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Circolare n. 16/2023 – Corrispettivi telematici: anomalie in sede di invio e chiarimenti Agenzia Entrate

Nella presente circolare vengono analizzate le possibili soluzioni da adottare nel caso in cui, in sede di invio dei corrispettivi telematici tramite il registratore telematico (RT), vengano rilevate problematiche o anomalie. Si riportano inoltre alcuni chiarimenti forniti dall’Agenzia Entrate per poter gestire correttamente la trasmissione dei dati.

Sommario

Corrispettivi giornalieri: regole generali

Problematiche invio corrispettivi

Assenza di rete

Malfunzionamento dispositivo

Scarto della fornitura

Sanzioni

Esercizio attività con chiusura dopo la mezzanotte: note invio

Corrispettivi giornalieri: regole generali

Come noto, è previsto l’obbligo di memorizzare elettronicamente ed inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate per i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del DPR n. 633/72, tra le quali rientrano a titolo esemplificativo:

–              le cessioni di beni da parte di commercianti al minuto;

–              le prestazioni alberghiere / somministrazioni di alimenti e bevande;

–              le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico.

I dati relativi ai corrispettivi giornalieri devono essere trasmessi telematicamente entro 12 giorni dalla data di elaborazione del file xml relativo alla chiusura della giornata. Se il file non viene trasmesso entro 12 giorni si avrà un’omessa trasmissione dei dati e quindi l’applicazione della sanzione amministrativa.

Si ricorda che i soggetti interessati devono anche gestire i casi di eventuale interruzione dell’attività dovute a chiusure programmate od impreviste (es. chiusura settimanale, domenicale, ferie, imprevisti). In questi casi il RT dovrà elaborare ed inviare un file con i dati ad importo zero relativi al periodo di interruzione.

Problematiche invio corrispettivi

Si riepilogano di seguito le possibili soluzioni da adottare nel caso in cui, in sede di invio dei corrispettivi telematici tramite il registratore telematico (RT), vengano rilevate problematiche o anomalie.

Assenza di rete

Qualora per motivi diversi dallo “scarto della fornitura”, per esempio assenza di connessione internet, la trasmissione non vada a buon fine il Registro Telematico deve essere impostato in modo da tentare ripetutamente la trasmissione del singolo file, schedulando un intervallo minimo fra una trasmissione e l’altra di 15/30 minuti fino a che l’Agenzia delle Entrate non prenda in carico l’invio.

Qualora il RT non sia in grado, entro 12 giorni, di trasmettere i file per mancanza di connettività l’operatore può:

  • traferire il file sigillato elettronicamente ad un dispositivo esterno, o
  • utilizzare apposite funzionalità disponibili nel portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia Entrate.

Qualora il RT scartasse l’invio del file, i dati contenuti in esso non si considerano trasmessi e gli esercenti devono trasmettere il file corretto entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.

Tramite il portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia Entrate è possibile gestire situazioni particolari derivanti da assenza di rete.

Tale servizio è disponibile sia ai contribuenti che agli intermediari delegati ed è accessibile entrando nell’area “Corrispettivi”, sezione “Gestore ed Esercente” e selezionando “Procedure di emergenza” – “Assenza di Rete”. L’utente dovrà quindi estrarre dal RT il file xml sigillato e trasmetterlo utilizzando tale procedura.

Questa funzione è comunque solo emergenziale. Qualora l’assenza di rete fosse occasionale durante la giornata non dovrebbero esserci particolari problemi in quanto il RT dovrebbe inviare automaticamente il totale dei corrispettivi giornalieri appena tornata la connessione.

L’utente dovrà quindi verificare che il corretto invio si sia concluso entro 12 giorni.

Malfunzionamento dispositivo

In caso di mancato o irregolare funzionamento del RT l’esercente dovrà richiedere l’intervento di un tecnico abilitato e fino a quando non sia ripristinato il corretto funzionamento dovrà annotare i dati su un apposito registro da tenere in formato cartaceo o informatico (in assenza di questo registro di emergenza la sanzione è pari a quella di mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione). Anche la mancata tempestiva richiesta di intervento del tecnico per la manutenzione/omessa verificazione periodica del RT è punita con una sanzione amministrativa da € 250 a € 2.000.

Si segnala che l’Agenzia Entrate mette a disposizione nel suo portale un apposito registro elettronico e può essere utilizzato solo a condizione che per il RT indicato sia stato dichiarato lo stato di fuori servizio. Per fare ciò è possibile entrare nell’area “Corrispettivi” – “Gestore ed Esercente” – “Ricerca dispositivo” – “Elenco dispositivi ricercati”, selezionare il dispositivo in oggetto e cambiare lo stato in “fuori servizio”. Per accedere all’apposito registro elettronico sia il contribuente che l’intermediario delegato possono entrare nell’area “Corrispettivi”, sezione “Gestore ed Esercente” e selezionando “Procedure di emergenza” – “Dispositivo fuori servizio”.

