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Circolare n. 2/2023 – Novità 2023 avvisi bonari Agenzia Entrate, stralcio cartelle e
Rottamazione-quater

La Finanziaria 2023 ha introdotte diverse novità per la definizione dei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria. In particolare si segnala la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, lo stralcio dei carichi fino a € 1.000 affidati all’Agenzia Entrate Riscossione e la definizione agevolata dei ruoli (cd. Rottamazione-quater).

Nella presente circolare si riportano le informazioni e le novità principali.

Sommario

Definizione agevolata controllo automatizzato dichiarazioni

Definizione agevolata avvisi bonari 2019, 2020 e 2021

Definizione agevolata rateazioni in corso al 1° gennaio 2023

Estensione dei piani di rateazione

Riepilogo definizione agevolata

Stralcio carichi fino a €1.000

Stralcio carichi amministrazioni statali, agenzie fiscali, enti pubblici previdenziali

Stralcio carichi altri enti

Definizione agevolata ruoli (Rottamazione-quater)

Somme escluse dalla definizione

Modalità di adesione e pagamento delle somme

Definizione agevolata e rateazioni in corso

Effetti della definizione

Definizione agevolata controllo automatizzato dichiarazioni

L’art. 1, commi 153 – 159, della Finanziaria 2023 (Legge n. 197/2022), ha previsto la definizione agevolata degli avvisi bonari inviati dall’Agenzia Entrate (comunicazioni di irregolarità previste dagli articoli 36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72).

La nuova misura si articola in tre diverse agevolazioni, come riepilogate di seguito.

Definizione agevolata avvisi bonari 2019, 2020 e 2021

Viene prevista la possibilità di definire le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021, risultanti dalle comunicazioni di irregolarità ex art. 36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/42, per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto all’01.01.2023 oppure recapitate successivamente a tale data.

Nel dettaglio, è prevista la riduzione al 3% (rispetto al 10% ordinariamente applicabile) delle sanzioni previste. Le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero.

NB. Come precisato dall’Agenzia Entrate, non è previsto l’invio di nuove comunicazioni al contribuente, recanti gli importi rideterminati, da parte dell’Ente. Per poter beneficiare dell’agevolazione, risulta quindi necessario riconteggiare manualmente i valori, come meglio precisato nella circolare dell’Agenzia Entrate n. 1 del 13.01.2023.

Il pagamento deve avvenire entro gli ordinari termini (30 giorni, oppure 90 in caso di avviso telematico), anche a rate.

I benefici sono conservati anche in caso di lieve adempimento (lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a 7 giorni; lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro; tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva), salva l’applicazione delle sanzioni per la carenza o il ritardo.

In caso di mancato pagamento entro i termini (che non configuri lieve adempimento) non è riconosciuto alcun beneficio e gli importi sono iscritti a ruolo con le sanzioni calcolate in misura piena.

Definizione agevolata rateazioni in corso al 1° gennaio 2023

Viene prevista la possibilità di definire le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni riferite a qualsiasi periodo di imposta, risultanti dalle comunicazioni di irregolarità ex art. 36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/42, per le quali all’01.01.2023 sia regolarmente in corso un pagamento rateale. Il pagamento rateale può essere stato quindi avviato anche in anni precedenti, ma non deve essere intervenuta alcuna causa di decadenza.

Le sanzioni dovute, ordinariamente del 10%, sono rideterminate in misura pari al 3% dell’imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022.

NB. Come precisato dall’Agenzia Entrate, non è previsto l’invio di nuove comunicazioni al contribuente, recanti gli importi rideterminati, da parte dell’Ente. Per poter beneficiare dell’agevolazione, risulta quindi necessario riconteggiare manualmente i valori, come meglio precisato nella circolare dell’Agenzia Entrate n. 1 del 13.01.2023.

Gli importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, sono invece interamente dovuti. Le scadenze di pagamento restano le stesse, con la possibilità di beneficiare della estensione a 20 rate in caso di importi originari non superiori a 5.000 euro (come indicato al paragrafo successivo).

In caso di mancato pagamento, anche parziale, alle previste scadenze, tale da determinare la decadenza dalla rateazione, la definizione agevolata non produce alcun effetto e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

NB. Quanto versato fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, è definitivamente acquisito e non è rimborsabile.

Estensione dei piani di rateazione

Viene modificato l’art. 3-bis, comma 1, D.lgs n. 462/97, prevedendo che le somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni (art. 36-bis e 54-bis) e di controllo formale (art. 36-ter DPR 600/73) possono essere rateizzate in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, indipendentemente dall’ammontare del debito (in precedenza per gli importi non superiori a € 5.000 la rateazione era consentita in un massimo di 8 rate trimestrali).

Riepilogo definizione agevolata

Nella tabella riportata di seguito vengono sintetizza le tre nuove misure introdotte.

MisuraFattispecie agevolataAgevolazione
Definizione agevolata avvisi bonari 2019, 2020 e 2021Comunicazione di irregolarità 2019, 20 e 21 il cui termine di pagamento non è scaduto al 01.01.2023 o recapitate dopo il 01.01.2023Riduzione sanzione al 3%. Restano dovute le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive
  Definizione agevolata rateazioni in corso al 01.01.2023Comunicazione di irregolarità, riferite a qualsiasi periodo d’imposta, per le quali al 01.01.2023 sia in corso una rateazioneRiduzione sanzione al 3% (calcolate sull’imposta residua dopo i versamenti al 31.12.2022). Restano dovute le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive. Possibilità di estendere la rateazione a 20 rate trimestrali
Estensione durata rateazioniRateazioni in corso o non ancora iniziateMassimo 20 rate trimestrali, indipendentemente dall’importo

Stralcio carichi fino a €1.000

Stralcio carichi amministrazioni statali, agenzie fiscali, enti pubblici previdenziali

Viene previsto l’annullamento automatico, alla data del 31.03.2023, dei debiti affidati all’Agenzia Entrate Riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali:

  • di importo residuo, all’01.01.2023, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni;
  • risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione, da parte delle Amministrazioni statali / Agenzie fiscali / Enti pubblici previdenziali, nel periodo 2000 – 2015, ancorché ricompresi nella c.d. “rottamazione” e nel c.d. “saldo e stralcio”.

