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Novità Finanziaria 2022 – Imprese e professionisti

Circolare n. 4-2022/Consulenza del lavoro

La Legge n. 234/2021, cd. Legge Finanziaria 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31.12.2021, contiene una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2022.

Si riportano di seguito quelle principali previste per le imprese e i professionisti.

 

Novità Irpef – commi 2-7

Le novità previste in tema di Irpef riguardano:

         i.            rimodulazione degli scaglioni, riducendo le aliquote Irpef da 5 a 4, le nuove aliquote previste a decorrere dal 2022 saranno le seguenti:

Redditi fino a 15.000 Euro

23%

Redditi da 15.000 a 28.000 Euro

25%

Redditi da 28.000 a 50.000 Euro

35%

Redditi oltre 50.000 Euro

43%

       ii.            modifica delle detrazioni da lavoro e pensione;

      iii.            modifica del trattamento integrativo (bonus Irpef);

      iv.            differimento dei termini di modifica delle addizionali regionali e comunali Irpef.

Si rimanda l’approfondimento ad una comunicazione dedicata.          

Esclusione Irap persone Fisiche dal 2022 – Commi 8 e 9

L’Irap, dall’anno 2022, non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni.

Si precisa che l’esonero dall’Irap non è previsto per:

·                     società ed enti soggetti Ires (spa, sapa, srl, società cooperative, ecc.);

·                     snc, sas, società di fatto, associazioni professionali, società tra professionisti.

NB. Per i contribuenti per i quali viene prevista la cancellazione dell’Irap è comunque dovuto il versamento del saldo 2021, entro il 30 giugno 2022 e la presentazione del modello Irap 2022 previsto per il prossimo 30 novembre 2022 (salvo proroghe). Non sono invece dovuti gli acconti 2022.

Modifiche Patent Box – commi 10 e 11

Sono state introdotte alcune modifiche alla disciplina del cd. Patent Box a seguito delle quali  i soggetti titolari di reddito d’impresa possono optare per l’applicazione della maggiorazione del 110% (in luogo del precedente 90%), ai fini delle imposte sui redditi e Irap, dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, utilizzati (direttamente / indirettamente) nello svolgimento della propria attività d’impresa. La nuova maggiorazione dei costi sostituisce la tassazione agevolata dei redditi precedentemente in vigore.

Restano escluse dall’agevolazione le spese riguardanti marchi d’impresa, dei processi / formule / informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale / commerciale / scientifico giuridicamente tutelabili, c.d. “know how”.

Riforma della riscossione – commi 14-23

Dall’1.1.2022 è prevista una riformulazione dell’aggio, il quale, fino al 31.12.2021 è determinato nel modo seguente:

          per le cartelle di pagamento, è a carico del contribuente per il 3% delle somme riscosse se pagate entro i termini di 60 giorni, oppure 6% se pagate oltre i 60 giorni dalla notifica;

          per gli accertamenti esecutivi e avvisi di addebito, è a carico del debitore per il 6% se questi si rende inadempiente e dunque non paga quanto intimato nei termini di legge.

Dal 2022 in sostituzione dell’aggio e degli oneri di riscossione è previsto il nuovo sistema di copertura dei costi:

          una quota a carico del debitore, denominata spese esecutive, correlata all’attivazione delle procedure esecutive e cautelari ;

          una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione;

          una quota, a carico degli enti creditori, trattenuta all’atto dei riversamenti;

          una quota, trattenuta all’atto del riversamento, pari all’1% delle somme riscosse, a carico degli Enti creditori.

Esenzione bollo certificazioni digitali – Comma 24

È confermata anche al 2022 l’esenzione dall’imposta di bollo per la certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica, ossia mediante l’emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, ottenuti tramite l’anagrafica nazionale della popolazione residente (ANPR).

Esenzione irpef coltivatori diretti/IAP – comma 25

È confermata l’estensione anche al 2022 dell’esenzione ai fini IRPEF per i redditi dominicali / agrari dei coltivatori diretti / IAP, iscritti nella previdenza agricola.

