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Novità Smart Working dal 1° aprile 2022

Circolare n. 12-2022/Consulenza del lavoro

Il 31 marzo 2022, in assenza di nuove proroghe, scadrà lo stato di emergenza e con esso anche la procedura semplificata di accesso al lavoro agile (c.d. Smart Working).

Le aziende che vorranno continuare con questa modalità di lavoro dovranno quindi organizzarsi per far fronte agli obblighi previsti dalla L. 81/2017, tra cui la stesura dell’accordo individuale con il lavoratore.

Nell’ambito della conversione del decreto Sostegni-ter (ancora in corso) sono inoltre stati inseriti emendamenti volti alla semplificazione delle previsioni della L. 81/2017, ma gli stessi dovrebbero riguardare esclusivamente la modalità di comunicazione al Ministero e non la gestione della relazione datore-dipendente.

Stante quanto sopra si riportano di seguito le indicazioni operative ad oggi previste per la procedura di lavoro agile “ordinaria” dal 1° aprile 2022.

 

Sommario

Attivazione del lavoro agile – modalità operative. 1

Alcune caratteristiche del lavoro agile. 3

Orario di lavoro. 3

Strumenti di lavoro. 3

Trattamento economico. 3

Infortuni e malattie professionali 3

Privacy. 3

Cosa fare ora. 4

 

Attivazione del lavoro agile – modalità operative

Durante il periodo di emergenza è stato possibile attivare la procedura di Smart Working discrezionalmente dall’azienda attraverso tre 3 fasi “semplificate”:

          Predisposizione di un’autocertificazione (consigliata ma non obbligatoria)

          Invio dell’informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile prevista dalla L.81/2017

          Invio comunicazione al Ministero del Lavoro

 

Dal prossimo 1 aprile 2022 la predetta procedura sarà “sostituita” dall’ordinaria previsione della L. 81/2017 in base alla quale l’azienda che vorrà continuare con tale modalità operativa dovrà procedere come segue:

1-       Predisposizione di un accordo individuale scritto a tempo determinato o indeterminato, tra azienda e lavoratore, che disciplini le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali e regolamenti i seguenti aspetti:

a.       Forme di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro

b.       Tempi di riposo del lavoratore

c.        Strumenti utilizzati dal lavoratore e misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la sua disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro

d.       Condotte sanzionabili a livello disciplinare

e.       Eventuale diritto all’apprendimento

Nell’ambito dell’accordo individuale sarà possibile definire i “confini” del lavoro agile anche relativamente al numero di giorni/settimane per le quali è possibile fruire di tale modalità (esempio: obbligo di lavoro in azienda per almeno 2 giorni a settimana).

Inoltre particolare attenzione dovrà essere posta ai rischi in materia di protezione dei dati aziendali durante l’utilizzo di strumenti tecnologici in ambienti che possano recare minacce alla sicurezza.

L’accordo individuale potrà fare riferimento anche ad un regolamento che definisca, a livello generale, le caratteristiche dell’attività svolta in modalità agile, successivamente richiamato negli accordi individuali.

2-       Informativa sulla sicurezza: il datore di lavoro deve garantire la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore sarà tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.

3-      Invio della comunicazione degli accordi al Ministero del Lavoro: per questa fase, che resta in ogni caso necessaria, sono in via di definizione delle semplificazioni procedurali che limitino la trasmissione dell’accordo individuale ora prevista.

   

Alcune caratteristiche del lavoro agile 

Orario di lavoro

La prestazione di lavoro è resa senza precisi vincoli di orario, ma nel rispetto dei limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla contrattazione collettiva.

Il datore di lavoro dovrà prevedere, all’interno dell’accordo individuale, alcune informazioni riguardanti l’orario di lavoro:

          il periodo entro il quale dovrà essere prevista la prestazione lavorativa. Ad esempio, dalle 7.00 alle 20.00. Questo periodo non rappresenta la durata della prestazione ma l’intervallo entro il quale la prestazione dovrà essere avviata e conclusa;

           le ore di lavoro, così come contrattualmente previste (8 ore o quante previste in un rapporto di lavoro part-time);

          la durata della pausa, nel caso in cui la prestazione lavorativa vada oltre le 6 ore.

Strumenti di lavoro

Il datore di lavoro, di norma, fornisce la strumentazione tecnologica e informativa necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, per assicurare al lavoratore la disponibilità di strumenti che siano idonei all’esecuzione della prestazione e sicuri per l’accesso ai sistemi aziendali.

Se le parti concordano l’utilizzo di strumenti propri del lavoratore, provvedono a stabilire i criteri e i requisiti minimi di sicurezza da implementare e possono prevedere eventuali forme di indennizzo per le spese.

 

Trattamento economico

Il lavoratore ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda.

 

Infortuni e malattie professionali

Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa anche quanto è resa all’esterno dei locali aziendali ed eseguita senza una postazione fissa.

 

Privacy

Il lavoratore in modalità agile deve trattare i dati personali cui accede per fini professionali in conformità alle istruzioni fornite dal datore di lavoro. Il lavoratore è inoltre tenuto alla riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in proprio possesso e/o disponibili sul sistema informativo aziendale. Il datore di lavoro fornisce al lavoratore agile l’informativa in merito al trattamento dei dati personali e le istruzioni e indicazioni delle misure di sicurezza che il lavoratore deve osservare.

 

Cosa fare ora

Per le aziende interessate a proseguire con questa modalità di lavoro sarà quindi necessario, se non già fatto, entro il prossimo 1 aprile 2022 predisporre gli accordi individuali ed inviare successiva comunicazione al Ministero.

Per maggiori chiarimenti si invita a contattare lo Studio mandando una mail a cinzia.silvestri@studiocom.it

 

  Per leggere la circolare completa acceda alla sua AREA RISERVATA