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Novità Decreto Semplificazioni

Circolare n. 22-2022/Consulenza aziendale 

Recentemente è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Semplificazioni (DL n. 73/2022) il quale ha previsto diverse novità di natura fiscale. Si riportano di seguito le informazioni principali.

Sommario

Differimento presentazione Liquidazione periodica iva (LIPE) – art. 3 comma 1. 1

Differimento presentazione modello Intrastat – art. 3 commi 2 e 3. 2

Limite versamento imposta di bollo – art. 3 commi 4 e 5. 2

Differimento dichiarazione imposta di soggiorno – art. 3 comma 6. 2

Abrogazione disciplina società in perdita sistematica – art. 9 comma 1. 3

Deduzione Irap dipendenti – art. 10. 3

Invio dati operazioni soggetti esteri – “Esterometro” – art. 12 e 13. 3

Termine registrazione atti in termine fisso – art. 14. 4

Monitoraggio fiscale operazioni da e verso l’estero – art. 16. 4

Delibera addizionale comunale Irpef – art. 20. 5

Proroga reverse charge console, tablet, pc, laptop – art. 22. 5

Registrazione aiuti di Stato – art. 35, commi 1 e 2. 5

Proroga dichiarazione Imu 2021 – art. 35, comma 4

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Differimento presentazione Liquidazione periodica iva (LIPE) – art. 3 comma 1

Con la modifica dell’art. 21-bis, comma 1, DL n. 78/2010 è differito dal 16.9 al 30.9 il termine di presentazione della Comunicazione dei dati della liquidazione periodica IVA (LIPE) relativa al secondo trimestre. Quindi, la LIPE relativa al secondo trimestre 2022 scade il 30.9.2022.

LIPE II trimestre

Precedente scadenza

16.09

Nuova scadenza

30.09

Differimento presentazione modello Intrastat – art. 3 commi 2 e 3

Viene fissato entro il mese successivo al periodo di riferimento il termine di presentazione del modello Intrastat relativo alle cessioni o acquisti di beni intracomunitari e alle prestazioni di servizi rese o ricevute a / da soggetti passivi UE.

É pertanto abrogato l’art. 3, comma 1, DM 5.10.2010 che fissava il termine entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento.

modello Intrastat

Precedente scadenza

25 del mese successivo

Nuova scadenza

Ultimo giorno del mese successivo

Limite versamento imposta di bollo – art. 3 commi 4 e 5

Con riferimento all’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse:

·         se l’importo dovuto per il I trimestre non è superiore a € 250: versamento entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta relativa al II trimestre, ossia entro il 30.9 (in luogo del 31.5);

·         se l’importo dovuto per il I e II trimestre è complessivamente non superiore a € 250: versamento entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta riferita al III trimestre, ossia entro il 30.11.

Il nuovo Decreto stabilisce che per le fatture elettroniche emesse a decorrere dall’1.1.2023, la predetta soglia di € 250 è innalzata a € 5.000.

Differimento dichiarazione imposta di soggiorno – art. 3 comma 6

È disposto il differimento dal 30.6.2022 al 30.9.2022 del termine di presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno, da parte delle strutture ricettive e dai soggetti che incassano il canone ovvero che intervengono nel pagamento del canone relativo alle locazioni brevi, per il 2020 e per il 2021.

 

Abrogazione disciplina società in perdita sistematica – art. 9 comma 1

È previsto che a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2022, ossia, in generale, dal 2022, è abrogata la disciplina di cui all’art. 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, DL n. 138/2011, in base alla quale sono considerate “di comodo” le società c.d. “in perdita sistematica”, ossia quelle che, pur superando il test di operatività sui ricavi:

·         risultano in perdita fiscale per 5 periodi d’imposta consecutivi; oppure

·         in un quinquennio:       
– risultano in perdita fiscale per 4 periodi d’imposta;   
– per il restante periodo d’imposta dichiarano un reddito inferiore a quello minimo presunto determinato ai sensi dell’art. 30, Legge n. 724/94.

Deduzione Irap dipendenti – art. 10

Vengono modificate in modo formale le disposizioni in materia di deduzioni IRAP per il personale dipendente. È confermata la deducibilità integrale del costo del lavoro dei dipendenti a tempo indeterminato, le altre deduzioni previste sono applicabili esclusivamente con riferimento ai lavoratori a tempo determinato.