Detrazione interventi edilizi/ energetici – commi 28-43

Sono state introdotte alcune novità riguardanti le detrazioni previste per gli interventi edilizi e di riqualificazione energetica, del cd. “bonus verde” e “bonus mobili”.

Nella seguente tabella sono riepilogate le novità previste per il 2022. Si rimanda l’approfondimento ad una circolare dedicata.         

 

Risultano agevolate anche le spese professionali per il rilascio del visto e asseverazione per tutti i tipi di intervento.

Non è previsto il visto né l’asseverazione per interventi:

          in edilizia libera (art. 6 DPR 380/2001 + normative regionali)

          di importi complessivo non superiore ad Euro 10.000.

L’esclusione non si applica al bonus facciate.

 

Credito d’imposta beni strumentali e ricerca e sviluppo – commi 44 e 45

Sono state introdotte alcune novità, estendendo il periodo temporale di spettanza dei crediti d’imposta, connesse con:

          i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi “Industria 4.0” di cui alle Tabella A e B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017);

          il credito d’imposta ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica e altre attività innovative.

Non sono invece previste proroghe per gli investimenti in beni strumentali “generici”. Per maggiori dettagli seguirà apposita comunicazione, nel frattempo si riporta la tabella di sintesi con le agevolazioni previste per l’acquisto di beni strumentali nuovi.

 

 

Investimento 1/1/2022-31/12/2022 (o entro 30/06/2023 in caso di acconto)

Investimento 1/1/2023-31/12/2025 (o entro 30/06/2026 in caso di acconto)

Beni strumentali industria 4.0 (elenco A)

Fino a 2.500.000

40%

20%

Da 2.500.000 a 10.000.000

20%

10%

Da 10.000.000 a 20.000.000

10%

5%

Beni immateriali industria 4.0 (elenco B)

Fino a 1.000.000

20%

20% nel 2023

15% nel 2024

10% nel 2025

Beni materiali o immateriali generici nuovi

Fino a 2.000.000 (beni materiali) / 1.000.000 (beni immateriali)

6%

Non previsto

 

Rifinanziamento “Sabatini-ter” – commi 47 e 48

È confermata la reintroduzione della soglia di € 200.000 entro la quale è prevista l’erogazione in unica soluzione dell’agevolazione c.d. “Sabatini-ter” di cui all’art. 2, comma 4, DL n. 69/2013, consistente nell’erogazione di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento per l’acquisto o acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.

Per i finanziamenti di importo superiori alla predetta soglia il contributo è erogato in più quote.

Fondo garanzia PMI – commi 53-58

Per supportare la liquidità delle piccole e medie imprese è prorogato dal 31.12.2021 al 30.06.2022 l’accesso al Fondo centrale di garanzia PMI, la cui finalità è quella di favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali  portate dalle imprese.

Dall’1.4.2022 la garanzia non sarà più concessa a titolo gratuito, ma previo pagamento di una commissione da versare al Fondo.

Si ricorda che sono ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100% e, a decorrere dall’1.7.2021, con copertura al 90%, i nuovi finanziamenti concessi dalle banche a favore di PMI, persone fisiche esercenti attività d’impresa o arti e professioni, associazioni professionali e stp la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza covid.

Dall’1.1.2022 la copertura al fondo si riduce dal 90% all’80%.

Sostegno liquidità alle imprese – comma 59

Viene prorogata dal 31.12.2021 al 30.6.2022 la concessione, da parte di SACE spa, di garanzie a favore di banche per i finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia colpite dall’emergenza covid.

Su richiesta, i finanziamenti già garantiti da SACE spa (aventi una durata non superiore a 6 anni) possono essere estesi fino ad una durata massima di 10 anni o sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a 10 anni.

Aumento limite annuo crediti compensabili con F24 – comma 72

È previsto l’aumento a regime, a decorrere dal 2022, a € 2 milioni del limite annuo dei crediti d’imposta / contributi compensabili mediante F24.

