Come previsto dell’art. 138 della Direttiva UE n. 2006/112, recepito a livello nazionale dall’art. 41, comma 1, lett. a), DL n. 331/93, le cessioni di beni effettuate da operatori italiani nei confronti di operatori UE sono considerate non imponibili IVA in quanto alle stesse è applicabile il regime di tassazione nello Stato membro di destinazione dei beni.
Per poter “beneficiare” della non imponibilità IVA è necessario che:
o l’operazione sia a titolo oneroso e comporti il trasferimento della proprietà o altro diritto reale dei beni oggetto della stessa;
o il cedente e l’acquirente siano soggetti passivi IVA;
o si verifichi l’effettiva movimentazione dei beni dall’Italia ad un altro Stato UE. A tal fine il cedente deve essere in possesso di adeguate prove documentali in grado di attestare la sussistenza della movimentazione dei beni.
La Direttiva UE n. 2018/1910, c.d. “Direttiva quick fixes”, ha modificato il sopra citato art. 138 attribuendo rilevanza sostanziale anche:
Ø al fatto che il cedente e acquirente siano in possesso del numero identificativo IVA e iscritti al VIES;
Ø alla compilazione del modello Intra da parte del cedente.
Vengono quindi aggiunte due nuove condizione sostanziali per l’applicazione del regime di non imponibilità alle cessioni di beni intraUE trasportati / spediti (dall’Italia) in un altro Stato UE.
Per riepilogare, le nuove condizioni necessarie da verificare per la non imponibilità delle cessioni di beni intra-UE sono le seguenti:
· onerosità dell’operazione;
· soggettività passiva del cedente e iscrizione al VIES;
· soggettività passiva dell’acquirente e iscrizione al VIES;
· trasferimento fisico dei beni tra due Stati UE;
· comunicazione numero identificazione IVA da parte dell’acquirente UE (l’acquirente UE deve comunicare al cedente italiano il numero di identificazione IVA attribuito da un altro Stato UE, diverso dall’Italia);
· compilazione modello Intra da parte del cedente (il cedente italiano deve compilare il modello intra o giustificare l’incompleta / mancata compilazione).
NB. L’iscrizione al VIES può essere riscontrata dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=it
In sintesi:
Cessione bene ad operatore UE |
||
Iscrizione VIES |
Trattamento iva cessione |
|
Cedente IT |
Acquirente UE |
|
SI |
SI |
Non imponibile art. 41, DL n. 331/93 |
SI |
NO |
Imponibile iva in Italia |
NO |
SI |
Imponibile iva in Italia |
NO |
NO |
Imponibile iva in Italia |
Acquisto bene da operatore UE |
||
Iscrizione VIES |
Trattamento iva cessione |
|
Cedente UE |
Acquirente IT |
|
SI |
SI |
Applicazione IVA in IT con reverse charge |
SI |
NO |
Imponibile IVA in Stato UE |
NO |
SI |
Imponibile IVA in Stato UE |
NO |
NO |
Imponibile IVA in Stato UE |