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Circolare n. 15/2024 – Bonus casa 2024: sconti disponibili per ristrutturare

Nella presente circolare riepiloghiamo le misure e i bonus disponibili nel 2024 per ristrutturare casa.   

Sommario

Bonus ristrutturazioni

In breve

Soggetti beneficiari

Spese ammesse

Bonus risparmio energetico (Ecobonus)

In breve

Soggetti beneficiari

Spese ammesse

Bonus barriere architettoniche

In breve

Soggetti beneficiari

Spese ammesse

Sisma bonus

In breve

Soggetti beneficiari

Spese ammesse

Bonus mobili

In breve

Soggetti beneficiari

Spese ammesse

Bonus Verde

Bonus ristrutturazioni

In breve

La detrazione per il recupero del patrimonio edilizio abitativo esistente, disciplinata dall’Art. 16-bis del DPR 917/86 (Testo Unico Imposte sui Redditi), rappresenta il primo bonus fiscale concernente il mondo dell’edilizia.

Per le spese effettuate fino al 31.12.2024 è prevista una detrazione Irpef pari al 50%, da ripartire in 10 quote annuali, fino al limite massimo di spesa pari a 96.000 euro (iva inclusa), per ciascuna unità immobiliare.

NB. Salvo proroghe, dal 01.01.2025 la detrazione Irpef tornerà nella misura ordinaria del 36%, con il limite di spesa pari a 48.000 euro.

Soggetti beneficiari

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef).

L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali o personali di godimento sugli immobili abitativi oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese.

Nel dettaglio:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • locatari o comodatari dell’immobile;
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
  • soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Hanno diritto alla detrazione purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture anche:

  • il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • il componente dell’unione civile (la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili);
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

Spese ammesse

La detrazione spetta per il recupero del solo patrimonio edilizio abitativo esistente, essendone escluse le nuove costruzioni.

La detrazione spetta per i lavori sulle singole unità immobiliari per interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia):

  • manutenzione straordinaria;
  • restauro e risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia.

NB. Gli interventi devono essere effettuati su immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.

L’agevolazione spetta anche per interventi su immobili non residenziali, purché al momento dell’inizio dei lavori nelle abilitazioni amministrative sia indicato che al termine dell’intervento l’unità immobiliare diverrà residenziale.

Per gli immobili adibiti promiscuamente allo svolgimento dell’attività imprenditoriale, o professionale, la detrazione viene riconosciuta per la metà. 

Non sono ammessi al beneficio fiscale delle detrazioni gli interventi di manutenzione ordinaria (spettanti solo per i lavori condominiali), a meno che non facciano parte di un intervento più vasto di ristrutturazione.

A titolo esemplificativo, sono agevolabili le spese per il rifacimento di sanitari, pavimentazione, sostituzione di infissi, tavolati, caldaia, costruzione di scale interne, apertura nuove porte e finestre, ecc. purché compresi in un più ampio intervento come sopra qualificato.

Bonus risparmio energetico (Ecobonus)

In breve

L’agevolazione fiscale per la riqualificazione energetica degli edifici consiste nel riconoscimento di una detrazione Irpef o Ires generalmente al 65%, mentre per altri casi nella misura del 50%, da ripartire in 10 quote annuali, delle spese volte ad aumentare il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

Soggetti beneficiari

Possono usufruire dell’agevolazione tutti i contribuenti che possiedono (o detengono ad altro titolo, quali gli inquilini) l’immobile oggetto di intervento.

Sono quindi agevolati i seguenti soggetti:

  • persone fisiche, inclusi gli esercenti arti e professioni;
  • conseguono redditi di impresa (ditte individuali, soci di società di persone o Srl trasparenti, società di capitali);
  • enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • soci delle società semplici e delle associazioni tra professionisti;
  • condòmini (per gli interventi sulle parti comuni condominiali).

Sono inclusi anche i familiari conviventi con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento: coniuge, componente dell’unione civile, convivente more uxorio, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado e dal convivente more uxorio.

