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Circolare n. 17/2024 – Rinnovi contrattuali: CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi – Confcommercio

Il 22 marzo 2024, tra CONFCOMMERCIO e le OO.SS. FILCAMSCGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS, è stata stipulata l’ipotesi di accordo, con successiva integrazione il 28 marzo, per il rinnovo del CCNL 30 marzo 2015 scaduto il 31 dicembre 2019.

Decorrenza: parte economica 01.04.2023 – parte normativa 01.04.2024 

Sommario

Una Tantum contrattuale: Erogazioni previste

Aumenti Retributivi: Adeguamento in 6 tranche

Criteri di assorbibilità

Congedo parentale: Preavviso al datore di lavoro

Congedi a Lavoratrici inserite in percorsi di protezione per violenza di genere

Contratti a Tempo determinato: causali

Contratto a termine stagionale

Clausole elastiche: lavoratori a tempo parziale

Assistenza sanitaria e Enti bilaterali

Controversie di lavoro

Validità, rinnovo e scadenza

Una Tantum contrattuale: Erogazioni previste

Ai lavoratori in forza al 22 marzo 2024, a copertura del periodo tra la scadenza del precedente CCNL e la sottoscrizione del nuovo spetta una somma a titolo di una tantum pari a 350,00 euro lordi per il IV livello d’inquadramento da riparametrare sugli altri livelli, da erogarsi in 2 tranche di pari importo come riepilogato nella seguente tabella:

LivelloLuglio 2024Luglio 2025
Q303,81303,81
I273,67273,67
II236,73236,73
III202,34202,34
IV175,00175,00
V158,11158,11
VI141,95141,95
VII121,53121,53

L’importo è determinato in proporzione alla durata del rapporto, alle modifiche intercorse e all’effettivo servizio prestato nel periodo dal 1° gennaio 2022 – 31 marzo 2023 (sarà proporzionalmente ridotto in caso di assenze o aspettative non retribuite, periodi di lavoro a tempo parziale, sospensioni e/o riduzioni dell’orario di lavoro concordate con accordo sindacale, ovvero in caso di assunzione/cessazione nel corso del periodo di riferimento della stessa, ai fini della maturazione si considererà un mese intero la frazione superiore o uguale a 15 giorni e per il calcolo pro quota si dovrà tener conto di eventuali modifiche del livello di inquadramento o trasformazione da part time a full time e viceversa ecc.).

L'”una tantum” spetta anche ai lavoratori cessati prima delle decorrenze ordinarie di erogazione, qualora alla data del 22 marzo 2024 fossero in forza. In tal caso, evidentemente, l'”una tantum” dovrà essere erogata con le competenze di fine rapporto (in unica soluzione se la cessazione del rapporto avviene prima di luglio 2024).

Agli apprendisti in forza al 22 marzo 2024, l ’importo di “una tantum” sarà erogato in misura riproporzionata in base al trattamento economico previsto dal CCNL 30 luglio 2019, con le medesime decorrenze previste per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Trattandosi di un importo riferito ad annualità precedenti quella corrente, l’una tantum potrà essere assoggettata al regime di tassazione separata, ex art. 17 TUIR.

Aumenti Retributivi: Adeguamento in 6 tranche

Le Parti hanno convenuto un aumento retributivo a regime pari a 240,00 euro per il IV livello, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali, da corrispondersi in 6 tranche:

Livello1° aprile 2023 *1° aprile 20241° marzo 20251° novembre 20251° novembre 20261° febbraio 2027
Q 52,08121,5352,0860,7660,7669,44
I 46,92109,4746,9254,7454,7462,56
II 40,5894,6940,5847,3547,3554,11
III 34,6980,9434,6940,4740,4746,25
IV 30,0070,0030,0035,0035,0040,00
V 27,1063,2427,1031,6231,6236,14
VI24,3356,7824,3328,3928,3932,44
VII 20,8348,6120,8324,3124,3127,78
 
Operatori di vendita*
I 28,3266,0828,3233,0433,0437,76
II 23,7855,4823,7827,7427,7431,70
(*) Trattasi dell’acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali concordato con Protocollo straordinario del 12 dicembre 2022.

Criteri di assorbibilità

Viene precisato che gli aumenti che non siano “di merito” e a titolo di scatti di anzianità, possono essere assorbiti, solo se l’assorbimento sia stato previsto da un accordo sindacale oppure da atto unilaterale, purché espressamente stabilito all’atto della concessione ed erogati dal 1° gennaio 2022 a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali.

Riepilogando, gli aumenti contrattuali per ritenersi assorbibili sono soggetti a una duplice condizione:

  • essere specificamente riconosciuti a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali;
  • essere erogati a decorrere dal 1° gennaio 2022.

