Gentile Cliente,
come indicato nella ns Circolare n. 18/2022, ricordiamo che a partire dal 01.07.2022 sono obbligati all’emissione della fattura in formato elettronico anche i contribuenti forfettari e minimi con ricavi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro. Restano per ora esclusi dall’obbligo i soggetti:
- con ricavi 2021 inferiori a 25.000 o
- tenuti all’invio dei dati STS (Sistema Tessera Sanitaria) o
- che adottano il regime forfettario ex legge n. 398/91.
In considerazione delle difficoltà operative e tecniche che i soggetti attratti dal nuovo obbligo avrebbero potuto incontrare il legislatore ha disposto un regime transitorio nel quale non applicare sanzioni per tardività nella fatturazione.
È stato stabilito che nel periodo 1° luglio – 30 settembre 2022 non sono applicate sanzioni in caso di tardive trasmissioni qualora l’emissione della fattura sia effettuata entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Quindi, ad esempio, per le operazioni effettuate nel mese di settembre il termine ultimo per l’emissione della fattura è fissato al 31 ottobre.
Ora il periodo transitorio è terminato e pertanto dal 1° ottobre 2022 in poi le fatture immediate dovranno essere emesse entro gli ordinari 12 giorni dall’effettuazione della cessione dei beni o prestazione dei servizi.
I soggetti forfettari sono quindi ora tenuti a emettere fattura elettronica in formato XML entro i termini ordinari.
Si segnala infine che recentemente l’Agenzia Entrate ha chiarito che il riaddebito al cliente dell’imposta di bollo pari a 2 euro costituisce parte integrante del compenso del soggetto forfettario. Tale importo risulta quindi assimilato ai propri ricavi e concorre al calcolo volto alla determinazione forfettaria del reddito da assoggettare ad imposta sostitutiva del 15% o 5%.
L’indicazione del bollo per i SOGGETTI forfettari/minimi nella fattura elettronica dovrà avvenire con il codice N2.2.
Si ricorda inoltre che per la corretta applicazione dell’imposta di bollo nel file xml è necessario flaggare l’apposito campo previsto per l’identificazione dell’imposta di bollo in fattura (per maggiori informazioni verificare anche la nostra circolare 13/2021 – Imposta di bollo e diciture fatture).
Lo Studio resta a disposizione per chiarimenti in merito.