SeAv.completo.FUTURA
  1. Casa
  2. /
  3. News
  4. /
  5. Tutte
  6. /
  7. Circolare n. 26/2023 –...

Circolare n. 26/2023 – Esenzione fino a 3.000 euro per erogazione fringe benefit 2023 ai titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati, con figli fiscalmente a carico

L’articolo 40 del Decreto-legge n. 48 del 4/05/2023 (Decreto Lavoro) convertito con modificazioni, dalla Legge n. 85 del 3/07/2023 prevede l’innalzamento a 3.000 euro, per il solo periodo d’imposta 2023, del limite di esenzione per i beni e i servizi ceduti ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, limitatamente ai soggetti con figli fiscalmente a carico, che dichiarino di averne diritto.

Di seguito i dettagli della disposizione.

Sommario

Benefits e limite di esenzione

Beneficiari dell’agevolazione

Adempimenti a carico del lavoratore

Adempimenti a carico del datore di lavoro

Bonus carburante 2023: 200 euro esclusi dal limite dei 3.000 euro

Fac-simile dichiarazione – diritto all’esenzione di 3.000 euro

Fac-simile dichiarazione – utenze domestiche

Benefits e limite di esenzione

Il decreto Legge n. 176 del 18/11/2022 (Decreto Aiuti-Quater) aveva innalzato lo scorso anno il limite di detassazione fiscale e contributivo dei fringe benefit a favore dei lavoratori dipendenti, portando il limite di esenzione ordinario previsto dall’articolo 51, comma 3, del Tuir di 258,23 euro a 3.000,00 euro per il solo anno d’imposta 2022.

Con il Decreto Lavoro, in vigore dal 5 maggio 2023, il beneficio viene elevato a 3.000 euro annui anche per l’anno d’imposta 2023 a condizione che il lavoratore dipendente dichiari di averne diritto, autocertificando la presenza dei figli fiscalmente a carico con l’indicazione dei rispettivi codici fiscali.

Per il 2023, con riguardo ai fringe benefits, trova dunque applicazione un doppio binario per la quantificazione del reddito di lavoro dipendente ai fini sia fiscali che previdenziali.

Nello specifico, per i lavoratori dipendenti:

  • senza figli a carico, è confermata la soglia di esenzione ordinaria di euro 258,23 per i beni ceduti e i servizi prestati (sono escluse le erogazioni in denaro);
  • con figli a carico, è stabilita la soglia di euro 3.000, con la possibilità di includervi anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche relative al servizio idrico, all’energia elettrica e al gas naturale.

I fringe benefits, intesi come beni e servizi nonché, per il 2023, le somme erogate o rimborsate ai lavoratori, per il pagamento delle utenze domestiche in relazione ai lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, beneficiano dei limiti di esenzione sopra indicati anche se sono corrisposti dal datore di lavoro ad personam (e, dunque, non alla generalità o a categorie omogenee di lavoratori).

Fringe benefits più comunemente riconosciuti ai dipendenti, a titolo esemplificativo:

  • buoni acquisto;
  • auto ad uso promiscuo;
  • alloggio concesso in locazione / in uso o in comodato;
  • polizze assicurative extra professionali;
  • generi in natura prodotti dall’azienda;
  • pacco natalizio ecc.

Con riferimento alle somme erogate o rimborsate ai lavoratori, per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, si ricorda che:

  • le utenze devono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese;
  • la giustificazione di spesa può essere rappresentata anche da più fatture ed è valida anche se la stessa è intestata a una persona diversa dal lavoratore dipendente, purché sia intestata al coniuge o ai familiari indicati nell’art. 12 del TUIR o, in caso di riaddebito analitico, al locatore;
  • con riguardo alla documentazione che giustifica la spesa sostenuta per le utenze e l’entità del rimborso effettuato dal datore di lavoro, il datore di lavoro ha due alternative: acquisire e conservare la documentazione originale in copia ovvero acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (vedi fac-simile in calce) , con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio, il numero e l’intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo), la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento.

Al fine di evitare che si fruisca più volte di un beneficio in relazione alle medesime spese, l’Agenzia precisa che non possono essere considerate ai fini della nuova agevolazione di cui all’articolo 40 del Decreto Lavoro le somme pagate per le utenze dal lavoratore dipendente nel 2023 che si riferiscono a consumi di competenza del 2022 – già rimborsate o per le quali siano già state erogate le somme dal datore di lavoro.

NB. Per i rimborsi effettuati nel corso del 2023, il lavoratore interessato dovrà consegnare una dichiarazione attestante che le fatture per le quali riceve il rimborso non siano già state oggetto di medesima richiesta presso altro datore di lavoro.

Il limite di esenzione di euro 3.000 rileva sia ai fini fiscali che previdenziali. Al superamento del suddetto limite, l’intero valore dei beni e servizi concorre alla formazione del reddito imponibile (sia fiscale che previdenziale).

Beneficiari dell’agevolazione

Con la circolare 23E del 1° agosto 2023 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il regime agevolato si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente nonché ai titolari di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, includendo di conseguenza tra i potenziali beneficiari collaboratori e amministratori che ricevono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Adempimenti a carico del lavoratore

Per espressa indicazione del comma 3 dell’art.40 del Decreto lavoro, l’applicazione della misura agevolativa è subordinata “alla dichiarazione del lavoratore dipendente di avervi diritto”.