NB. Dall’01.01 al 31.03.2023 resta sospesa la riscossione dei predetti debiti.

Si segnala che la cancellazione automatica resta esclusa per:

  • le somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato ex art. 16, Regolamento UE n. 2015/1589;
  • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • i debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

Stralcio carichi altri enti

Viene introdotto lo stralcio automatico, limitatamente alle somme dovute all’01.01.2023 a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di mora e sanzioni, dei debiti affidati all’Agenzia Entrate Riscossione dagli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali:

  • di importo residuo all’01.01.2023 fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni;
  • risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione, da parte degli Enti diversi dalle Amministrazioni statali, Agenzie fiscali, Enti pubblici previdenziali, nel periodo 2000 – 2015.

NB. Per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, il capitale, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle restano interamente dovute.

Con riferimento alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada (diverse da quelle riferite a violazioni tributarie o violazioni degli obblighi relativi ai contributi o premi previdenziali), le predette novità sono applicabili limitatamente agli interessi, e non alle sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica delle cartelle di pagamento.

NB. Dall’01.01 al 31.03.2023 resta sospesa la riscossione dei predetti debiti.

La Legge prevede, inoltre, che gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possano stabilire di non applicare lo “Stralcio” (cd. annullamento parziale) e, quindi, di evitare l’annullamento automatico previsto, adottando uno specifico provvedimento e comunicandolo all’Agente della riscossione entro il 31.01.2023.

Definizione agevolata ruoli (Rottamazione-quater)

Viene prevista la nuova definizione agevolata delle cartelle di pagamento, c.d. “rottamazione-quater”, con riferimento ai carichi affidati all’Agente della riscossione dall’01.01.2000 al 30.6.2022.

La possibilità di estinguere il debito iscritto a ruolo, senza corrispondere le somme a titolo di sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio, effettuando il pagamento integrale o rateale degli importi:

  • affidati all’Agente della riscossione a titolo di capitale;
  • maturati a favore dell’Agente della riscossione a titolo di rimborso spese per procedure esecutive o notifica della cartella di pagamento.

Si segnala che possono essere estinti, anche se con riferimento ad essi si è determinata l’inefficacia della relativa definizione, i debiti relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000 – 2017 oggetto delle precedenti definizioni agevolate (Rottamazione, Rottamazione-bis, Rottamazione-ter e Saldo e Stralcio).

L’Agente della riscossione fornisce al debitore, nell’area riservata del proprio sito Internet, i dati necessari per l’individuazione dei carichi definibili.

La sanatoria in esame interessa anche i debiti risultanti da carichi affidati agli Agenti della riscossione da parte degli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria (Casse previdenziali professionisti, tra cui Inarcassa, Enpam, CDC, ecc) e per i professionisti privi di Cassa previdenziale di categoria, a fronte dell’adozione di apposite delibere, pubblicate sul sito internet dello specifico ente, entro il 31.01.2023.

Somme escluse dalla definizione

La definizione agevolata in esame non può essere richiesta per le somme iscritte a ruolo riguardanti:

  • recupero degli aiuti di Stato ex art. 16, Regolamento UE n. 2015/1589;
  • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

Modalità di adesione e pagamento delle somme

I soggetti interessati devono manifestare all’Agente della riscossione la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un’apposita dichiarazione da presentare entro il 30.04.2023 (entro tale termine è possibile integrare una dichiarazione già presentata), esclusivamente in via telematica, come da indicazioni riportate dall’ente nel proprio sito web.

Entro il 30.06.2023 l’Agente comunica al debitore quanto dovuto per la definizione, l’importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse.

Il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato:

  • in unica soluzione entro il 31.07.2023;
  • in un massimo di 18 rate (5 anni) di pari importo. In tal caso:              
    – la prima e seconda rata, ciascuna pari al 10% delle somme complessivamente dovute, vanno corrisposte rispettivamente entro il 31.07.2023 e 30.11.2023. Le restanti 16 rate, di pari ammontare, devono essere versate entro il 28.02, 31.05, 31.07 e 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2024.
    Dall’01.08.2023 sulle rate sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo;
    – non è applicabile la dilazione ex art. 19 DPR 602/72, prevista in caso di temporanea situazione di difficoltà del contribuente.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5  giorni, anche di una sola rata, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Definizione agevolata e rateazioni in corso

Come chiarito dalle recenti FAQ pubblicate dall’Agenzia Entrate Riscossione, dopo aver presentato la domanda di adesione alla Definizione agevolata, sono sospesi fino alla scadenza della prima o unica rata (31.07.2023) delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateazioni.

Inoltre, alla data del 31.07.2023, le rateazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la Rottamazione-quater sono automaticamente revocate.

In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere ripreso il pagamento delle rate del piano di rateazione

Effetti della definizione

In seguito alla presentazione della domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto:

  • sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza, nonché, fino alla scadenza della prima o unica rata di quanto dovuto per la definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione (al 31.07.2023 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate);
  • l’Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
  • il debitore non è considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 602/73 ai fini dell’erogazione dei rimborsi d’imposta o pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A.;
  • in caso di definizione agevolata dei debiti contributivi, il DURC è rilasciato, ai sensi dell’art. 54, DL n. 50/2017, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di avvalersi della definizione agevolata.