L’Accordo integrativo 28 marzo 2024 inoltre precisa che l’acconto su futuri aumenti contrattuali (AFAC) concesso a decorrere dal 1° aprile 2023, nonché gli importi una tantum (Protocollo straordinario 12 dicembre 2022) erogati a gennaio e marzo 2023non possono essere assorbiti dai successivi aumenti retributivi stabiliti dall’Accordo 22 marzo 2024, erogati da aprile 2024 a febbraio 2027, né tantomeno dall'”una tantum” prevista dal medesimo accordo.

Congedo parentale: Preavviso al datore di lavoro

Viene ridotto a 5 giorni il preavviso scritto che ciascun genitore è tenuto a dare al datore di lavoro per esercitare il diritto al congedo parentale (in precedenza, 15 giorni).

Congedi a Lavoratrici inserite in percorsi di protezione per violenza di genere

Le lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere (debitamente certificato), hanno diritto (con un preavviso noninferiore a 7 giorni) ad assentarsi fino ad un massimo di 90 giorni lavorativi, da usufruire su base oraria (metà dell’orario giornaliero del mese precedente) o giornaliera, nell’arco temporale di tre anni.

Durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L’indennità a carico dell’INPS viene anticipata dal datore e conguagliata, secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità.

In presenza delle condizioni di legge è ammessa la proroga del congedo per ulteriori 90 giorni con diritto al pagamento di un’indennità pari al 100% della retribuzione corrente.

Il periodo di congedo è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, delle mensilità aggiuntive e del trattamento di fine rapporto.

La lavoratrice ha diritto:

  • alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (e viceversa);
  • al trasferimento presso altra sede lavorativa, anche in diverso comune. L’azienda si impegna a trasferire la lavoratrice entro 7 giorni dalla richiesta;
  • a essere esonerata dall’effettuazione di turni disagiati per un periodo di un anno dal termine del percorso di protezione.

Contratti a Tempo determinato: causali

Ferma restando la previgente disciplina dei rapporti a tempo determinato, che non viene modificata dall’accordo in esame, recependo la delega di cui all’art. 19, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2015, il rinnovo declina le causali per le quali è legittima l’apposizione del termine al contratto individuale di lavoro.

Le causali, che vanno specificatamente dettagliate nel contratto individuale, sono le seguenti:

  • Saldi: lavoratori assunti nei periodi interessati dai saldi relativi alle vendite di fine stagione, sia invernali che estive, come da specifica regolamentazione regionale;
  • Fiere: lavoratori assunti nei periodi interessati dallo svolgimento di fiere individuate dal calendario fieristico nazionale e internazionale compresi tra sette giorni precedenti e sette giorni successivi la fiera;
  • Festività natalizie: lavoratori assunti durante le festività natalizie, nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 gennaio;
  • Festività pasquali: lavoratori assunti durante le festività pasquali, nel periodo compreso tra quindici giorni precedenti e quindici giorni successivi al giorno di Pasqua;
  • Riduzione impatto ambientale: lavoratori assunti con specifiche professionalità e impiegati direttamente nei processi organizzativi e/o produttivi che abbiano l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale dei processi medesimi;
  • Terziario avanzato: lavoratori assunti con specifiche mansioni di progettazione, di realizzazione e di assistenza e vendita di prodotti innovativi, anche digitali, nell’ambito del terziario avanzato;
  • Digitalizzazione: lavoratori assunti con specifiche professionalità per lo sviluppo di metodologie e di nuove competenze in ambito digitale;
  • Nuove aperture: lavoratori assunti per aperture di nuova unità produttiva/operativa e ristrutturazioni nel periodo massimo di 24 mesi a far data dal giorno della nuova apertura di unità produttiva/operativa o nel periodo massimo di 24 mesi nella fase di ristrutturazione di unità produttiva/operativa, intesa come espansione della superficie di vendita o apertura di nuovi reparti. Si evidenzia che la casistica ricomprende altresì i processi di ristrutturazione – oltre alle nuove aperture di unità produttive ed operative – intendendo come tali, a titolo meramente esemplificativo, anche la diversificazione o l’espansione dei servizi offerti da un’impresa.
  • Incremento temporaneo: lavoratori assunti per progetti o incarichi temporanei di durata superiore ai 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi continuativi, per una durata massima di 24 mesi.

Per quanto riguarda le nuove aperture, saranno esclusi dai limiti percentuali solamente i rapporti di lavoro instaurati nei primi 12 mesi dalla nuova apertura.

Resta fermo che, per la fase di inizio/avvio di nuove attività, continua a trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 76 del CCNL, secondo la quale i contratti a tempo determinato stipulati dalle aziende in relazione alla fase di avvio di nuove attività saranno di durata limitata al periodo di tempo necessario per la messa a regime dell’organizzazione aziendale e comunque non eccedente i dodici mesi, che possono essere elevati sino a ventiquattro dalla contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale.

