Dall’01.01.2024, per fornire alle autorità fiscali dei singoli stati UE gli strumenti utili per individuare eventuali frodi iva nell’e-commerce, vengono introdotti nuovi obblighi a carico dei cd. “prestatori di servizi di pagamento”, consistenti nella conservazione e successiva comunicazione all’Agenzia Entrate dei dati dei pagamenti transfrontalieri (cioè se il pagatore è localizzato in uno stato UE e il beneficiario è localizzato in altro stato UE o extra UE).
È inoltre previsto l’obbligo da parte dei gestori delle piattaforme online di comunicare alla stessa Agenzia Entrate i dati delle vendite di beni/ prestazioni di servizi realizzati attraverso siti internet o app.
Quindi, dal 2024, al fine di individuare eventuali frodi iva, i soggetti operanti nel settore dell’e-commerce saranno oggetto di un’attività di comunicazione dati tra le autorità fiscali, da parte dei:
- prestatori di servizi di pagamento;
- gestori di piattaforme online.
Nel dettaglio:
1. con riferimento ai prestatori di servizi di pagamento, l’obbligo di conservare la documentazione riportante le informazioni relative ai beneficiari dei pagamenti transfrontalieri è applicabile soltanto se, nel corso di un trimestre, un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di pagamento corrispondenti a più di 25 pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario.
2. I gestori di piattaforme digitali devono comunicare una serie di dati, in relazione a ciascun venditore che ha venduto beni o prestato servizi attraverso la piattaforma.
NB. Non devono essere comunicati i dati dei “piccoli inserzionisti” per i quali il gestore della piattaforma abbia facilitato meno di 30 attività mediante la vendita di beni e l’importo totale del relativo corrispettivo accreditato non sia superiore a 2.000 euro durante l’anno.
Si invitano i soggetti operanti nel settore dell’e-commerce, che si avvalgono di piattaforme digitali per la vendita occasionale di beni o per la prestazione di servizi, a verificare attentamente la propria posizione.