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Fondo impresa femminile – Agevolazioni

Circolare n. 14-2022/Consulenza aziendale

Con decreto direttoriale 30 marzo 2022 sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande relative al c.d. “Fondo impresa femminile”.

Trattasi di una agevolazione riservata alle imprese femminili come meglio descritte in seguito per sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell’imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e di massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese.

Di seguito i dettagli dell’iniziativa.

Sommario

L’agevolazione. 1

Le caratteristiche dei soggetti ammissibili 2

La misura del contributo e del finanziamento agevolato. 3

Le spese ammissibili 4

Termini per la presentazione delle domande. 5

 

L’agevolazione

Con Decreto direttoriale del 30.03.2022 il Mise ha definito i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sul Fondo impresa femminile. Il Fondo a sostegno dell’impresa femminile è stato istituito dall’articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 al fine di promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria femminile.

Il Fondo è volto a sostenere imprese femminili (intese come imprese a prevalente partecipazione femminile e lavoratrici autonome) di qualsiasi dimensione, con sede legale e/o operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, già costituite o di nuova costituzione, attraverso la concessione di agevolazioni nell’ambito di una delle due seguenti linee di azione:

a.       incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili:

o   persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa femminile: con trasmissione della documentazione comprovante l’avvenuta costituzione dell’impresa o l’apertura della partita Iva entro sessanta giorni dalla comunicazione di esito positivo ;

o   imprese femminili costituite da meno di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;

o    lavoratrici autonome in possesso della partita IVA aperta da meno di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

b.      incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili:

o   le imprese femminili costituite da almeno dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;

le lavoratrici autonome in possesso della partita IVA aperta da almeno dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

 

  Le caratteristiche dei soggetti ammissibili

Potrà presentare domanda:

1.       la società cooperativa e la società di persone in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60 per cento dei componenti la compagine sociale;

2.       la società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne;

3.       l’impresa individuale la cui titolare sia una donna;

4.       la lavoratrice autonoma: incluse le libere professioniste iscritte agli ordini professionali e le esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi;

che rispetti i seguenti requisiti:

– essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;

– essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;

– non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

– aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;

 

Non sono, in ogni caso, ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese femminili:

a.       nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

b.       i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;

c.       che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

Le lavoratrici autonome non tenute all’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese, devono essere in possesso unicamente della partita IVA, fatta salva l’avvenuta iscrizione all’ordine professionale di riferimento, ove necessaria per l’esercizio dell’attività professionale interessata.

La misura del contributo e del finanziamento agevolato

Le agevolazioni sono concesse sottoforma di contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato della durata massima di 8 anni, a tasso zero e non assistito da forme di garanzia.

 

In caso di avvio di nuove imprese femminili, le agevolazioni sono concesse esclusivamente nella forma del contributo a fondo perduto per un importo massimo pari a:

ü  80% delle spese ammissibili e comunque fino a euro 50.000,00, per i programmi di investimento che prevedono spese ammissibili non superiori a euro 100.000,00;

ü  50% delle spese ammissibili, per i programmi di investimento che prevedono spese ammissibili superiori a euro 100.000,00 e fino a euro 250.000,00;

 

In caso di sviluppo e consolidamento di imprese femminili, le agevolazioni assumono la forma sia del contributo a fondo perduto, sia del finanziamento agevolato, con importo massimo ammissibile di euro 400.000,00:

ü  per le imprese femminili costituite da non oltre 36 mesi per il 50% dell’ammontare complessivo in forma di contributo a fondo perduto e, per il restante 50%, in forma di finanziamento agevolato, fino a copertura del 80% delle spese ammissibili;

ü  per le imprese femminili costituite da oltre 36 mesi per il 50% dell’ammontare complessivo in forma di contributo a fondo perduto e, per il restante 50%, in forma di finanziamento agevolato, fino a copertura del 80% delle sole spese di investimento, mentre le esigenze di capitale circolante sono agevolate nella forma del contributo a fondo perduto.

Le spese ammissibili

Sono ammissibili le iniziative che prevedono programmi di investimento relativi:

a)       alla produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli;

b)      alla fornitura di servizi, in qualsiasi settore;

c)       al commercio e turismo.

 

Le spese ammissibili riguardano l’acquisto di:

ü  immobilizzazioni materiali: impianti e macchinari nuovi di fabbrica, coerenti e funzionali con all’attività impresa;

ü  immobilizzazioni immateriali;

ü  servizi in cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale;

ü  personale dipendente a tempo indeterminato o determinato, assunto dopo la data di presentazione della domanda e impiegato funzionalmente nella realizzazione dell’iniziativa agevolata;

ü  esigenze di capitale circolante:

o   nel limite del 20% delle spese complessivamente ammissibili, per nuove imprese e per imprese costituite da meno di 36 mesi;

o   nel limite del 25% per le imprese costituite da oltre 36 mesi, nella misura massima dell’80% della media del circolante degli ultimi tre esercizi.

Le esigenze di capitale circolante devono essere coerenti con l’iniziativa e destinate al pagamento delle seguenti spese:

o   materie prime, sussidiarie e materiali di consumo;

o   servizi di carattere ordinario strettamente funzionali all’iniziativa;

o   godimento di beni di terzi, comprese spese di noleggio e leasing;

o   oneri per la fideiussione necessaria alla richiesta di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione nella misura massima del 20%.

 

In aggiunta sono previsti servizi di assistenza tecnico-gestionale, fino all’importo massimo di 5.000 euro per impresa, fruibili sia attraverso servizi erogati da Invitalia, sia in forma di voucher per l’acquisto di servizi specialistici presso terzi.

 

I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e realizzati entro 24 mesi dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione delle agevolazioni (salvo facoltà di proroga per una durata non superiore a 6 mesi).

 

Tutte le spese dovranno essere conformi al principio DNSH definito dall’articolo 17 del Regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio: principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali.

 

Termini per la presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate tramite l’ente gestore Invitalia con procedura valutativa a sportello:

·         avvio di nuove imprese femminili: la compilazione della domanda è possibile dalle ore 10:00 del 05.05.2022 mentre la presentazione a partire dalle ore 10:00 del 19.05.2022;

·       sviluppo e consolidamento di imprese femminili già costituite: la compilazione della domanda è possibile dalle ore 10:00 del 24.05.2022 e la presentazione a partire dalle ore 10:00 del 07.06.2022.

 

Lo Studio è a disposizione per la verifica dei requisiti e la predisposizione della pratica. 

 

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