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Circolare n. 2/2024 – Novità Finanziaria 2024 – Professionisti e Imprese

È stata pubblicata sulla G.U. n. 303 del 30.12.2023 la Finanziaria 2024 (Legge n. 213/2023). Si riepilogano di seguito i punti di interesse per imprese e professionisti. A seguire verranno fornite, in apposita circolare, le novità riguardanti i soggetti privati.

Sommario

Welfare aziendale – commi 16 e 17

Imposta sostitutiva premi produttività – Comma 18

Abolizione aliquota ridotta 5% per alcuni beni – comma 45

Aliquota iva ridotta 10% pellet – comma 46

Rivalutazione terreni e partecipazioni – Commi 52 e 53

Esenzione Imu e immobili enti non commerciali – comma 71

Delibere Imu 2023 pubblicate entro il 15.01.24 – commi 72 e 73

Cessione beni a turisti extra-ue senza iva – comma 77

Rottamazione del magazzino – commi 78-85

Eliminazione di esistenze iniziali

Iscrizione di esistenze iniziali

Versamento somme dovute

Effetti della regolarizzazione

Ritenuta bonifici spese recupero patrimonio edilizio e riqualificazione energetica – comma 88

Ritenuta alla fonte agenti di assicurazione – commi 89 e 90

IVIE e IVAFE – comma 91

Assicurazione rischi catastrofici – commi 101-111

ISCRO a regime dal 2024 – commi 142-155

Esclusione titoli di stato dall’ISEE – commi 183-185

Rifinanziamento Sabatini-ter – comma 256

Estensione bonus carburante autotrasportatori beni c/terzi alle spese di luglio 2022 – commi 296 e 297

Welfare aziendale – commi 16 e 17        

È confermato che per il 2024 non concorre a formare il reddito, entro il limite complessivo di € 1.000 (rispetto al limite ordinario di € 258,53):

  • il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
  • le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica / gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa

NB. Il predetto limite è aumentato a € 2.000 (per il 2023 il limite era fissato a € 3.000) per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico (per l’operatività dell’aumento del limite a € 2.000 è necessario che il lavoratore dipendente dichiari al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli).

Imposta sostitutiva premi produttività – Comma 18

È confermata per il 2024 la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, nel limite di € 3.000 (€ 4.000se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro con riferimento alle somme erogate in forza di contratti di secondo livello sottoscritti fino al 24.4.2017).

NB. Tale previsione riguarda i titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato non superiore, nell’anno precedente quello di percezione, a € 80.000.

Abolizione aliquota ridotta 5% per alcuni beni – comma 45

Intervenendo sulla Tabella A, Parte II-bis, DPR n. 633/72 nella quale sono elencati i beni soggetti all’aliquota IVA ridotta del 5%, è confermata la soppressione dell’aliquota iva ridotta del 5% per:

  • Latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00); pannolini per bambini.

NB. Tali prodotti sono ora soggetti all’aliquota iva del 10%.

  • Seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

NB. Tali prodotti sono ora soggetti all’aliquota iva del 22%.

  • Prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell’igiene femminile coppette mestruali.          
    NB. Tali prodotti sono ora soggetti all’aliquota iva del 10%.

Aliquota iva ridotta 10% pellet – comma 46

È stata estesa ai mesi di gennaio e febbraio 2024 la riduzione dal 22% al 10% dell’aliquota IVA applicabile al pellet.

Rivalutazione terreni e partecipazioni – Commi 52 e 53

È confermata la riproposizione della rideterminazione del costo d’acquisto di:

  • terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
  • partecipazioni (anche possedute a titolo di proprietà o usufrutto), anche negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

I terreni o partecipazioni devono essere posseduti alla data dell’1.1.2024, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2024 il termine entro il quale provvedere:

  • alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
  • al versamento dell’imposta sostitutiva pari al 16% (unica soluzione o prima rata di massimo 3 rate annuali di pari importo). In caso di versamento rateale, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.

Esenzione Imu e immobili enti non commerciali – comma 71

L’art. 1, comma 759, lett. g), della Finanziaria 2020, dispone che sono esenti IMU gli immobili posseduti e utilizzati dagli Enti non commerciali di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 504/92 destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella lett. i), ossia attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.

