cessazione o modifica dell’attività (cambio ISA di riferimento);
- presenza di particolari circostanze che hanno determinato la contrazione di base imponibili in misura eccedente il 30% (es. eventi calamitosi, liquidazione, affitto azienda);
- adesione al regime forfettario;
- operazioni straordinarie e modifica compagine sociale;
- dichiarazione di ricavi superiori del 50% rispetto al limite di adesione (€7.746.853 per soggetti ISA – € 150.000 per soggetti Forfettari)
Cause di decadenza dal CPB
Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i periodi d’imposta se:
- a seguito di accertamento, per il 2024 – 2025 o per il 2023, sia rilevata l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità;
- a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi risulta una quantificazione diversa dei redditi rispetto a quelli in base ai quali è stata accettata la proposta di concordato;
- sono indicati in dichiarazione dei redditi dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;
- ricorre una causa di esclusione (come sopra identificata).
NB. In caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e contributi determinati tenendo conto del reddito o valore produzione concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.
Esempio valutazione risparmio contribuente forfettario
Per un soggetto professionista in regime Forfettario viene riportato di seguito un conteggio esemplificativo delle imposte dovute aderendo al Concordato Preventivo rispetto a quelle ordinariamente previste, ipotizzando un reddito di riferimento 2023 pari a 45.000
Senza adesione al Concordato | Con adesione al concordato | |
Reddito Proposto per concordato | 48.000 | |
Reddito effettivo 2024 | 54.600 | 54.600 |
Reddito imponibile | 54.600 | 48.000 |
Imposta ordinaria 15% | 8.190 | 6.750 |
Imposta flat tax concordato (applicata sulla differenza redd 2023/redd conrcodato) | 300 | |
Imposta totale | 8.190 | 7.050 |
Risparmio con concordato | 1.140 |
Sanatoria 2018-2022
La sanatoria in breve
In sede di conversione del “Decreto Omnibus” è stata introdotta, a favore dei soggetti ISA che aderiscono al CPB 2024-2025, la possibilità di effettuare la sanatoria delle annualità dal 2018 al 2022.
La sanatoria delle predette annualità prevede la graduale determinazione del maggior imponibile e dell’imposta richiesta per la definizione, in base al punteggio ISA, con un contestuale allungamento dei termini di decadenza dell’accertamento.
In particolare, la sanatoria:
- non spetta ai contribuenti forfetari (spetta esclusivamente ai soggetti ISA);
- richiede l’adesione alla proposta di CPB 2024 – 2025;
- può essere effettuata anche per alcune annualità a scelta del contribuente (la stessa non deve quindi riguardare tutte le annualità dal 2018 al 2022);
- ancorché denominata “ravvedimento” non richiede anche il versamento di interessi o sanzioni (previsti in caso di utilizzo del ravvedimento “ordinario”);
- viene meno in caso di decadenza dal CPB.
Costo della sanatoria
I soggetti ISA che aderiscono al CPB 2024 – 2025 possono applicare il “regime di ravvedimento speciale”, versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali calcolata su una percentuale del reddito d’impresa o lavoro autonomo dichiarato in ciascuna annualità, così determinata:
Percentuale reddito | Punteggio ISA |
5% | 10 |
10% | Pari o superiore a 8 e inferiore a 10 |
20% | Pari o superiore a 6 e inferiore a 8 |
30% | Pari o superiore a 4 e inferiore a 6 |
40% | Pari o superiore a 3 e inferiore a 4 |
50% | Inferiore a 3 |
Per il 2018, 2019 e 2022 l’imposta sostitutiva dovuta sul maggior reddito imponibile viene così individuata:
Imposta sostitutiva | ISA |
10% | Pari o superiore a 8 |
12% | Pari o superiore a 6 e inferiore a 8 |
15% | Inferiore a 6 |
NB. Per il 2020 e 2021, in considerazione dell’emergenza Covid-19, l’imposta sostitutiva è diminuita del 30%.