Le suddette causali potranno essere legittimamente apposte ai contratti di durata superiore ai 12 e non eccedenti i 24 per proroghe o rinnovi di contratti oltre i 12 mesi o per il rinnovo di un contratto (indipendentemente dalla durata) e dovranno essere dettagliate per giustificarne le ragioni in rapporto alla durata, per evitare il rischio contenzioso.

Sono utilizzabili da tutte le imprese applicanti il CCNL, senza alcuna distinzione tra settori produttivi.

Per effetto delle vigenti disposizioni, dal 1° aprile 2024, non sarà più possibile apporre le causali a livello individuale per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, previste fino al 31 dicembre 2024.

L’accordo delega la contrattazione di secondo livello a:

  • individuare ulteriori causali;
  • concordare percorsi di stabilizzazione dei lavoratori assunti con contratto a termine;
  • valutare se sia possibile aumentare l’orario di lavoro dei lavoratori a tempo parziale, nelle ipotesi sopra indicate;
  • individuare manifestazioni, fiere o eventi rilevanti a livello territoriale tali da giustificare l’assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato.

Contratto a termine stagionale

Ai fini delle assunzioni stagionali, l’individuazione delle località a prevalente vocazione turistica con attività e relativi periodi, sono definite negli accordi delle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti.

Clausole elastiche: lavoratori a tempo parziale

Sostituito il termine clausole flessibili con “clausole elastiche” per adeguamento alla normativa vigente.

Ai fini dell’apposizione della clausola elastica nel contratto individuale di lavoro a tempo parziale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, lindennità da riconoscere al lavoratore aumenta da 120 a 155 euro annui non cumulabili, da corrispondere in quote mensili.

Qualora le parti abbiano convenuto la corresponsione di tale indennità, resta ferma la maggiorazione del 35% relativa alle eventuali ore richieste oltre l’orario di lavoro concordato in regime di clausola elastica.

Assistenza sanitaria e Enti bilaterali

Cassa Assistenza Sanitaria Operai e Impiegati – Fondo EST:

  • dal 1° aprile 2025 il contributo obbligatorio sarà aumentato di 3,00 euro/mese a carico del datore di lavoro.

Cassa Assistenza Sanitaria Quadri – QUAS:

  • dal 1° gennaio 2025 il contributo obbligatorio sarà aumentato di 20,00 euro/anno a carico del datore di lavoro;
  • dal 1° gennaio 2026 il contributo sarà aumentato di ulteriori 20,00 euro/anno a carico del datore di lavoro.

Enti bilaterali Territoriali:

Viene precisato che il contributo a finanziamento degli enti bilaterali territoriali, dovuto nella misura dello 0,10% a carico dell’azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore, calcolati su paga base e contingenza, è dovuto per quattordici mensilità.

Parimenti, anche l’elemento distinto della retribuzione (0,30% di paga base e contingenza), dovuto ai lavoratori dalle aziende che omettono la contribuzione all’ente bilaterale, spetta ai lavoratori per quattordici mensilità.

Controversie di lavoro

Nell’ambito delle procedure per risolvere le controversie di lavoro, viene precisato che gli incontri conciliativi possonoessere svolti, con il consenso delle parti, anche in modalità da remoto/ telematiche, senza venir meno l’efficacia ai sensi degli artt. 2113 del Codice civile e 410-411 del Codice di procedura civile.

Validità, rinnovo e scadenza

Il CCNL, in virtù dell’accordo di rinnovo del 22 marzo 2024, è valido dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2027 per quanto riguarda la parte economica.

Le modifiche alla parte normativa entrano in vigore il 1° aprile 2024, ad eccezione delle decorrenze particolari previste per singoli istituti.

Inoltre, per allineare la norma con i tempi di rinnovo del CCNL è stato stabilito che, se il contratto non viene disdetto entro 6 mesi dalla scadenza (invece di 3 come prima), si intenderà automaticamente rinnovato.

È stata introdotta l’indennità di vacanza contrattuale da riconoscere ai lavoratori in caso di carenza contrattuale, dopo un periodo di sei mesi dalla data di scadenza del CCNL (non prima del 1° ottobre 2027).

In tal caso, ai lavoratori verrà riconosciuto un importo pari al 30% dell’IPCA (indice prezzi al consumo armonizzato), sui minimi retributivi vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza, del dato di inflazione previsionale dell’anno corrente, come comunicato da Istat.

Negli anni successivi, al protrarsi della suddetta situazione, verranno riconosciuti annualmente i nuovi importi, considerando altresì l’eventuale scostamento avvenuto tra dato previsionale e realizzato nell’ultimo comunicato Istat. L’importo potrà essere assorbito, fino a concorrenza, esclusivamente da somme concesse in acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali, successivamente alla data del 31 marzo 2027.