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OBBLIGO GREEN PASS DAL 15 OTTBRE AL 31 DICEMBRE 2021

Come noto, da domani 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza) chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato è obbligato, ai fini dell’accesso nei luoghi di lavoro, a possedere e esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. Green pass).

Soggetti obbligati

L’obbligo riguarda tutti i lavoratori del settore privato, compreso chi svolge la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato con contratti esterni (fornitori, professionisti, tirocinanti, interinali, etc..). In questo caso, la verifica del Green pass è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

Sono esclusi dall’obbligo di possesso e esibizione del Green pass i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica.

Adempimenti operativi

Le aziende e i professionisti dovranno pertanto verificare il rispetto dell’obbligo di Green pass. Entro il 15 ottobre 2021 essi sono tenuti a:

1)       definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche (anche a campione), prevedendo prioritariamente, se possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro

A titolo esemplificativo il documento che contiene le modalità operative dovrà:

           definire i soggetti da controllare (es. dipendenti, fornitori, collaboratori, professionisti, etc…)

           identificare le modalità di verifica (massiva, a campione, con App VerificaC19, etc..)

           identificare le modalità operative in caso di mancato possesso del Green Pass

2)        Individuare con atto formale i soggetti incaricati ai controlli.  Sarà opportuno in tal senso predisporre la lettera di nomina dei soggetti abilitati ad effettuare il controllo del certificato verde COVID-19. Il documento dovrà contenere anche una informativa che evidenzi le modalità di controllo delle persone che accederanno, per motivi sia lavorativi che formativi, all’interno dei locali aziendali. La nomina dovrà essere confermata dall’assenso della persona nominata, che potrà essere anche un soggetto esterno all’azienda.

Gestione dei lavoratori privi di Green pass

In via generale, i lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso del Green pass o ne siano privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione verde, e comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso comunque denominato.

Sanzioni

L’accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro, in violazione dell’obbligo di possesso e esibizione del green pass, è punito con una sanzione amministrativa da € 600 a € 1.500, ferme restando le conseguenze disciplinari previste dai contratti collettivi applicati. I datori di lavoro sono invece puniti con una sanzione amministrativa da € 400 a € 1.000 (art. 4, c. 1, 3, 5 e 9 DL 19/2020 conv. in L. 35/2020) quando:

          omettono il controllo del Green pass;

          non adottano le misure organizzative per la verifica del Green pass entro il 15 ottobre 2021;

          consentono l’accesso ai luoghi di lavoro a lavoratori privi di Green pass.

 

Per maggiori informazioni è possibile consultare le FAQ predisposte dal Ministero al link:

https://www.governo.it/it/articolo/green-pass-faq-sui-dpcm-firmati-dal-presidente-draghi/18223