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Contributo affitti riduzione canone di locazione

 Circolare n. 22-2021/Consulenza aziendale 

E’ previsto il riconoscimento, per il 2021, di un contributo a fondo perduto a favore dei locatori di immobili uso abitativo che riducono il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29.10.2020. Gli immobili devono costituire abitazione principale del locatario ed essere ubicati in Comuni ad alta tensione abitativa

Sommario

Sintesi 1

Soggetti beneficiari 1

Condizioni richieste. 2

Modalità di presentazione della domanda. 2

Termini di presentazione della domanda. 3

 

Sintesi

Nell’ambito del DL n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori”, il Legislatore ha previsto il riconoscimento per il 2021 di un contributo a fondo perduto a favore dei locatori di immobili uso abitativo, ubicati in Comuni ad alta tensione abitativa, che costituiscono l’abitazione principale del locatario, che riducono il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29.10.2020.

Il contributo in esame è pari al 50% della riduzione del canone entro il limite massimo di € 1.200 per singolo locatore.

Si precisa che per poter beneficiare del contributo è necessario presentare un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate.

Soggetti beneficiari

Il contributo può essere richiesto dai locatori di unità immobiliari ad uso abitativo (sia ai locatori persone fisiche non titolari di partita IVA, sia ai locatori, persone fisiche / soggetti diversi, titolari di partita IVA), che concedono al conduttore una riduzione dei canoni del contratto di locazione per tutto o parte dell’anno 2021. In presenza di più locatori per il medesimo contratto ciascun locatore deve presentare apposita domanda per richiedere il contributo in esame per la propria quota.

Condizioni richieste

Come precisato nella guida dell’agenzia entrate, il contributo spetta a condizione che:

·         il contratto sia in essere al 29.10.2020 (sono ammessi al beneficio sia i contratti in regime ordinario sia i contratti in regime di cedolare secca);

·         l’immobile sia adibito ad uso abitativo, ossia il contratto risulti registrato con uno dei seguenti codici:
– L1 locazione immobile ad uso abitativo;        
– L2 locazione agevolata immobile ad uso abitativo;   
– L3 locazione immobile ad uso abitativo (contratto assoggettato a IVA);

·         l’immobile sia ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa. Per l’individuazione dei Comuni interessati va fatto riferimento:    
– all’art. 1 comma 1, lett. a) e b), DL n. 551/88 (Comune di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i Comuni confinanti con gli stessi e gli altri Comuni capoluogo di Provincia);             
– a quanto individuato dal CIPE, in particolare, con
la Delibera 13.11.2003, n. 87, allegato A;

·         l’immobile costituisca l’abitazione principale del conduttore (per abitazione principale del conduttore si intende quella nella quale lo stesso dimora abitualmente e ciò risulti dalla residenza anagrafica;

·         entro il 31.12.2021 sia comunicato all’Agenzia delle Entrate la rinegoziazione in diminuzione del canone, per tutto il 2021 o per parte di esso, tramite mod. RLI. La data della rinegoziazione non può essere anteriore al 25.12.2020.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda:

·         va presentata all’Agenzia delle Entrate in via telematica tramite l’apposito servizio web, disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia;

·         può essere trasmessa direttamente dal richiedente oppure dall’ intermediario autorizzato ad accedere al Cassetto fiscale del locatore.

NB. Per ciascun locatore può essere presentata una sola domanda, anche in presenza di più contratti di locazione / rinegoziazioni per lo stesso contratto.

Nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate sarà possibile visualizzare l’importo teorico massimo del contributo calcolato sulla base delle domande che hanno ottenuto la prima ricevuta di presa a carico. Tale importo potrà essere rideterminato dall’1.1.2022 nel caso in cui le risorse stanziate per il contributo siano inferiori all’ammontare complessivo dei contributi richiesti. La percentuale di erogazione sarà resa nota dall’Agenzia con apposito Provvedimento.

Termini di presentazione della domanda

La domanda va presentata dal 6.7.2021 al 6.9.2021.

NB. Entro gli stessi termini è possibile, in caso di errore, presentare una nuova domanda che sostituisce quella precedentemente trasmessa.

Lo Studio è disponibile a fornire l’assistenza necessaria per la predisposizione e gestione della pratica.

 Per leggere la circolare completa acceda alla sua AREA RISERVATA.