Ora, è stato disposto che la lett. g) si interpreta nel senso che:

  • gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a uno dei predetti Enti di cui all’art. 73, comma 1, lett. c), TUIR funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente (a condizione che il comodatario svolga nell’immobile esclusivamente le attività con modalità non commerciale);
  • gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui al citato art. 7, comma 1, lett. i) anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse

Delibere Imu 2023 pubblicate entro il 15.01.24 – commi 72 e 73

È stato previsto che, in deroga all’ordinario termine di approvazione e pubblicazione delle delibere e regolamenti IMU di cui all’art. 13, comma 15-ter, DL n. 201/2011, soltanto per il 2023, i predetti atti si considerano tempestivamente pubblicati e pertanto applicabili per il 2023 anche se inseriti nel portale del Federalismo fiscale entro il 30.11.2023 e pubblicati sul portale stesso entro il 15.1.2024.

Qualora dall’IMU calcolata sulla base dei nuovi atti pubblicati entro il 15.1.2024 e quella versata entro il 18.12.2023 in base alle delibere / regolamenti allora vigenti risulti:

  • una differenza a debito, l’importo dovuto va versato, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 29.2.2024;
  • una differenza a credito, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.

Cessione beni a turisti extra-ue senza iva – comma 77

La disciplina IVA relativa alle cessioni di beni effettuate nei confronti di turisti extraUE “privati” contenuta nell’art. 38-quater, DPR n. 633/72 dispone che detti soggetti possono acquistare beni in Italia senza applicazione dell’IVA ovvero con diritto di chiedere il rimborso dell’IVA assolta, a condizione che:

  • il turista sia un soggetto “privato” domiciliato o residente in uno Stato extraUE;
  • i beni acquistati siano destinati all’uso personale o familiare;
  • i beni siano trasportati fuori dall’UE entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Nella formulazione vigente, il citato art. 38-quater dispone che quanto sopra trova applicazione con riferimento agli acquisti di importo complessivo superiore a € 154,94 (IVA compresa).

Ora, è confermata la riduzione a € 70 del predetto limite.

NB. Le disposizioni in esame sono applicabili alle cessioni poste in essere dall’1.2.2024.

Rottamazione del magazzino – commi 78-85

È stata proposta la cd. “Rottamazione del magazzino”, ossia l’adeguamento delle esistenze iniziali.

Sono interessati alla disposizione in esame gli esercenti attività d’impresa che ai fini della redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali.

Possono essere oggetto di “adeguamento” le esistenze iniziali di prodotti finiti, merci, materie prime e sussidiarie, semilavorati (ex art. 92, TUIR) relative al periodo d’imposta in corso al 30.9.2023 (trattasi, in generale, delle esistenze iniziali all’1.1.2023). Non sono interessate dalla regolarizzazione in esame le esistenze iniziali relative alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (di cui all’art. 93, TUIR).

La rottamazione del magazzino può essere effettuata tramite le seguenti modalità:

  1. eliminazione delle esistenze iniziali.

In merito, in occasione della precedente analoga disposizione, nella Circolare 1.6.2000, n. 115/E il Ministero delle Finanze ha chiarito che l’eliminazione può essere totale ovvero parziale (comportando di fatto, in tale ultimo caso, una riduzione delle esistenze iniziali);     

  • iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse.

NB. L’adeguamento va richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 (Modello Redditi2024).

Eliminazione di esistenze iniziali

La sopravvalutazione del magazzino è correlata, solitamente, a comportamenti volti a far emergere un utile fittizio ovvero ad occultare vendite non contabilizzate. In tal caso si procede all’eliminazione di quantità e valori superiori a quelli effettivi.

La regolarizzazione prevede il versamento:

  • dell’IVA determinata in base all’aliquota media 2023, applicata sul valore eliminato, corretto da un coefficiente di maggiorazione stabilito con apposito Decreto;
  • dell’imposta sostitutiva ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e dell’IRAP, in misura pari al 18%, applicata alla differenza tra l’ammontare calcolato ai fini IVA e il valore delle esistenze iniziali eliminato.

Iscrizione di esistenze iniziali

L’adeguamento delle esistenze iniziali comporta l’aumento delle quantità di beni presenti a fin esercizio 2022 e non contabilizzati tra le rimanenze finali del 2022.

Non è consentita l’iscrizione di valori precedentemente sottostimati in quanto configurerebbe una mera rivalutazione.

In tal caso ai fini della regolarizzazione è richiesto il versamento dell’imposta sostitutiva del 18% sul valore iscritto. Non è dovuto alcun importo ai fini IVA.

