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Decreto Aiuti bis – Estensione al terzo trimestre dei crediti energetici

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi del settore energetico, il Legislatore ha introdotto alcune specifiche agevolazioni, sotto forma di credito d’imposta, per la spesa sostenuta dalle imprese per il consumo di energia elettrica / gas naturale nel primo e secondo trimestre 2022 (cfr nostre circolari 23 e 24/2022). Ora, l’art. 6, DL n. 115/2022, c.d. “Decreto Aiuti-bis”, pubblicato sulla G.U. 9.8.2022, n. 185, dispone il riconoscimento di un credito d’imposta anche per le spese sostenute nel terzo trimestre 2022, fermi restando i requisiti di spettanza del credito che si riportano di seguito in sintesi per le imprese NON energivore e NON gasivore.

CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE “NON ENERGIVORE” – III trimestre

AMBITO SOGGETTIVO

Per le imprese dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, il beneficio spetta qualora il prezzo della componente energia elettrica, calcolato sulla base della media del secondo trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al secondo trimestre 2019.

CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022 (1.7 – 30.9.2022).

CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE “NON GASIVORE” – III trimestre

AMBITO SOGGETTIVO

Per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (c.d. “non gasivore) il beneficio spetta a condizione che il prezzo del gas naturale, calcolato come media del secondo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del secondo trimestre 2019.

CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE

Il credito d’imposta è pari al 25% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, consumato nel terzo trimestre 2022 (1.7 – 30.9.2022), per usi diversi da quelli termoelettrici.

Restano ferme le indicazioni circa le modalità di utilizzo indicate nelle circolari di Studio 23 e 24.

NB. Qualora l’impresa non gasivora o non energivora beneficiaria del credito d’imposta si rifornisca di gas naturale o energia elettrica, nel secondo e terzo trimestre 2022, dal medesimo soggetto da cui si è rifornita nel secondo trimestre 2019, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta l’agevolazione, il fornitore deve inviare al cliente, a fronte di specifica richiesta, una comunicazione riportante:

– il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica;

– l’ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre 2022.

Lo Studio è a disposizione per maggiori chiarimenti in merito.