Con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza contenuto nel D.Lgs. n. 14/2019 è stata introdotta la riforma delle procedure concorsuali, applicabile a qualsiasi debitore, esercente attività commerciale, artigiana o agricola, operante come persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione degli Enti pubblici.
La riforma era finalizzata, tra l’altro:
- alla valutazione preventiva dello stato di difficoltà dell’impresa;
- alla salvaguardia della capacità imprenditoriale, tramite la creazione delle condizioni affinché l’imprenditore possa avviare, in via preventiva, le procedure di ristrutturazione volte a evitare che la crisi diventi irreversibile nell’ottica della continuità aziendale.
L’operatività delle nuove disposizioni è stata più volte oggetto di modifiche e proroghe. L’entrata in vigore del Codice, inizialmente fissata al 15.8.2020, è intervenuta il 15.7.2022 a seguito del recepimento della Direttiva UE n. 2019/1023.
Novità
A pochi giorni dall’operatività del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, sono state introdotte alcune modifiche ad opera del D.lgs. n. 83/2022. Nel dettaglio, l’istituto della composizione assistita della crisi è stato sostituito dalla procedura di composizione negoziata della crisi, introdotta dal DL n. 118/2021.
Per effetto di tale novità è stato soppresso:
- il sistema di allerta basato sull’utilizzo degli specifici indici della crisi finalizzati a rilevare gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario dell’impresa;
- l’OCRI (Organismo di composizione della crisi d’impresa).
In tale nuovo contesto normativo, è richiesto agli imprenditori individuali e alle società di adottare, rispettivamente, misure idonee e un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato per rilevare tempestivamente lo stato di crisi.
Di fatto la procedura, volontaria e stragiudiziale, della composizione negoziata della crisi d’impresa consente all’imprenditore, previa richiesta di nomina di un esperto, di individuare le soluzioni più opportune per il risanamento dell’impresa.
I segnali della crisi
Ai sensi dell’art. 3, commi 2 e 4, D.Lgs. n. 14/2019, come novellati dal citato D.Lgs. n. 83/2022, le misure / assetti devono consentire, tra l’altro, di rilevare alcuni segnali di previsione della crisi rappresentati da:
- esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre il 50% dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- esistenza di esposizioni nei confronti di banche / altri intermediari finanziari scadute da oltre 60 giorni ovvero che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, a condizione che rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
- esistenza di una o più esposizioni debitorie nei confronti dell’INPS / INAIL / Agenzia delle Entrate / Agenzia delle Entrate – riscossione previste dal citato art. 25-novies.
Segnalazioni obbligatorie per i Creditori pubblici qualificati
INPS, INAIL, Agenzia Entrate e Agenzia Entrate Riscossione, cd. Creditori pubblici qualificati, hanno l’obbligo di segnalare, a mezzo pec o con raccomandata A/R, la sussistenza della situazione debitoria all’imprenditore e all’organo di controllo della società, qualora presente.
Nella segnalazione è contenuto l’invito alla presentazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata, al sussistere dei relativi presupposti.
Si riporta di seguito lo schema, aggiornato con le ultime novità, che riepiloga i parametri al superamento dei quali scatta l’obbligo di segnalazione.
Enti | Condizioni per la segnalazione |
INPS | Ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di importo superiore: al 30% dei contributi dovuti nell’anno precedente e a € 15.000 per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati;a € 5.000 per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati (applicabile ai debiti accertati dall’1.1.2022). |
INAIL | Esistenza di debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore a € 5.000 (applicabile ai debiti accertati dall’15.7.2022). |
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE | Esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati, scaduti da oltre 90 giorni superiori a: € 100.000 per imprese individuali;€ 200.000 per società di persone;€ 500.000 per altre società (applicabile ai debiti accertati dall’1.7.2022). |
AGENZIA ENTRATE | Esistenza di debito IVA scaduto e non versato, risultante dalla LIPE, superiore a € 5.000 e comunque non inferiore al 10% del volume d’affari del modello IVA relativo all’anno precedente. NB. La segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate è inviata: – in ogni caso se il debito IVA risulta superiore a € 20.000; – contestualmente alla comunicazione di irregolarità ex art. 54-bis, DPR n. 633/72 e, comunque, non oltre 150 giorni dal termine di presentazione delle LIPE (le nuove disposizioni decorrono dalle LIPE relative al secondo trimestre 2022). |