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Fattura elettronica forfettari 2022

Nel mese di dicembre il Consiglio UE ha autorizzato il nostro Paese ad estendere l’obbligo della fattura elettronica anche ai contribuenti che si avvalgono del regime forfettario (flat tax).

Allo stato attuale, tuttavia, né il decreto “Fisco-Lavoro” (Dl 146/21), né la Legge di Bilancio (L. 234/21), né il decreto Milleproroghe (Dl 228/21) hanno modificato le regole esistenti e quindi i soggetti che si avvalgono del regime forfettario e del regime di vantaggio non sono ancora tenuti all’emissione della fattura elettronica. Risulta tuttavia ipotizzabile che le novità possano essere introdotte nel corso dell’anno.

 

Ad oggi quindi i soggetti in regime forfettario o di vantaggio possono:

a)       continuare, temporaneamente, ad emettere le fatture in formato cartaceo;

b)       in via facoltativa, gestire ed emettere le fatture in formato elettronico, mediante il SDI.

Qualora si decida di abbandonare la fattura cartacea e di procedere fin da subito con quella elettronica, si ricorda che esistono diversi software a disposizione, sia gratuiti che a pagamento. A titolo informativo, è possibile utilizzare gratuitamente i servizi messi a disposizione dall’Agenzia Entrate, attraverso il portale “Fatture e Corrispettivi”, che consentono la predisposizione, trasmissione e conservazione delle fatture in formato xml.

 

E’ utile ricordare che, i soggetti forfettari, non esercitando la rivalsa dell’iva, dovranno emettere la fattura elettronica riportando il codice natura N2.2 (operazioni non soggette – altri casi).

Per identificare l’importo dell’imposta di bollo eventualmente addebitata in fattura al cliente sarà necessario flaggare l’apposito campo “bollo” e riportare il codice natura N1, inserendo la dicitura “operazione esclusa ex art. 15 Dpr 633/1972”.

 

Si precisa che la fattura non deve essere emessa in formato elettronico da parte dei soggetti che effettuano prestazioni sanitarie in ambito B2C. Anche per il 2022 è infatti stato prorogato il divieto di emissione di fatture elettroniche da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (STS), ossia relativi a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche.

 

Infine, si sottolinea che i contribuenti forfettari e in regime di vantaggio sono sempre tenuti ad emettere fatture elettroniche per le operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione.

 

Al seguente link è possibile consultare la Guida alla fattura elettronica predisposta dallo Studio.

 

NB. I Clienti forfettari o in regime di vantaggio interessati a gestire fin da subito la fattura elettronica sono invitati a prendere contatto con il proprio referente.