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Nuovo limite pagamenti in contanti: novità 2022

A partire dal 1° gennaio 2022 sarà operativo il nuovo limite, pari a 999,99 euro, per i pagamenti in contante, e più in generale per i trasferimenti di denaro e di titoli al portatore tra soggetti diversi a qualsiasi titolo. 

Il divieto di utilizzare importi pari o superiori a 1.000 euro sostituisce l’attuale limite di 2.000 euro in vigore fino al 31/12/2021.

Si precisa che è altresì vietato il trasferimento effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati, ossia, inerenti ad un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni.

Tale nuovo limite allinea la disciplina relativa all’utilizzo del contante a quella prevista per gli assegni bancari, postali e circolari, che possono essere emessi o richiesti per importi pari o superiori a 1.000 euro solo indicando il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (art. 49 commi 5, 7 e 8 del DLgs. 231/2007).

Dal punto di vista sanzionatorio, ai sensi dell’art. 63 comma 1 del DLgs. 231/2007, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro.

Si evidenzia infine che i limiti all’utilizzo del denaro contante presentano rilevanti conseguenze per i professionisti, che, si ricorda, sono obbligati ad effettuare ai competenti Enti le comunicazioni relative alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività ai sensi dell’art. 51 comma 1 del DLgs. 231/2007, come ad esempio nel caso delle registrazioni di prima nota.