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Circolare n. 29/2023 – Nuova comunicazione titolari effettivi al Registro Imprese

In seguito alla pubblicazione del Decreto del MIMIT del 29 settembre 2023 sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023, diventa operativo il nuovo obbligo di comunicazione dei Titolari Effettivi al nuovo registro istituito presso le Camere di Commercio. Dalla data di pubblicazione in G.U. del provvedimento, decorre il termine di 60 giorni per effettuare le comunicazioni dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del Decreto 55/2022. Di conseguenza, l’invio dei dati dovrà essere effettuato entro l’11.12.2023.

Si riportano di seguito le informazioni principali

Sommario

Soggetti obbligati alla comunicazione

Titolare effettivo: come identificarlo e quali informazioni comunicare

Titolare effettivo di società

Titolare effettivo di persone giuridiche private

Titolare effettivo di trust e istituti giuridici affini

Modalità di invio della comunicazione

Termine per l’invio della comunicazione

Variazione e conferma dei dati dei titolari effettivi

Sanzioni

Consultazione del registro dei titolari effettivi

Soggetti obbligati alla comunicazione

Sono tenuti all’obbligo di comunicare i dati del Titolare Effettivo i seguenti soggetti:

  • SRL (ordinarie, semplificate, startup innovative, ecc), le SPA e le SAPA;
  • Società cooperative;
  • persone giuridiche private (Associazioni, Fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche);
  • trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini al trust (enti e istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi).

NB. Il nuovo adempimento NON riguarda le Società di Persone, le Ditte Individuali e i Professionisti.

Titolare effettivo: come identificarlo e quali informazioni comunicare

Nell’ambito delle disposizioni in materia di antiriciclaggio, l’art. 21 del Dlgs n. 231/2007 prevede che:

  • le imprese dotate di personalità giuridica iscritte al Registro Imprese (Srl, Spa, Cooperative, ecc);
  • le persone giuridiche private (fondazioni e associazioni riconosciute);

devono comunicare al Registro Imprese le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per i quali è istituita un’apposita Sezione Autonoma.

Sono oggetto di comunicazione anche i trust e gli istituti giuridici affini ai trust, per i quali è istituita un’apposta Sezione Speciale.

Per Titolare Effettivo, secondo la normativa antiriciclaggio, si intende la persona fisica che realizza un’operazione o un’attività e, nel caso di entità giuridica, chi, come persona fisica, la possiede o la controlla ovvero ne risulta beneficiaria.

I dati da comunicare per ciascun soggetto sono previsti dall’art. 4 del D.Lgs. 55/2022, si tratta quindi dei dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche individuate come Titolare Effettivo ai sensi della normativa antiriciclaggio, oltre ad altre informazioni aggiuntive.

Di seguito si riportano le caratteristiche e le modalità attraverso le quali viene identificata la figura del Titolare Effettivo, in base alla diversa tipologia di ente.

Titolare effettivo di società

La normativa del DM 11 marzo 2022 numero 55 ha inserito alcune novità riguardanti l’individuazione della figura del titolare effettivo. Il sistema utilizzato resta quello c.d. “a cascata”.

Ciò significa che nel momento in cui l’utilizzo di un parametro non permette di definire la persona fisica responsabile, si passerà a quello successivo, seguendo il seguente ordine:

  1. criterio del proprietario;
  2. individuazione della figura di controllo;
  3. criterio residuale.

In base al primo criterio vengono considerati titolari effettivi quei soggetti che possiedono una partecipazione superiore al 25% del capitale societario.

Si distingue tra:

  • Proprietà diretta, in caso di titolarità di una partecipazione > al 25% del capitale, detenuta da una persona fisica;
  • Proprietà indiretta, in caso di titolarità di una percentuale di partecipazione > al 25% del capitale, posseduto per il tramite di società controllate, fiduciarie, interposta persona.

Nel caso in cui il primo criterio non determini risultati utili si passerà al secondo, con l’obiettivo di individuare la figura di controllo, in base: 

  • alla maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
  • ai voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
  • all’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.

Qualora non sia comunque ancora possibile identificare l’effettivo titolare, si applicherà il criterio residuale. In questo caso il titolare effettivo verrà identificato  come la persona fisica (o persone fisiche) titolare di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.

Titolare effettivo di persone giuridiche private

Il Titolare Effettivo coincide con la persona fisica (o le persone fisiche) che ricopre almeno uno dei seguenti ruoli:

  • fondatore, se in vita;
  • beneficiario;
  • titolare di funzioni di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

In aggiunta è necessario indicare il codice fiscale dell’ente e, anche nel caso di eventuali successive variazioni, la denominazione dell’ente, la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa, oltre all’indirizzo PEC.

Titolare effettivo di trust e istituti giuridici affini

Il Titolare Effettivo è la persona fisica che ricopre uno dei seguenti ruoli:

  • costituente;
  • fiduciario;
  • guardiano;
  • beneficiario;
  • soggetto che controlla il Trust o i beni conferiti nel Trust con proprietà diretta o indiretta o altri mezzi.

