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Riepilogo lavoro autonomo occasionale – comunicazione preventiva obbligatoria

Come comunicato nelle nostre informative di Studio precedenti, la Legge n. 215 del 17/12/2021 ha introdotto l’obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) per i committenti, che operano in qualità di imprenditori (sono quindi esclusi i professionisti), che si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale.

Ricordiamo che per la comunicazione di tali collaborazioni dal 28 marzo 2022 è attiva la piattaforma online predisposta dal Ministero del Lavoro. L’accesso alla procedura telematica di comunicazione avviene autenticandosi, tramite SPID e CIE, al seguente portale:                https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome

Inoltre, con la nota n. 881 l’INL, al fine di salvaguardare la possibilità di adempiere all’obbligo di legge anche in caso di malfunzionamento del sistema o in altre ipotesi connesse ad oggettive difficoltà del committente, ha ritenuto opportuno mantenere attive le caselle di posta elettronica già indicate con la nota dell’11 gennaio 2022.

L’Ispettorato ha tuttavia evidenziato che la trasmissione della comunicazione a mezzo e-mail non consente, contrariamente a quanto può avvenire attraverso il servizio predisposto dal Ministero del lavoro, un efficace monitoraggio degli adempimenti. Per tali ragioni, eventuali verifiche, anche a campione, saranno prioritariamente effettuate nei confronti di committenti che facciano uso della posta elettronica anziché dell’applicativo telematico.

In caso di violazione si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

NB. Come precisato dall’INL, le prestazioni riconducibili alla disciplina contenuta negli articoli 2229 e successivi del c.c. risultano escluse dall’obbligo di comunicazione. Pertanto, le prestazioni professionali intellettuali e le prestazioni d’opera intellettuali NON sono soggette alla comunicazione preventiva obbligatoria per il lavoro autonomo occasionale.

Sono quindi soggette ad obbligo di comunicazioni preventiva solo le prestazioni d’opera o di servizi che NON hanno carattere intellettuale.

A titolo esemplificato, sono considerate prestazioni di natura prettamente intellettuale quelle effettuate da relatori in convegni e conferenze e dai docenti, correttori di bozze, progettisti grafici, lettori di opere in festival o in libreria, docenti e redattori di articoli e testi, le consulenze scientifiche rese da medici iscritti all’ordine, le prestazioni rese da guide turistiche, dagli interpreti e dai docenti di lingua.

Sono inoltre escluse dall’obbligo di comunicazione le prestazioni occasionali dei procacciatori d’affari.