Dette modifiche decorrono già dal periodo d’imposta precedente a quello in corso al 22.6.2022, ossia dal 2021.

Invio dati operazioni soggetti esteri – “Esterometro” – art. 12 e 13

È disposto che l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni (cessioni e prestazioni) verso o da soggetti non stabiliti in Italia (c.d. “esterometro”) non è richiesto, oltre che nel caso in cui l’operazione è certificata da bolletta doganale o da fattura elettronica tramite SdI, anche per gli acquisti di beni e servizi territorialmente non rilevanti ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies, DPR n. 633/72 di importo non superiore a € 5.000, considerando la singola operazione (esempio: fornitura di alloggio nel settore alberghiero, trasporto passeggeri, servizi di ristorazione).

È inoltre confermato che per le operazioni effettuate a decorrere dall’1.7.2022 l’invio dei dati delle operazioni in esame va effettuato:

·         entro i termini di emissione delle fatture o documenti che ne certificano i corrispettivi per le operazioni “attive” ed effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia;

·         entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione per le operazioni di acquisto o ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.

Per tali operazioni i dati vanno trasmessi telematicamente utilizzando il SdI secondo il formato XML utilizzato per le fatture elettroniche.

Per maggiori dettagli si rimanda alla Circolare di Studio n. 19.

Termine registrazione atti in termine fisso – art. 14

Viene modificato il termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso.

In particolare, viene modificato l’articolo 13, commi 1 e 4, e l’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, prevedendo che il termine per registrare le scritture private non autenticate non recanti contratti di locazione e di affitto di beni immobili viene esteso ai trenta giorni.

Si precisa che il termine di trenta giorni è già vigente per:

·         registrare qualsiasi contratto di locazione o di affitto di beni immobili (articolo 17, comma 1, del Dpr 131/1986, testo unico dell’imposta di registro, in acronimo Tur);

·         effettuare la registrazione mediante modello unico informatico (articolo 4 del Dpr 308/2000).

Monitoraggio fiscale operazioni da e verso l’estero – art. 16

Viene ridotto da € 15.000 a € 5.000 l’importo delle operazioni che gli intermediari bancari, operatori finanziari e non finanziari devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate con riferimento ai trasferimenti da e verso l’estero di mezzi di pagamento effettuati per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni professionali.

La novità è applicabile dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021.

Non è più richiesta l’individuazione delle operazioni frazionate.

Delibera addizionale comunale Irpef – art. 20

Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell’addizionale comunale IRPEF con i nuovi scaglioni IRPEF stabiliti dalla Finanziaria 2022, i Comuni hanno la possibilità di deliberare la misura dell’addizionale comunale IRPEF entro il 31.7.2022 (anziché entro il termine del 31.3).

Nei Comuni per i quali nel 2021 risultano vigenti aliquote dell’addizionale differenziate per scaglioni di reddito e non viene adottata la predetta delibera di adeguamento ai nuovi scaglioni entro il 31.7 oppure la stessa non viene trasmessa al MEF entro il 20.12 per la pubblicazione sul sito Internet dello stesso, l’addizionale comunale IRPEF per il 2022 si applica sulla base dei nuovi scaglioni IRPEF e delle prime 4 aliquote vigenti nel Comune nel 2021, con eliminazione dell’ultima.

Proroga reverse charge console, tablet, pc, laptop – art. 22

È stata disposta la proroga fino al 31.12.2026 dell’applicazione del reverse charge per le operazioni riguardanti la cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, microprocessori e unità centrali di elaborazione, prima dell’installazione in prodotti destinati al consumatore finale.

Registrazione aiuti di Stato – art. 35, commi 1 e 2         

È disposta la proroga dei termini di registrazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, degli aiuti di Stato nel Registro Nazionale (RNA).

A tale proroga è collegato il differimento al 30.11.2022 dell’invio da parte del contribuente della dichiarazione degli aiuti di Stato, attestante che l’importo complessivo degli aiuti COVID-19 fruiti non superi i massimali di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12, come disposto dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 22.6.2022.

Proroga dichiarazione Imu 2021 – art. 35, comma 4

È prorogato dal 30.6.2022 al 31.12.2022 il termine di presentazione della dichiarazione IMU relativa al 2021.

NB. La proroga al 31.12.2022 non interessa la presentazione della dichiarazione IMU da parte degli enti non commerciali.

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