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Novità comunicazione lavoro occasionale

NOVITA’ LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

La Legge n. 215 del 17/12/2021, di conversione del DL n. 146 del 21/10/2021 (cd. Decreto Fiscale), ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato Nazionale del Lavoro territorialmente competente per i committenti che si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale.

Come previsto dall’art. 13 del Decreto, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano, a tal proposito, le modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (si tratta della medesima procedura prevista per i lavoratori intermittenti, in base alla quale è necessario comunicare, tra gli altri, i riferimenti del lavoratore e il periodo di lavoro).

In caso di violazione degli obblighi si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

La Legge di conversione prevede anche l’applicazione di un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale da adottare in tutti i casi in cui si verifica un impiego di personale in misura pari o superiore al 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro occupati, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa.

NB. In considerazione delle novità previste, si invitano i Clienti interessati a contattare preventivamente lo Studio.

 

DEFINIZIONE LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

Riportiamo di seguito le caratteristiche principali del lavoro autonomo occasionale.

Il lavoro autonomo occasionale è quella forma contrattuale, definita contratto d’opera dall’articolo 2222 del c.c., che si concretizza quando una persona si obbliga a realizzare un’opera o prestare un servizio dietro corrispettivo, ma senza vincolo di subordinazione e con lavoro prevalentemente proprio. La definizione di occasionalità non è enumerabile in un numero definito di servizi prestati o opere realizzate né riassunto monetariamente nell’ammontare di un corrispettivo; essa si definisce per sottrazione: è occasionale quell’attività che non è abituale. Quindi, qualsiasi situazione per dirsi occasionale non deve essere svolta continuativamente.

Riassumendo, il lavoro autonomo occasionale deve soddisfare i seguenti requisiti:

          l’autonomia, in relazione alle modalità e ai tempi di svolgimento del servizio o di realizzazione dell’opera;

          l’occasionalità dell’attività svolta o realizzata;

          il mancato inserimento nell’organizzazione dell’azienda per la quale si svolge il lavoro;

          l’assenza del vincolo di subordinazione con il committente;

          la corresponsione di un corrispettivo.

Si ricorda infine che, in generale, il committente deve operare all’atto del pagamento una ritenuta del 20% a titolo d’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e se il reddito annuo derivante dalle attività di lavoro autonomo occasionale (anche se svolte nei confronti di più committenti) supera l’ammontare complessivo di euro 5.000, il prestatore ha l’obbligo di iscriversi alla Gestione Separata INPS ed assoggettare l’importo eccedente al contributo previdenziale.