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Circolare n. 14/2024 – Enasarco: aggiornamento 2024                            

Sommario

Contributi anno 2024

Massimali e minimali anno 2024

Agevolazioni contributive per giovani agenti

Termini di versamento contributi enasarco

Comunicazione provvigioni e obblighi del preponente

Contributi anno 2024

Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 è stata confermata la contribuzione Enasarco dell’anno precedente. La percentuale contributiva previdenziale per l’attività di agenzia in forma individuale e/o di società di persone rimane quindi fissata nella misura totale del 17%, di cui il 8,5% a carico dell’agente ed il restante 8,5% a carico della preponente.

Rimane altrettanto invariata la misura della contribuzione Enasarco relativa agli agenti operanti in forma di società di capitali.

Massimali e minimali anno 2024

AGENTE PLURIMANDATARIO INDIVIDUALE O SOCIETÀ DI PERSONE:

  • massimale provvigionale annuo per ciascun preponente € 29.818,00;
  • minimale contributivo annuo per ciascun preponente € 502,00 (€ 125,50 trimestrali);
  • massimale contributivo annuo per ciascun preponente €  5.069,06 di cui € 2.534,53 a carico agente.

AGENTE MONOMANDATARIO INDIVIDUALE O SOCIETÀ DI PERSONE:

  • massimale provvigionale annuo per ciascun preponente € 44.727,00;
  • minimale contributivo annuo per ciascun preponente € 1.002,00 (€ 250,50 trimestrali);
  • massimale contributivo annuo per ciascun preponente € 7.603,59, di cui € 3.801,79 a carico agente.

Con riferimento agli agenti operanti in forma di società di capitali, la casa mandante determina il contributo ENASARCO dovuto applicando una aliquota ENASARCO differenziata per scaglioni provvigionali, come riportato nella tabella di seguito. Non è previsto né minimale contributivo né massimale provvigionale.

Scaglioni provvigionaliAliquota contributiva 2024Quota preponenteQuota agente
Fino a 13.000.000 euro4%3%1%
Da 13.000.001 euro a 20.000.000 euro2%1,50%0,50%
Da 20.000.001 euro a 26.000.000 euro1%0,75%0,25%
Da 26.000.001 euro0,50%0,30%0,20%

Agevolazioni contributive per giovani agenti

A favore degli agenti operanti in forma individuale e iscritti per la prima volta all’ENASARCO nel triennio 2021-2023 o, essendo già stati iscritti, venga conferito loro almeno un nuovo incarico di agenzia purché, alla data di conferimento del nuovo incarico, i precedenti siano cessati da oltre 3 anni (per le nuove iscrizioni / nuovi incarichi dal 2024 l’agevolazione non è prevista) è riservato un regime contributivo agevolato.

L’agevolazione è concessa per tutti gli incarichi conferiti all’agente nei 3 anni consecutivi a decorrere dalla data di prima iscrizione/ data di conferimento del nuovo incarico per la ripresa dell’attività a condizione che l’agente abbia un’età pari o inferiore a 30 anni alla data di conferimento di ciascun incarico.

Per ciascun rapporto, l’agevolazione è concessa per un massimo di 3 anni consecutivi a decorrere dalla data di conferimento del nuovo incarico per la ripresa dell’attività. In particolare, in caso di iscrizione/ ripresa attività nel 2023 l’aliquota contributiva:

  • per il 2023 è ridotta di 6 punti percentuali (l’aliquota applicata è quindi dell’11%);
  • per il 2024 è ridotta di 8 punti percentuali (l’aliquota applicata è quindi del 9%);
  • per il 2025 è ridotta di 10 punti percentuali (l’aliquota applicata è quindi del 7%).

Il minimale contributivo per ciascun anno agevolato è ridotto al 50% (per il 2024 è quindi pari a € 251 in caso di agente plurimandatario e a € 501 in caso di agente monomandatario).

Termini di versamento contributi Enasarco

Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre, oppure entro il primo giorno lavorativo qualora il 20 ricadesse in un giorno non lavorativo. In particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al 2024, le scadenze sono le seguenti:

TrimestreScadenza di versamento
1° trimestre (gennaio-febbraio-marzo 2024)20 maggio 2024
2° trimestre (aprile-maggio-giugno 2024)20 agosto 2024
3° trimestre (luglio-agosto-settembre 2024)20 novembre 2024
4° trimestre (ottobre-novembre-dicembre 2024)20 febbraio 2025

Comunicazione provvigioni e obblighi del preponente

Ricordiamo, infine, l’obbligo del preponente, a partire dal 2015, di comunicare per ciascun agente l’ammontare di tutte le provvigioni maturate, anche nel caso di superamento dei massimali. La violazione dell’obbligo di comunicazione comporta una sanzione di euro 250,00 per ciascun agente per cui si verifica l’inadempienza.