Dimissioni volontarie soggette a convalida o “protette”
Dimissioni durante il periodo di prova
Dimissioni del lavoratore padre fruitore del congedo parentale – novità
Dimissioni “protette” e obbligo di convalida dell’ispettorato del lavoro
Procedura di convalida delle dimissioni
dimissioni del lavoratore padre a tempo indeterminato non in prova
dimissioni della lavoratrice madre a tempo indeterminato non in prova
Indicazioni generali
Come noto da marzo 2016 le dimissioni volontarie o per risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono effettuate in modalità esclusivamente telematiche.
Il lavoratore potrà scegliere tra due opzioni:
- https://servizi.lavoro.gov.it (o App scaricabile dallo stesso indirizzo), a cui è possibile accedere tramite SPID o CIE.
- Rivolgersi a un soggetto abilitato (patronato, organizzazione sindacale ecc.) che avrà il compito di compilare i dati e inviarli al Ministero del Lavoro.
Il lavoratore ha la possibilità di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale entro i 7 giorni successivi alla comunicazione.
ESCLUSIONI
La procedura telematica per la comunicazione (o revoca) delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali non si applica per:
- le dimissioni/risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri soggetti alla convalida presso la DTL competente;
- il recesso durante il periodo di prova (art. 2096 c.c.);
- i rapporti di lavoro domestico;
- i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;
- le dimissioni/risoluzioni consensuali intervenute in sedi conciliatrici (transazioni e conciliazioni in materia di lavoro, rimessa interamente alla volontà delle parti, per agevolare la definizione delle controversie di lavoro)
Di seguito vengono analizzate le diverse tipologie di dimissioni.
Dimissioni con preavviso
Rientrano in questa categoria le dimissioni volontarie a cui il lavoratore può ricorrere per cessare il rapporto di lavoro in atto a fronte di nuove e più interessanti offerte professionali nel rispetto del periodo di preavviso.
Dimissioni per giusta causa
Le dimissioni per giusta causa o senza preavviso possono essere presentate a fronte di un grave inadempimento contrattuale del datore di lavoro e comporta il diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva del preavviso. La giusta causa va provata dal lavoratore e con le dimissioni per giusta causa scatta il diritto del lavoratore alla NASpI e l’obbligo del datore di lavoro di versare il ticket di licenziamento.
Dimissioni volontarie soggette a convalida o “protette”
Sono protette o più correttamente soggette a convalida presso l’ITL competente, individuato in base al luogo di lavoro o di residenza del lavoratore o della lavoratrice interessati, le dimissioni rassegnate:
- dalla lavoratrice madredurante il periodo di gravidanza;
- dalla lavoratrice o dal lavoratore nei primi 3 anni di vita del bambino ovvero nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento;
- dalla lavoratrice dal giorno della richiesta di pubblicazione del matrimonio ad un anno dopo la celebrazione delle nozze;
- della lavoratrice domestica durante il periodo di gravidanza e per il periodo di maternità previsto dal CCNL.
Dimissioni durante il periodo di prova
Durante il periodo di prova si applica il principio della libera recedibilità. Il datore di lavoro e il lavoratore possono pertanto recedere liberamente dal rapporto di lavoro e senza obbligo di preavviso, dandone comunicazione per iscritto.
Dimissioni del lavoratore padre fruitore del congedo parentale – novità
Il decreto conciliazione vita-lavoro (D.lgs. 105/2022) ha reso strutturale il diritto al congedo di paternità obbligatorio per tutti i lavoratori dipendenti, fruibile dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, per un periodo pari a dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore. Tale diritto si aggiunge a quello del congedo di paternità alternativo già previsto dal D.lgs. 151/2001 rispetto al quale il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
Per la durata del congedo di paternità obbligatorio o alternativo e sino al compimento di un anno di età del bambino, il licenziamento intimato al lavoratore padre è nullo (c.7, art. 54 D.lgs. n. 151/2001, modificato dal c.1, art. 2, lett.r del D.lgs. n. 105/2022 dal 13 agosto 2022).
Durante questo lasso di tempo, come già previsto per la lavoratrice madre***, in caso di dimissioni volontarie in periodo protetto:
- il lavoratore NON è tenuto al rispetto del preavviso;
- il lavoratore potrà beneficiare dell’indennità sostitutiva del preavviso;
- il lavoratore ha diritto a percepire il trattamento di disoccupazione NASpI (qualora ricorrano tutti gli altri requisiti previsti dalla legge);
- il datore di lavoro è tenuto al versamento del contributo di licenziamento.
