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Credito energia e modalità di calcolo

Circolare n. 23-2022/Consulenza aziendale 

Come anticipato nella circolare di Studio n. 15/2022 “Agevolazione contenimento costi energetici”, dapprima il Decreto Energia (DL 17/2022) e il Decreto Ucraina (DL 21/2022) e successivamente il Decreto Aiuti (DL 50/2022)  hanno introdotto una serie di agevolazioni finalizzate al contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale.

Si riportano di seguito le indicazioni operative per valutare la spettanza del credito e le relative modalità di utilizzo.

Sommario

Misura del credito. 1

Il credito per la generalità delle imprese (Imprese non energivore) 2

Soggetti beneficiari 2

Calcolo del costo medio al kW/h componente energetica. 2

Calcolo del credito. 3

Utilizzo del credito. 3

Cedibilità del credito. 4

Cosa fare. 4

Misura del credito

Nella tabella riportata di seguito si riepilogano le percentuali del credito spettante per i consumi effettuati nel II trimestre 2022:

Soggetti beneficiari credito d’imposta

DL n. 17/2022

DL n. 21/2022

DL n. 50/2022

Imprese “non energivore” → spese componente energetica II trimestre 2022

12% (art. 3)

 

15%

Imprese “energivore” → spese componente energetica II trimestre 2022

20% (art. 4)

25% (art. 5)

Imprese “non gasivore” → spese acquisto gas naturale II trimestre 2022

20% (art. 4)

 

25%

Imprese “gasivore” → spese acquisto gas naturale  II trimestre 2022

15% (art. 5)

 

20% (art. 5)

 

25%

 

NB. Si precisa che il credito per il consumo di gas naturale è riconosciuto esclusivamente alle imprese che lo utilizzano per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Il credito per la generalità delle imprese (Imprese non energivore)

Si analizzano di seguito le caratteristiche principali dell’agevolazione, relativa alle spese per la componente energetica del II trimestre 2022, riconosciuta alle imprese “non energivore”.

Soggetti beneficiari

Possono accedere all’agevolazione in esame le imprese:

·         diverse da quelle “energivore” di cui al Decreto MISE 21.12.2017, ossia quelle che hanno un consumo inferiore ad 1gW/h all’anno. I soggetti beneficiari includono quindi la generalità delle imprese;

·         dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW;

·         i cui costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kW/h superiore al 30% relativo al primo trimestre 2019.

Calcolo del costo medio al kW/h componente energetica

Come precisato dalla circolare n. 13/E dell’Agenzia Entrate, per calcolare il costo medio per Kw/h della componente energia elettrica, si tiene conto dei costi sostenuti per:

·         l’energia elettrica, incluse le perdite di rete;

·         il dispacciamento, inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interoperabilità;

·         la commercializzazione;

ad esclusione di ogni altro costo accessorio, diretto o indiretto indicato in fattura diverso dalla componente energetica.

A tal fine va fatto riferimento alla macrocategoria indicata in fattura alla voce “spesa per la materia energia.

NB. Non concorrono al calcolo del costo energetico a titolo esemplificativo, le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica e le imposte inerenti alla componente energia.

Il costo medio va ridotto anche dei relativi sussidi, ossia di qualsiasi beneficio economico (fiscale o non fiscale) conseguito dall’impresa a copertura totale o parziale della componente energetica e ad essa direttamente collegata (trattasi di sussidi riconosciuti in euro/MWh o in conto esercizio sull’energia elettrica).

Calcolo del credito

Il credito d’imposta è pari al 15% delle spese sostenute per la componente energetica (costi per l’energia elettrica, il dispacciamento e la commercializzazione) acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 (1.4-30.6.2022).

Le spese per l’acquisto dell’energia elettrica utilizzata si considerano sostenute in applicazione del principio di competenza di cui all’art. 109, commi 1 e 2, TUIR e il loro sostenimento nel periodo di riferimento deve essere documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto.

NB. I consumi stimati, eventualmente fatturati in acconto dai gestori, non devono essere presi in considerazione; l’impresa deve fare riferimento ai consumi effettivi indicati nelle fatture di conguaglio, limitatamente al secondo trimestre 2022.

Utilizzo del credito

Il credito:

·         è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 (codice tributo “6963”, anno di riferimento “2022”) a partire dalla data in cui risultano verificati i presupposti nonché gli obblighi di certificazione, entro il 31.12.2022. Sul punto l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 13/E in esame conferma che l’utilizzo del credito d’imposta anche per importi superiori a € 5.000 annui non richiede la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi né l’apposizione del visto di conformità, avendo “natura agevolativa”;

·         non può essere chiesto a rimborso;

·         non è soggetto ai limiti di:

– € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000;

– € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;

·         non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;

·         non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex art. 61, TUIR e ai fini della determinazione della quota delle “altre spese” deducibile ex art. 109, TUIR;

·         è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo.

Cedibilità del credito

Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituto di credito / altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

Sono possibili 2 ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a favore di banche / intermediari finanziari, società appartenenti ad un gruppo bancario e imprese di assicurazione.

Si ricorda infine che, al fine della cessione del credito, è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus a un soggetto abilitato (es. dottore commercialista, CAF, ecc).

NB. Per poter effettuare la cessione è necessario utilizzare un apposito modello da inviare, con modalità telematiche, all’Agenzia Entrate dal 07.07.2022 al 21.12.2022.

I cessionari dovranno utilizzare i crediti d’imposta, esclusivamente in compensazione tramite F24, entro il 31.12.2022

Cosa fare

Riepilogate le caratteristiche e le modalità di utilizzo del credito si riporta di seguito un riepilogo operativo per la determinazione dell’entità dello stesso:

 

Si invitano i clienti interessati a verificare il possesso dei requisiti e la spettanza del credito.

Lo Studio resta a disposizione per maggiori chiarimenti ovvero per la gestione della richiesta qualora non procediate in autonomia.