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Proroga scadenza pagamenti del 30.06.2023

Con il comunicato stampa n. 98 del 14.06.2023 il MEF annuncia che una prossima disposizione normativa prorogherà i versamenti fiscali con scadenza 30 giugno 2023 per i c.d. “soggetti ISA”.

SOGGETTI INTERESSATI:

I soggetti interessati sono i professionisti e le imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), inclusi i contribuenti che:

  • presentano cause di esclusione dagli ISA;
  • applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;
  • si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, cd. Contribuenti minimi;
  • partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA

Si segnala che la proroga dei versamenti NON si applica alle persone fisiche private (non titolari di p.iva), per le quali il versamento deve essere effettuato:

  • entro il 30.06.2023, senza alcuna maggiorazione;
  • entro il 31.07.2023, con la maggiorazione dello 0,40%.

La proroga NON può essere applicata inoltre ai soggetti non interessati dagli ISA (es. imprese con ricavi > 5.164.569 €).

VERSAMENTI PROROGATI:

Vengono prorogati i termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, in scadenza al 30 giugno 2023, come segue:

entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione;

entro il 31 luglio 2023 (il 30 è una domenica), applicando una maggiorazione dello 0,40%.

Nel dettaglio, i versamenti oggetto di proroga sono i seguenti:

  • saldo 2022 e I acconto 2023 Irpef, Ires e Irap;
  • saldo 2022 addizionale regionale Irpef;
  • saldo 2022 e I acconto 2023 addizionale comunale Irpef;
  • saldo 2022 e I acconto 2023 cedolare secca sulle locazioni
  • saldo 2022 e I acconto 2023 imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti forfettari e dai c.d. contribuenti minimi;
  • saldo 2022 e I acconto 2023 Ivie e Ivafe;
  • saldo 2022 e I acconto 2023 contributi Inps per i titolari di p.iva (professionisti iscritti alla gestione separata e artigiani e commercianti iscritti alla gestione IVS) e per i soci di società di capitali e di persone;
  • diritto CCIAA 2023;
  • imposta sostitutiva rivalutazione beni d’impresa;
  • acconto del 20% per i redditi a tassazione separata;
  • Iva dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.

NB. La nuova data del 20 luglio si riflette anche sull’individuazione delle scadenze per i soggetti che intendono effettuare i versamenti in forma rateale: la scadenza della seconda rata è fissata al 21 agosto, la terza al 18 settembre, la quarta al 16 ottobre e la quinta al 16 novembre. Il numero massimo di rate è quindi pari a cinque, in luogo delle sei “ordinarie”.

In caso di inizio della rateizzazione al 31.07.2023 (con la maggiorazione dello 0,40%) non risultano modificati i termini e il numero delle rate.