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Indicazione del CCNL in contratti e fatture per bonus edilizi dal 27.05.2022 – SOA dal 2023

Per i lavori avviati successivamente al 27 maggio diventa operativo l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) del settore edile nei cantieri temporanei e mobili in cui si svolgono lavori finalizzati alla fruizione di bonus edilizi.

 

Per effetto degli emendamenti inseriti nella legge di conversione del Dl 21/2022, cd. Taglia Prezzi, si allarga il perimetro dei lavori inclusi nel nuovo adempimento che lega i bonus edilizi all’applicazione dei CCNL. L’adempimento obbligherà ad inserire nei contratti e nelle fatture il riferimento al CCNL applicato dalle imprese che eseguono i lavori edili, pena la perdita dei bonus casa, tra cui il superbonus in primis.

Nel dettaglio, saranno coinvolte soltanto le lavorazioni edili in senso stretto, ossia quelle elencate dall’allegato X del Dl n. 81 del 09/04/2002 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), come per esempio le opere di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento e ristrutturazione.

 

La previsione di indicare i riferimenti ai CCNL dell’edilizia nelle fatture e nei contratti si riferisce alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70mila euro. Quindi il limite al di sopra del quale scatta l’obbligo non è riferito solo ai lavori edili, ma a tutto l’intervento. Il conteggio è complessivo, ma gli obblighi relativi al CCNL riguarderanno soltanto le lavorazioni edili e non altre come per esempio quelle impiantistiche.

 

NB. L’indicazione dell’applicazione dei CCNL del settore edile riguarda le sole imprese che hanno lavoratori dipendenti. Le imprese prive di dipendenti, così come il singolo artigiano privo di dipendenti, non rientrano nei casi per i quali è richiesta l’indicazione del CCNL applicato anche se i lavori edili siano di importo superiore a 70.000 euro.

 

A vigilare sull’inserimento corretto di questi riferimenti, oltre all’Agenzia delle Entrate in collaborazione con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’Inps e le Casse Edili, saranno anche i soggetti che appongono il visto di conformità.

 

 

Novità SOA dal 2023

A partire dal 2023, lo stesso Decreto prevede inoltre che in caso di cessione del credito e sconto in fattura, anche per i bonus diversi dal 110%, sarà necessario, per l’impresa che esegua lavori superiori a 516mila euro, essere in possesso dell’attestazione SOA.

L’attestato SOA, attualmente obbligatorio nelle opere pubbliche di importo superiore ai 150mila euro, viene rilasciato da una Società Organismo Attestazione, soggetto di diritto privato vigilato dall’Anac.

 

E’ previsto un periodo transitorio, dal 1° gennaio al 30 giugno 2023, durante il quale per le imprese che vorranno sottoscrivere contratti di appalto o di subappalto sarà sufficiente aver firmato un contratto con una SOA per avviare il procedimento di attestazione.

 

In ogni caso, i contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto saranno soggetti alle nuove previsioni normative, non consentendo di fruire dei crediti agevolati per le spese sostenute e corrisposte, dal 1.1.2023, ad imprese non certificate.