Ne consegue che il lavoratore, per ottenere l’esenzione fino a 3.000 euro, dovrà verificare di averne diritto e consegnare la dichiarazione al datore di lavoro, elencando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico.

In mancanza della dichiarazione del lavoratore dipendente l’agevolazione non è applicabile.

Sono considerati fiscalmente a carico i figli (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati) di età:

  • NON superiore a 24 anni e con reddito complessivo annuo non eccedente 4.000,00 euro;
  • superiore a 24 anni e con reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro.

L’agevolazione è riconosciuta in misura intera per ogni genitore, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi.

L’agevolazione spetta anche nel caso in cui il lavoratore non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico, poiché per gli stessi percepisce l’assegno unico e universale.

Qualora i genitori si siano accordati per attribuire l’intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera c), del TUIR, la nuova agevolazione spetterà comunque ad entrambi, in quanto il figlio è considerato fiscalmente a carico sia dell’uno sia dell’altro genitore.

A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate con la circolare 23E del 1° agosto 2023, specifica che, la condizione di figlio fiscalmente a carico si riferisce al periodo d’imposta 2023, di conseguenza dovrà essere verificata al 31 dicembre 2023

Nell’eventualità di una variazione della condizione, il lavoratore è tenuto a informare il datore di lavoro che dovrà recuperare il beneficio non spettante dagli emolumenti corrisposti nei periodi di pagata successivi a quello nel quale è resa la comunicazione, e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, nel caso di cessazione dello stesso nel corso del 2023.

Adempimenti a carico del datore di lavoro

Il datore di lavoro dovrà applicare l’agevolazione a seguito dell’acquisizione della dichiarazione del dipendente sulla base delle informazioni contenute, avendo cura di conservare la stessa dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

Il datore di lavoro in accordo con quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 1, art. 40 del Decreto Lavoro, dovrà inoltre procedere all’invio di un’informativa alla Rappresentanza sindacale unitaria (RSU), laddove presente.

A riguardo l’Agenzia conferma la previsione secondo la quale, in presenza delle RSU, il beneficio va riconosciuto dal sostituto d’imposta dopo l’effettuazione dell’informativa, tuttavia, riguardando l’intero periodo d’imposta 2023, lo stesso può essere riconosciuto “anche prima che si provveda alla suddetta informativa, a condizione che la stessa avvenga entro la chiusura del medesimo periodo d’imposta.”

Bonus carburante 2023: 200 euro esclusi dal limite dei 3.000 euro

L’erogazione del bonus carburante riproposta dall’art. 1, c.1 del Decreto-legge n.5 del 14/01/2023 (Decreto Trasparenza) per l’anno 2023, rappresenta ancora un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, ma diversamente da quanto previsto per il 2022, l’esenzione di 200 euro è limitata ai fini fiscali. Di conseguenza l’erogazione del bonus carburante nel limite di 200 euro sarà oggetto di prelievo contributivo.

Fac-simile dichiarazione – diritto all’esenzione di 3.000 euro

DICHIARAZIONE WELFARE AZIENDALE (ART. 40 D.L. N. 48/2023)

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________

Nato a _______________________________________il ____________________C.F.  __________________________

Dipendente dell’Azienda ____________________________________________________________________________

Consapevole che l’art. 40 del D.L. n. 48/2023 ha previsto che, limitatamente al periodo d’imposta 2023, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico (1), compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale,

DICHIARA

di aver diritto all’applicazione del limite di cui all’art. 40 del D.L. n. 48/2023;

Elenco codici fiscali dei figli che danno titolo a quanto sopra:

  • ______________________________________________
  • ______________________________________________
  • ______________________________________________
  • ______________________________________________
  • ______________________________________________

di non aver più diritto all’applicazione del limite di cui all’art. 40 del D.L. n. 48/2023:

Il/La Sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

(1) Sono da considerare a carico i figli che non abbiano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, superiore a euro 4.000 per i figli di età non superiore a 24 anni e superiore a euro 2.840,51 per i figli con età maggiore di 24 anni (art. 12, comma 2 del TUIR).

Informativa sul trattamento dei dati personali

(Regolamento UE n. 2016/679)

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____________________        Il/La Dichiarante _____________________________________________________

Fac-simile dichiarazione – utenze domestiche

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER UTENZE DOMESTICHE

DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE

(ai sensi dell’art. 12 D.L. 09.08.2022 n. 115 convertito con modificazioni, dalla L. 21.09.2022 n. 142)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il / la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________

nato/a il __________________________ a ___________________________________________________ (_________)

residente a _________________ in Via / Piazza _______________________________________________ n. _________

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA

Con riferimento all’immobile ad uso abitativo sito in ______________________________________________________

Via / Piazza _______________________________________________________________________________________

posseduto / detenuto da me medesimo / dal coniuge / da altro familiare a titolo di _____________________________

di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle seguenti utenze domestiche e che le fatture in elenco non sono state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale:

Fattura n°Data fatturaEmittente e tipologia utenzaIntestazione  ImportoData pagamentoModalità pagamento
       
       
       

Data _____________________         Il/La Dichiarante _____________________________________________________