SeAv.completo.FUTURA
  1. Casa
  2. /
  3. News
  4. /
  5. Tutte
  6. /
  7. Circolare n. 1/2023 –...

Circolare n. 1/2023 – Novità regime forfettario 2023

La Finanziaria 2023 (Legge n. 197/2022) ha introdotto alcune modifiche al regime forfettario, in particolare è stato aumentato il limite dei ricavi/ compensi a € 85.000 ai fini dell’applicazione del regime ed è stata modificata la regola di uscita dal regime.

Nella presente circolare si riepilogano le informazioni principali per valutare l’accesso e la permanenza nel regime forfettario e le regole di funzionamento, alla luce delle recenti novità in vigore dal 01.01.2023.

Sommario

Requisiti di accesso al regime forfettario

Cause ostative al regime forfettario

Tassazione regime forfettario

Uscita dal regime forfettario

Obbligo fattura elettronica

Integrazione fattura e versamento iva

Regime semplificato e forfettario

Requisiti di accesso al regime forfettario

Il regime forfettario, disciplinato dall’art. 1 commi 54-89 della Legge n. 190/2014 e oggetto di alcune modifiche apportate dall’art. 1 comma 54 della Legge n. 197/2022, è riservato alle persone fisiche esercenti attività di lavoro autonomo o di impresa che rispettano determinati requisiti di seguito analizzati.

Possono accedere al regime forfettario le persone fisiche che nell’anno precedente presentano:

  1. ricavi/ compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 85.000, indipendentemente dall’attività esercitata (in luogo del limite precedentemente previsto, pari a € 65.000);
  2. spese non superiori a € 20.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente.

Cause ostative al regime forfettario

Come previsto dal comma 57 della Legge n. 190/2014 non possono applicare il regime forfettario i soggetti che:

  1. si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o regimi forfetari di determinazione del reddito.

Non sono compatibili con il regime forfetario le seguenti attività:       
agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis, DPR n. 633/72);

vendita di sali e tabacchi (art. 74, comma 1, DPR n. 633/72);

– commercio di fiammiferi (art. 74, comma 1, DPR n. 633/72);

– editoria (art. 74, comma 1, DPR n. 633/72);

– gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, comma 1, DPR n. 633/72);

– rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, comma 1, DPR n. 633/72);

– intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla Tariffa allegata al DPR n. 640/72 (art. 74, comma 6, DPR n. 633/72);

agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter, DPR n. 633/72);

agriturismo (art. 5, comma 2, Legge n. 413/91);

– vendite a domicilio (art. 25-bis, comma 6, DPR n. 600/73);

rivendita di beni usati, oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (art. 36, DL n. 41/95);

– agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (art. 40-bis, DL n. 41/95);

  • non sono residenti in Italia (il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito);
  • in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
  • contemporaneamente all’esercizio dell’attività:      
  • partecipano a società di persone, associazioni per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, imprese familiari. 
    NB. La causa ostativa non opera a condizione che il soggetto, nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfettario, provveda preventivamente a rimuoverla.      

  • controllano direttamente o indirettamente Srl o associazioni in partecipazione, esercenti attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal lavoratore autonomo o imprenditore
    NB. Affinché operi la causa ostativa è necessario il verificarsi, nell’anno di applicazione del regime, di entrambe le seguenti condizioni:        
    i.  controllo diretto o indiretto della Srl o associazione in partecipazione (maggioranza dei voti in assemblea, voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante o un’influenza dominante grazie a vincoli contrattuali);
    ii. esercizio da parte da parte della Srl o associazione in partecipazione delle stesse attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal lavoratore autonomo o imprenditore.

  d-bis.   esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei due anni precedenti (ovvero nei confronti di soggetti riconducibili ai predetti datori di lavoro), ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio per l’esercizio di una professione;

  d-ter.    nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente/ assimilati (incluso il reddito da pensione) eccedenti € 30.000.  
NB. Tale causa di esclusione non rileva qualora il rapporto di lavoro sia cessato.