Diversamente, qualora il lavoratore padre non abbia beneficiato del congedo in parola, ha diritto unicamente all’esonero dal preavviso.
*** Per la lavoratrice domestica, quanto sopra riportato è applicabile esclusivamente per il periodo di gravidanza o maternità obbligatoria, mentre al padre lavoratore spettano le medesime tutele solo in caso di morte o grave infermità della madre, ovvero di affidamento esclusivo del bambino e nelle ipotesi di adozione o affidamento. Il datore di lavoro privato non è tenuto al versamento del contributo di licenziamento.
La legge prevede alcune fattispecie di deroga all’applicabilità del divieto di licenziamento nel periodo protetto, in caso di:
- colpa grave della lavoratrice/lavoratore legittimante la cessazione del rapporto di lavoro;
- cessazione dell’attività dell’azienda provata in cui la lavoratrice/lavoratore sono stati assunti;
- rapporto di lavoro risolto per scadenza del termine di durata;
- mancato superamento del periodo di prova
Al di fuori di questi casi, la risoluzione del rapporto di lavoro nel periodo protetto, deve considerarsi nulla ad ogni effetto di legge, con contestuale comminazione della sanzione amministrativa da euro 1.032,91 ad euro 2.582,28.
Dimissioni “protette” e obbligo di convalida dell’ispettorato del lavoro
La comunicazione in modalità telematica NON si applica alle dimissioni “protette”, la cui efficacia è subordinata alla “preventiva” convalida da parte dell’ITL competente per territorio.
La convalida è il provvedimento dell’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL) che rende efficaci le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro presentate al datore di lavoro da lavoratrici madri/lavoratori padri durante i primi tre anni di vita del figlio e ha il fine di verificare la genuinità della decisione della lavoratrice o del lavoratore di lasciare il posto di lavoro, che non sia cioè frutto di condizionamento del datore di lavoro.
- NON sono tenuti a convalidare le proprie dimissioni, sebbene in periodo protetto, i lavoratori o le lavoratici durante il periodo di prova.
È opportuno ricordare che devono essere convalidate dall’INL competente per territorio:
- le dimissioni della lavoratrice domestica in gravidanza o in maternità obbligatoria;
- la risoluzione consensuale del rapporto o le dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza e dal giorno della richiesta di pubblicazione del matrimonio fino ad un anno dopo la celebrazione delle nozze;
- la risoluzione consensuale del rapporto o le dimissioni presentate dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento.
Procedura di convalida delle dimissioni
Il datore di lavoro che riceve le dimissioni invita il lavoratore ad attivarsi per la loro convalida.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che non è più possibile utilizzare il modello di richiesta online, messo a disposizione durante il periodo di emergenza sanitaria, ma è stata introdotta la possibilità di effettuare il colloquio anche a distanza.
Al fine di accedere alla procedura da remoto, in alternativa al colloquio in presenza con il funzionario incaricato, il dipendente trasmette apposito modulo tramite posta elettronica alla sede territoriale di competenza allegando copia del documento di identità e della lettera di dimissioni, già presentata al datore di lavoro, debitamente datata e firmata.
Ricevuta la richiesta, l’Ispettorato avvia il procedimento che dovrà concludersi entro 45 giorni con l’emissione del provvedimento di convalida inviato anche al datore di lavoro, consentendo quindi a quest’ultimo di processare l’UNILAV con la cessazione del rapporto di lavoro dalla data indicata nella iniziale comunicazione notificata al datore di lavoro.
N.B.: Nel caso in cui il servizio ispettivo dovesse invece verificare la non genuina volontà di dimettersi, non procederà con la convalida ed il rapporto di lavoro non potrà essere risolto, poiché le dimissioni in questo caso sono da ritenersi nulle e prive di efficacia.
L’art.4, co.17, L. n.92/12 (riguardante la generalità dei lavoratori), prevede:
• un termine di 30 giorni entro il quale il datore deve invitare il lavoratore alla convalida, a pena d’inefficacia delle dimissioni;
• un termine di 7 giorni (a decorrere dall’invito) entro il quale il lavoratore potrà revocare le dimissioni o rimanere inerte, determinando così la piena efficacia delle stesse.
Durante il periodo protetto invece, l’inerzia del lavoratore determina in ogni caso la sospensione dell’efficacia delle dimissioni e la possibilità (almeno sulla carta) di revoca. Il datore di lavoro dovrà monitorare l’attivazione della procedura ed eventualmente sollecitare il dipendente.