In aggiunta è necessario indicare il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni, la denominazione del trust o dell’istituto giuridico affine, la data, il luogo e gli estremi dell’atto di costituzione.

In un Trust o istituto giuridico affine al trust possono essere identificati anche più di un Titolare Effettivo.

Modalità di invio della comunicazione

La comunicazione dei titolari effettivi dovrà essere inviata esclusivamente in via telematica alla competente CCIAA (anche tramite intermediari autorizzati) con istanza firmata digitalmente:

  • da almeno un amministratore dell’impresa;
  • dal fondatore o soggetti con rappresentanza e amministrazione delle persone giuridiche private;
  • dal fiduciario, in caso di trust.

La comunicazione può essere trasmessa utilizzando l’applicativo DIRE (disponibile sul sito Internet del Registro Imprese) oppure un’altra soluzione di mercato.

L’accesso a questi strumenti sarà subordinato:

  • alla sottoscrizione di un contratto con il servizio Telemaco;
  • al possesso di firma digitale;
  • al possesso di una PEC a cui saranno inviate le comunicazione della Camera di Commercio.

NB. La pratica di comunicazione della titolarità effettiva, firmata digitalmente dall’obbligato, deve essere  trasmessa da un soggetto abilitato all’invio telematico, che potrà essere l’obbligato stesso, oppure un intermediario abilitato (es. lo Studio).

In sintesi, gli step operativi da seguire sono i seguenti:

  • sottoscrivere un contratto con il servizio Telemaco;
  • accedere al servizio DIRE delle Camere di Commercio (CCIAA) o ad altri servizi alternativi;
  • selezionare la voce pratica Titolare Effettivo (Modello TE);
  • compilare i relativi campi del modulo telematico, indicando l’impresa e il soggetto che dichiara i dati del Titolare Effettivo;
  • inviare la documentazione previa sottoscrizione digitale del modello.

Termine per l’invio della comunicazione

L’invio della documentazione per le società, gli enti e i trust già esistenti deve avvenire entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento, ossia dal 9 ottobre 2023.

Quindi, la comunicazione deve essere trasmessa al Registro Imprese entro e non oltre l’11 dicembre 2023.

Per i soggetti costituiti in data successiva all’entrata in vigore del decreto (dal 10.10.2023 in poi), la scadenza per l’invio dei dati dei rispettivi titolari effettivi deve avvenire entro 30 giorni:

  • dall’iscrizione nel Registro (per imprese dotate di personalità giuridica e persone giuridiche private);
  • dalla costituzione (per i trust o istituti giuridici affini).

Variazione e conferma dei dati dei titolari effettivi

Le variazioni dei dati o informazioni sulla titolarità effettiva devono essere comunicate entro 30 giorni dal compimento dell’atto che dà luogo alla variazione.

Inoltre, è prevista la conferma annuale dei dati della titolarità effettiva. In particolare, la conferma va comunicata entro 12 mesi:

  • dalla prima comunicazione dei dati della titolarità effettiva;
  • dall’ultima comunicazione di variazione o conferma.

NB. Per le imprese dotate di personalità giuridica, la conferma può essere presentata contestualmente al deposito del bilancio e allegata alla pratica di deposito del bilancio presso il Registro Imprese.

Come precisato dal DM n. 55/2022, la comunicazione, variazione, conferma dei dati o informazioni relativa al titolare effettivo, è assoggettata ai diritti di segreteria pari a € 30, istituiti dal MiMiT.

Sanzioni

Alla CCIAA è attribuito il potere di accertamento o contestazione della violazione dell’obbligo di comunicazione dei dati e informazioni sulla titolarità effettiva e di irrogazione della relativa sanzione, compresa tra € 103 e € 1.032, ai sensi dell’art. 2630 C.C..

Se la comunicazione è effettuata nei 30 giorni successivi alla scadenza, la sanzione è ridotta a 1/3.

Nel caso in cui la società sia dotata di collegio sindacale, o di sindaco unico, qualora gli amministratori non provvedano, anche i sindaci sono passibili di sanzione.

Consultazione del registro dei titolari effettivi

ll Registro dei Titolari Effettivi è stato istituito presso le CCIAA e si compone di due specifiche sezioni, accessibili solo per via telematica, contenenti i dati e le informazioni dei titolari effettivi:

  • Sezione Autonomi: vengono iscritte le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private;
  • Sezione Speciale: vengono iscritti i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini.

Gli artt. 5, 6 e 7, DM n. 55/2022 disciplinano le modalità di accesso ai dati e informazioni contenuti nel Registro da parte delle Autorità e soggetti obbligati di cui all’art. 3, D.Lgs. n. 231/2007 e di terzi soggetti.

La consultazione dei dati e delle informazioni presenti nella Sezione Autonoma e Speciale è disponibile per:

  • determinate autorità espressamente individuate (guardia di finanza, MEF, UIF, DIA, ecc);
  • soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio (commercialisti, banche, consulenti del lavoro, ecc);
  • soggetti terzi.