Tassazione regime forfettario

Il reddito è calcolato applicando ai ricavi/ compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda dell’attività esercitata.

Al reddito determinato forfetariamente, al netto dei contributi previdenziali deducibili, va applicata l’imposta sostitutiva considerando l’aliquota ordinaria del 15%.

È possibile applicare l’imposta sostitutiva ridotta, pari al 5% (cd. Regime Startup), per il periodo d’imposta in cui è iniziata l’attività e per i quattro successivi, al verificarsi dei seguenti requisiti:              

  1. il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  2. l’attività da esercitare non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio della professione.              
    NB. La continuità non sussiste qualora la nuova attività o il mercato di riferimento siano diversi;
  3. in caso di proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi/ compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi/ compensi previsti per il regime forfetario (€ 85.000).

NB. Ai fini della determinazione dei ricavi/ compensi si considerano gli importi effettivamente incassati nel periodo d’imposta.

Uscita dal regime forfettario

La Finanziaria 2023 ha modificato la regola di uscita dal regime. In base alla novità introdotta, se i ricavi/ compensi percepiti superano € 100.000 il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso ed è dovuta l’iva a partire dall’operazione che comporta il superamento del predetto limite.

Quindi, a seguito di questa modifica, è importante monitorare i ricavi/ compensi realizzati in corso d’anno. Nel dettaglio, in caso di ricavi/ compensi di importo:

  • compreso tra € 85.001 e € 100.000: il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo;
  • superiore a € 100.000: il regime forfetario cessa di avere applicazione già dall’anno del superamento. Da tale momento il contribuente deve adempiere agli ordinari obblighi iva ed in particolare l’emissione della fattura elettronica (se non già obbligato).

Obbligo fattura elettronica

A partire dal 01.07.2022 sono obbligati all’emissione della fattura in formato elettronico, entro gli ordinari 12 giorni dall’effettuazione della cessione dei beni o prestazione dei servizi, anche i contribuenti forfettari e minimi con ricavi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro.

Restano per ora esclusi dall’obbligo i soggetti:

  • con ricavi 2021 inferiori a 25.000 o
  • tenuti all’invio dei dati STS (Sistema Tessera Sanitaria) o
  • che adottano il regime forfettario ex legge n. 398/91.

NB. I soggetti che rispettano il limite annuo dei ricavi/ compensi di € 25.000 nel 2021 ma lo superano nel 2022 e/o nel 2023 rientrano tra i “restanti soggetti” obbligati alla fatturazione elettronica a decorrere dall’01.01.2024.

Si segnala infine che l’Agenzia Entrate ha chiarito che il riaddebito al cliente dell’imposta di bollo pari a € 2 costituisce parte integrante del compenso del soggetto forfettario. Tale importo risulta quindi assimilato ai propri ricavi e concorre al calcolo volto alla determinazione forfettaria del reddito da assoggettare ad imposta sostitutiva del 15% o 5% e ciò si riflette anche sull’applicazione del contributo integrativo o rivalsa Gestione separata Inps.

L’indicazione del bollo per i soggetti forfettari/minimi nella fattura elettronica dovrà avvenire con il codice N2.2.

Integrazione fattura e versamento iva

Si ricorda che le fatture d’acquisto ricevute da fornitori italiani o esteri che non espongono l’iva (fatture con l’applicazione del reverse charge) devono essere integrate applicando l’iva italiana e l’imposta deve essere versata con F24 entro il giorno 16 del mese successivo.

Regime semplificato e forfettario

Per le imprese in contabilità semplificata con ricavi 2022 non superiori a € 85.000 e il rispetto degli altri requisiti sopra riportati, il regime naturale per il 2023 risulta essere sia quello forfetario sia quello della contabilità semplificata.

Come precisato dall’Agenzia Entrate, l’adozione della contabilità semplificata per opzione, in luogo del regime forfetario, non vincola il contribuente alla permanenza triennale nel regime scelto, trattandosi in ogni caso di un regime naturale. Quindi è possibile transitare dal regime della contabilità semplificata a quello forfettario senza dover rispettare il vincolo triennale.