Scarto della fornitura

Tramite il portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia Entrate è possibile recuperare e inviare nuovamente le eventuali trasmissioni scartate, evitando di inserire nuovamente i dati.  La procedura è possibile solo se il corrispettivo sia stato scartato:

  • a causa dell’impostazione della “DataOraRilevazione”;
  • per l’assenza della matricola del punto cassa connesso al Server RT;
  • per l’indicazione di un Codice ATECO inesistente.

In questi casi l’esercente può recuperare i dati entrando nella sezione “Corrispettivi” – “Gestore ed Esercente” – “Procedure di emergenza” – “Trasmissione scartata”.

Sanzioni

La mancata o non tempestiva memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi, oppure quando gli stessi vengono memorizzati o trasmessi con dati incompleti o non veritieri, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 471/1997 (articolo 6, commi 2-bis e 3, articolo 11, commi 2-quinquies, 5 e 5-bis e articolo 12, comma 2).

In particolare, la sanzione è pari al 90% dell’imposta se i dati dei corrispettivi dell’operazione non sono stati regolarmente memorizzati oppure non sono stati regolarmente trasmessi. La sanzione si applica una sola volta, nel caso in cui la trasmissione tardiva od omessa di un corrispettivo faccia seguito alla sua infedele memorizzazione. A queste violazioni si applica anche la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività o dell’esercizio dell’attività stessa (da tre giorni a un mese oppure, se l’importo complessivo dei corrispettivi contestati supera i 50mila euro, da uno a sei mesi).

Anche in caso di mancato o irregolare funzionamento dei registratori telematici la sanzione è del 90%. Se non ci sono omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l’omessa verifica periodica dei registratori è punita con una sanzione da 250 a 2mila euro.

Nei casi in cui l’omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi o la trasmissione con dati incompleti o non veritieri non incide sulla corretta liquidazione del tributo (concretizzandosi, quindi, in una violazione formale) è prevista solo una sanzione amministrativa fissa, pari a 100 euro per ciascuna trasmissione, senza possibilità di cumulo giuridico.

Chi manomette o altera i registratori o li utilizza manomessi o alterati o consente ad altri di usarli per eludere le norme, incorre in una sanzione da 3.000 a 12.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, nonché nella sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività (da 15 giorni a due mesi e, in caso di recidiva, da due a sei mesi).

Esercizio attività con chiusura dopo la mezzanotte: note invio

L’Agenzia delle Entrate con riferimento al corretto invio dei corrispettivi giornalieri tramite Registratore Telematico (RT) ha ribadito, come indicato nelle Specifiche tecniche, che in caso di esercizio di un’attività con orario di chiusura oltre la mezzanotte del giorno di apertura, è opportuno provvedere ad una “prima chiusura di cassa” entro la mezzanotte, in modo tale che il sistema attribuisca ai corrispettivi oggetto di invio la data della giornata e non la data del giorno successivo.

Operativamente, la creazione del file dei corrispettivi giornalieri da trasmettere all’Agenzia delle Entrate è eseguita tramite l’operazione di chiusura giornaliera del RT, con la quale è creato un file con sigillo elettronico che garantisce l’autenticità, l’integrità e l’inalterabilità dei dati nonché l’accessibilità “protetta” agli stessi. Con l’operazione di chiusura giornaliera, pertanto, il registratore crea il file telematico dei corrispettivi giornalieri e provvede al relativo invio all’Agenzia. I corrispettivi giornalieri contenuti nel file oggetto di invio sono “imputati” al giorno in cui il sistema rileva / registra la chiusura giornaliera del RT. Ciò comporta che per le giornate in cui non viene effettuata la chiusura giornaliera, alla prima chiusura e trasmissione successiva, il RT produce in automatico un file con i dati di tali giornate indicando l’importo dei corrispettivi a “zero”.

Se l’attività è esercitata con un orario di apertura nel giorno “x” e orario di chiusura oltre la mezzanotte, nel giorno “x+1”, con l’effettuazione della chiusura giornaliera al termine effettivo dell’attività il RT assume quale “data di rilevazione” quella del giorno “x+1”. Conseguentemente, al giorno “x” vengono imputati:

  • i corrispettivi del giorno “x-1”, se anche per tale giornata si è fatta la chiusura del RT alla chiusura del locale oltre la mezzanotte;
  • corrispettivi pari a “0”, se in tale giornata non è stata effettuata alcuna chiusura del RT (nel giorno “x-1” non si è lavorato o la chiusura è stata fatta entro la mezzanotte dello stesso giorno).

Per evitare tale situazione non corrispondente alla realtà, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che è opportuno provvedere ad una “prima chiusura” del RT entro la mezzanotte, in modo che i corrispettivi relativi alla giornata siano correttamente “imputati” alla stessa, al fine di determinare correttamente la liquidazione periodica dell’IVA, soprattutto relativamente ai giorni di fine periodo di liquidazione.