Inoltre, con riferimento a queste due annualità, è opportuno ricordare che erano state previste una serie di cause di esclusione dall’applicazione degli ISA. In presenza di una causa di esclusione non risulta possibile utilizzare la sanatoria per gli anni 2020 e 2021.
- L’imposta sostitutiva da versare per ciascuna annualità non può essere inferiore a € 1.000.
La sanatoria richiede anche il versamento di un’imposta sostitutiva dell’Irap (qualora dovuta), pari al 3,9%, applicata al maggior valore della produzione netta determinato con le medesime modalità sopra indicate. Per il 2020 e 2021, in considerazione dell’emergenza Covid-19, l’imposta sostitutiva è diminuita del 30% (la stessa risulta quindi pari al 2,73%).
Riassumendo, il costo della sanatoria viene determinato utilizzando direttamente le percentuali riepilogate nella seguente tabella:
Punteggio ISA | Sanatoria 2018 -2019 -2022 | Sanatoria 2020 – 2021 | ||
Costo ai fini Irpef/ Ires | Costo ai fini Irap | Costo ai fini Irpef/ Ires | Costo ai fini Irap | |
10 | 0,5% | 0,195% | 0,35% | 0,1365% |
≥ 8 – < 10 | 1% | 0,39% | 0,7% | 0,273% |
≥ 6 – < 8 | 2.4% | 0,78% | 1,68% | 0,546% |
≥ 4 – < 6 | 4,5% | 1,17% | 3,15% | 0,819% |
≥ 3 – < 4 | 6% | 1,56% | 4,2% | 1,092% |
< 3 | 7,5% | 1,95% | 5,25% | 1,365% |
Le percentuali esposte vengono applicate al reddito d’impresa o lavoro autonomo o al valore della produzione ai fini Irap, dichiarato per ciascuna annualità di riferimento oggetto di sanatoria.
NB. In mancanza di un espresso riferimento normativo, è opportuno che sia chiarito l’eventuale riflesso ai fini previdenziali (IVS, Gestione separata, Casse professionali) dei maggiori imponibili determinati come sopra.
I conteggi della sanatoria sono stati resi disponibili dal 14/10/2024 direttamente nel cassetto fiscale del contribuente.
Scadenza versamento imposte da sanatoria
Il versamento delle imposte sostitutive, come sopra determinate, va effettuato:
- in un’unica soluzione, entro il 31.03.2025, oppure
- ratealmente, in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31.03.2025.
In caso di pagamento rateale, la sanatoria, per ciascuna annualità, si perfeziona con il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una rata, diversa dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.
La sanatoria non si perfeziona se il pagamento (unica soluzione o prima rata) è successivo alla notifica di un pvc / schema di atto di accertamento ex art. 6-bis, Legge n. 212/2000, ovvero di un atto di recupero di crediti inesistenti.
Benefici della sanatoria
Effettuato il versamento dell’unica rata o regolare pagamento delle rate, per il 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, le rettifiche del reddito d’impresa o lavoro autonomo ex artt. 39, DPR n. 600/73 e in tema iva, ex art. 54, comma 2, secondo periodo, DPR n. 633/72, non possono essere effettuate, ad eccezione dei seguenti casi:
a) decadenza dal CPB ex art. 22, D.Lgs. n. 13/2024;
b) applicazione di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un Provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal D.Lgs. n. 74/2000,
c) mancato perfezionamento della sanatoria per decadenza dalla rateazione.
Nei casi previsti dalla lett. b) ed in caso di mancato pagamento di una rata, la decadenza riguarda esclusivamente l’annualità di riferimento.
NB. La norma, però, non prevede alcuna preclusione in merito ai poteri istruttori ex articoli 32 e 33 del Dpr 600/1973 e 51 e 52 del Dpr 633/1972. Quindi agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza potranno comunque richiedere al contribuente informazioni, dati contabili, libri, registri ecc.
Lo Studio prenderà contatto con ciascun Cliente, potenzialmente interessato all’applicazione del Concordato Preventivo (CPB) e/o alla Sanatoria, in modo da valutare la singola posizione.