Spese ammesse

Al fine di usufruire delle detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici (articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63), le spese devono essere sostenute per interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale e destinazione d’uso.

Vi rientrano quelle sostenute per le seguenti finalità:

  • riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
  • miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni, pavimenti – finestre, comprensive di infissi);
  • installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

NB. Il contribuente deve altresì trasmettere all’ENEA entro 90 giorni dalla ultimazione dei lavori le informazioni sugli interventi effettuati alla conclusione degli stessi con le predette finalità, pena la perdita dell’agevolazione.

Bonus barriere architettoniche

In breve

Il bonus eliminazione barriere architettoniche spetta per i lavori effettuati dal 01.01.2022 al 31.12.2025, su edifici già esistenti.

Si tratta di una detrazione da ripartire in 5 quote annuali di pari importo.

Il bonus è pari al 75% delle spese sostenute fino a un importo massimo variabile, da 30.000 a 50.000 euro, a seconda dell’edificio su cui sono eseguiti i lavori.

Soggetti beneficiari

Possono fruire del bonus barriere architettoniche:

  • le persone fisiche, inclusi esercenti arti e professioni;
  • i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali);
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • le associazioni tra professionisti;
  • le società semplici;

che possiedono o detengono l’immobile in base ad un titolo idoneo al momento di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente al loro inizio.

NB. Rientrano nella disciplina agevolata i lavori effettuati su edifici già esistenti composti da unità immobiliari di qualunque categoria catastale.

Spese ammesse

Sono agevolabili gli interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, in edifici già esistenti, limitatamente a:

  • scale;
  • rampe (per la sostituzione di gradini);
  • ascensori e montacarichi;
  • servoscala;
  • piattaforme elevatrici;

nel rispetto dei requisiti previsti dal decreto del Ministero dei Lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236  (prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche).

La detrazione non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità della persona con disabilità.

NB. Per il 2024, le spese per la sostituzione di finiture come pavimenti, porte, finestre e infissi esterni sono escluse dal bonus barriere architettoniche.

Sisma bonus

In breve

L’agevolazione è riconosciuta ai contribuenti che eseguono interventi per l’adozione di misure antisismiche sugli edifici. Sono concesse detrazioni più elevate quando alla realizzazione degli interventi consegua una riduzione del rischio sismico.

Per le spese sostenute fino al 31.12.2024 spetta una detrazione del 50%, che va calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo.

La detrazione è più elevata (70% o 80%) quando dalla realizzazione degli interventi si ottiene una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi e quando i lavori sono stati realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali (75% o 85%).

Soggetti beneficiari

L’agevolazione è rivolta sia ai contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) sia ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires).

Spese ammesse

Sono ammesse le spese sostenute per gli interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per le attività produttive, situati sia nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) sia nelle zone sismiche a minor rischio (zona sismica 3), individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

Bonus mobili

In breve

Il bonus mobili è una detrazione Irpef per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione pari al 50%, da ripartire in 10 anni, va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per l’anno 2024, comprensivo delle eventuali spese di trasporto e montaggio, e deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Soggetti beneficiari

La detrazione legata al bonus mobili riguarda i contribuenti, persone fisiche, titolari di redditi imponibili Irpef che hanno iniziato attività di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 16-bis del TUIR.

Spese ammesse

Può beneficiare della detrazione chi acquista entro il 31.12.2024 mobili ed elettrodomestici nuovi (di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori) e ha realizzato interventi di ristrutturazione edilizia a partire dal 1.1.2023.

Il limite massimo di spesa, pari a 5.000 euro per il 2024, riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione.

NB. Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.

Bonus Verde

Il bonus verde è una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per i seguenti interventi:

  • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La manutenzione non spetta, invece, per le spese sostenute per:

  • la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo nei termini sopra indicati;
  • i lavori in economia.

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.

Può beneficiare della detrazione chi possiede o detiene, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile oggetto degli interventi e che ha sostenuto le relative spese.

NB. Salvo proroghe, dal 01.01.2025 questa detrazione non sarà più presente.