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Comunicazione crediti energetici entro il 16.03.2023

Come previsto dal Decreto Aiuti-quater, entro il 16.03.2023 i beneficiari dei crediti d’imposta spettanti per l’acquisto di:

energia elettrica nel III e IV trimestre 2022;

gas naturale nel III e IV trimestre 2022;

devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello approvato dalla stessa, il credito d’imposta maturato nel 2022 e non ancora utilizzato, a pena di decadenza del diritto alla fruizione del credito residuo dal 17.3.2023, senza possibilità di ulteriore utilizzo.

NB. La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite F24 entro il 16.3.2023.

Esempio:

Ipotizzando un credito per consumo energia relativo al III trimestre 2022 pari a € 2.000, nel caso in cui alla data di presentazione della comunicazione in esame (entro il 16.3.2023) sia stato utilizzato in compensazione per € 800 è necessario presentare la stessa comunicando la totalità del credito maturato (€ 2.000) pena la decadenza dall’utilizzo dell’ammontare residuo (€ 1.200) dal 17.3.2023.

Si ricorda infine che i crediti d’imposta in esame devono, in ogni caso, essere utilizzati in compensazione in F24 entro il 30.09.2023.

Risulta quindi molto importante monitorare l’eventuale importo residuo del credito energetico relativo al III e IV trimestre 2022, al fine di valutare l’invio della comunicazione entro il 16.3.2023.