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Novità Decreto Aiuti bis: Aumento limite esenzione “fringe benefit” a 600 Euro

Per il 2022, in deroga a quanto disposto dall’art. 51, comma 3, TUIR, è prevista la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente:

  • del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
  • delle somme erogate / rimborsate agli stessi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato / energia elettrica / gas naturale;

entro il limite complessivo annuo di euro 600.

Di conseguenza l’originario importo di € 258,23, aumentato a € 516,46 per il 2020 e 2021, è ora ulteriormente incrementato a € 600 limitatamente al 2022. Preme inoltre ricordare che alla nuova previsione si aggiunge quanto già contemplato dal Decreto Legge n. 21/2022 (c.d. Decreto Ucraina) , il quale prevede la possibilità, per i datori di lavoro privati e solo per l’anno 2022, di erogare, ai propri dipendenti, buoni benzina o titoli analoghi per l’acquisto di carburante, esenti da imposizione fiscale fino a euro 200 per lavoratore.

Si ricorda che il limite di esenzione originario di euro 258,23 fissato dal comma 3, art. 51 del TUIR trova applicazione relativamente ai c.d. fringe benefits riconosciuti ai lavoratori con finalità di incentivazione e fidelizzazione. A titolo di esempio, rientrano nella previsione e, dunque, sono soggetti al limite di esenzione di euro 258,23:

  • i buoni acquisto e i buoni carburante,
  • i generi in natura prodotti dall’azienda,
  • l’auto ad uso promiscuo, l’alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato e i prestiti aziendali,
  • l’uso di specifici beni di proprietà dell’azienda quali telefono aziendale, pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici aziendali,
  • polizze assicurative extra professionali, ecc.