Banca dati strutture ricettive – commi 373 e 374

Nell’ambito del DL n. 34/2019 (Decreto Crescita) l’art. 13-quater, comma 4, ha disposto la realizzazione di una nuova banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi al fine di identificare tali strutture con un codice alfanumerico, c.d. “codice identificativo”, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione degli stessi.

Viene confermato l’accesso alle informazioni presenti nella banca dati da parte dell’Amministrazione finanziaria degli enti creditori per esigenze di contrasto all’evasione fiscale e contributiva.

Fondo operatori turismo, spettacolo e automobile – commi 486 e 487

È stato istituito un fondo da destinare al sostegno degli operatori economici dei settori del turismo, spettacolo e dell’automobile gravemente colpiti dall’emergenza COVID-19.

Con un apposito Decreto, da adottare entro l’1.3.2022, saranno definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle predette risorse.

Esonero contributivo coltivatori diretti / IAP – comma 520

Viene confermata l’estensione anche al 2022 dell’esonero (per un periodo massimo di 24 mesi) dal versamento del 100% dell’accredito contributivo IVS a favore dei coltivatori diretti / IAP di età inferiore a 40 anni, che si iscrivono alla previdenza agricola nel corso dell’anno.

Attività immateriali rivalutate e quote ammortamento – commi 622-624

È confermato che per le attività immateriali (avviamento, marchi, ecc.) oggetto di rivalutazione e riallineamento, la deduzione ai fini Irpef, Ires, Irap del maggior valore è effettuata, per ciascun periodo d’imposta, in misura non superiore a 1/50 del costo o valore (in luogo di 1/18 ex art. 103, TUIR).

Le disposizioni hanno effetto a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione o il riallineamento sono stati eseguiti.

È tuttavia consentito mantenere la deduzione in misura non superiore a 1/18 a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, Ires, Irap e relative addizionali nella misura stabilita dall’art. 176, comma 2-ter, TUIR (12% – 14% – 16% a seconda dell’importo dei maggiori valori), al netto dell’imposta sostitutiva del 3% versata ai fini della rivalutazione.

È inoltre prevista la possibilità, per i soggetti che hanno versato le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione, di revocare la rivalutazione effettuata.

Contributo a fondo perduto e sospensione pagamenti PA – comma 653

Il Legislatore ha previsto che per l’erogazione da parte dell’Agenzia delle Entrate di contributi a fondo perduto non si applicano le disposizioni dell’art. 48-bis, DPR n. 602/73 in base alle quali le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di pagare, a qualunque titolo, somme di importo superiore a € 5.000 devono verificare, anche con modalità telematiche, se il soggetto beneficiario risulta inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivamente pari almeno a € 5.000.

 

Proroga TOSAP/COSAP – comma 706

È prevista la proroga dal 31.12.2021 al 31.3.2022 dell’esonero dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) a favore dei pubblici esercizi di cui all’art. 5, Legge n. 287/91 (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, ecc).

Sospensione ammortamenti – comma 711

Il DL n. 104/20 (Decreto Agosto), con l’intento di non aggravare il bilancio d’esercizio 2020, aveva previsto la possibilità di sospendere (in tutto o in parte) l’imputazione contabile degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Ora è previsto che la predetta disposizione è applicabile anche al bilancio d’esercizio 2021 a favore dei soggetti che nel bilancio d’esercizio 2020 non hanno effettuato il 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Estensione termine pagamento cartelle – comma 913

Per le cartelle di pagamento notificate dall’Agente della riscossione nel periodo 1.1 – 31.03.2022, è stato esteso a 180 giorni il termine per il pagamento delle somme risultanti dal ruolo.

L’estensione da 60 a 180 giorni non riguarda:

          il termine per la proposizione del ricorso, che rimane pertanto fissato a 60 giorni dalla notifica;

          il termine di pagamento delle somme derivanti da accertamenti esecutivi e avvisi di addebito dell’INPS;

          le ingiunzioni di pagamento degli Enti territoriali (Comuni e Regioni).

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