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Novità Finanziaria 2022 – Persone fisiche

 Circolare n. 5-2022/Consulenza del lavoro

La Legge n. 234/2021, cd. Legge Finanziaria 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31.12.2021, contiene una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2022.

Si riportano di seguito quelle principali previste per le persone fisiche.

Novità Irpef – commi 2-7

Le novità previste in tema di Irpef riguardano:

         i.            rimodulazione degli scaglioni, riducendo le aliquote Irpef da 5 a 4, le nuove aliquote previste a decorrere dal 2022 saranno le seguenti:

Redditi fino a 15.000 Euro

23%

Redditi da 15.000 a 28.000 Euro

25%

Redditi da 28.000 a 50.000 Euro

35%

Redditi oltre 50.000 Euro

43%

         ii.            modifica delle detrazioni da lavoro e pensione;

       iii.            modifica del trattamento integrativo (bonus Irpef);

      iv.              differimento dei termini di modifica delle addizionali regionali e comunali Irpef.

Si rimanda l’approfondimento ad una comunicazione dedicata.         

Riforma della riscossione – commi 14-23

Dall’1.1.2022 è prevista una riformulazione dell’aggio, il quale, fino al 31.12.2021 è determinato nel modo seguente:

          per le cartelle di pagamento, è a carico del contribuente per il 3% delle somme riscosse se pagate entro i termini di 60 giorni, oppure 6% se pagate oltre i 60 giorni dalla notifica;

          per gli accertamenti esecutivi e avvisi di addebito, è a carico del debitore per il 6% se questi si rende inadempiente e dunque non paga quanto intimato nei termini di legge.

Dal 2022 in sostituzione dell’aggio e degli oneri di riscossione è previsto il nuovo sistema di copertura dei costi:

          una quota a carico del debitore, denominata spese esecutive, correlata all’attivazione delle procedure esecutive e cautelari ;

          una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione;

          una quota, a carico degli enti creditori, trattenuta all’atto dei riversamenti;

          una quota, trattenuta all’atto del riversamento, pari all’1% delle somme riscosse, a carico degli Enti creditori.

Esenzione bollo certificazioni digitali – Comma 24

È confermata anche al 2022 l’esenzione dall’imposta di bollo per la certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica, ossia mediante l’emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, ottenuti tramite l’anagrafica nazionale della popolazione residente (ANPR).

Detrazione interventi edilizi/ energetici – commi 28-43

Sono state introdotte alcune novità riguardanti le detrazioni previste per gli interventi edilizi e di riqualificazione energetica, del cd. “bonus verde” e “bonus mobili”.

Nella seguente tabella sono riepilogate le novità previste per il 2022. Si rimanda l’approfondimento ad una circolare dedicata.         

Risultano agevolate anche le spese professionali per il rilascio del visto e asseverazione per tutti i tipi di intervento.

Non è previsto il visto né l’asseverazione per interventi:

          in edilizia libera (art. 6 DPR 380/2001 + normative regionali)

          di importi complessivo non superiore ad Euro 10.000.

L’esclusione non si applica al bonus facciate.

Agevolazione “Prima casa” under 36 – commi 151-153

È confermata la proroga dal 30.6 al 31.12.2022 delle agevolazioni per favorire l’autonomia abitativa dei “giovani” per l’acquisto della “prima casa”.

Per gli atti stipulati nel periodo 26.5.2021-31.12.2022 è previsto l’esonero dal pagamento:

          dell’imposta di registro;

          delle imposte ipotecaria e catastale;

a favore degli under 36 con un ISEE non superiore a € 40.000.

In caso di acquisto della “prima casa” soggetto ad IVA (aliquota ridotta del 4%), considerato che l’IVA deve essere comunque corrisposta all’impresa cedente, l’agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta.

Bonus affitto under 31 – comma 155

A favore dei giovani che stipulano contratti di locazione di immobili ad uso abitativo è previsto il c.d. “bonus affitti giovani”.

Possono beneficiare del bonus:

          i giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti;

          con un reddito complessivo non superiore a € 15.493,71;

          che stipulano un contratto di locazione da destinare a propria residenza.

La detrazione spetta per i primi 4 anni di durata del contratto nella misura:

          pari a € 991,60,

ovvero, se superiore,

          pari al 20% del canone di locazione, entro il limite massimo di € 2.000 di detrazione.

Bonus cultura 18enni – commi 357 e 358

È confermato il riconoscimento “a regime” dal 2022 del c.d. “bonus cultura” a favore dei residenti in Italia che compiono 18 anni nell’anno di riferimento, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura.

Il bonus non costituisce reddito imponibile e non rileva ai fini Isee.

Banca dati strutture ricettive – commi 373 e 374

Nell’ambito del DL n. 34/2019 (Decreto Crescita) l’art. 13-quater, comma 4, ha disposto la realizzazione di una nuova banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi al fine di identificare tali strutture con un codice alfanumerico, c.d. “codice identificativo”, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione degli stessi.

Viene confermato l’accesso alle informazioni presenti nella banca dati da parte dell’Amministrazione finanziaria degli enti creditori per esigenze di contrasto all’evasione fiscale e contributiva.

Conclusione Cashback – commi 637-644

È fissata al 31.12.2021 la conclusione del Cashback e resta ferma la sospensione del programma di rimborso del secondo semestre 2021.

Estensione termine pagamento cartelle – comma 913

Per le cartelle di pagamento notificate dall’Agente della riscossione nel periodo 1.1 – 31.03.2022, è stato esteso a 180 giorni il termine per il pagamento delle somme risultanti dal ruolo.

L’estensione da 60 a 180 giorni non riguarda:

          il termine per la proposizione del ricorso, che rimane pertanto fissato a 60 giorni dalla notifica;

          il termine di pagamento delle somme derivanti da accertamenti esecutivi e avvisi di addebito dell’INPS;

          le ingiunzioni di pagamento degli Enti territoriali (Comuni e Regioni).

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