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Lavoro autonomo occasionale: aggiornamento modalità comunicazione

Come riportato nelle nostre informative di Studio precedenti, dal 21/12/2021 è previsto un  nuovo obbligo di comunicazione preventiva in caso di impiego di lavoratori autonomi occasionali, da effettuarsi all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio.

 

Con la nota n. 881 del 22 aprile 2022, l’Ispettorato Nazionale del lavoro interviene nuovamente sulle comunicazioni preventive per i lavoratori autonomi occasionali, facendo seguito, a parziale rettifica, alla nota n. 573 del 28 marzo 2022.

Si ricorda che l’Ispettorato aveva stabilito che a decorrere dal 1° maggio 2022, l’unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarebbe stato quello telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e non avrebbe ritenuto valide, a partire da quella data – e pertanto sanzionabili – le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail inoltrate direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro (vedasi Comunicazione di Studio n. 8 del 1° aprile 2022).

 

Con la nota n. 881, l’INL torna sulla questione e, al fine di salvaguardare la possibilità di adempiere all’obbligo di legge anche in caso di malfunzionamento del sistema o in altre ipotesi connesse ad oggettive difficoltà del committente (ad esempio quando il committente che abitualmente si rivolge al professionista per l’adempimento è invece costretto ad operare in proprio), ha ritenuto opportuno mantenere attive le caselle di posta elettronica già indicate con la nota dell’11 gennaio 2022 (vedasi Comunicazione di Studio n. 2 del 14 gennaio 2022). Pertanto, le comunicazioni inviate dopo il 30 aprile potranno continuare ad essere trasmesse anche via mail oltre che attraverso l’applicativo telematico.

 

L’Ispettorato evidenzia comunque che la trasmissione della comunicazione a mezzo e-mail non consente, contrariamente a quanto potrà avvenire attraverso il servizio predisposto dal Ministero del lavoro, un efficace monitoraggio degli adempimenti, in ragione delle difficoltà di disporre di un “quadro complessivo” delle trasmissioni effettuate dal medesimo committente e dei relativi contenuti.

Per tali ragioni, eventuali verifiche, anche a campione, saranno prioritariamente effettuate nei confronti di committenti che facciano uso della posta elettronica anziché dell’applicativo telematico.