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Circolare n. 14/2023 – Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD)

Sommario

Cos’è il MUD?

Soggetti obbligati

Soggetti esclusi dall’obbligo di presentazione del mud

Sanzioni

Comunicazione Rifiuti

Comunicazione Veicoli Fuori Uso

Comunicazione produttori AEE

Cos’è il MUD?

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) è la dichiarazione ambientale che ogni anno deve essere obbligatoriamente presentata dai produttori di rifiuti speciali e altri soggetti, alla Camera di Commercio della provincia in cui è ubicata l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione.

Lo scopo del MUD è il monitoraggio di quantità e qualità di rifiuti che vengono prodotti e come vengono smaltiti o avviati a recupero.

Il termine per la presentazione del MUD relativo all’anno 2022 è stato fissato all’8 luglio 2023 (120 giorni dalla pubblicazione in G.U. del DPCM; per il 2022 – DPCM 3 febbraio 2023 pubblicato il 10 marzo 2023).

Il modello di comunicazione dati MUD 2023 relativo all’anno 2022 è stato aggiornato rispetto al modello precedente al fine di adeguarlo a nuove disposizioni normative. Per ulteriori dettagli su tali modifiche si prega di visitare il seguente link:

https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/ECI/sintesi_modifiche_MUD_2023.pdf

Soggetti obbligati

La struttura del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) 2023 non cambia rispetto alla precedente, e resta articolato in 6 Comunicazioni. Il MUD deve essere presentato, da parte dei soggetti interessati così individuati:

  1. Comunicazione Rifiuti speciali

– Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

– Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;

– Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;

– Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;

– Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00;

– Imprese ed enti che hanno più di 10 dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’art. 184 comma 3 lettere c),d) e g)).

2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso

– Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso ex dlgs 209/2003, e dei relativi componenti e materiali ottenuti e reimpiegati/riciclati/recuperati. Tali soggetti sono individuati nel dlgs 209/2003 modificato dal dlgs 119/2020.

Importante:

– i soggetti diversi da quelli identificati come sopra, e che producono rifiuti di veicoli fuori uso che non rientrano nel dlgs 209/2003 dovranno presentare la comunicazione rifiuti speciali.

3. Comunicazione Imballaggi

– Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all’art. 221, comma 3, lettere a) e c) D.Lgs. 152/2006;

– Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazione di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all’allegato B e C della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

– Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014 e seguenti.

Importante:

nel caso in cui il medesimo soggetto dichiarante produca o gestisca anche rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche non rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. 49/2014 deve:

compilare la Comunicazione Rifiuti per i rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche non rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. 49/2014;

compilare la Comunicazione RAEE per rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del D.lgs.49/2014.

5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione

– Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.

6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

– Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritte al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.

Si specifica che le aziende che producono rifiuti pericolosi e che impiegano fino a 10 dipendenti sono sempre obbligati a presentare la dichiarazione per i rifiuti pericolosi prodotti.

Soggetti esclusi dall’obbligo di presentazione del mud

I soggetti che nel corso dell’anno 2022 non hanno prodotto, trasportato, intermediato, recuperato o smaltito rifiuti, non devono presentare la dichiarazione MUD.

Inoltre sono esclusi dall’obbligo di presentazione del modello MUD relativamente ai rifiuti NON pericolosi:

  • i soggetti che effettuano attività di trasporto in conto proprio dei propri rifiuti NON pericolosi;
  • le imprese e gli enti, con un numero di dipendenti uguale o inferiore a 10, che producono rifiuti NON pericolosi derivanti da:
    – lavorazioni industriali
    – lavorazioni artigianali
    – fanghi derivanti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque
    – fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue o dall’abbattimento di fumi
    – le imprese che esercitano attività di demolizione o costruzione (solo per i rifiuti NON pericolosi)

Non devono inoltre presentare la Dichiarazione MUD, anche in presenza di rifiuti pericolosi:

  • le imprese agricole di cui all’art. 2135 del Codice Civile (volume d’affari annuo entro 8.000 euro);
  • i liberi professionisti che non operano in forma d’impresa
  • i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo.

Medici, dentisti e pediatri che non rientrano in organizzazione di Enti ed Imprese (quindi liberi professionisti) non hanno l’obbligo di presentazione del MUD, qualora non producano rifiuti pericolosi.

Quanto sopra è riepilogato nella seguente tabella:

Sanzioni

Comunicazione Rifiuti

Sono previste sanzioni per il ritardo o l’omissione della presentazione del MUD:

  • la presentazione della Dichiarazione MUD effettuata dopo il termine previsto dalla normativa, ma entro 60 giorni dalla scadenza (è necessario contare esattamente 60 giorni, e non semplicemente due mesi), comporta una sanzione da Euro 26,00 a Euro 160,00.
  • la presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza, l’omessa dichiarazione e la dichiarazione incompleta o inesatta comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.600,00 a Euro 15.500,00.

Comunicazione Veicoli Fuori Uso

Per mancata, incompleta o inesatta presentazione della Comunicazione, la sanzione amministrativa pecuniaria va da Euro 3.000,00 a Euro 18.000,00 (D.Lgs. 209/2003, art. 13, comma 7).

Comunicazione produttori AEE

Per mancata, incompleta o inesatta comunicazione annuale, la sanzione amministrativa pecuniaria va da Euro 2.000,00 a Euro 20.000,00 (D.Lgs. 49/2014, art. 38, comma 2, lettera H).

***

Lo Studio è a disposizione per la compilazione e l’inoltro dei modelli MUD riferiti alla Comunicazione Rifiuti speciali.

I clienti interessati, qualora non abbiano ancora predisposto la comunicazione, sono invitati a contattare lo Studio entro il 14 aprile 2023 e a trasmettere copia dei formulari rifiuti timbrati e dei registri carico scarico rifiuti di ogni unità locale interessata, al fine di poter disporre dei dati necessari per la compilazione dei modelli MUD (rifiuti movimentati e quelli in giacenza).