Come anticipato con la comunicazione di Studio n. 22 del 02/07/024 “Richiesta CIN affitti brevi”, La legge n. 191 di conversione del DL n. 145/2023, con l’intento di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, ha introdotto novità riguardanti il Codice Identificativo Nazionale (CIN) previsto per:
- le unità immobiliari ad uso abitativo destinate alla locazione per fini turistici;
- gli immobili destinati alle locazioni brevi;
- le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extra alberghiere.
In particolare, il CIN:
- è assegnato in via telematica previa presentazione di una domanda da parte del locatore o soggetto titolare della struttura turistica ricettiva;
- dovrà essere:
– esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici;
– indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato;
– indicato dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e dai soggetti che gestiscono portali telematici negli annunci ovunque pubblicati e comunicati.
Ricordiamo inoltre che Con il Decreto n. 16726/24 del 06.06.2024, era stata individuata le modalità di interoperabilità tra la Banca dati nazionale delle strutture turistico-ricettive e delle unità immobiliari in locazione breve o per finalità turistiche (BDSR).
In tale contesto sono state individuate 2 fasi:
- Fase 1 ( “Pilota”), che coinvolge il Ministero, le Regioni o Province Autonome (questa fase consente ai cittadini di adeguarsi fin da subito agli obblighi correlati al CIN previsti dall’apposita disciplina);
- Fase 2 (a regime), relativa alla messa in servizio della BDSR e del portale telematico utilizzabile per l’assegnazione del CIN.
A conclusione della Fase 1 (Pilota), con uno specifico Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (n. 206 del 03.09.2024) è attestata l’entrata in funzione della BDSR e del portale telematico utilizzabile per l’assegnazione del CIN.
Entro il 02.11.2024 (60 giorni dalla pubblicazione del predetto Avviso) i titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive e i locatori delle unità immobiliari in locazione breve o per finalità turistiche devono dotarsi del CIN.
NB. Il rilascio del CIN non esonera l’interessato dall’assolvimento degli obblighi previsti dalle normative regionali, provinciali o comunali per l’esercizio dell’attività ricettiva (conseguimento del titolo abilitativo ovvero presentazione della SCIA o altra comunicazione).
La richiesta del CIN avviene effettuando l’accesso alla Banca dati nazionale delle strutture turistico-ricettive e delle unità immobiliari in locazione breve o per finalità turistiche (BDSR), tramite SPID o CIE, attraverso il seguente link:
https://bdsr.ministeroturismo.gov.it
Il CIN può essere ottenuto tramite le seguenti funzionalità disponibili nella BDSR:
- presentazione in via telematica dell’istanza, corredata da una dichiarazione sostitutiva, ex artt. 46 e 47, DPR n. 445/2000, attestante i dati catastali dell’unità immobiliare o struttura, e per i locatori, il rispetto dei predetti obblighi di sicurezza;
- integrazione dei dati mancanti relativi alla struttura, in conformità all’Allegato B del citato DM n. 16726/2024;
- comunicazione telematica alla competente Regione o Provincia Autonoma delle eventuali incongruenze nei dati presenti.
NB. Si segnala inoltre che il CIN non può essere richiesto autonomamente, ma occorre preventivamente caricare la struttura sulla banca dati territorialmente competente e solo successivamente procedere alla richiesta del codice sul portale ministeriale.
In sintesi:
– se la struttura è già stata preventivamente caricata sulla banca dati regionale, sarà possibile ottenere per tale immobile il CIN accedendo al sito predisposto dal Ministero del Turismo;
– se l’immobile non è mai stato caricato, come potrebbe accadere, ad esempio, per un alloggio che viene destinato alla locazione turistica solo da ora in avanti, occorrerà procedere al suo caricamento, prima, sulla banca regionale di competenza (da definire in ragione dell’ubicazione), e solo successivamente si potrà procedere alla richiesta del CIN sul portale ministeriale (in questa ipotesi ci si trova di fronte ad un doppio adempimento).
Ricordiamo infine che le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o per locazioni brevi devono rispettare i requisiti di sicurezza degli impianti, in linea con quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente (requisito che deve essere indicato anche nella dichiarazione da presentare per richiedere il CIN).
In linea generale è necessario dotare gli spazi dei seguenti strumenti:
- dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti;
- estintori portatili da posizionare in luoghi accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo.
Per le strutture immobiliari destinate alla locazione breve o turistica gestite in forma imprenditoriale si aggiunge l’obbligo della verifica dei requisiti di sicurezza degli impianti.
Lo Studio resta a disposizione per chiarimenti.