Versamento somme dovute

Quanto dovuto a titolo di IVA e imposta sostitutiva va versato in 2 rate di pari importo. Nel dettaglio:

  • 1^ rata: entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2023;
  • 2^ rata: entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta 2024.

NB. L’imposta sostitutiva dovuta è indeducibile ai fini IRPEF, IRES, IRAP.

Effetti della regolarizzazione

L’adeguamento del magazzino non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere.

I nuovi valori:

  • sono riconosciuti, a decorrere dal 2023, ai fini sia civilistici che fiscali;
  • non possono essere tenuti in considerazione dall’Amministrazione finanziaria ai fini dell’accertamento relativo a periodi d’imposta precedenti il 2023.

Ritenuta bonifici spese recupero patrimonio edilizio e riqualificazione energetica – comma 88

È confermato l’aumento dall’8% all’11% della ritenuta che banche o Poste sono tenute ad operare all’atto dell’accreditamento dei bonifici relativi a spese per le quali l’ordinante intende beneficiar della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o risparmio energetico.

Detto aumento opera a decorrere dall’1.3.2024.

Ritenuta alla fonte agenti di assicurazione – commi 89 e 90

È confermata la soppressione dell’esenzione dall’applicazione della ritenuta a titolo d’acconto per le provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

Quindi, anche per tali provvigioni, dall’1.4.2024, è applicabile la ritenuta a titolo d’acconto del 23% sulla base imponibile pari al 50%.

IVIE e IVAFE – comma 91

È confermato l’aumento dallo 0,76% all’1,06% dell’aliquota relativa all’IVIE.

È inoltre confermata la fissazione nella misura del 4‰ annuo del valore effettivo dei prodotti finanziari dell’aliquota relativa all’IVAFE qualora gli stessi siano detenuti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato individuati dal DM 4.5.99

Assicurazione rischi catastrofici – commi 101-111

È confermato l’obbligo per le imprese, con sede legale in Italia o sede legale all’estero con stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro Imprese, di stipulare entro il 31.12.2024 contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’art. 2424, comma 1, C.c. Sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali), cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni.

NB. Del mancato rispetto del predetto obbligo si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.

ISCRO a regime dal 2024 – commi 142-155

È confermato il riconoscimento a regime dal 2024 dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo ex art. 53, comma 1, TUIR. In particolare, i predetti soggetti devono rispettare i seguenti requisiti:

  • non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  • non essere beneficiari di Assegno di inclusione di cui al DL n. 48/2023.
  • aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;
  • aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a € 12.000, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT rispetto all’anno precedente;
  • essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  • essere titolari di partita IVA attiva da almeno 3 anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

Per usufruire dell’indennità in esame il lavoratore deve presentare all’INPS, in via telematica, entro il 31.10 di ciascun anno di fruizione un’apposita domanda.

L’indennità in esame è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati nei 2 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda. La stessa è erogata per 6 mensilità, non comporta accredito di contribuzione figurativa e non può superare € 800 mensili ed essere inferiore a € 250 mensili.

Esclusione titoli di stato dall’ISEE – commi 183-185

È confermato che nella determinazione dell’ISEE è prevista, fino al valore complessivo di € 50.000, l’esclusione:

  • dei titoli di Stato di cui all’art. 3, DPR n. 398/2003;
  • dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

Tale esclusione non è però immediatamente operativa: con messaggio n.165 del 12 gennaio 2024, l’INPS ha evidenziato che l’entrata in vigore della disposizione è subordinata all’approvazione delle modifiche del regolamento ISEE.

Rifinanziamento Sabatini-ter – comma 256

È confermato, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, il rifinanziamento di € 100 milioni per il 2024 a favore della c.d. “Sabatini-ter”.

Estensione bonus carburante autotrasportatori beni c/terzi alle spese di luglio 2022 – commi 296 e 297

In sede di approvazione è stata prevista l’estensione alle spese sostenute nel mese di luglio 2022 del contributo di cui all’art. 14, comma 1, lett. a), terzo periodo, DL n. 144/2022, c.d. “Decreto Aiuti ter” (nel limite massimo di € 20 milioni), riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima del 12% della spesa sostenuta a favore delle imprese:

  • esercenti l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t;
  • iscritte nell’Albo autotrasportatori di beni per c/terzi.

Il bonus in esame:

  • è utilizzabile in compensazione F24;
  • è tassato ai fini Irpef, Ires e Irap;
  • non è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi.